Raccomandata
Incarto n. 36.2015.77-78
ir/gm
Lugano 21 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 6 novembre 2015 di
contro
la decisione su reclamo del 21 ottobre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto (doc. 1) pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG il 10 dicembre 2014 RI 1 (1973) ha chiesto, unitamente alla moglie RI 2 nata __________ (1974), di essere posto al beneficio della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2015. I coniugi __________ sono domiciliati a __________, assicurati presso __________, non hanno figli. Essi hanno conseguito redditi complessivi (riportati nella tassazione 2012 allegata al doc. 1) per CHF 71’891.
Con la loro domanda di riduzione del premio (RIPAM qui di seguito) i signori __________ hanno prodotto la decisione di tassazione 2013 dalla quale emergono redditi molto inferiori a quelli ritenuti nella tassazione dell’anno di computo. Alla luce di tale evidenza il funzionario della Cassa incaricato del dossier ha scritto agli istanti il 19 gennaio 2015 segnalando la necessià di accertare manualmente il reddito disponibile da ultimo conseguito (RD qui di seguito), ciò sulla scorta degli art. 30 cpv. 2 LCAMal e 14 RLCAMal.
Su richiesta dell’amministrazione i signori __________ hanno prodotto attestati mensili di salario del signor RI 1 da gennaio ad aprile 2014 (indicanti redditi mensili netti variabili tra i CHF 4'956 ed i CHF 6'605), i conteggi della Cassa disoccupazione __________ fondati sul guadagno assicurato di CHF 6'490 e riferiti al periodo successivo sino a giugno 2014, il certificato di salario dal luglio a dicembre 2014, sempre relativo al signor RI 1, indicante un salario netto versato di CHF 27'766 presso il nuovo datore di lavoro. RI 1 ed RI 2 hanno inoltre trasmesso alla Cassa cantonale gli estratti conto relativi a conto bancario esistente presso __________, intestato al marito, e gli estratti __________ relativi a relazione bancaria della moglie, nonché gli attestati di stipendio della signora RI 2 presso __________ di , per i mesi di ottobre, novembre e dicembre con redditi netti in busta varianti tra i CHF 1'816 ed i CHF 2'559. A giustificazione delle loro spese i signori __________ hanno trasmesso all’amministrazione i pagamenti all’assicuratore __________ nonché la contabilità allestita dalla signora RI 2 e riferita all’attività svolta in maniera indipendente ().
La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha respinto la domanda dei coniugi __________ (doc. 2) con provvedimento del 1° aprile 2015.
1.2. Mediante scritto 25 aprile 2015 RI 1 ed RI 2 hanno contestato il provvedimento (doc. 3) producendo la dichiarazione fiscale 2014 da cui emergono redditi complessivi, dichiarati, per CHF 55'530 ed un imponibile calcolato in CHF 39'289.
Dopo avere attestato ricevuta dell’invio (doc. 4) e postulato la produzione di documentazione specifica ai qui ricorrenti, la Cassa ha ottenuto l’invio (doc. 5, 6 e 7), in particolare, dei conteggi di salario del signor RI 1 presso __________ (da gennaio a giugno 2015) e della tassazione 2014 dei coniugi (con un totale dei redditi ritenuto dall’Ufficio Tassazione di __________ di CHF 62'655). Dopo una verifica del calcolo relativo al diritto al sussidio (doc. 8 e 9) l’amministrazione ha emanato la sua decisione su reclamo con cui ha confermato il respingimento della richiesta dell’aiuto sociale. La Cassa ha infatti calcolato manualmente i redditi conseguiti nel corso del 2015 dai coniugi __________, cifrandoli in CHF 56'559, vi ha aggiunto la quota di 1/15 della sostanza emergente dall’ultima tassazione emanata (del 2014), ne ha dedotto le spese ammissibili ed il premio medio di riferimento dell’assicurazione malattia per gli assicurati (PMR) componenti l’unità di riferimento (UR qui di seguito) per determinare il reddito disponibile in CHF 45'246, importo che supera il limite di reddito massimo che consente la riduzione dei premi per la coppia.
1.3. Con ricorsi del 6 novembre 2015, singolarmente sottoscritti dai signori __________ e contenuti in un unico atto (doc. I), RI 1 e RI 2 contestano la decisione su reclamo. Essi ribadiscono il cambiamento di situazione economica dell’unità di riferimento successivamente alla cessazione dell’attività indipendente della signora RI 2 e del cambio di posti di lavoro del signor RI 1. I ricorrenti evidenziano di potere contare economicamente solo sull’entrata del marito limitata a CHF 4'000.00, ciò che rende insopportabile il premio dell’assicurazione malattie di CHF 638.60 nonché delle franchigie elevate al massimo consentito di CHF 2'500.00.
La Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con risposta di causa (doc. III) del 25 novembre 2015 che, dopo avere ricapitolato i fatti posti alla base del contenzioso e rilevato i principi giuridici che reggono la materia, sottolinea la correttezza del calcolo operato e l’inutilizzabilità della decisione di tassazione 2014 alla luce della costante prassi amministrativa, fondata sui lavori preparatori e confermata dalla giurisrpudenza in materia.
Ai ricorrenti è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di ulteriori prove e di esprimersi sui fatti di causa il 27 novembre 2015 (doc. IV) ciò che i signori __________ hanno fatto il successivo 2 dicembre 2015. Essi hanno ribadito le loro conclusioni a sostegno delle quali hanno prodotto documenti, per grossa parte già contenuti agli atti, cui hanno aggiunto la formale decisione dell’amministrazione relativa alla RIPAM 2016 che respinge la domanda (decisione del 20 novembre 2015), un estratto __________ dell’anno 2012, ulteriori atti bancari, documenti comprovanti loro spese in particolare per imposte. Questi documenti sono stati notificati all’amministrazione interessata per eventuali osservazioni in merito cui la Cassa ha rinunciato. Non sono state acquisite ulteriori prove.
in diritto
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.
2.2. I ricorsi introdotti dai coniugi __________ sono tempestivi, siccome formulati nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione su reclamo, presentano una descrizione dei fatti sufficiente, motivazioni compiute e conclusioni chiare, ponendo in discussione implicitamente il reddito disponibile calcolato dall’amministrazione e domandando il riconoscimento dell’aiuto sociale postulato, essi sono quindi ricevibili in ordine.
Nel merito
2.3. Con l'inizio del 2012 sono entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Le nuove regole tendono all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione del fabbisogno minimo che serve a determinare l’entità dell’aiuto sociale.
Va ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.
Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito). La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Per quanto attiene al premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).
Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto. Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal del 29 maggio 2012, pubblicato sul BU il
1 giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).
Per determinare quindi il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Il legislatore ha ammesso specifiche spese in deduzione dal reddito omettendone altre seguendo sostanzialmente il criterio della necessità della spesa e del suo vincolo.
La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.
2.4. Determinato quindi il RDS riferito all’unità di riferimento (UR qui di seguito) istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR, e dipendente dalla conformazione stessa dell’unità di riferimento. Dal 2015 è entrata in vigore infatti una modifica delle norme della legge per cui l’amministrazione deve determinare il reddito disponibile massimo che consente una riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Questo reddito disponibile massimo (RDM qui di seguito), per le unità di riferimento senza figli a carico, come quella dei ricorrenti, è definito come segue:
RDM = costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.
La formula adottata dal legislatore è ermetica, fa riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritiene un valore costante del 3.4.
Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali”.
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.
(Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli.
Come indicato per le persone sole o le coppie senza figli è stata fissata una costante del 3.4. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a modificare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
Se dal raffronto tra il reddito disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM, quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento non ha diritto alla riduzione del premio. Se, al contrario, ne è inferiore, allora sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente formula:
[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]
Dove l’acronimo PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento cantonale cifrato nel 73,5%.
2.5. Per l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM) per accertare il quale è necessario definire il fabbisogno, ciò che avviene attraverso l’art. 10 Laps e dipende dalla composizione dell’UR. Si vedano in merito le STCA 36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RtiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa Corte ha ritenuto quanto segue:
“l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:
a) per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.”
La prassi del Tribunale cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).
Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al 2015.
L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
2.6. In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012 assommano a CHF 26'052 complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante massimo in concreto è il seguente:
RDM = 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2
e quindi:
RDM = 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40
2.7. Dai lavori preparatori tesi all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1° gennaio 2012, discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.03.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Costante prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto l’egida della normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione sia tenuta ad applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non sia possibile, per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve accertare i dati relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli assicurati formanti l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e non può – salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal) – far capo a una tassazione diversa, ance se successiva.
In altri termini, come rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa deve procedere all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una delle condizioni seguenti:
a) persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;
b) persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
c) decesso del coniuge o del partner registrato;
d) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;
e) cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/paternità;
f) cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento professionale;
g) cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;
h) persone sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.
La Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle seguenti circostanze:
a) cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;
b) diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
e) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.
In queste due costellazioni comunque la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
In generale poi va ribadito che, se non sono dati gli elementi per la determinazione manuale del reddito disponibile, il giudice, e l’amministrazione, sono vincolati alla tassazione applicabile. Già sotto l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza federale in tema di determinazione dei contributi in applicazione della LAVS. Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4., questa Corte ha ritenuto:
" Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata …. In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:
"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Non è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve essere applicata.
2.8. Come evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e successiva all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità della sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che qui non sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).
Per quanto riguarda invece il periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui
“I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato che:
" Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”.
(STCA 36.2011.1 del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)
2.9. Detto delle norme che regolano la materia occorre ora verificare se la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG abbia correttamente ritenuto i parametri sia per l’accertamento del reddito disponibile al di fuori della tassazione applicabile (dell’anno di computo 2012) e se abbia di seguito correttamente determinato il reddito disponibile ritenendo una cifra superiore al reddito disponibile massimo che consente la riduzione del premio.
2.10. In concreto è senz’altro corretta la decisione della Cassa di procedere all’accertamento del reddito al di fuori dei parametri contenuti nella tassazione 2012. La signora RI 2 non consegue un reddito, contrariamente al passato, ed il marito ha cambiato posto di lavoro collaborando da ultimo con __________ con i salari che i ricorrenti stessi hanno corroborato mediante la produzione degli attestati mensili di salario da gennaio a giugno 2015. Sono date chiaramente le condizioni del regolamento che imponevano all’amministrazione di procedere all’accertamento autonomo del reddito al di fuori della tassazione per la verifica del diritto alla riduzione del premio.
Ne discende che vanno ritenuti i redditi conseguiti da RI 1 nel 2015 in base agli atti, riportandoli su base annua, come correttamente ha fatto l’amministrazione, deducendo poi dallo stesso gli importi delle spese riconoscibili.
Con i loro ricorsi i signori __________ non hanno prodotto ulteriore documentazione utile alle verifiche e non hanno indicato ulteriori diminuzioni del reddito del signor RI 1. Gli attestati di salario del signor RI 1 per i mesi da gennaio a giugno 2015 (doc. 5) permettono di ritenere uno stipendio netto di CHF 4’211.20 (giugno), 4'387,75 (maggio) 4'664,10 (aprile), 5'012,45 (marzo), 5'360,40 (febbraio) e 4'185,45 (gennaio). A questo importo, correttamente, va riaggiunta la deduzione per la KTG (Krankentaggeld) che non costituisce un contributo deducibile. Da rilevare che il datore di lavoro, per tutti i mesi ha riconosciuto un “Essenanteil” di CHF 600.00.
La somma dei salari comprovati è di CHF 27'888.75 con la ripresa dei contributi per l’IPG (complessivamente CHF 66.50). Questa cifra vale per i soli primi 6 mesi dell’anno. Raddoppiata per riportarla su base annua essa diviene CHF 55’777.50. La Cassa ha ritenuto un importo superiore nella sua decisione su reclamo, poiché, come appare dal doc. 5, ha considerato un importo mensile errato. Alla somma qui evidenziata va aggiunta la quota di sostanza ed il suo reddito così come specificati dall’amministrazione e per le ragioni da essa addotte (l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal rinvia all’ultima tassazione per cifrare la sostanza). L’importo di CHF 2'337.00 della sostanza e di CHF 59.00 afferente al suo reddito sono stati correttamente considerati. Il RD complessivo ammonta dunque a CHF 58'173.50. Da questo importo vanno dedotti i PMR (CHF 9'750.00). L’amministrazione ha dedotto ulteriormente le spese, cifrandole in CHF 4'000.00 (massimo importo deducibile). In realtà le spese professionali sono rimborsate in maniera significativa dal datore di lavoro oltre al salario come comprovano gli attestati contenuti al doc. 5. Ne discende che una tale posta potrebbe non essere ritenuta o non esserlo pienamente. Questo aspetto non va qui comunque approfondito. Anche volendo ammettere la deduzione, infatti, i ricorrenti non potrebbero vantare il diritto alla riduzione del premio.
L’importo di CHF 44'423,50 è in effetti superiore all’importo del RDM che deriva dal seguente calcolo:
3.4 (costante) x CHF 26'052 (fabbisogno per una coppia) : 2
Ossia CHF 44'288.40.
2.11. Come rilevato l’operato della Cassa è corretto e va confermato in questa sede. Gli importi considerati non consentono di concedere ai ricorrenti la riduzione del premio postulata. Il ricorso va conseguentemente respinto, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti