Raccomandata
Incarto n. 36.2013.76
IR/sc
Lugano 17 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2013 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
· che mediante scritto 14 gennaio 2013 RI 1 si è rivolto alla Giudicatura di pace di __________ chiedendo fosse indetta un’udienza di conciliazione per dirimere una vertenza in essere tra lo stesso signor RI 1 e CO 1 Società del Gruppo __________;
· che in particolare il signor RI 1 evidenzia i seguenti fatti:
" … a seguito di un precetto esecutivo e successivamente seguito da un pignoramento:
Per il quale io non ho mai ottenuto, per quanto richiesto, ne la prova di quanto mi veniva addebitato, nè tanto meno aver potuto dimostrare: che per la fattura del medico di cui mi si imputa di non aver pagato e quindi ingiustamente rimborsatami:
che avevo provveduto a farmi rilasciare una dichiarazione scritta e firmata dal Dr. __________ che conferma l'avvenuto versamento a suo tempo (risalente al 2011).
Come può costatare dalla documentazione allegata (suscettibile di essere ampliata se richiesto), non potevo certo oppormi al pignoramento, ma mi sono offerto di mettere a garanzia la somma di Fr. 400.-- per il debito originale di Fr. 119 + le spese.
Ma come verrà precisato nel verbale, di cui non sono ancora in possesso (già sollecitato) a solo titolo di garanzia e non come riconoscimento del debito.
Pertanto prima di ricorrere ad altre istanze e impegnare un legale per un disconoscimento del debito e per una somma irrisoria, desidererei, poter giungere ad un chiarimento …" (doc. I)
· che l’atto è accompagnato da una serie di documenti da copia del PE __________ UE __________ del 26 giugno 2012 notificato al signor RI 1, che non vi si è opposto, il 27 giugno 2012 (doc. A1); dall’avviso di pignoramento per CHF 263,10 del 7.09.2012 e dal verbale di pignoramento del 21.12.2012. Agli atti è pure consegnato: conteggio prestazioni CO 1 28.01.2011 per prestazioni 201.10.2010 Dr. __________ CHF 119,70, importo interamente accreditato all’assicurato (doc. A5); conteggio 07.09.2012 prestazioni Clinica __________ dal 16.01 al 13.02.2012 con richiesta di versamento di CHF 97,75 comprendente la fotocopia di un versamento di RI 1 a CO 1 di CHF 395,60 ed una annotazione in penna blu (doc. A6). Con altre corrispondenze va citata (doc. A12) una lettera di CO 1 con cui si indica all’assicurato che:
" Ci riferiamo alla sua lettera ricevuta il 16.08.2012 che é stata oggetto della nostra massima attenzione.
I termini per l'opposizione al precetto esecutivo sono scaduti e non avendo lei fatto opposizione a) momento della notifica avvenuta al 27.06.2012, la procedura prosegue quindi senza opposizione con una richiesta di proseguimento.
Il conteggio in questione é stato stornato dopo comunicazione del Dottore e per l'importo a lei in precedenza versato, le é stato chiesto il rimborso, in quanto versato a torto." (doc. A12)
· che a monte della richiesta di versamento da parte della Cassa, come indicato, vi è una prestazione del dott. __________ che, il 17 settembre 2012, ha redatto lo scritto doc. A13 con cui ha attestato il pagamento il 20 ottobre 2010 di CHF 119,70 il 30 marzo 2011;
· che ulteriormente il signor RI 1 si è rivolto all’assicuratore lamentando un errore nelle pretese che hanno condotto all’incasso forzato degli importi reclamati da CO 1. Gli atti contemplano inoltre scritti del signor RI 1 con l’UE interessato e con la giudicatura di pace;
· che l’atto del 14 gennaio 2013 è stato trasmesso dalla giudicatura di pace di __________ all’assicuratore malattia che, con scritto del 21 maggio 2013, ha preso posizione nei termini che, per ragioni d’opportunità e comprensione della fattispecie, appare utile riprendere in dettaglio:
" … CO 1 (di seguito __________) ha deciso di rinunciare a presenziare all'udienza e formula con il presente la propria presa di posizione in merito all'istanza del RI 1, postulando che l'istanza venga dichiarata irricevibile, o, in via subordinata, respinta.
