Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2015.9
Entscheidungsdatum
13.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2015.9

TB

Lugano 13 aprile 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2014 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. RI 1, nato nel 1971, nel 2014 era affiliato presso CO 1 sia per l'assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal sia per l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa __________ secondo LAMal.

B. Il 7 giugno 2014 (doc. 4) la Cassa malati ha emesso una fattura di Fr. 153,15 per i premi semestrali dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 (conteggio n. __________), comprendenti sia i premi per l'assicurazione di base LAMal di Fr. 2'649,90, a cui andava dedotta la riduzione cantonale di Fr. 2'526.-, sia i premi di Fr. 30.- (Fr. 5.-/mese) per la copertura facoltativa di indennità giornaliera.

C. Il mancato pagamento dell'importo di Fr. 153,90 (Fr. 123,90 + Fr. 30.-) entro il 31 luglio 2014 è stato oggetto di un richiamo il 17 agosto 2014 (doc. 5), in cui è stato fissato un ulteriore termine scadente il 4 settembre 2014 per saldare il dovuto.

Il 21 settembre 2014 (doc. 6) la Cassa malati ha emesso un sollecito di pagamento per Fr. 193,90, comprensivo di Fr. 40.- di spese amministrative, da versare entro il 9 ottobre 2014.

D. Non avendo ricevuto il versamento dell'ammontare richiesto, con decisione del 19 ottobre 2014 (doc. 7) CO 1 ha posto in atto il blocco delle prestazioni per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera secondo LAMal, preannunciato con il citato sollecito, avente effetto dal giorno seguente.

Un ulteriore sollecito per i premi da luglio a dicembre 2014 con la richiesta di pagamento entro 30 giorni di Fr. 70,50 (Fr. 30.- [credito] + Fr. 40.- [spese di mora] + Fr. 0,50 [interessi di ritardo]) è stato inviato all'assicurato il 24 novembre 2014 (doc. 8).

E. Con decisione su opposizione dell'11 dicembre 2014 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 27 novembre 2014 (doc. 9) e ha confermato che i premi da luglio a dicembre 2014 per l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera non sono mai stati pagati dall'assicurato malgrado il richiamo e i due solleciti inviatigli, con cui lo si avvisava delle conseguenze del mancato pagamento del dovuto. Giusta le Condizioni di assicurazione, CO 1 è autorizzata ad ordinare il blocco delle prestazioni ed a pretendere interessi di mora.

F. Il 30 gennaio 2015 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato dalla sorella avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di dichiarare nulla rispettivamente di annullare la decisione su opposizione e di far ordine a CO 1 di esibire i conteggi e le prove dell'avvenuto pagamento delle indennità giornaliere maturate durante i periodi di malattia e/o di ospedalizzazione in tutti gli anni in cui il premio per questa assicurazione facoltativa è stato versato. In altre parole, il ricorrente ha chiesto di condannare la Cassa malati, se del caso, al pagamento di tutte le indennità di diritto, compensati eventuali debiti per premi non pagati.

L'insorgente ha innanzitutto contestato che la Cassa malati sia legittimata ad agire come un giudice ordinario e che possa "violare indisturbatamente il diritto federale segnatamente le norme essenziali LaMal, in particolare quelle attinenti alle prestazioni sanitarie di cure obbligatorie e insindacabili.".

Inoltre, l'assicurato ha osservato che "asseriti, non meglio precisati e comunque non documentati richiami di pagamento del 17 agosto 2014 ed un sollecito del 21 settembre 2014 per fantomatici arretrati per l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la LaMal. Ne consegue che non risulta per nulla chiaro il periodo e nemmeno le prestazioni per rapporto al periodo, mancando ogni riferimento ai dettagli e alla specifica fattura della richiesta. Ne segue la pretesa risulta ulteriormente indeterminata e non provata. E quindi la sospensione delle prestazioni risulta pretestuosa e temeraria.". Il ricorrente ha ribadito che la Cassa malati non avrebbe comprovato né prodotto il sollecito del 21 settembre 2014.

L'assicurato ha poi evidenziato come il premio di Cassa malati sia sussidiato dal Comune di __________ e che a suo carico rimane una differenza, per la quale non è mai stata fatta una distinzione tra prestazioni obbligatorie e facoltative, perciò appare dubbio che vi fosse una fattura separata, non pagata, per l'assicurazione facoltativa.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto alla Cassa malati di produrre la polizza assicurativa ed il sollecito del 21 settembre 2014, così da conoscere l'ammontare del premio e quindi gli importi delle indennità giornaliere in caso di malattia. Egli ha contestato di avere ricevuto delle indennità giornaliere per i giorni in cui è stato malato e/o ricoverato in ospedale. Di conseguenza, l'assicurato vanterebbe un credito che potrebbe semmai essere compensato con il preteso debito.

La Cassa malati avrebbe infine violato il suo diritto a chiedere il condono ex art. 3 cpv. 2 OPGA.

G. Nella risposta del 20 febbraio 2015 (doc. IV) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, giacché i premi per i mesi da luglio a dicembre 2014 per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________ non sono mai stati corrisposti, nemmeno dopo avere richiamato e sollecitato l'assicurato con invio presso la sua rappresentante, alla quale per traversie personali ne è verosimilmente sfuggita la ricezione. Il blocco delle prestazioni sarebbe quindi giustificato, così come la pretesa di pagamento di Fr. 30.-.

Dovuti sarebbero pure le spese amministrative e gli interessi di mora, siccome l'art. 7.4 delle Condizioni d'assicurazione lo prevede espressamente.

Contestata è infine una presunta violazione dell'art. 3 OPGA.

Malgrado il termine sia stato prorogato (doc. IX) a sua richiesta (doc. VIII), il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova.

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

  2. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa l'11 dicembre 2014 da CO 1, ha per oggetto unicamente la sospensione degli obblighi assicurativi della Cassa malati nei confronti dell'assicurato per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________, a causa del mancato pagamento dei relativi premi.

Non vi è fatta alcuna menzione sul diritto stesso dell'assicurato di percepire delle indennità giornaliere per malattia e/o infortunio in virtù di questa copertura.

Ne discende che la questione relativa ad un eventuale suo diritto al pagamento di indennità giornaliere per tutti i giorni per i quali, in passato, il ricorrente è stato malato e/o ospedalizzato non può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sulla sospensione delle prestazioni derivanti dalla predetta copertura assicurativa facoltativa.

Nemmeno va dunque trattata la possibilità di una compensazione fra i presunti crediti e debiti fra le parti in causa derivanti dalla copertura __________.

Il TCA può quindi pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.

nel merito

  1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione poteva sospendere le proprie prestazioni a favore del ricorrente, non avendo quest'ultimo fatto fronte al pagamento dell'arretrato di premio semestrale di Fr. 30.- (Fr. 5.- al mese) per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________ per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014.

  2. L'art. 64a LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:

" 1 Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2 Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.".

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

  1. Nel caso di specie, con la decisione su opposizione l'assicuratore ha chiesto di confermare il blocco delle prestazioni instaurato nei confronti del ricorrente a decorrere dal 20 ottobre 2014 a motivo che, malgrado il richiamo di pagamento del 17 agosto 2014 ed il sollecito del 21 settembre 2014, il pagamento dell'importo di Fr. 30.- per i sei mesi di premi dell'assicurazione di indennità giornaliera __________ non era ancora stato soluto.

Prima di esaminare se il provvedimento adottato dalla Cassa malati debba essere confermato, va innanzitutto stabilito se, effettivamente, l'assicurato non abbia fatto fronte al versamento di quanto richiesto dalla Cassa malati e se ciò possa avere quale conseguenza la sospensione delle prestazioni contrattualmente previste.

Questo Tribunale evidenzia subito che l'ammontare del credito richiesto è corretto e corrisponde alla fattura del 7 giugno 2014 (doc. 4) emessa dalla Cassa malati per premi dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 (Fr. 5.- al mese) sulla base della polizza assicurativa LAMal valida per l'anno 2014 (doc. 1).

