Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2014.16
Entscheidungsdatum
08.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2014.16

TB

Lugano 8 agosto 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 gennaio 2014 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. RI 1, nato nel 1944, nel 2013 era affiliato a CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal.

Come per gli anni precedenti, stante una necessità ed una prescrizione medica (doc. C), l'assicurato ha chiesto alla sua Cassa malati la garanzia per il contributo alle spese per tre settimane di cure balneari.

B. Con scritto del 24 luglio 2013 (doc. E) la Cassa malati ha risposto che avrebbe riconosciuto Fr. 70.- al giorno per una cura di 14 giorni presso il centro termale di __________ oppure di __________.

Nel caso in cui la cura fosse avvenuta in Svizzera, i provvedimenti medici e terapeutici riconosciuti dalla LAMal sarebbero stati rimborsati secondo le tariffe in vigore, mentre una cura all'estero sarebbe ricaduta sotto l'assicurazione complementare LCA ed il contributo previsto avrebbe quindi compreso sia le spese di pensione sia delle cure.

C. La decisione formale del 19 settembre 2013 (doc. F) ricalca la citata comunicazione e conferma la durata di cura di 14 giorni.

Con decisione su opposizione del 13 gennaio 2014 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l'opposizione del 16 ottobre 2013 dell'assicurato, confermando la disponibilità di riconoscere due settimane di cura termale come stabilito dal primo medico fiduciario interpellato (dr. med. __________). Il secondo esperto (dr. med. __________), invece, consultato a seguito dell'opposizione, ha (addirittura) negato una tale presa a carico, siccome ha ritenuto che le possibilità in ambito ambulatoriale non fossero ancora esaurite, dato che l'assicurato non ha seguito un percorso in palestra, non ha fatto fitness né fisioterapia in modo continuo e duraturo, per cui non è possibile sostenere, come affermato dal medico curante, che le cure balneari siano chiaramente più efficaci.

D. Con ricorso del 13 febbraio 2014 (doc. I) RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione impugnata e di riconoscergli il diritto ai contributi per le cure balneari per 21 giorni nell'anno 2013 o, in via subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa malati per una nuova decisione.

Il ricorrente ha contestato l'affermazione secondo cui egli non avrebbe frequentato la palestra, non avrebbe fatto fitness e neppure fisioterapia, visto che ha acquistato, peraltro con il contributo dell'assicuratore malattia stesso, un abbonamento presso una palestra in cui vi si reca tre volte alla settimana, mentre la piscina la frequenta una volta alla settimana.

L'assicurato ha inoltre ricordato di avere beneficiato di cure balneari fin dal 2006 e di avere eseguito in media due cicli di fisioterapia all'anno negli ultimi anni.

Quanto ai benefici apportati da una cura termale, il ricorrente ha rilevato che la dr.ssa med. __________ ha attestato come le numerose patologie di cui egli è affetto dovrebbero essere trattate globalmente con terapie balneari per un periodo non inferiore alle tre-quattro settimane. Infatti, nel novembre 2013 egli ha effettuato 3 settimane di cura, traendone enormi benefici per tutto l'anno, terapia che la Cassa malati ha rifiutato di assumere senza nemmeno richiedere i rapporti medici della clinica.

E. Nella risposta del 5 marzo 2014 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, rilevando come il ricorrente dovrebbe piuttosto considerare altre vie terapeutiche che apportino un miglioramento effettivo e duraturo, quali la ginnastica in palestra e la fisioterapia. Poiché nel 2011 e nel 2013 egli ha effettuato due cicli di fisioterapia e nel 2012 un solo ciclo, ossia una media di 15 sedute all'anno tra il 2011 ed il 2013, una tale frequenza ancora non basta per dire che la fisioterapia era inefficace per le sue patologie. La Cassa malati ha comunque contestato che l'assicurato abbia eseguito fisioterapia e ginnastica regolare con sufficiente intensità e durata per poter valutare la necessità di altri provvedimenti di cura. Allo stato attuale, le cure balneari non risultano più appropriate rispetto alla fisioterapia ed agli esercizi in palestra ed al fitness, men che meno è possibile affermare che la fisioterapia e la ginnastica siano inefficaci, visto che non sono state attuate in misura sufficiente per una valutazione diversa da quella di riconoscere ora 2 settimane.

F. Il ricorrente ha prodotto della documentazione attinente al suo soggiorno balneare dal 4 al 22 novembre 2013 (docc. L e M) ed all'attività fisica svolta durante l'anno 2013 (docc. N e O).

Su questi nuovi atti si è pronunciata la Cassa malati il 1° aprile 2014 (doc. IX), argomentando che le diagnosi elencate dal Centro di riabilitazione di __________ erano già note e che seppure la riabilitazione abbia avuto esito positivo, v'era comunque l'indicazione di continuare con la fisioterapia e con gli esercizi a casa. Inoltre, l'abbonamento alla palestra ancora non indica con quale intensità l'assicurato la frequentava e poi non venivano prestate misure di fisioterapia attiva o passiva, ma solo ginnastica.

Secondo la Cassa malati, se è vero che da febbraio ad aprile 2013 il ricorrente si è sottoposto a due cicli di fisioterapia, tuttavia questo trattamento non è stato realizzato per un tempo e con una frequenza sufficienti per poterne valutare l'efficacia e potere dire che è meno efficace della cura balneare che l'assicurato svolge annualmente. Non è quindi possibile ammettere che la fisioterapia regolare non abbia sortito effetti sull'insorgente.

Infine, i consigli terapeutici dati dalla dr.ssa __________ non erano stati messi in pratica in misura sufficiente al momento della resa della decisione formale per potere dire che queste misure, fra cui la fisioterapia, non sono (state) efficaci e che solo le cure balneari vanno assunte dall'assicurazione malattia di base.

In conclusione, le possibilità di riabilitazione in ambito ambulatoriale non erano ancora esaurite prima del trattamento balneare.

L'insorgente non ha formulato nuove osservazioni (doc. X).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è sapere se la Cassa malati resistente sia tenuta a riconoscere al ricorrente, oltre a quelle sorte nelle prime due settimane di soggiorno terapico, anche le prestazioni derivanti dalla terza settimana di cure balneari di cui egli ha beneficiato dal 4 al 22 novembre 2013 a __________.

  2. Per l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

Conformemente all'art. 24 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite dagli artt. 25-31, giusta le condizioni di cui agli artt. 32-34.

Giusta l'art. 25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia ed i relativi postumi.

In virtù di quanto stabilito dal capoverso 2, queste prestazioni comprendono, in particolare, un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico (lett. c) ed i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico (lett. d).

Per quanto concerne i trattamenti balneari, va osservato che l'art. 33 lett. f OAMal prevede che il Dipartimento federale dell'interno designa il contributo alle spese di cura balneare di cui all'art. 25 cpv. 2 lett. c LAMal. Questo contributo serve a coprire le spese non coperte da altre prestazioni della LAMal; può essere accordato al massimo durante 21 giorni per anno civile.

Sulla scorta di questa delega è stato emanato l'art. 25 OPre, secondo cui l'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di Fr. 10.- alle spese di cure balneari prescritte dal medico.

Per l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli art. 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo metodi scientifici.

Inoltre, per l'assicurazione obbligatoria, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli artt. 25-33 (art. 34 cpv. 1 LAMal).

  1. L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni mediche eseguite in Svizzera sono presunte (cfr. art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275, RAMI 2000 KV 132 pag. 283 seg. consid. 3; STFA K 39/01 del 14 ottobre 2002).

Secondo l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in presenza di diversi metodi o tecniche operative che lasciano oggettivamente prevedere il buon esito del trattamento della malattia, in altre parole quelli o quelle che sono da considerare efficaci ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAMal (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed. 2007, n. 291-292 pag. 494), assume importanza prioritaria l'aspetto dell'appropriatezza della misura (DTF 127 V 138 consid. 5 pag. 146).

Dal profilo sanitario, una misura è appropriata se la sua utilità diagnostica o terapeutica prevale sui rischi che le sono connessi come pure su quelli legati a cure alternative. Il giudizio sull'appropriatezza avviene mediante valutazione dei successi e insuccessi di un'applicazione come pure in base alla frequenza di complicazioni (Eugster, op. cit., cifra marginale 189, in particolare nota 398).

Se i metodi alternativi di trattamento entranti in linea di considerazione non presentano, dal profilo medico, differenze di rilievo nel senso che - secondo un esame di idoneità, avuto riguardo allo scopo perseguito volto ad eliminare, nel limite del possibile, i pregiudizi fisici e psichici (DTF 127 V 138 consid. 5 pag. 147, DTF 109 V 41 consid. 2b pag. 43) - sono da ritenere equivalenti, l'applicazione meno costosa e, di conseguenza, maggiormente economica deve essere considerata prioritaria (RAMI 1998 KV 988 pag. 1).

Se per contro un determinato metodo di trattamento presenta, rispetto ad altre applicazioni, vantaggi di natura diagnostica e/o terapeutica - segnatamente perché comporta rischi minori, una prognosi maggiormente favorevole per quanto concerne eventuali effetti collaterali e sequele tardive -, questo aspetto può giustificare l'assunzione delle spese per la cura più cara (DTF 127 V 138 consid. 5 pag. 147 con riferimento a Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 52; STF K 44/06 del 20 febbraio 2008).

L'art. 56 cpv. 1 LAMal dispone che il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura. Gli assicuratori malattia, chiamati a vigilare sul rispetto dell'economia di trattamento, possono e anzi devono rifiutare l'assunzione di provvedimenti terapeutici inutili o che avrebbero potuto essere rimpiazzati da altri, meno onerosi. Tale principio non concerne unicamente i rapporti tra assicuratori e fornitori di cure, bensì è ugualmente opponibile all'assicurato che non ha così alcun diritto all'assunzione e al rimborso di un trattamento non economico (DTF 127 V 46 consid. 2b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure STFA K 35/04 del 29 giugno 2004, consid. 3).

  1. Nel suo primo certificato del 2 luglio 2013 (doc. C), il medico curante dr. med. __________, FMH medicina interna, ha attestato che l'assicurato potrebbe trarre giovamento da un periodo di 3 settimane di cure termali a __________ e da una settimana ad __________, con ginnastica in acqua con trazioni lombari e stretching dei muscoli ischio crurali. Il medico consigliava altresì massaggi ed esercizi attivi per una sindrome di attrito sottoacromiale alla spalla destra comparsa all'inizio della primavera 2013. Data una rinite cronica e delle sinusiti recidivanti, il curante ha consigliato anche una terapia inalatoria.

Sentito il medico fiduciario dr. med. __________, che il 19 luglio 2013 (doc. 1) ha risposto alla domanda della Cassa malati che gli ha illustrato il caso valutando la necessità di due settimane di cura a __________ o ad __________, con lettera del 24 luglio 2013 (doc. E), confermata il 2 agosto 2013 (doc. 2), CO 1 ha informato l'assicurato che riconosceva dei contributi di Fr. 70.- al giorno per la durata della cura di 14 giorni presso il centro termale di __________ o quello di __________.

A seguito del riconoscimento da parte della Cassa malati di sole due delle tre settimane di cura balneare richieste, il 12 agosto 2013 (doc. D) lo stesso dottor __________ ha redatto un nuovo certificato medico, con cui sollecitava la presa a carico di 3 settimane di cure termali a __________, vista la presenza di una sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni degenerative e di un'artrosi bilaterale a livello dei polsi.

Le diagnosi collaterali poste erano di ernia inguinale sinistra operata, ernia iatale con riflusso; cefalee tensionali; aneurisma dell'aorta addominale infrarenale asintomatico; ipertrofia prostatica benigna; lesioni parziali sul versante articolare del tendine sovraspinato, impegno degenerativo dell'articolazione acromioclavicolare.

Il medico curante ha precisato che anche nel 2012 il paziente ha tratto un notevole beneficio fisico in generale dalla terapia balneare con fisioterapia intensiva, che gli ha permesso soprattutto di avere un beneficio non solo a livello dei dolori lombari, ma anche dello stato di tensione e in generale e quindi anche delle cefalee. Di recente è arrivato al limite dello stato ansioso depressivo.

Interpellato per una rivalutazione del caso, il dr. med. __________ ha confermato il 26 agosto 2013 (doc. 3) le due settimane di cura a __________, così con decisione del 19 settembre 2013 (doc. F) la Cassa malati ha ribadito la presa a carico di un soggiorno di due settimane.

Contestualmente all'opposizione formulata dall'assicurato, il suo medico curante ha scritto nuovamente il 18 ottobre 2013 (doc. 8) alla Cassa malati, facendo presente come la cura termale richiesta dal paziente sia chiaramente più efficace nel caso delle patologie del paziente che una fisioterapia di lungo termine che è già stata tentata in passato e proposta al paziente con poco successo. Grazie a questo tipo di cura e fisioterapia intensiva nel centro termale, l'interessato riesce a superare l'inverno senza troppi acciacchi e senza fare richiesta eccessiva di fisioterapia o altre misure mediche. Pertanto, secondo il curante, la cura balneare è sia efficace sia economica su un lungo periodo.

Nella decisione su opposizione del 13 gennai 2014 la Cassa malati ha citato il parere di un secondo medico fiduciario interpellato, il dr. med. __________; tuttavia, questo nuovo referto medico non è presente agli atti da essa trasmessi al TCA.

Pendente causa il ricorrente ha prodotto una dichiarazione di una monitrice di acqua fitness ESA che attesta che egli ha partecipato al relativo corso organizzato da __________ da gennaio a dicembre 2013 (doc. O).

Agli atti figura anche la ricevuta di pagamento di un abbonamento annuo per una palestra valido dall'aprile 2013 all'aprile 2014 (doc. N).

V'è poi la lista della pianificazione delle attività programmate dal Centro di riabilitazione di __________ per tutte e tre le settimane di permanenza dell'assicurato (doc. M).

Il referto medico rilasciato il 23 gennaio 2014 (doc. L) dal dr. med. __________ completa la documentazione agli atti.

Quest'ultimo, specialista in medicina fisica e riabilitazione, si è pronunciato sul soggiorno dell'assicurato di carattere semistazionario nel reparto di riabilitazione muscoloschelettale del __________ dal 4 al 22 novembre 2013.

Il capo clinica dell'ambulatorio ha posto le diagnosi di sindrome cervicovertebrale con/su cronici dolori alla testa; artrosi ad entrambi i polsi così come ad entrambe le articolazioni delle dita, in particolare a sinistra; ciste sulla guaina del tendine del bicipite destro; tendinite del tendine sovraspinato destro; lombalgia L2/L3; discopatia L3/L4, L5/S1; gonalgia a destra; disturbi dell'equilibrio.

Nell'anamnesi lo specialista ha indicato che l'anno precedente l'assicurato aveva già seguito una terapia e che egli beneficia della riabilitazione per trattare i dolori a lungo termine così come i problemi nella zona scapolare destra, della colonna lombare e cervicale.

Nella sua valutazione, l'assicurato, 68enne, viene definito in buono stato generale e nutrizionale. Statura di 178 cm, peso di 83 kg. Nella flessione laterale destra della colonna lombare il paziente è dolorante, così pure nell'adduzione oltre i 175° della spalla; vi sono dei punti doloranti in entrambi i trapezi.

Quanto alla terapia intrapresa, lo scopo della riabilitazione era la riduzione del dolore, il miglioramento della funzionalità delle articolazioni, il miglioramento delle funzioni muscolari ed un ricondizionamento generale. Nell'ambito della riabilitazione multidisciplinare sono state dispensate le seguenti terapie: fisioterapia intensiva in trattamento individuale compresi esercizi di rafforzamento della muscolatura, fisioterapia muscoloschelettale a secco ed in acqua, specifico trattamento osteopatico, terapia di training con istruzione individuale, ginnastica in acqua con acqua fino al petto, relax in acqua, bagni termali, fango e "Sollux" (lampada ad infrarossi) con massaggi parziali. L'assicurato, motivato, ha partecipato regolarmente alle terapia e le ha sopportate bene.

Al controllo finale il paziente ha affermato che l'acqua termale ed il fango gli hanno fatto molto bene, si è sentito rafforzato, irrobustito, perseverante e ben allenato.

Anche l'osteopatia craniosacrale gli ha fatto bene, poiché sentiva meno dolori.

Al termine delle tre settimane di terapia, la distanza fra le dita delle mani ed il pavimento era di 10 cm (15 cm all'entrata), rimanevano però ancora problemi di equilibrio.

In conclusione, il medico specialista ha consigliato di proseguire con la fisioterapia ambulatorialmente, di effettuare regolarmente il programma di esercizi da svolgere a casa che gli è stato insegnato durante la riabilitazione e di ritornare l'anno seguente per un nuovo soggiorno terapico.

Infine, la dr.ssa __________, FMH medicina fisica e riabilitazione, nel suo certificato del 12 febbraio 2014 (doc. I) ha elencato le patologie di cui soffre il ricorrente:

  • discopatie L3/L4 con protrusioni intra-foraminale sinistra, che condiziona il movimento sia di flesso-estensione che di rotazione del rachide comportando difficoltà nei passaggi posturali da seduto in stazione eretta;

  • un'importante algia è presente a livello del muscolo abduttore lungo del pollice al polso destro e al polso sinistro in presenza di artrosi radio-carpale bilaterale, che limita la flesso-estensione e prono-supinazione dei polsi;

  • spalla destra e sinistra rivelano un conflitto sub-acromiale bilaterale, con a destra una cisti a livello del capo lungo del bicipite omerale e impegno degenerativo dell'articolazione acromion clavicolare, ambedue le spalle sono limitate nel movimento di abduzione e intrarotazione;

  • aneurisma dell'aorta addominale-infrarenale, che può incidere con l'esacerbazione dei dolori lombari.

La specialista ha consigliato che queste patologie siano trattate globalmente con delle terapie balneari (chinesi in acqua, idromassaggi associate a chinesi a secco in palestra, con massaggi in trattamento intensivo) per un periodo adeguato di non meno di tre-quattro settimane, così da consentire un recupero articolare e psico-fisico globale.

  1. Come ricordato in ingresso, oggetto del contendere è unicamente sapere se a buon diritto la Cassa malati ha accordato al ricorrente la garanzia soltanto per due settimane di soggiorno stazionario per cure termali a __________ oppure se, come preteso dall'assicurato, gli debbano essere riconosciuti i costi cagionati da tutte e tre le settimane di cura, prescritte dal suo medico curante.

Il TCA evidenzia che il dr. med. __________ ha sin da subito attestato la necessità, per l'assicurato, di sottoporsi a cure termali della durata di tre settimane a __________, dall'altra parte i medici fiduciari interpellati da CO 1 si sono contraddetti.

Il primo medico ad essere sentito, dr. med. __________, ha riconosciuto sia nel suo primo parere del 19 luglio 2013 sia nel secondo del 26 agosto 2013, che erano medicalmente indicate (solo) due settimane di cure balneari a __________ o __________.

Il dr. med. __________, secondo medico fiduciario consultato, ha invece rifiutato l'intera cura riabilitativa in un centro termale, affermando che le possibilità di riabilitazione in ambito ambulatoriale non erano in specie ancora esaurite.

Di conseguenza, i medici consultati dalla Cassa malati non sono unanimi sul principio stesso del soggiorno termale, quindi nemmeno sulla durata di questa terapia.

Ciò nonostante, invece di chiarire la questione (chiedendo magari lumi al primo medico rispettivamente interpellandone un terzo), sia con la decisione formale che con la decisione su opposizione, la Cassa malati resistente non ha mai preso posizione sul rifiuto, come tale, del riconoscimento della terza settimana di cura a __________, ma si è limitata a sostenere l'impossibilità, per l'assicurato, di sottoporsi a delle cure balneari, visto che non ha dapprima esaurito altri provvedimenti di cura, quali dei cicli intensivi e duraturi di fisioterapia. Senza quindi avere svolto in precedenza con sufficiente intensità e durata della riabilitazione in ambito ambulatoriale, secondo l'amministrazione non è possibile ammettere l'appropriatezza delle cure balneari rispetto alla fisioterapia, agli esercizi in palestra, al fitness ed al nuoto.

L'argomentazione della Cassa malati contraddice già di per sé la decisione stessa di accordare il rimborso delle prestazioni derivanti da due settimane di terapia balneare. O rifiutare interamente la presa a carico del soggiorno termale - e quindi anche delle due settimane già riconosciute - a motivo che le possibilità di riabilitazione in ambito ambulatoriale non erano ancora esaurite (dottor __________) oppure ammettere, come deciso il 19 settembre 2013 ed il 13 gennaio 2014, che 2 settimane vanno pagate (dr. med. __________).

Ora, un punto fermo della decisione impugnata è che la Cassa malati ha considerato medicalmente indicato ai sensi della LAMal un periodo di cure balneari di due settimane a __________.

Resta quindi soltanto da esaminare se anche la terza settimana chiesta ed effettuata dal ricorrente nel novembre 2013 debba essere posta a carico di CO 1.

  1. D'avviso del TCA, i pareri dei medici fiduciari si contraddicono manifestamente e quindi non aiutano. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa malati, non torna qui applicabile l'art. 57 cpv. 4 LAMal, secondo cui il medico di fiducia consiglia l'assicuratore su questioni d'ordine medico come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all'applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d'assunzione d'una prestazione da parte dell'assicuratore. Malgrado egli decida autonomamente senza che né l'assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni (art. 57 cpv. 5 LAMal), nell'evenienza concreta non è possibile fare affidamento sui pareri espressi dai due medici fiduciari consultati dalla Cassa malati.

Da un lato, infatti, il primo nemmeno motiva il rifiuto di garantire la terza settimana di soggiorno termale, mentre d'altro lato il secondo medico addirittura nega che ve ne sia la possibilità, non avendo esaurito dapprima altre soluzioni (quali la fisioterapia) eseguite ambulatorialmente al proprio domicilio.

Il primo medico fiduciario interpellato si è limitato ad indicare "2 sett. a __________ o __________" (doc. 2) rispettivamente a "confermare 2 sett. __________" (doc. 3) la sua certificazione non è d’aiuto siccome non specifica le ragioni per cui 2 sole settimane sarebbero meglio adeguate alle necessità del ricorrente.

Quanto ai certificati del medico curante, egli indica che negli anni passati la terapia balneare con fisioterapia intensiva ha dispensato all'assicurato un notevole beneficio fisico generale che si è protratto per una gran parte dell'anno, evitandogli di sottoporsi ad altre sedute di fisioterapia. Inoltre, i dolori lombari, lo stato di tensione e le cefalee sono stati positivamente influenzati dai passati soggiorni balneari.

Grazie al tipo di cura termale e alla fisioterapia intensiva effettuate nel centro termale di __________, l'assicurato riesce a superare l'inverno senza troppi disturbi fisici e quindi senza necessitare di una gran quantità di sedute di fisioterapia o di altre misure mediche nel corso dell'anno.

Anche la dr.ssa __________, come visto, stanti le diverse patologie di cui soffre il ricorrente, ritiene necessario trattarle globalmente con delle terapie balneari (quali la chinesi in acqua, idromassaggi associati a chinesi a secco in palestra, con massaggi in trattamento intensivo) per un periodo di almeno tre-quattro settimane all'anno, cosicché l'assicurato possa recuperare le sue forze sia dal profilo articolare sia psico-fisico (doc. I).

Non va da ultimo dimenticato il rapporto di uscita del __________ del 23 gennaio 2014 (doc. L), anche se successivo alle prescrizioni, in cui è stata descritta l'anamnesi del paziente ed il suo status all'entrata ed al momento di lasciare il centro termale. In quell'occasione sono stati evidenziati i numerosi benefici che l'assicurato ha tratto dal suo soggiorno termale di tre settimane di riabilitazione multidisciplinare, con terapie in acqua ed a secco.

I dolori sono soggettivamente diminuiti, mentre dal profilo oggettivo la mobilità della colonna vertebrale è migliorata.

Il medico specialista in medicina fisica e riabilitativa ha infine sì consigliato al ricorrente di continuare la fisioterapia ambulatorialmente e di mettere regolarmente in pratica a casa gli esercizi imparati durante il suo soggiorno, ma gli ha anche raccomandato un nuovo periodo di terapia termale per l'anno seguente.

  1. I certificati medici del fiduciario agli atti non possono fungere da sostrato al presento caso per l’insufficiente motivazione della certificazione del Dott. __________, medico fiduciario consultato dalla cassa malati. D'altra parte la necessità per l'insorgente, attestata da entrambi i suoi medici curanti, di soggiornare (almeno) tre settimane in un centro termale, secondo questo Tribunale va considerata come fede facente. I certificati medici ed i pareri dei dr. med. __________, __________ e __________ giustificano, motivano e argomentano in maniera sufficiente la necessità di una cura termale maggiormente lunga. L’età del paziente, le sue particolarità, le gravi affezioni di cui soffre complessivamente (doc. L, I, C, vedi cons. 5 che precede) ne sono il sostrato.

Di conseguenza, per l'anno 2013 il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei relativi costi derivanti da tre settimane di terapia termale, che peraltro egli ha già effettuato dal 4 al 22 novembre al __________.

Questa circostanza non deve comunque trarre con sé la necessità per Swica di riconoscere ogni anno tali cure e per tale durata. Ogni situazione di richiesta dovendo essere analizzata specificatamente alla luce della situazione concreta.

Il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata annullata. Al ricorrente, patrocinato da un legale, vanno attribuite indennità per ripetibili siccome vincente in causa (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata che rifiuta il riconoscimento dei costi relativi alla terza settimana di soggiorno balneare dell'assicurato a __________ deve essere annullata, con conseguente diritto del ricorrente di vedersi garantiti e rimborsati per l'anno 2013 i costi (anche) della terza settimana di cura termale, che in concreto ha già avuto luogo a __________.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa malati verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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