Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2014.65
Entscheidungsdatum
21.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2014.65

cs

Lugano 21 ottobre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2014 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo dell’8 agosto 2014 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. L’11 marzo 2014 RI 1, nato nel __________, affiliato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso __________, ha inoltrato all’Istituto delle assicurazioni sociali la richiesta per l’ottenimento del sussidio per il pagamento del premio assicurativo per il 2014.

B. L’istanza è stata accolta limitatamente al periodo da aprile a dicembre 2014, per un importo complessivo di fr. __________, corrispondente al premio effettivamente dovuto per i mesi in questione (doc. 7).

C. Con decisione su reclamo dell’8 agosto 2014 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha confermato sia il periodo del versamento sia l’ammontare della riduzione concessa (doc. 14).

D. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, domandando un aumento dell’importo riconosciuto e il pagamento del sussidio anche per i mesi da gennaio a marzo 2014 (doc. I). L’interessato chiede che al calcolo del sussidio vengano applicati i dati evinti dalla tassazione 2012 o 2013 e non dalla tassazione 2011. Inoltre afferma di aver già trasmesso la richiesta di sussidio nel corso della seconda metà del mese di agosto 2013 e sostiene che il formulario dovrebbe ancora trovarsi negli uffici dell’amministrazione. Egli chiede, sulla base di una sentenza zurighese citata in un articolo del __________ del 2013 (recte: 2003), di poter comunque beneficiare della riduzione del premio anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.

E. Con risposta del 19 settembre 2014 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. In concreto l’insorgente contesta di aver trasmesso in ritardo la richiesta di sussidio per il premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, domandando di poter beneficiare della riduzione anche per i mesi da gennaio a marzo 2014 e chiede che gli venga riconosciuta una riduzione maggiore, in base alle tassazioni 2012 e 2013.

  2. Per quanto concerne l’ammontare della riduzione del premio dell’assicurazione di base per i mesi da aprile a dicembre 2014 questo Tribunale evidenzia che l’Istituto delle assicurazioni sociali ha riconosciuto all’interessato l’importo massimo possibile corrispondente al premio che deve pagare ad __________ nel 2014 con una franchigia di fr. , e meglio fr. __________ al mese, ossia fr. __________ per nove mesi, dopo essere stato informato dall’assicuratore medesimo circa l’importo effettivamente dovuto dall’insorgente (cfr. risposta, doc. IV, pag. 2; cfr. anche www.priminfo.ch dove figura che il premio mensile per __________ e per l’ di __________ per il 2014, con franchigia di fr. __________, __________, ammonta a fr. __________).

Infatti, per l’art. 37 cpv. 2 LCAMal l’importo di riduzione dei premi non può oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di riferimento.

Il sussidio, che è versato direttamente all’assicuratore (cfr. art. 65 cpv. 1 seconda frase LAMal), serve per il pagamento del premio mensile e la persona assicurata non può pretendere di vedersi riconosciuto un importo maggiore rispetto a quello dovuto, altrimenti si troverebbe, senza motivo, arricchita.

Ne segue che nel preciso caso di specie la richiesta dell’insorgente di porre alla base del calcolo del sussidio i dati evinti dalla tassazione 2012 o 2013, poiché ritenuti maggiormente favorevoli, invece di quelli del 2011 utilizzati dall’amministrazione, non va approfondita poiché non modificherebbe comunque l’ammontare dell’importo erogato.

Su questo punto la decisione merita conferma.

  1. Va ora stabilito se l’interessato può essere messo al beneficio del sussidio anche per i mesi da gennaio a marzo 2014.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LCAMal la riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un’istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 (relativi ai beneficiari di prestazioni complementari e ai beneficiari di prestazioni LAPS).

Per l’art. 25 cpv. 2 LCAMal per gli assicurati in via ordinaria, se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di competenza.

Secondo l’art. 25 cpv. 3 LCAMal se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione.

L’art. 25 cpv. 4 LCAMal prevede che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Questo TCA evidenzia che il nuovo art. 25 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, è stato adottato per attenuare le conseguenze delle norme applicate in precedenza che prevedevano, in sostanza, che se l’assicurato inoltrava la richiesta nel corso dell’anno di competenza, riservati motivi giustificativi che la giurisprudenza cantonale ha interpretato in maniera restrittiva, non aveva diritto al sussidio, neppure per i mesi successivi alla trasmissione della richiesta (cfr. sentenza 36.2008.112 del 29 settembre 2008).

A questo proposito, e per quanto concerne l’accenno del ricorrente ad una sentenza di un altro Cantone figurante in un articolo del 2003 (e non del 2013 come indicato dall’insorgente: (cfr. doc. A6: “(…) Ein Gesuch um eine Prämieverbilligung ist immer im laufenden Jahr und noch ein Jahr später möglich. Und wer noch keine Prämienverbilligung für 2002 beantragt oder erhalten hat, bekommt dank dem __________ Entscheid bis Ende dieses Jahres nochmals eine Chance – notfalls halt schriftlich, wenn die Schalter über die Feiertage geschlossen sind” ) di un quotidiano svizzero tedesco, il TCA ha già avuto modo, in passato, di chinarsi sulla questione della conformità del diritto cantonale con quello federale.

Con sentenza 36.2005.141 del 9 gennaio 2006 (più volte riconfermata, cfr. ad esempio la sentenza 36.2007.151 del 25 febbraio 2008), il TCA ha esaminato le censure sollevate dall’allora ricorrente circa la violazione dei principi della proporzionalità, della preminenza del diritto federale e del divieto del formalismo eccessivo.

Questo Tribunale ha rammentato che per l’art. 65 LAMal, nella versione prima della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2012, i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per l’art. 66 LAMal (nella versione in vigore al momento dell’emanazione della citata sentenza) la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Questi sussidi sono fissati mediante decreto federale semplice di una durata di quattro anni, tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l’articolo 65a lettera a. Il Consiglio federale decide, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi ultimi ai sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni corrisponde almeno alla metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può diminuire al massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a versare giusta il capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a questo Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale può emanare disposizioni più dettagliate in materia. Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussidi versati.

Il TCA ha poi rammentato che per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (sentenza del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

Questo Tribunale ha stabilito che in simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4) ed ha rammentato che con sentenza del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., l’Alta Corte ha ricordato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, il TCA ha concluso che i cantoni godono pertanto di una grande autonomia ed ha applicato a legge cantonale allora in vigore affermando che nella “misura in cui il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio. In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata”.

Il TCA, per quanto concerne la violazione del divieto di formalismo eccessivo e dell’arbitrio, ha rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rilevato che "Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen)". Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis)".

Questo Tribunale ha poi ricordato che una decisione non è arbitraria - e quindi non viola l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

Il TCA ha evidenziato che nel caso allora giudicato “l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, come visto in precedenza, permette all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo. Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque trasmettere il formulario di richiesta con l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio”.

Infine, il TCA ha rilevato che “l’insorgente fa valere la violazione del principio della proporzionalità il quale esige che le misure adottate dall’ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b)” e che nel caso concreto “la decisione dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare il diritto cantonale vigente in materia di procedura, non può essere considerata sproporzionata. L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il sussidio se avesse rispettato il termine” imposto “dall’art. 45 del Reg. LCAMal”.

Nelle successive sentenze il Tribunale ha confermato questa giurisprudenza. Ad esempio con pronunzia del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), il TCA ha affermato che:

" (…) il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un’intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale citate dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l’importo (si vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato."

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica dell’art. 65 LAMal, che ora prevede:

" 1I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.

1bisPer i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

2Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

3I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

4I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

4bisIl Cantone comunica all'assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto dell'importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva.

5In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82.

6I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni."

Accertato che il nuovo art. 65 LAMal, in parte modificato con effetto dal 1° gennaio 2012, non si scosta in maniera importante dalla versione precedentemente in vigore relativamente alle questioni già ampiamente esaminate e risolte da questo Tribunale vigente la vecchia versione LCAMal, modificata con il 1° gennaio 2012, ed il vecchio RLCAMal, che prevedevano norme maggiormente restrittive quo all’inizio del diritto al versamento del sussidio, questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale citata. Il nuovo art. 65 cpv. 4 bis LAMal, conferma semmai la necessità di poter decidere sui sussidi con un ragionevole anticipo alfine di permettere agli assicuratori di tener conto della riduzione nella fatturazione dei premi.

A giusta ragione l’amministrazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal, ha pertanto assegnato il sussidio con effetto dal mese successivo all’inoltro della richiesta.

Il ricorrente sostiene tuttavia di aver trasmesso la domanda già nel corso del mese di agosto 2013, come ogni anno, dopo aver ricevuto il formulario ufficiale della Cassa.

Dagli atti emerge che l’insorgente ha inoltrato la richiesta dell’11 marzo 2014 con il formulario ufficiale inviatogli dalla Cassa (doc. 1 e IV) e l’interessato non ha prodotto alcuna copia della richiesta asseritamente inoltrata dopo la metà del mese di agosto del 2013, né ha prodotto qualsiasi altro indizio (ricevuta postale, corrispondenza con l’amministrazione, ecc.), tramite la quale comprovare la sua tesi.

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsver-fahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Lu-zerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In concreto, l’insorgente non ha comprovato di aver inoltrato (tempestivamente) una richiesta di riduzione dei premi (cfr. la sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.3 e seguenti).

Al ricorrente non può neppure essere d’aiuto la circostanza che, a suo dire, vi sarebbe stata una diminuzione del reddito e della sostanza rispetto al 2011. Infatti, da una parte già si è detto che l’interessato ha diritto al sussidio massimo, per cui una riduzione ulteriore del reddito e della sostanza figuranti nelle tassazioni 2012 e 2013 non ha comunque alcuna incidenza circa l’ammontare del sussidio. Inoltre, la tassazione 2012 è stata emessa il 21 agosto 2013, ossia ampiamente entro il termine del 31 dicembre 2013 entro il quale inoltrare la domanda di riduzione dei premi. Per cui un ritardo nell’inoltro della richiesta non può essere imputabile a questa circostanza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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