In quell'occasione, la Cassa malati ha infatti inviato all'assicurato, all'indirizzo della sua rappresentante, il conteggio dettagliato dei premi da corrispondere per il secondo semestre del 2014. CO 1 ha quindi posto a carico dell'assicurato l'ammontare di Fr. 153,15, corrispondente alla somma fra la differenza del premio semestrale di base dell'assicurazione malattia LAMal (Fr. 2'649,90) e la riduzione cantonale del premio (Fr. 2'526.-) da un lato e il premio semestrale per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera (Fr. 5.- x 6 mesi) dall'altro lato. Al totale di Fr. 153,90 ha dedotto lo sconto dello 0,5%, per un importo finale da versare ammontante a Fr. 153,15.

Il ricorrente erra, quindi, quando ipotizza che alla base della pretesa creditoria della Cassa malati vi fosse una fattura separata per l'assicurazione __________.

In realtà, come ha ben dimostrato la Cassa malati con l'invio dell'incarto completo insieme all'atto di risposta, sia la fattura del 7 giugno 2014 (doc. 4), sia il richiamo del 17 agosto 2014 (doc. 5) ed il successivo sollecito del 21 settembre 2014 (doc. 6), portano sempre sull'importo di Fr. 153,90. La resistente ha infatti sempre chiesto all'assicurato congiuntamente il pagamento sia della differenza a suo carico per l'assicurazione malattia di base sia del premio per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera.

Per contro, dovendo seguire due procedure di incasso differenti (art. 64a LAMal), la decisione del 19 agosto 2014 (doc. 7), come è chiaramente indicato, porta unicamente sul blocco delle prestazioni per l'assicurazione facoltativa __________, con la specifica che non appena gli arretrati scoperti, le spese amministrative e di esecuzione fossero stati pagati, l'obbligo di versare prestazioni della Cassa malati sarebbe stato riattivato.

Va dunque respinta l'affermazione del ricorrente secondo cui la Cassa malati sarebbe legittimata a violare il diritto federale e quindi le norme LAMal, "in particolare quelle attinenti alle prestazioni sanitarie di cure obbligatorie e insindacabili." (doc. I pag. 3).

Non va infatti dimenticato che la vertenza in oggetto porta soltanto sulla copertura facoltativa e non anche sull'assicurazione malattia obbligatoria delle cure di base.

Occorre ora verificare se il credito debba essere ammesso.

  1. Il ricorrente sostiene che la Cassa malati non abbia mai esplicitato la sua pretesa, perciò non è sufficientemente chiaro perché debba corrisponderle l'importo di Fr. 30.-, oltre agli accessori.

In realtà, secondo il TCA, l'assicurato era invece perfettamente a conoscenza dell'origine di questo ammontare, visto che egli stesso ha prodotto pendente causa, fra la documentazione a suffragio dell'istanza di assistenza giudiziaria (doc. VII), l'estratto per la dichiarazione di imposta 2014.

Questo estratto, allestito il 3 gennaio 2015 dalla sua Cassa malati, contempla la lista di tutte le prestazioni mediche di cui ha beneficiato l'assicurato nel corso dell'anno 2014. Sulla prima pagina sono inoltre riassunti i costi di malattia e di infortunio insorti nel 2014, con il distinguo del totale dei costi rimborsati da CO 1 e la parte dei costi rimasti a carico della persona assicurata.

Vi figura poi chiaramente che l'assicurato disponeva di due coperture assicurative: l'assicurazione LAMal e l'assicurazione integrativa secondo LCA. Per la prima assicurazione il premio pagato dal ricorrente ammontava a Fr. 247,80 (ossia al premio semestrale di Fr. 123,90 x 2 semestri), mentre per la seconda l'ammontare totale annuo del premio assicurativo era di Fr. 60.- (Fr. 30.- al semestre, ovvero Fr. 5.- al mese).

Ma non solo.

Anche l'allegata polizza assicurativa LAMal valida per l'anno 2015, identica - eccetto per l'ammontare del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria - a quella valida per l'anno 2014 prodotta dalla Cassa malati (doc. 1), prevede chiaramente che, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie __________, il ricorrente dispone pure della copertura __________, ossia dell'assicurazione d'indennità giornaliera che per un premio mensile di Fr. 5.- riconosce in caso di infortunio il versamento di Fr. 4.- al giorno senza periodo di attesa.

Alla luce di questa documentazione, prodotta, va ricordato, dal ricorrente stesso, è dunque comprovato, senza ombra di dubbio, che nel 2014 l'assicurato beneficiava della copertura __________.

Di conseguenza, le numerose censure (doc. I, per esempio: "(…) fantomatici arretrati (…) la pretesa risulta ulteriormente indeterminata e non provata (…) oltre alla polizza assicurativa che mostra questa posta facoltativa onde sapere il costo del premio, ovvero le somme di indennità giornaliera in caso di malattia (…)") che egli ha sollevato sull'inesistenza della polizza assicurativa per l'indennità giornaliera vanno manifestamente respinte.

Determinante, in concreto, è che il premio per questa assicurazione facoltativa non è stato a tutti gli effetti versato per il secondo semestre del 2014. Di fatto, negando di possedere detta copertura, l'insorgente ha implicitamente ammesso di non avere corrisposto alla sua Cassa malati il premio dovuto.

In virtù dell'art. 90 OAMal, che prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente, questo importo (Fr. 30.-) è stato fatturato in anticipo all'assicurato, e meglio il 7 giugno 2014, con termine scadente il 31 luglio 2014 per farvi fronte. Pertanto, l'interessato era tenuto al pagamento del premio entro un mese dall'inizio del periodo di validità della copertura, così come già occorso per i premi del primo semestre del 2014.

A questo proposito, l'art. 7.2 delle Condizioni di assicurazione __________ - l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo LAMal, valide dal 1° gennaio 2014 (doc. 3), che il ricorrente ha accettato quando ha sottoscritto detta copertura e che sono dunque parte integrante del contratto assicurativo -, i premi sono riscossi a scadenza mensile, devono essere pagati in anticipo e scadono il primo giorno di ogni mese. Per le persone assicurate che si impegnano a pagare due o più premi mensili alla volta sussiste una regolamentazione separata.

Inoltre, se è in ritardo con il pagamento del premio, la persona assicurata viene avvertita con un sollecito in merito alle conseguenze del mancato pagamento, con l'imposizione di un ulteriore termine per il pagamento dei premi in arretrato. Se il pagamento non avviene entro il termine ulteriore concesso, l'assicuratore può riscuotere i premi in arretrato in via esecutiva (art. 7.3 CA).

Nell'evenienza concreta, dopo avere richiamato e sollecitato l'assicurato avvisandolo delle conseguenze che si sarebbero prodotte in caso di mancato pagamento dei premi dovuti (doc. 6: "Attenzione: Assicurazione individuale d'indennità giornaliera facoltativa secondo la LAMal: Se il pagamento completo non dovesse avvenire entro il termine stabilito, verrà eseguito un blocco delle prestazioni. Ciò significa che viene meno il diritto a prestazioni dall'assicurazione. Per malattie, infortuni e le loro conseguenze che sorgono durante il blocco delle prestazioni, non è possibile fare valere il diritto a prestazioni, neppure pagando successivamente l'importo dovuto."), non ottenendo il versamento dell'importo scoperto la Cassa malati ha emesso una decisione di sospensione del suo obbligo di prestazioni nei confronti dell'interessato.

La conseguenza della sospensione delle prestazioni è senza dubbio corretta e deriva evidentemente dall'art. 8.1 CA, che dispone che vengono bloccate le prestazioni se non avviene un pagamento entro il termine ulteriore secondo l'art. 7.3 CA.

L'affermazione dell'assicurato secondo cui la sospensione contrattuale adottata dalla sua Cassa malati sarebbe "pretestuosa e temeraria" (doc. I pag. 4) non può quindi essere tutelata in questa sede, giacché CO 1 ha regolarmente seguito la procedura appositamente prevista nelle sue Condizioni di assicurazione allorquando un assicurato è in arretrato con il pagamento di premi.

L'obbligo a corrispondere prestazioni dall'assicurazione viene poi ripristinato non appena vengono pagati i premi in arretrato, compresi gli interessi di mora e le spese di sollecito ed esecuzione. Per malattie, infortuni e le loro conseguenze che sorgono durante il blocco delle prestazioni non è possibile fare valere un diritto a prestazioni (art. 8.2 CA).

Questi avvertimenti, come detto, sono stati peraltro indicati dalla Cassa malati nella decisione di sospensione del 19 ottobre 2014.

  1. Stante quanto precede, il Tribunale non può giungere ad un risultato diverso da quello proposto dalla Cassa malati, nemmeno di fronte alle lamentele dell'assicurato su "non meglio precisati e comunque non documentati richiami di pagamento" (doc. I pag. 3).

Come visto, l'assicuratore malattia ha prodotto il richiamo del 17 agosto 2014 come pure i solleciti del 21 settembre 2014 e del 24 novembre 2014, nei quali è espressamente e dettagliatamente indicato l'importo di Fr. 30.- in arretrato per i premi da luglio 2014 a dicembre 2014 per l'indennità giornaliera.

Nel richiamo è inoltre evidenziato che la fattura di riferimento è del 7 giugno 2014 e che il numero di conteggio è il __________.

Il sollecito del 21 settembre 2014 è identico al richiamo, ma in più vi sono le spese amministrative di Fr. 40.-.

Il sollecito del 24 novembre 2014, che faceva seguito alla decisione di sospensione della copertura assicurativa, porta soltanto sul credito di Fr. 30.-, sugli interessi maturati di 50 centesimi e sulle spese di mora di Fr. 40.-, mentre non è più menzionato il premio per l'assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal, anch'esso rimasto impagato. Anche in tale evenienza è comunque segnalato che il motivo della pretesa sono i premi da luglio 2014 a dicembre 2014 per l'indennità giornaliera.

Alla luce di questi documenti, è evidente che tanto il richiamo quanto i solleciti in questione sono dettagliati e perfettamente chiari sull'oggetto su cui portano. Va dunque respinta l'affermazione ricorsuale con cui l'insorgente ha ritenuto "per nulla chiaro il periodo e nemmeno le prestazioni per rapporto al periodo, mancando ogni riferimento ai dettagli e alla specifica fattura della richiesta" (doc. I pag. 3) di CO 1.

Questo TCA rileva che con questa dichiarazione il ricorrente ha riconosciuto di avere effettivamente ricevuto questi richiami e solleciti di pagamento.

D'altro lato, egli ha anche affermato che "(…) non risulta avere ricevuto un tale scritto" (doc. I pag. 4), riferito soltanto al sollecito del 21 settembre 2014.

Tuttavia, l'insorgente ha pure osservato che la Cassa malati "(…) non lo prova e non produce copia di tale scrittura" (doc. I pag. 4).

L'assicurato ha anche aggiunto che "dato che CO 1 di nuovo afferma ma non prova in alcun modo le sue affermazioni in punto ai premi per l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliere in caso di malattia, il ricorrente chiede a CO 1 di voler esibire da una parte il sollecito 21 settembre 2014, oltre alla polizza assicurativa che mostra questa posta facoltativa onde sapere il costo del premio, ovvero le somme di indennità giornaliera in caso di malattia (…)" (doc. I pag. 4).

Tutte queste asserzioni sono confuse e contraddittorie nel loro insieme. Pendente causa Helsana ha prodotto la documentazione richiesta dal ricorrente che risulta sufficientemente chiara.

Dalla polizza per il 2014, dal richiamo e dai due solleciti agli atti emerge dunque senza alcun dubbio che, da una parte, il ricorrente è debitore nei confronti di CO 1 del premio per i mesi da luglio a dicembre 2014 per la copertura __________; d'altra parte, che l'assicurato non ha versato al suo assicuratore la somma di Fr. 30.- più volte richiestagli nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 CA.

La conseguenza di questo stato di fatto è la sospensione delle prestazioni assicurative da parte della Cassa malati a decorrere dal 20 ottobre 2014, che deve dunque essere confermata siccome è stata decisa nel rispetto delle norme applicabili (art. 8.1 CA).

La decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

  1. Quanto alla censura secondo cui il ricorrente non ha mai ricevuto delle indennità giornaliere per i giorni in cui è stato malato e/o ricoverato in ospedale e che l'ha quindi portato a formulare al TCA una domanda di condanna della Cassa malati a versargli quanto dovuto a dipendenza di questa copertura assicurativa, la stessa esula, come visto in ingresso, dall'oggetto del contendere e va dunque ritenuta irricevibile.

Ai fini di una migliore comprensione della questione, questo Tribunale rileva comunque che se un'apposita richiesta di riscossione delle indennità giornaliere non viene inoltrata alla Cassa malati, questa non può procedere, motu proprio, al versamento di qualsivoglia indennità giornaliera. Occorre che l'assicurato si attivi compilando l'apposito formulario di richiesta.

  1. Il TCA osserva, infine, che la decisione della Cassa malati di sospendere i propri obblighi assicurativi giustamente non doveva, contrariamente a quanto ha erroneamente sostenuto l'insorgente, indicare la possibilità per quest'ultimo di chiedere il condono dell'importo da versare alla Cassa malati.

L'art. 3 OPGA citato dall'assicurato recita infatti chiaramente che è nella decisione di restituzione che l'assicuratore deve indicare la possibilità di chiedere il condono.

È indubbio che, nell'evenienza concreta, non ci si trovi di fronte ad una problematica concernente la restituzione di prestazioni indebitamente percepite ex art. 25 LPGA. In effetti, oggetto del contendere è la sospensione degli obblighi assicurativi della Cassa malati nei confronti dell'assicurato per non avere ottemperato al suo obbligo di pagare i premi della copertura __________. Nulla a che vedere, dunque, con la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse, non trattandosi affatto di prestazioni illecitamente percepite.

  1. Contestualmente al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha protestato tasse e spese (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

  • all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

  • all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

  • all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

L'insorgente era infatti consapevole di non avere fatto fronte al pagamento degli importi più volte pretesi dalla Cassa malati con la fattura del 7 giugno 2014, il richiamo del 17 agosto 2014 e il sollecito del 21 settembre 2014. Pertanto, sin dal 7 giugno 2014 l'assicurato era tenuto al pagamento di Fr. 30.- per i premi del secondo semestre del 2014 in virtù della relativa polizza assicurativa sottoscritta in precedenza.

Come visto nelle considerazioni che precedono, il ricorrente è quindi mal venuto ora a contestare l'esistenza stessa dell'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera __________ e del debito che ne deriva, dato che egli stesso ha prodotto dei documenti che attestano la validità di questa copertura non solo per l'anno 2014, ma anche per l'anno corrente. Da questi atti risulta chiaramente che oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il ricorrente beneficia(va) nel 2014 di un'assicurazione d'indennità giornaliera il cui premio annuo ammonta(va) a Fr. 60.- (Fr. 30.-, dunque, per il periodo da luglio a dicembre 2014).

Si deve pertanto senz'altro concludere che il ricorso formulato da RI 1 contro il blocco delle prestazioni messo in atto da CO 1 a decorrere dal 20 ottobre 2014 quale conseguenza della mora del debitore non aveva alcuna chance di successo.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

CA

  • art. 7 CA
  • art. 7.3 CA
  • art. 8.1 CA
  • art. 8.2 CA

LAG

  • art. 2 LAG
  • art. 3 LAG

LAMal

LPGA

OAMal

OPGA

Gerichtsentscheide

20