(…)
L'istante chiede, con affermazioni vaghe e imprecise, il disconoscimento del debito e la restituzione dell'importo di CHF 400.00 in relazione con quanto da lui saldato nella procedura esecutiva promossa da CO 1 con PE nr. __________ dell'UEF di __________. L'istante è affiliato a CO 1; la controversia concerne una pretesa inerente la LAMaI (Legge sull'assicurazione malattia) e quindi ambito delle assicurazioni sociali. Giudice ordinario per tali questioni è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. art. 1 LPtca, art. 86 LEF, art. 61 LPGA) e non il giudice civile.
(…)
… circa il merito della stessa CO 1 osserva quanto segue. L'istante chiede il disconoscimento e la restituzione dell'importo di CHF 400.00 con riferimento a quanto da lui saldato nell'ambito della procedura esecutiva nr. __________ UEF di __________. Tale procedura veniva promossa da CO 1 per l'incasso del conteggio di prestazione nr. 1283970279 del 25.03.2011 di complessivi CHF 136.55 (conteggio e fatture allegati). Il conteggio è composto di:
· fattura del dr. __________ di CHF 119.70. CO 1 aveva saldato tale fattura con pagamento dell'importo di CHF 119.70 sul conto dell'assicurato in data 28.01.2011; la fattura era poi stata annullata dal curante dopo discussione con il paziente (cfr. sua comunicazione del 17.03.2011). CO 1 provvedeva quindi a stornare la prestazione già erogata e a chiederne il rimborso all'assicurato;
· fattura della farmacia del __________ del 13.12.2010 di CHF 35.70, con un saldo di CHF 0.00;
· fattura del Dr. __________ del 16.03.2011 di CHF 16.85, importo a carico dell'assicurato quale franchigia.
(…)
La pretesa di CO 1 di cui al conteggio del 25.03.2011 è corretta.
(…)
Dopo aver invano diffidato l'assicurato (cfr. allegato), CO 1 faceva spiccare nei confronti dell'insorgente il PE nr. __________ dell'UEF di __________ per l'importo di CHF 136.55 per il conteggio di prestazione del 25.03.2011 (nr. 1283970279), oltre gli interessi di mora del 02.05.2011 e le spese amministrative di CHF 60.00. A tale importo si aggiungono le spese esecutive, che sono a carico dell'escusso (art. 68 LEF).
La domanda sfociava nel PE __________ UEF(agli atti) di __________ del 26.06.2012, notificato il giorno successivo all'escusso, al quale egli non si opponeva.
CO 1 presentava quindi domanda di continuazione dell'esecuzione in data 31.07.2012 per l'importo di CHF 136.55, nonché l'interesse di mora del 5% dal 02.05.2012, oltre le spese amministrative di CHF 60.00, e le spese esecutive (sino ad allora di CHF 33.00).
Con scritto del 21.08.2012 CO 1 informava l'assicurato che la procedura esecutiva seguiva il suo corso, dal momento che egli non si era opposto al PE, e che la pretesa di CO 1 era corretta.
La procedura sfociava nell'avviso di pignoramento del 31.07.2012 (per l'importo di CHF 263.10) e verbale di pignoramento del 21.12.2012 per l'importo di CHF 303.55 (con spese di pignoramento pari a CHF 74.00).
In data 06.03.2013 CO 1 formulava all'UEF di __________ domanda di vendita per l'importo di CHF 136.55, oltre l'interesse di mora del 5% dal 02.05.2011, le spese amministrative di CHF 60.00, e quelle esecutive di CHF 107.00.
In data 21.03.2013 per il tramite dell'ufficio dell'esecuzione, l'assicurato ha provveduto a saldare l'intero debito di CO 1 escusso, con le spese amministrative e esecutive, nonché gli interessi di mora del 5% su CHF 136.55 dal 02.05.2012) per complessivi CHF 316.25 (e non CHF 400.00).
La pretesa di CO 1 era corretta e giustificata.
(…)
L'istante non dimostra come egli abbia pagato un indebito a CO 1 pari a CHF 400.00 e non ha reso sufficientemente verosimile di avere una pretesa di restituzione per tale importo nei confronti di CO 1. La sua richiesta va pertanto respinta in quanto del tutto ingiustificata." (doc. II)
· che il Giudice di pace di __________ (doc. IV del 20 novembre 2013) ha respinto l’istanza siccome irricevibile trasmettendo in pari tempo gli atti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni per ragioni di competenza;
· che il giudice delegato ha ricevuto gli atti ed il 21 novembre 2013 si è rivolto alle parti con lettera di cui occorre, per completezza, riprendere il testo:
" il Giudice di Pace di __________, __________, ha trasmesso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni gli atti della procedura ricordata in entrata.
E’ data, apparentemente almeno, una competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni le prestazioni di cui il sig. RI 1 chiede la restituzione siccome pagate a torto al proprio assicuratore malattia sono fornite da un assicuratore ammesso alla LAMal e dipendono dall’applicazione di questa legge.
Ricordo alle parti, e meglio al signor RI 1, che in virtù dell’art. 49 legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), in caso di disaccordo tra assicuratore ed assicurato, una domanda dell’assicurato tendente una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione. L’assicuratore deve provvedere mediante l’emanazione di una decisione formale e, se non vi provvede o non lo fa sollecitamente, l’assicurato può adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni lamentando una ritardata o denegata giustizia. Si tratta di un diritto scaturente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. che prevede il diritto di essere sentito della parte, che comprende non solo quello di esprimersi ed accedere al dossier ma pure quello di ottenere decisioni formalmente complete e che evadano in modo completo le lamentele formulate. Nel caso di emanazione della decisione sono conseguentemente dati all’assicurato la facoltà di inoltrare opposizione e, contro la decisione resa su opposizione, può essere formulato un ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Questo per contestualizzare la procedura.
L’istanza del signor RI 1 evasa dal Giudice di Pace viene qui ritenuta quale reclamo per denegata giustizia.
La stessa viene intimata ad CO 1 e per essa al Servizio giuridico con sede a__________ per la presentazione della risposta di causa come impone la procedura. (…)" (doc. V)
· che in data 9 gennaio 2104 Intras, dopo avere ottenuto proroga del termine per la presentazione della risposta di causa, ha fatto pervenire la sua risposta di causa (doc. IX) trasmessa il 10 gennaio (doc. X) all’assicurato ricorrente per l’esercizio dei suoi diritti processuali;
· che l’assicuratore ha ribadito la sua originaria posizione, ossia che competente in materia è il Tribunale cantonale delle Assicurazioni e non certo la Giudicatura di pace, che in assenza di una decisione formale resa su opposizione una decisione di merito non può essere resa ma unicamente può essere esaminato il sussistere di una denegata o ritardata giustizia, circostanza che l’assicuratore nega argomentando come segue:
" (…)
CO 1 ha comunque riesaminato la pretesa di cui all'esecuzione nr. __________ UEF di __________ e ne conferma la sua correttezza. Essa concerne infatti il conteggio del 25.03.2011 e si giustifica dal momento che secondo l'art. 64 LAMaI gli assicurati sono tenuti a corrispondere all'assicuratore malattie le partecipazioni ai costi di cura delle prestazioni ottenute (64 LAMaI) e che le prestazioni erogate a torto vanno restituite all'assicuratore secondo l'art. 25 LPGA. Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 64a LAMaI).
CO 1 respinge pertanto integralmente la richiesta di restituzione presentata dall'insorgente; per motivi di economia di procedura (inutili dispendi causati dalla garanzia di un ulteriore grado di giurisdizione) allo stadio attuale della procedura non si giustifica il rilascio di una decisione formale ai sensi dell'art. 49 LPGA. (…)" (doc. IX)
· che RI 1 ha chiesto, il 16 gennaio 2014, l'acquisizione di specifiche prove aventi però per oggetto il merito della fattispecie.
Alla luce dell'esito della procedura CO 1 è invitata a volere verificare le richieste probatorie prima dell'emanazione del provvedimento che le compete;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che, in assenza di una formale decisione resa su opposizione, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni può occuparsi del gravame formulato da RI 1 unicamente nella misura in cui lo stesso sia da intendersi quale ricorso per denegata rispettivamente ritardata giustizia (come precisato nello scritto del 21 novembre 2013 del Giudice delegato alle parti);
· che in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 3 luglio 2012 (inc. 36.2012.48) ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle Assi-curazioni pubblicate sul sito delle sentenze del cantone (www.sentenze.ti.ch). Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come evocato nel giudizio citato e nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)
· che va qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
· che nel caso in esame il signor RI 1 contesta, dopo comunque avere operato il pagamento delle somme, di dovere alla Cassa Malati quanto da essa preteso e ciò, in particolare, per un suo contatto con il medico dott. __________;
· che la contestazione del ricorrente è chiara da tempo, egli lamenta da molti mesi, certamente con forme inadatte e presso istituzioni non competenti, la sua contrarietà al pagamento di una somma oggetto di incasso forzato;
· che a torto la cassa ritiene che una decisione non debba essere resa alla luce dello stadio della procedura o perché l’assicurato non si sarebbe opposto al PE o per la natura della procedura;
· che infatti Ueli Kieser: ATSG Kommentar 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 49 n. 18 pag. 614 ricorda il dovere dell’assicuratore di rendere una decisione formale nei casi "in denendas fehlende Einverständnis der versicherte Person vonvornherein feststeht";
· che in concreto sin dall’inizio era palese all’assicuratore che il signor RI 1 non è esperto nell’ambito in discussione, che si è rivolto alle autorità incompetenti per risolvere il suo problema e l’assicuratore avrebbe sin dall’inizio dovuto emanare una decisione formale che ricapitolava i fatti, che spiegava i motivi del conteggio, che precisava eventuali accertamenti svolti presso il dott. __________ per verificare la fattura, sua revoca o meno, per poi verificare il buon diritto alla pretesa non restituzione dell’importo richiesto ed incassato da CO 1;
· che ciò non è stato fatto malgrado che la volontà di contestare quel credito da parte di RI 1 era palese ed allo stesso andava offerta la possibilità di farlo nelle dovute forme presso le istituzioni preposte, in casu si tratta di prestazioni della copertura obbligatoria e l’importo, anche se non rilevante, è stato insistentemente richiesto in restituzione da parte dell’assicurato;
· che ICO 1 non solo non ha adeguatamente informato l’assicurato nelle more della procedura ma non gli ha recapitato una formale decisione neppure dopo avere ricevuto l’istanza del Giudice di pace, dopo avere formulato le osservazioni allo stesso magistrato sollevando la sua incompetenza, non lo ha fatto nemmeno in conseguenza allo stralcio della procedura da parte del magistrato civile, nemmeno quando gli atti sono giunti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni e sono stati accompagnati da una lettera (doc. V) 21 novembre 2013 del Giudice delegato che faceva esplicito riferimento all’ipotesi di una denegata giustizia;
· che il ritardo è ingiustificabile, che le richieste sono state molteplici da parte dell’assicurato, anche se non formalmente correttamente espresse, l’assicuratore aveva tutti gli elementi per potere emanare il suo provvedimento in tempi brevi e comunque tutto il tempo per eseguire una verifica in particolare presso la contabilità del dott. __________;
· che in concreto è quindi data una ritardata giustizia e all’assicu-ratore va imposto di emanare il provvedimento che le incombe entro i più brevi tempi;
· che alla luce di quanto precede il ricorso va accolto. Il signor RI 1, non rappresentato non ha diritto a ripetibili ma deve vedersi riconoscere il rimborso delle spese assunte (invii per raccomandata, redazioni …) che un tempestivo intervento della cassa non avrebbe imposto, queste spese vanno fissate complessivamente in CHF 50.00.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto.
Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili siccome il ricorrente non patrocinato. A RI 1 CO 1 verserà comunque, a titolo di rifusione delle spese vive sopportate, la somma di CHF 50.00.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti