Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2013.83
Entscheidungsdatum
26.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.83

IR/sc

Lugano 26 marzo 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2013 formulato da

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto ed in diritto

· che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 9 dicembre 2013 con cui ha lamentato assenza di informazioni da parte dell’assicuratore malattia cui è affiliato;

· che, più specificatamente, con il ricorso egli ha prodotto atti relativi ad una domanda di conciliazione presentata presso la Pretura di __________ con cui ha domandato che le parti fossero convocate poiché l’assicuratore rifiuta la mediazione. Egli ha in particolare chiesto alla Pretura di intervenire in merito alla sua domanda di rimborso dei premi pagati in eccesso a CO 1 e ciò a far tempo dall’entrata in vigore della LAMal, ossia il 1 gennaio 1996 sino alla fine del 2012, ed ha postulato la sospensione della procedura d’incasso dei premi LAMal per tutto il 2013, premi non riconosciuti dall’assicurato;

· che il giudice delegato ha trasmesso all’assicurato uno scritto, l’11 dicembre 2013, con cui ha indicato la necessità di produrre la documentazione necessaria a sostegno della procedura;

· che l’assicurato ha trasmesso, tra altra documentazione, copia di un PE intimato il 30 agosto 2013 cui l’assicurato non si è opposto, ed ha prodotto un avviso di partecipazione al pignoramento per CHF 982,90;

· che egli ha inoltre trasmesso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni copie di articoli di stampa relativi ai premi pagati in eccesso in particolare dagli assicurati ticinesi e corrispondenza con l’assicuratore, tutta rigorosamente manoscritta;

· che, a complemento del ricorso, egli si è rivolto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni segnalando il mal andazzo della cassa malati, indicando di avere dovuto alienare un suo fondo per potere fronteggiare le richieste di premi che vengono indicate come esose per quanto attiene alle spese procedurali esposte. L’assicurato ha spiegato di avere pagato i suoi premi sino alla fine del 2012 e di avere chiesto la moratoria per il 2013, segnalando che gli assicurati ticinesi hanno dovuto pagare premi eccessivi e sono state operate, nei suoi confronti, procedure d’incasso con spese. L’assicurato stigmatizza i comportamenti degli assicuratori sociali e rileva che diritti e doveri debbono essere per tutti uguali;

· che il signor RI 1 si chiede se i premi siano obbligatori per tutti e lo siano anche per coloro che sono benestanti, ed implicitamente pone in dubbio il concetto di premio unico uguale per tutti gli assicurati;

· che in un post scriptum l’assicurato segnala, a suo avviso, la commissione della più grossa truffa del primo secolo del terzo millennio con la percezione di premi eccessivi e porta alcuni esempi di calcolo relativi alla sua personale situazione;

· che il 18 dicembre 2013 l’atto di ricorso ed il complemento oltre al post scriptum sono stati trasmessi all’assicuratore. CO 1 ha postulato una proroga del termine per l’inoltro della risposta di causa, proroga concessa dal giudice delegato (doc. IV a VII);

· che l’assicuratore ha trasmesso, il 31 gennaio 2014, una risposta di causa succinta in cui indica l’esistenza della copertura assicurativa obbligatoria per l’assicurato, procedure d’incasso in corso, assenza di opposizioni e precedente desiderio del signor RI 1 di cambiare assicuratore senza possibilità di concretizzare il passaggio a causa di procedure d’incasso che non lo permettevano;

· che in conclusione l’assicuratore specifica assenza di oggetto del litigio e chiede che la procedura venga dichiarata inammissibile;

· che il giudice delegato ha scritto il 4 febbraio 2014 al signor RI 1 una lettera in cui ha specificato che il gravame sarebbe stato ritenuto quale ricorso per denegata giustizia e che gli veniva concesso un termine per formulare la richiesta di nuove prove rispettivamente per ulteriormente esprimersi sui fatti e le allegazioni dell’assicuratore;

· che, parallelamente, è stato precisata al signor RI 1 la modalità per ottenere dall’assicuratore una decisione impugnabile;

· che con scritto pervenuto il 24 febbraio 2014, accompagnato da diversi documenti, l’assicurato ha ribadito la sua posizione ed ha postulato l’acquisizione agli atti del bilancio dell’assicuratore, l’elenco dei premi LAMal pagati negli anni dal 1996 a fine 2013, le spese versate per il medesimo periodo, ribadendo il diritto di ottenere dall’assicuratore una serie di risposte e di vedere sospeso l’obbligo di pagare i premi;

· che allo scritto sono stati annessi documenti vari, tra cui il PE __________ del __________ ed il PE __________ del __________ dell'UE di __________ cui l’assicurato si è opposto, postulanti l'incasso di premi e spese;

· che il signor RI 1 ha prodotto, sempre con lo scritto pervenuto il 24 febbraio 2014, un elenco dei premi e delle tasse di diffida pretese da CO 1, e un elenco di schede tecniche delle esecuzioni incoate nei suoi confronti dall’assicuratore (doc. C4);

· che l’assicuratore è stato invitato a prendere posizione in merito entro il 10 marzo 2014;

· che il ricorrente ha trasmesso ulteriormente (il 26 febbraio 2014) al Tribunale cantonale delle Assicurazioni i documenti relativi ad un pagamento di premi (marzo 2014) pretesi dall’assicuratore con copia di una lettera dello stesso assicurato all’assicuratore relativa all’opposizione (rigetto dell’opposizione) concernente una pretesa di incasso di CHF 194,10;

· che copia di tale documentazione è stata trasmessa all’assicura-tore per conoscenza;

· che non sono state acquisite ulteriori prove;

· che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

· che la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;

· che per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

· che con sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (sentenza 22 febbraio 2010, 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza (si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312);

· che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

· che in concreto, in assenza di una decisione su opposizione impugnabile, il TCA non può decidere su domande del ricorrente riferite al rimborso di premi che l’insorgente afferma di aver pagato in troppo nel corso degli anni. Il ricorrente sostiene che siano stati pretesi nel passato premi eccessivi per i ticinesi, circostanza questa che però sfugge al giudizio del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome non oggetto di decisione e tema di una soluzione legislativa di recente studio. D’altra parte il ricorrente lamenta le pretese di incasso nei suoi confronti da parte di CO 1 e la percezione di spese eccessive. In parte dalla documentazione prodotta emerge che l’assicurato non si sia opposto alle procedure esecutive promosse nei suoi confronti per cui una decisione in merito non solo non è stata emanata ma non appare neppure emanabile. Il signor RI 1 ha però prodotto da ultimo copia di atti esecutivi promossi dall’assicuratore nei suoi confronti cui egli si è opposto. In quel caso l’assicuratore, se riterrà di mantenere la sua pretesa, dovrà emanare una decisione formale e, in caso di opposizione, una decisione su opposizione impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni . Da notare comunque che con scritto 4 febbraio 2014 al signor RI 1 è stato spiegato che una opposizione parziale (per le sole spese amministrative) può essere formulata alle richieste di pagamento dell’assicuratore;

· che l'assicurazione contro le malattie, retta dalla LAMal in vigore dal 1° gennaio 1996, prevede l'obbligo di versamento dei premi, uguali per gli appartenenti alla medesima categoria d'assicurati all'interno della medesima regione del Cantone, che sono semmai soggetti a riduzione grazie al versamento di sussidi. L'art. 64a LAMal prevede l'obbligo per l'assicuratore di sollecitare l'assicurato in ritardo nei pagamenti dei premi e partecipazioni, di diffidarlo in caso non paghi ulteriormente assegnandogli un termine di 30 giorni ed indicandogli le conseguenze della mora.

Se nonostante la diffida il debitore non paga l'assicuratore deve chiedere l'esecuzione.

Ne discende che CO 1 in caso di mora dell'assicurato, deve escuterlo per legge anche se non si deve qui verificare la correttezza delle procedure d'incasso posta in atto in concreto;

· che, nel caso in esame, non si può ritenere che l’assicuratore sia in ritardo nell’emettere decisioni che gli incombono, CO 1 – per quanto appare dagli atti – ha proceduto sistematicamente all’incasso di sue pretese per premi, e si vede ora confrontata con l’opposizione interposta a PE (PE __________ del __________ e __________ del __________) sui quali dovrà esprimersi. Ad oggi non può essere ritenuto comunque un ritardo ingiustificato in tale ambito da parte di CO 1;

· che, per il resto delle esposizioni del signor RI 1, non può essere accolto il reclamo per denegata giustizia alla luce dell’im-precisione delle richieste dell’assicurato. L'assicurato dovrà semmai precisare all'assicuratore le sue richieste di restituzione di premi argomentandole e, per quanto possibile, suffragandole;

· che egli deve chiedere esplicitamente all’assicuratore di emanare una decisione specifica relativa alle sue rivendicazioni precise. La contestazione di premi è comunque possibile, al momento della loro comunicazione dopo la fissazione da parte dell’assicu-ratore con l’approvazione del Dipartimento federale dell’interno, solo dopo avere ottenuto una decisione formale resa su opposizione ed a condizioni (restrittive) fissate dal TF. Per quanto invece riguarda il tema generale dei premi del passato versati in eccesso dagli assicurati ticinesi abbordato con il gravame, la questione è ora al vaglio dell’autorità politica;

· che, per riassumere, per quanto attiene l'incasso di premi dell'assicuratore CO 1 deve procedere come prevede l'art. 64a LAMal. In caso di contestazione da parte del signor RI 1, egli deve esigere da CO 1 l'emanazione di una decisione impugnabile. In concreto dagli atti non appare che CO 1 sia in ritardo nell'emanare, su questo oggetto, una decisione.

Anche per eventuali retrocessione di premi passati l'assicurato dovrà semmai – e nei limiti concessi dalla giurisprudenza del TF – chiedere con precisione quanto ritiene percepito in eccesso motivando le due rivendicazioni. Se del caso CO 1 emanerà una decisione impugnabile. Per la rivendicazione più generale dei premi assicurativi di troppo pagati dai cittadini ticinesi il legislatore sta approntando una soluzione che il Giudice non può sindacare;

· che ne deriva che, per quanto ricevibile, il gravame va respinto senza carico di tasse e spese alle parti e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Per quanto ricevibile il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

5

BV

  • Art. 4 BV

LAMal

  • art. 64a LAMal

LPGA

  • art. 52 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 61 LPGA

Gerichtsentscheide

18
  • DTF 131 V 16401.01.2005 · 7.325 Zitate
  • DTF 130 I 31202.07.2004 · 2.128 Zitate
  • DTF 130 V 38801.01.2004 · 710 Zitate
  • DTF 125 V 18801.01.1999 · 424 Zitate
  • DTF 125 V 414
  • DTF 122 V 36
  • DTF 119 Ib 36
  • DTF 114 V 147
  • DTF 110 V 51
  • DTF 110 V 61
  • DTF 108 V 20
  • DTF 107 Ib 164
  • DTF 103 V 195
  • 8C_613/200922.02.2010 · 174 Zitate
  • C 22/06
  • H 180/06
  • H 183/06
  • I 841/02