Raccomandata
Incarto n. 36.2013.62
cs
Lugano 7 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con decisione formale del 13 giugno 2013, CO 1 (di seguito: CO 1) ha chiesto a RI 1, coniugata dal 7 ottobre 2005 con __________, il pagamento di un importo di fr. 29'326.30, pari ai premi ed alle partecipazioni ai costi dovuti dal marito dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2012, nonché alle spese non solute dal coniuge (doc. 4).
B. In seguito alle censure sollevate da RI 1, CO 1, dopo aver dedotto le spese di natura amministrativa pretese nei confronti del marito, con decisione su opposizione del 29 agosto 2013, ha fissato in fr. 24'352 l’importo richiesto (doc. 7).
C. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente chiede innanzitutto di richiamare l’incarto dell’assicuratore, di poterlo consultare nel rispetto del diritto di essere sentita e di essere interrogata per quanto concerne i suoi rapporti con il marito.
Nel merito, la ricorrente evidenzia di essersi sposata il 7 ottobre 2005 con __________, ma di non aver mai convissuto con lui, essendo domiciliata a __________, mentre il marito abita a __________. Sin dall’inizio del matrimonio l’interessata, per suo espresso desiderio, per le sue attività e per i suoi interessi, ha continuato a vivere separata ed in modo completamente indipendente dal marito, sia dal profilo economico che personale. I coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni, sono tassati separatamente e vivono una vita autonoma. __________ ha continuato a vivere a __________ poiché doveva occuparsi della madre ottantenne, che si trovava in un precario stato di salute, doveva essere presente anche di notte e non poteva assentarsi né durante i fine settimana né per le vacanze.
Ciò può essere confermato dall’Autorità municipale dalla quale chiede formalmente un rapporto all’attenzione del Tribunale.
Tra i due coniugi __________ non è mai stata costituita un’unione domestica, poiché ciascuno ha vissuto sempre separato dall’altro.
Per l’insorgente, nel caso di specie, non si può considerare che vi sia una responsabilità solidale, non essendo i coniugi conviventi e non essendoci mai stata nessuna comunione domestica tra le parti ai sensi dell’art. 159 e seguenti CC, nemmeno saltuaria. Non corrisponde al vero che il marito si ricongiunge con la moglie per i fine settimana e durante le vacanze. Ciascuno ha sempre passato le vacanze da solo o con altre compagnie, così come i fine settimana. L’interessata chiede all’assicuratore di comprovare la circostanza contraria.
La ricorrente evidenzia di essere pensionata statale e di essere completamente indipendente dal profilo economico e di non avere nessuna relazione, né nessun contatto con il proprio marito. L’economia domestica non è di fatto mai esistita e l’interessata non ritiene pertanto di dover essere chiamata a supplire al rimborso delle spese di malattie del proprio coniuge. Essa del resto non ha mai saputo alcunché del contratto del marito con la cassa malati convenuta, che peraltro sarebbe stato sottoscritto prima del matrimonio, né è mai stata messa al corrente dei suoi debiti.
L’insorgente evidenzia infine che provvederà prossimamente a formalizzare la separazione di fatto o legale o, rispettivamente, a procedere con il divorzio.
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il riconoscimento di fr. 1'500 di ripetibili per i costi legali causatile.
D. Con risposta del 18 ottobre 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione, dopo aver riassunto la fattispecie, ha affermato tra l’altro che:
" (…)
La Signora RI 1 sostiene che non solo a partire dalle nozze non ha mai vissuto con il marito (compresi i fine settimana), ma i coniugi __________ non hanno addirittura mai trascorso le vacanze insieme durante più di 8 anni (!) di matrimonio. Precisamente, ciascuno ha sempre passato le vacanze da solo o con altre compagnie, e così pure i week-end. Di conseguenza, le affermazioni nella decisione impugnata secondo cui il Signor __________ si ricongiunge con la moglie per i fine settimana e durante le vacanze non corrisponderebbero al vero, e non vi sarebbe nessuna vita comune, neppure sporadica. CO 1 non può fornire nessuna prova scritta in merito alla doppia economia domestica dettata sostanzialmente da motivi professionali, visto che quanto affermato nella decisione su opposizione si basa su informazioni orali ottenute telefonicamente, che sono state ritenute – a torto o meno – credibili. Infatti, appare piuttosto plausibile che dei coniugi che, per motivi professionali non possono avere un domicilio comune, si ricongiungano appena possibile, specialmente per i fine settimana e le vacanze, e che costituiscano così una vita comune, seppure discontinua.
Anche se non rientra nelle competenze di una cassa malati – che nel caso presente cerca solo di ottenere pagamento di premi e partecipazioni dalla moglie solvibile di un suo assicurato onde evitare che queste debbano venire sostenute dalla collettività – giudicare la genuinità di un matrimonio, dopo aver preso conoscenza dei nuovi elementi espressi nel ricorso, insorgono comunque dei dubbi sul legame dei coniugi __________ e sulla loro volontà di costituire un’autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta ai sensi dell’art. 159 ss CC. Pare lecito domandarsi se questo matrimonio esista solo sulla carta, visto che secondo quanto sostiene la ricorrente non vi è mai stato un legame intatto e effettivamente vissuto con il marito, ed è quindi da sempre privo di ogni scopo e contenuto.
Per quanto concerne la tassazione separata dei coniugi __________ fatta valere per la prima volta nel ricorso, CO 1 ignora i motivi per cui l’Autorità fiscale l’abbia accettata. Tuttavia, ci sono diversi motivi che permettono una tassazione separata, per esempio quando uno dei coniugi è tassato alla fonte. Indipendentemente da ciò, le assicurazioni sociali non sono legate alle decisioni delle autorità fiscali.” (doc. III)
E. Con scritto del 22 ottobre 2013 la ricorrente ha chiesto di poter disporre di una copia degli allegati indicati e prodotti (doc. V). Il Giudice delegato del TCA ha contattato telefonicamente lo studio legale in data 23 ottobre 2013 indicando che, alla luce del numero dei documenti, sarebbe stato meglio presentarsi presso la cancelleria del Tribunale per esaminare gli atti e specificare la richiesta (doc. V).
F. Il 2 dicembre 2013 il TCA ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “il citato rapporto del Comune di __________ circa la costante presenza del marito a __________ (notte e week end compresi, dal luglio 2007 ad oggi), oltre che un rapporto del Comune di __________ da cui risulta quanto affermato in sede di ricorso a proposito della circostanza che la ricorrente, anche durante i finesettimana, sarebbe stata sempre sola” (doc. VI).
G. Dopo aver chiesto (doc. VII), ed ottenuto (doc. VIII), una proroga, il 20 dicembre 2013 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione evidenziando che “la Cancelleria __________ non può allestire un rapporto nei termini richiesti, e ciò poiché” la ricorrente “non è mai stata oggetto di controllo di Polizia”, che “il Municipio è comunque a disposizione del Tribunale per ogni ulteriore necessaria informazione o documento in merito” e di “essere disposta ad essere interrogata per chiarire tutto quanto è necessario dall’Autorità per pronunciarsi in merito” (doc. IX).
H. Il 9 gennaio 2014 l’assicuratore si è riconfermato nella sua decisione (doc. XII), mentre con osservazioni del 20 gennaio 2014 l’insorgente ha prodotto nuovi documenti (doc. XIV). Con scritto del 28 gennaio 2014 la Cassa ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore può chiedere alla ricorrente il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi lasciate insolute dal marito per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2012, per complessivi fr. 24'352.
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
Le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 prevedono quanto segue.
Per l'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal).
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.
A norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.
Queste considerazioni sono state ribadite anche nella recente sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale ha affermato:
" (…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)"
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge quanto segue.
Il 21 marzo 2013 l’Ufficio controllo abitanti di __________ (Comune di __________) ha attestato che __________, nato il __________ 1952, è coniugato dal 7 ottobre 2005 con RI 1 e che “la moglie è domiciliata a __________” (doc. 2).
Il 25 settembre 2013 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha attestato che RI 1, nata a il __________ 1946, è coniugata con __________ e che “il coniuge non è mai stato domiciliato in __________ – __________; la signora __________ vive da sola” (doc. I).
L’insorgente ha inoltre prodotto la notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale ed all’imposta federale diretta del 2011, da cui emerge che i due coniugi sono tassati separatamente (doc. da G a H) e dove figurano gli indirizzi di __________ per quanto concerne la ricorrente e __________ per quanto concerne il marito.
L’interessata ha inoltre trasmesso alcune prese di posizione di sue conoscenti.
Il 9 settembre 2013 __________ di __________ ha rilasciato la seguente attestazione:
" Con la presente dichiaro di conoscere la signora RI 1 i da oltre 40 anni essendo legata a lei da lunga amicizia.
Per quel che mi risulta la signora ha sempre soggiornato in montagna o al mare ed effettuato viaggi ed escursioni da sola, con le figlie, il nipote oppure con le amiche ma senza il marito.
Ha trascorso con me diversi periodi di ferie e di viaggio: per esempio un viaggio in __________ dal 9 al 24 marzo 2013 accompagnata da una figlia, 2 soggiorni sul __________ l’anno precedente, ecc, ecc.” (doc. F)
Il 16 settembre 2013 __________, domiciliata a __________, ha attestato:
" Io sottoscritta __________, posso affermare con certezza che la signora RI 1 vive da sola a __________ e trascorre le vacanze con le figlie.” (doc. E)
__________, di __________, il 9 settembre 2013 ha attestato:
" Io __________ amica e vicina di casa della signora RI 1 dichiaro che la signora ha vissuto e vive da sola nella sua casa di proprietà a __________, prima con le due figlie che da qualche anno sono uscite da casa perché adulte.
Passa le vacanze assieme alla più grande e al nipotino al mare e con la minore viaggia in paesi al di fuori delle mete turistiche.” (doc. D)
Il 2 settembre 2013 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha attestato che __________, attinente di __________, nato a __________ il __________ 1952, è domiciliato nel Comune di __________ dal 1° ottobre 1986 (doc. C).
Il 9 settembre 2013 il Comune di __________ ha attestato che RI 1, anch’essa attinente di __________ e nata a __________, è ivi domiciliata dal 15 settembre 1966 (doc. B).
Pendente causa la ricorrente ha inoltre prodotto un certificato medico del dr. med. __________, medicina generale FMH, datato 17 agosto 2011, che l’interessata afferma essere stato allestito dal medico curante nell’ambito di una vertenza con l’Autorità tutoria in seguito ad un rapporto dell’Associazione __________ che avrebbe chiesto il ricovero della mamma del coniuge dell’insorgente in una casa per anziani (doc. XIV).
Il medico ha affermato:
" (…)
Il Signor __________ richiede un mio parere sul certificato medico stilato dalla Dr.sa __________ il 5.08 u.s.
Conosco e curo la paziente dal 1988. Essa vive in casa con il figlio e riesce a gestire in modo abbastanza soddisfacente la sua vita. Essa è contraria a andare in una Casa per Anziani ma abbisogna ultimamente ulteriori prestazioni dall’aiuto domiciliare ____________________, compreso i pasti a domicilio.
Dovrà pure portare un Tele Soccorso affinché se le dovesse ancora capitare di cadere, non vengano scomodati polizia e autoambulanza.
Io vado regolarmente a domicilio una volta al mese o più sovente se fosse necessario. Per cui controllo regolarmente lo stato della paziente.
Ritengo attualmente prematuro un suo ricovero in casa anziani anche perché ciò comporterebbe sicuramente a un suo degrado psicofisico.” (doc. L3)
Il 9 dicembre 2013 il medesimo dr. med. __________, ha affermato:
" Dichiaro che il paziente sopraindicato è dovuto rimanere a casa della madre giorno e notte per accudirla in quanto ammalata fino al 21.07.2013 giorno del suo decesso, per questo motivo è stato costretto a vivere lontano dalla moglie.” (doc. L2)
La ricorrente ha inoltre prodotto un’ulteriore dichiarazione del 9 dicembre 2013 del Municipio del Comune di __________ da cui emerge:
" (…)
Così richiesto si dichiara che il Signor __________, __________.1952, è risultato iscritto nel controllo abitanti di __________ quartiere di __________ nel Palazzo __________, dal 01.10.1986 allo stesso indirizzo della madre deceduta il 21.07.2013. L’indirizzo attuale del Signor __________ è in __________ c/o ____________________ a __________.” (doc. L1)
Infine, l’interessata ha prodotto una dichiarazione datata 16 gennaio 2014 di __________, del seguente tenore:
" (…)
Io sottoscritta
__________,
titolare della farmacia __________, con la presente dichiaro che la signora __________ si riforniva presso la mia farmacia per i medicamenti a lei necessari per la sua malattia, ed era curata al suo domicilio a __________ dal figlio __________.
Dato il suo precario stato di salute lo stesso doveva sempre essere presente.
Mi assumo la piena responsabilità di questa dichiarazione e che corrisponde alla verità” (doc. M)
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Dagli atti si evince innanzitutto che i coniugi __________ si sono sposati il __________ 2005 e sono formalmente domiciliati in due Comuni diversi. Mentre la ricorrente risiede a __________ dal 15 settembre 1966 (doc. B), il marito abita nel Comune di __________ (e meglio a __________ che ha fusionato con altri Comuni dando vita al Comune di __________) dal mese di ottobre 1986 (doc. C).
Essi, non solo risiedono in due Comuni distinti, ma neppure conducono una vita comune. Tutte le persone che si sono espresse in merito hanno infatti confermato che entrambi i coniugi vivono da soli, autonomamente, anche durante le vacanze. In primo luogo un funzionario dell’Ufficio controllo abitanti di __________ ha attestato che la ricorrente, ivi domiciliata, “vive da sola” (doc. I) e che il coniuge non è mai stato domiciliato nella medesima via ed i funzionari del Comune di __________, hanno attestato che mentre il marito risiede in quel Comune, “la moglie è domiciliata a __________” (doc. 2 e C).
Per quanto concerne la ricorrente, 3 sue conoscenti hanno affermato che l’interessata “ha sempre soggiornato in montagna o al mare ed effettuato viaggi ed escursioni da sola, con le figlie, il nipote oppure con le amiche ma senza il marito” (doc. F), che l’insorgente “vive da sola a __________ e trascorre le vacanze con le figlie” (doc. E) e che la ricorrente “ha vissuto e vive da sola nella sua casa di proprietà a __________, prima con le due figlie che da qualche anno sono uscite da casa perché adulte. Passa le vacanze assieme alla più grande e al nipotino al mare e con la minore viaggia in paesi al di fuori delle mete turistiche” (doc. D).
Circa il marito, in un certificato del 17 agosto 2011, ossia ben prima che avesse inizio la presente vertenza, il dr. med. __________, medicina generale FMH, aveva rilasciato un certificato medico, che l’assicurata afferma essere stato prodotto nell’ambito di un’altra causa (cfr. doc. XIV), dove ha rilevato tra le altre cose che la mamma del marito della ricorrente “vive in casa con il figlio (…)” (doc. L3). Il 9 dicembre 2013 il dr. med. __________ ha poi confermato che il coniuge dell’insorgente “è dovuto rimanere a casa della madre giorno e notte per accudirla in quanto ammalata fino al 21.07.2013 giorno del suo decesso, per questo motivo è stato costretto a vivere lontano dalla moglie” (doc. L2). Ciò viene confermato indirettamente dal Sindaco e dal Segretario del Comune di __________ che hanno attestato come il marito dell’interessata risultava iscritto ”nel controllo abitanti” allo stesso indirizzo di sua madre sino al decesso avvenuto il 21.07.2013 ed in seguito si è trasferito altrove (doc. L1) e da una farmacista di __________ che ha affermato che la mamma del marito della ricorrente “si riforniva presso la mia farmacia per i medicamenti a lei necessari per la sua malattia, ed era curata al suo domicilio a __________ dal figlio __________” e che “dato il suo precario stato di salute lo stesso doveva sempre essere presente” (doc. M).
Infine, dalla documentazione prodotta si evince che i coniugi sono tassati separatamente e che la notifica viene trasmessa ai rispettivi indirizzi dei Comuni di __________ e di __________.
L’assicuratore sostiene, rettamente, che di principio tocca alla parte che si prevale della separazione di portare le prove di tale circostanza. Ora, nel caso di specie la ricorrente con la documentazione agli atti ha comprovato, o perlomeno reso verosimile in maniera preponderante, che dal mese di luglio 2007 al mese di settembre 2012 non ha condotto una vita comune con suo marito ma, di fatto, ha vissuto separatamente da lui.
Agli atti non vi sono del resto indizi in favore di una vita comune. La sola circostanza che i ricorrenti erano sposati nel periodo oggetto del contendere, in presenza degli elementi sopra descritti, non è sufficiente per ritenere un’unione domestica.
Ora, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, in particolare consid. 5.2). Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (cfr. anche sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, in particolare consid. 5.2; RAMI 2004 KV 278 pag. 149).
Ne segue che la decisione impugnata non può essere confermata ed il ricorso va accolto.
In queste condizioni la richiesta della ricorrente di assumere ulteriori prove (cfr. in particolare doc. I: domanda di essere interrogata dal Tribunale, edizione di un rapporto delle autorità municipali di __________ e di __________), risulta superflua.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
L’assicurata con il ricorso ha chiesto, in caso di vittoria, il riconoscimento di fr. 1'500. Considerato che pendente causa l’interessata ha prodotto ulteriori osservazioni e documentazione, alla medesima va riconosciuto un importo complessivo di fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti