Raccomandata
Incarto n. 36.2015.7
cs
Lugano 16 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, attivo presso la __________ di __________ quale montatore elettricista, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite di un contratto collettivo del proprio datore di lavoro presso CO 1 (di seguito: CO 1).
1.2. Dal 9 dicembre 2013 RI 1 è stato dichiarato incapace al lavoro nella misura del 70% (doc. 5). CO 1 ha versato le prestazioni pattuite, poi ridotte al 50%.
1.3. In seguito ad ulteriori accertamenti, con decisione formale del 7 novembre 2014 (doc. 35), sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione dell’8 gennaio 2015 (doc. 39), l’assicuratore ha deciso di versare fino al 6 febbraio 2015 un’indennità giornaliera nella misura del 50%. Dal 7 febbraio 2015 l’assicuratore ha invece terminato il versamento di qualsiasi prestazione poiché l’incapacità di guadagno del 17% è inferiore a quella del 25% prevista dalle CGA per continuare a versare le indennità (doc. 39).
1.4. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente rammenta di lavorare presso la medesima ditta dal 1° gennaio 2009 quale collaboratore della succursale di __________ e di essere stato incapace al lavoro dal 9 dicembre 2013 in misura del 70% e dal 3 febbraio 2014 in misura del 50%.
L’interessato evidenzia di lavorare attualmente al 50%, rileva di aver inoltrato una domanda di prestazioni AI il 31 luglio 2014, di essere stato convocato l’8 settembre 2014 e sostiene che CO 1 avrebbe dovuto mantenere il versamento delle prestazioni per 720 giorni, come da contratto.
1.5. Con risposta del 5 febbraio 2015 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Con osservazioni del 20 febbraio 2015 l’insorgente ribadisce le sue richieste (doc. V). RI 1 evidenzia che il contratto di assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno è stato stipulato sulla base del CCL per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e delle comunicazioni. In caso di inabilità lavorativa le prestazioni devono essere versate fino al loro esaurimento. Sulla base delle CGA le prestazioni vanno erogate per la durata di 720 giorni sull’arco di 900 giorni consecutivi. L’interessato rileva di essere ancora incapace al lavoro al 50%, ma che l’assicuratore ha cessato il versamento delle prestazioni e lo ha invitato a cercare un’altra attività. Ora, a prescindere dalla difficoltà attuale nel trovare un’occupazione confacente, il ricorrente afferma che non è compito dell’assicuratore malattie chiedere un cambio dell’attività e calcolare la perdita di guadagno, ma semmai dell’AI.
Infine, il ricorrente sostiene che la sua inabilità è stata valutata unicamente dai dr. med. __________ (medico curante) e __________ (medico fiduciario) e chiede di essere sottoposto ad un’ulteriore perizia/visita da parte di un medico esterno e neutrale che possa valutare l’attuale stato di salute.
in diritto
2.1 Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.
L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
E’ considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2.2. Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.3. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
Come indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.4. In concreto l’insorgente è stato visitato il 9 maggio 2014 dal dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione il quale, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale, la farmacoterapia, lo stato reumatologico, lo stato neurologico periferico e la radiologia, ha posto la diagnosi di lombalgia cronica, attualmente con sindrome vertebrale contenuta, anamnesticamente con probabile componente spondilogena senza segni neurocompressivi in/con turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale parzialmente fissata), alterazioni degenerative plurisegmentali soprattutto tra L3 e L5 (spondilartrosi e discopatie con stenosi foraminale bilaterale ad entrambi i livelli), esiti da morbo di Scheuermann (toraco-?)lombare, asma allergico (doc. 20).
Lo specialista ha poi effettuato una valutazione al termine della quale, dopo aver posto i limiti funzionali, ha concluso affermando:
" (…)
Per la parte manuale della sua attività di elettricista, il signor RI 1 rimane inabile nella misura del 50% inteso come riduzione del rendimento ma con presenza normale. Per le mansioni d’ufficio e quelle direzionali sui cantieri (25%/25% circa) non vi è invece una significativa riduzione della sua capacità lavorativa. Secondo le sue dichiarazioni la parte manuale riguarda circa la metà del suo lavoro. Ne risulta perciò un’inabilità lavorativa complessiva del 25% (inteso come riduzione del rendimento ma con presenza normale), valutazione che perdurerà almeno ancora per 3 mesi. La prognosi a lungo termine resta incerta.
Per attività rispettose alle sue attuali risorse fisiche il signor RI 1 risulta abile al lavoro al 100% sin d’ora.
Il trattamento attuato è adeguato alla presente patologia. Non vi è una indicazione chirurgica del caso. Considerando le caratteristiche della patologia degenerativa potrebbe invece essere preso in considerazione per esempio un blocco sacrale.” (doc. 20)
Il 4 dicembre 2014 il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico curante dell’insorgente, ha affermato:
" (…)
Con la presente certifico di aver in cura da numerosi anni per vari motivi il Signor RI 1 il quale dall’inizio di dicembre dello scorso anno ha iniziato a presentare dei dolori invalidanti alla schiena motivo per il quale dopo un periodo iniziale di inabilità lavorativa al 70% dal 03 febbraio 2014 risulta inabile al suo lavoro nella misura del 50%.
Questo grado di inabilità lavorativa gli permette di poter continuare a lavorare presso la sua Ditta in parte come coordinatore di lavoro, in parte come impiegato d’ufficio, in parte come operaio stesso.
Dal momento che attualmente non è prevedibile un aumento del suo grado di attività lavorativa presso un campo simile a quello appreso dal paziente è stata inoltrata anche domanda di invalidità.
Non è escluso comunque con le misure intraprese (fisioterapia, medicamenti, ecc) in un futuro a medio termine, il grado di inabilità lavorativa possa ridursi ulteriormente” (allegato al doc. 36)
Il 19 dicembre 2014 il dr. med. __________ ha preso posizione sulle valutazioni del dr. med. __________, affermando:
" (…)
Ho esaminato il signor RI 1 su vostro incarico il 09.05.2014 stabilendo una capacità lavorativa del 75% (100% per attività fisicamente leggere, 50% per lavori di elettricista), valutazione basata su quanto affermato dal paziente ossia che svolge metà del suo impiego con attività d’ufficio e di controllo sui cantieri e l’altra metà con mansioni di elettricista (posa ecc.). Dal 01.07.2014 il medico curante Dr. __________ ha certificato un’ulteriore inabilità lavorativa del 50% specificando nel suo rapporto del 11.09.2014 che ciò è da intendersi come abilità lavorativa normale per i piccoli lavori d’ufficio (25%) e quale supervisore sui cantieri (25%) con invece un’inabilità del 100% per le mansioni di elettricista.
In un suo successivo certificato del 04.12 2004 afferma che così facendo il paziente potrà continuare a lavorare presso il suo datore di lavoro. Ipotizza inoltre un possibile miglioramento a medio-termine grazie alle misure terapeutiche intraprese.
Nella sua lettera del 03.12.2014 all’CO 1 il signor RI 1 specifica che i lavori d’ufficio e di direzione sui cantieri lo occuperebbero solo nella misura del 25%. Svolge inoltre piccole riparazioni per un altro 25% mentre sarebbe impossibilitato ad eseguire i normali lavori di elettricista.
Ricordo che la sintomatologia dolorosa all’origine della ridotta capacità lavorativa (lombalgia cronica) risale ad alcuni anni. La sofferenza è riconducibile ad alterazioni strutturali di una certa importanza con disturbi che malgrado un adeguato trattamento riabilitativo e farmacologico lo impediscono da ormai un anno nello svolgere regolarmente la sua attività. A questo punto ritengo che il suo stato di salute vada considerato come consolidato senza la prospettiva di un miglioramento tale da poter riproporre il lavori di elettricista sui cantieri. Per gli aspetti assicurativi fanno quindi stato le mie considerazioni nel rapporto del 09.05.2014 con un’abilità lavorativa all’attuale posto di lavoro del 50% (attività d’ufficio, di controllo e di piccoli interventi riparativi). Per gli stessi o per analoghi rispettose alle limitazioni funzionali stabilite il signor RI 1 risulta dal profilo medico-teorico abile al 100%. Per i lavori prettamente manuali (elettricista con mansioni sui cantieri, metà del suo impiego) vi è invece un’inabilità lavorativa completa come certificata dal medico curante e confermata dallo stesso paziente.
Questa valutazione non prende in considerazione fattori non medici che possono ostacolare un reinserimento del paziente in un’altra attività.” (doc. 38)
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Alla luce delle tavole processuali e della documentazione medica prodotta dalle parti, questo Tribunale, per i seguenti motivi, non ha alcuna ragione per distanziarsi dalle conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, il quale ha stabilito che l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 9 maggio 2014 e dal referto del 4 dicembre 2014 del medico curante, dr. med. __________.
Alle valutazioni del medico fiduciario va attribuita piena forza probante. Il medico curante, non specialista nella materia che qui interessa, non si è del resto espresso circa la capacità lavorativa dell’interessato in attività leggere e confacenti allo stato di salute dell’insorgente, concentrandosi piuttosto sulla capacità al lavoro nell’attività svolta fino ad ora. Come visto, tuttavia, al ricorrente incombe l’obbligo di ridurre il danno, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa in quelle attività dove meglio può sfruttare la sua residua capacità lavorativa. Per cui, nel caso di specie determinante non è il grado di capacità lavorativa nella professione da ultimo esercitata, bensì la capacità lavorativa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, che il dr. med. __________ ha, in maniera approfondita e motivata, valutato nel 100%, tenuto conto delle limitazioni ivi descritte.
L’insorgente non apporta documentazione medica atta a sovvertire le convincenti conclusioni dello specialista in reumatologia, limitandosi a chiedere l’allestimento di una perizia neutra. Tuttavia, in assenza di qualsiasi referto medico che oggettivi una valutazione diversa rispetto a quella del medico fiduciario, questo Tribunale non ha alcun motivo per dar seguito alla richiesta dell’insorgente.
Va del resto qui evidenziato che in una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto, quindi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.
In questo contesto è utile ricordare che secondo la giurisprudenza se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In queste condizioni la valutazione del dr. med. __________ va confermata senza che sia necessario l’allestimento di una perizia.
Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.7. Va ancora rammentato che con sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).
In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
Come visto, l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Nel caso di specie l’interessato è ininterrottamente incapace al lavoro nella sua professione, perlomeno al 50%, dal 9 dicembre 2013.
L’assicuratore, con decisione formale 7 novembre 2014 (doc. 35), ha imposto al ricorrente un cambio di professione e gli ha assegnato un termine di tre mesi, scadente il 6 febbraio 2015, per cambiare attività.
A questo proposito la dottrina rammenta che un’incapacità di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se supera i 6 mesi (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112). Inoltre, il cambiamento di attività va escluso fin quando non può essere ragionevolmente richiesto (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112, con riferimento alla DTF 114 V 283 dove il lasso di tempo di 6 mesi non è stato messo in discussione).
L’art. 3.4 seconda frase delle Condizioni generali d’assicurazione, riprendendo in sostanza il contenuto dell’art. 6 LPGA, prevede che possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività in caso d’incapacità al lavoro di lunga durata.
A questo proposito nel rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990 relativo all’iniziativa parlamentare sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, pubblicato nel FF 1991 II pag. 177 seguenti, a pag. 239, circa l’art. 6 LPGA, figura che:
" La nozione d'incapacità al lavoro figura in varie leggi delle assicurazioni sociali, sovente come condizione per l'erogazione di prestazioni pecuniarie, ma non è stata definita più dettagliatamente. La giurisprudenza le ha tuttavia dato una definizione precisa, che viene ripresa nella presente disposizione. È determinante l'incapacità, per motivi di salute, di svolgere il proprio lavoro nell'attuale professione o settore d'attività oppure, per periodi più lunghi (in generale oltre 6 mesi), anche in un'altra professione o campo d'attività.”
Con sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004 l’Alta Corte ha dovuto giudicare il caso di una parrucchiera incapace al lavoro al 50% dal 5 al 19 marzo 2003 ed al 100% dal 20 marzo 2003. L’assicuratore, con decisione del 21 maggio 2003, ha imposto all’interessata di cambiare professione ed ha versato le indennità fino al 21 settembre 2003 (consid. A). In seguito all’opposizione presentata dall’insorgente, l’assicuratore, dopo aver eseguito alcuni accertamenti medici, ha parzialmente modificato la decisione ed ha prolungato il versamento delle indennità fino al 31 ottobre 2003 poiché solo da metà giugno 2003 era stato stabilito che l’interessata non avrebbe più potuto riprendere l’attività di parrucchiera e il termine d’adattamento di 4 mesi (e mezzo) per cambiare professione poteva decorrere solo da quel momento.
Il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso e rinviato la causa alla Cassa. I giudici cantonali avevano ritenuto che occorreva attendere l’esito della domanda AI circa il reinserimento professionale prima di decidere. In caso di accoglimento della richiesta l’assicuratore avrebbe dovuto pagare le indennità fino all’esaurimento del diritto, in caso di rifiuto della richiesta di reintegrazione avrebbe potuto limitare il versamento delle indennità giornaliere fino al termine del periodo di adattamento, che la Cassa avrebbe nuovamente dovuto esaminare tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Inoltre l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare il raffronto dei redditi per stabilire se, al termine del periodo di adattamento, l’interessata avrebbe avuto diritto ad ulteriori prestazioni.
Il TF ha parzialmente accolto il ricorso dell’assicuratore e rinviato gli atti alla Cassa.
L’Alta Corte ha infatti evidenziato che oggetto del contendere era quello di stabilire il lasso di tempo necessario per cambiare professione e sapere se al termine del periodo d’adattamento l’assicuratore sarebbe stato tenuto a versare ulteriori prestazioni. Il TF, dopo aver escluso che fosse necessario, nel preciso caso di specie, attendere l’esito della vertenza in ambito AI e dopo aver riassunto le norme e la giurisprudenza applicabili, che questo TCA ha citato ai consid. da 2.1 a 2.3, ha affermato che da metà giugno 2003 l’interessata non può più, dal punto di vista medico, esercitare la propria attività di parrucchiera a causa di problemi di allergia ai prodotti da lei utilizzati e che a partire da quel momento la sua incapacità di lavoro in questa professione va considerata di lunga durata ai sensi dell’art. 6 seconda frase LPGA (“3.3 Depuis mi-juin 2003, l'intimée ne peut plus, du point de vue médical, exercer son activité de coiffeuse dans le salon qu'elle exploite, en raison d'un problème d'allergie aux produits de coiffure. A partir de ce moment-là, son incapacité de travail dans cette profession ne pouvait qu'être de longue durée au sens de l'art. 6 deuxième phrase LPGA (Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in RSAS 2003 p. 218 s.; voir aussi Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 3 n° 10 p. 87).“). L’Alta Corte ha poi rilevato che il termine assegnato dalla Cassa per cambiare professione va da metà giugno al 31 ottobre ed è dunque di 4 mesi e mezzo e lo ha ritenuto, nel preciso caso di specie, adeguato (“[…] Point n'est besoin d'examiner plus avant si l'intimée, âgée au moment déterminant de 52 ans, présentait un âge relativement « avancé » comme le déclarent les premiers juges ou un âge « moyen » comme l'affirme la recourante. Même si la pratique de l'octroi d'un temps d'adaptation n'est pas uniforme, cela ne justifie pas en soi l'octroi d'une période d'adaptation supérieure à quatre mois et demi (ATF 111 V 239 s. consid. 2b, où il s'agissait précisément d'un coiffeur; voir aussi SVR 2001 KV Nr. 34 consid. 9, où la juridiction cantonale a considéré comme approprié un délai de 5 mois et demi environ). Le fait que l'intimée, en parallèle à ses recherches pour trouver une nouvelle activité professionnelle, doive entreprendre des démarches pour remettre son exploitation ne joue par ailleurs aucun rôle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut raisonnablement exiger de l'intimée, aussi bien objectivement que subjectivement (ATF 129 V 463 consid. 4.3 et 465 consid. 5.4, 114 V 290 consid. 5b; Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 5 n° 12 p. 87 s.), qu'elle recherche une nouvelle activité professionnelle, ce qui ne l'empêche pas de garder son salon de coiffure si elle entend en continuer l'exploitation, et le temps d'adaptation de quatre mois et demi qui lui a été imparti par la recourante apparaît comme étant approprié à sa situation.“).
Il TF ha poi esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente ed ha rinviato la causa all’assicuratore per nuovi accertamenti su questo punto (cfr. anche sentenza K 56/05 del 31 agosto 2006).
In una sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007 il TF ha giudicato il caso di un assicurato che dal 4 aprile 2003 ha ricevuto indennità per perdita di guadagno a causa di malattia e che il 22 agosto 2003 è stato avvisato che, trascorso il periodo di adattamento, dal 16 dicembre 2003 non avrebbe più ricevuto alcuna indennità (decisione formale del 15 settembre 2003, decisione su opposizione dell’8 novembre 2004).
L’Alta Corte ha rammentato che l’indennità per perdita di guadagno interviene laddove vi è un’incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione “ponte” della prestazione viene meno e occorre esaminare se la persona assicurata può esercitare, e in che misura, un’altra attività più consona al suo stato di salute. In tal caso la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorre assegnare un termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (“3.1.2 Die Taggeldversicherung entschädigt demnach nur solange Berufsunfähigkeit, als nicht eine berufliche Neueingliederung notwendig geworden ist (Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003, S. 218). Die Umstellung ist mit der Natur der Taggeldversicherung vereinbar, da hier die Bezugnahme auf den vor Eintritt des Gesundheitsschadens ausgeübten Beruf nicht Wesensmerkmal des versicherten Risikos darstellt. Taggeldleistungen nach KVG erfolgen (zunächst) unter der Vorgabe einer bloss vorübergehenden Unfähigkeit, die angestammte Tätigkeit zu versehen; diese tätigkeitsspezifische Überbrückungsfunktion entfällt, wenn feststeht, dass eine Rückkehr in die bisherige Arbeit nicht mehr möglich sein wird. 3.2 Solange noch die Prognose gestellt werden kann, die versicherte Person werde die Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf mit überwiegender Wahrscheinlichkeit soweit zurückgewinnen, dass weitere Leistungen entfallen, ist die dort gegebene funktionelle Einschränkung massgebend. Die Bezugsgrösse für die Ermittlung der Arbeitsunfähigkeit wird aber auf alle zumutbaren, das heisst nach den gesundheitlichen und weiteren persönlichen Verhältnissen in Frage kommenden Beschäftigungen ausgeweitet, sobald feststeht, dass die Wiederaufnahme der bisher ausgeübten Tätigkeit aufgrund des - stabilisierten (RKUV 2000 Nr. U 366 S. 92, U 104/99) - Gesundheitszustandes nicht mehr in Frage kommt (oder definitiv nur noch in geringerem Umfang als in einer leidensangepassten Arbeit) und die versicherte Person eingliederungsfähig ist (BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 462; Meyer-Blaser, a.a.O., S. 39 ff.; Andreas Brunner, Arbeitsunfähigkeit und Schadenminderungspflicht - Zumutbarkeit der Verweisungstätigkeit, in: Case Management und Arbeitsunfähigkeit, Zürich 2006, S. 77 ff.). 3.3 Ist ein Berufswechsel angezeigt, so gesteht die Rechtsprechung der versicherten Person zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse und zur Stellensuche eine Übergangsfrist zu, während welcher das bisherige Krankentaggeld geschuldet bleibt. In der Regel wird eine Frist von drei bis fünf Monaten als angemessen betrachtet. Die Anpassungszeit beginnt mit der Aufforderung des Taggeldversicherers zum Berufswechsel (BGE 114 V 281 E. 5b S. 289; 111 V 235 E. 2a S. 239; RKUV 2005 Nr. KV 342 S. 357 f., K 42/05; 2000 Nr. KV 112 S. 123 E. 3a, K 14/99).“).
L’Alta Corte ha ritenuto che nel preciso caso di specie un lasso di tempo di 3 mesi fosse conforme alla giurisprudenza.
Alla luce della suesposta giurisprudenza del TF e della dottrina, questo TCA, con sentenza 36.2013.58 del 29 novembre 2013 ha concluso che alla persona assicurata, di norma, può essere imposto un cambiamento di professione solo laddove una ripresa della propria attività non è più possibile. Questo è il caso, di regola, se l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata oltre 6 mesi.
Tuttavia il lasso di tempo di 6 mesi non va inteso quale termine assoluto. Se prima dello scadere dei 6 mesi è accertato che la persona assicurata non potrà più svolgere la sua attività ed un cambio di professione può essere imposto, l’assicuratore può intervenire prima, dando alla persona assicurata un lasso di tempo adeguato (di norma 3-5 mesi) per conformarsi alla nuova attività ed eseguendo l’abituale raffronto dei redditi. Per contro se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che l’interessato può ancora svolgere, a breve, la sua attività lucrativa, di principio, non può essergli imposto un cambio di professione e le indennità devono continuare ad essergli corrisposte fino al reintegro nella sua precedente attività.
In concreto l’insorgente non può più svolgere in misura completa la propria precedente attività (cfr. doc. 38, presa di posizione del 19 dicembre 2014 del dr. med. __________: “[…] A questo punto ritengo che il suo stato di salute vada considerato come consolidato senza la prospettiva di un miglioramento tale da poter riproporre il lavori di elettricista sui cantieri […]”), mentre è completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Ne segue che la decisione di assegnargli un termine per trovare un’attività adatta alle sue condizioni di salute va confermata, essendo conforme alla giurisprudenza.
Quanto al lasso di tempo di 3 mesi per adattarsi al suo stato di salute e trovare una nuova occupazione, questo TCA evidenzia che, tenuto conto delle circostanze concrete (cfr. DTF 114 V 289) e meglio l’età dell’assicurato (nato nel febbraio 1959), la difficile collocabilità sul mercato del lavoro, nonché le limitazioni funzionali descritte dal medico fiduciario della cassa (cfr. doc. 20: caricabilità fisica ridotta per sollevamento e trasporto di pesi leggeri fino a 10 kg e da esigua a nulla per pesi medi fino a 25 kg, posizioni di lavoro lievemente ridotte o ridotte, tranne con ginocchia in flessione, possibilità di mantenere posizioni statiche non oltre ½ senza interruzione, manipolazione di oggetti e di attrezzi ridotta per quelli medi ed esigua per quelli pesanti), esso deve essere portato a 5 mesi, ossia fino al 6 aprile 2015.
Su questo punto la decisione deve essere modificata.
2.8. Va ora esaminato se l’assicuratore ha calcolato correttamente il raffronto dei redditi.
Va qui innanzitutto rilevato che l’insorgente ne contesta il principio, ritenendo che non è compito dell’assicuratore malattie, ma semmai dell’UAI, procedere con il calcolo dell’incapacità di guadagno poiché il contratto collettivo prevede il versamento di 720 indennità nel corso di 900 giorni consecutivi. Tuttavia, come già visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), anche nell’ambito dell’assicurazione malattia vige l’obbligo per l’assicurato di ridurre il danno ed in particolare di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Infatti, nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta dunque ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.
2.9. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame l’assicuratore malattie ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato, di fr. 69'420 [5’340 + 444.80] X 12; cfr. doc. 5), conseguito nel 2013 (cfr. doc. 5), che aggiornato con i dati più attuali, riferiti al III° trimestre 2014, ossia 0.8% (cfr. bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03 /04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html), raggiunge fr. 69'975.
2.10. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014, p. 94).
Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x 102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 + [0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html, dato relativo al III° trimestre 2014, ultimo disponibile).
Circa la riduzione del salario da invalido conformemente a quanto stabilito dalla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, va rilevato che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto (cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una presunzione in tal senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).
In concreto l’interessato è attivo presso il medesimo datore di lavoro fin dal 2009 e non risulta aver messo in atto sforzi particolari, nel corso di questi anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario superiore.
Questo TCA deve pertanto ritenere che l’insorgente si è accontentato del salario percepito.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione complessiva del 10%
In concreto il TCA non ha motivo per distanziarsi da questo dato, non contestato dall’insorgente e comunque conforme alla giurisprudenza.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 69’975 con quello da invalido di fr. 63’347, ridotto del 10% a fr. 57’012, si ottiene un grado d’invalidità del 18,5%, inferiore a quello del 25% previsto dalle CGA per il pagamento delle prestazioni (cfr. art. 13.1 CGA, cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid. 4.4).
Ritenuto che cambiando attività l’interessato sfrutterebbe al meglio la sua capacità lavorativa residua è a giusta ragione che, dopo il periodo di adattamento, non vengano più versate indennità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che il periodo di adattamento durante il quale versare indennità al 50% va prolungato di due mesi (complessivamente 5 mesi), fino al 6 aprile 2015.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che il periodo di adattamento durante il quale versare l’indennità giornaliera al 50% scade il 6 aprile 2015. Per il resto la decisione impugnata è confermata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti