Raccomandata
Incarto n. 36.2012.87
cs
Lugano 14 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Mediante decisione dell’11 gennaio 2010 l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM; ormai parzialmente integrato nell’Ufficio dei contributi dell’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali) ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo presentato il 24 novembre 2009 (timbro postale) da RI 1, frontaliero __________, contro la decisione con cui l’amministrazione l’aveva, con atto del 1° ottobre 2009, affiliato d’ufficio all’assicurazione obbligatoria svizzera contro le malattie per non avere esercitato per tempo, neppure nel termine supplementare di sanatoria concesso dalle autorità elvetiche, il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario __________.
B. Adito dall’interessato, con sentenza 36.2010.9 del 13 aprile 2011, questo Tribunale ha respinto il ricorso. Accertata l’avvenuta intimazione, il 5 ottobre 2009, della decisione di affiliazione d’ufficio, il TCA ha confermato la tardività del reclamo.
C. Il successivo ricorso al TF è stato respinto, nella misura della sua ricevibilità, dall’Alta Corte con pronunzia 9C_393/2011 del 16 settembre 2011.
D. Con scritto del 30 settembre 2011 RI 1 si è rivolto all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito IAS), segnalando che dovrebbe essergli trasmessa una diffida per esercitare il suo diritto d’opzione entro il 31 dicembre 2011 (doc. 26).
E. L’8 novembre 2011 l’IAS ha informato RI 1 che la decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio secondo la quale l’amministrazione avrebbe nuovamente dovuto spedire ai lavoratori frontalieri non ancora in regola il modulo ufficiale per l’esercizio del diritto di opzione, contempla unicamente i lavoratori frontalieri che hanno ricevuto il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010, ossia una fattispecie che non lo concerne (doc. 27).
F. In data 18 novembre 2011, l’avv. __________, in rappresentanza di RI 1, con riferimento ad alcune sentenze federali favorevoli ai frontalieri, rilevando una chiara disparità di trattamento rispetto al suo cliente poiché all’interessato il diritto d’opzione è stato rifiutato unicamente per motivi formali (tardività del reclamo), ha chiesto di riesaminare il caso concreto, rispettivamente di emanare una nuova decisione suscettibile di ricorso (doc. 28).
G. Con “decisione su domanda di revisione” del 14 maggio 2012 l’IAS non è entrato nel merito della richiesta (doc. 29). Dopo aver citato le condizioni per procedere con una revisione della decisione del 1° ottobre 2009 ai sensi dell’art. 35 lett. b e d LPamm, l’IAS ha ritenuto non dati i requisiti per poter modificare la citata decisione, rilevato inoltre che la medesima sarebbe comunque tardiva e ribadito che l’interessato avrebbe potuto impugnare tempestivamente la decisione del 1° ottobre 2009. Per l’amministrazione si giungerebbe allo stesso risultato anche volendo applicare l’art. 53 cpv. 1 LPGA.
L’IAS ha inoltre evidenziato che non vi sarebbero neppure i presupposti per applicare l’art. 53 cpv. 2 LPGA, non essendoci alcuna decisione manifestamente errata.
H. Con reclamo del 13 giugno 2012 l’interessato rileva di aver saputo della nuova procedura decisa dal Gran Consiglio per sanare la situazione dei frontalieri che non avevano usufruito della prima sanatoria solo il 15 settembre 2011, ossia il giorno prima della sentenza federale e di aver sempre rispettato i successivi termini. Per l’assicurato “la scoperta di nuove prove decisive che non avevo potuto fornire nella precedente procedura non mi era nota, malgrado la mia diligenza, e risultava rilevante e quindi suscettibile di modificare la fattispecie. Il giudizio nei miei confronti sarebbe stato diverso e non avrebbe creato una chiara disparità di trattamento nei miei confronti, visti casi analoghi dove cittadini __________ non avevano esercitato il loro diritto d’opzione e i loro ricorsi erano stati accolti” (doc. 30).
I. Con decisione su reclamo del 28 settembre 2012 l’IAS ha respinto le censure dell’interessato, confermando che non vi sono elementi che giustificano l’entrata nel merito di una domanda di revisione o riconsiderazione. L’amministrazione ha poi esaminato la questione di sapere se l’interessato, in virtù del nuovo periodo di sanatoria deciso dal Gran Consiglio, avrebbe nuovamente potuto esercitare il diritto d’opzione, rispondendo negativamente, poiché il termine di tre mesi previsto anche dall’art. 2 cpv. 6 OAMal è nel frattempo scaduto (doc. 31).
L. Il 31 ottobre 2012 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I). L’insorgente sostiene che l’IAS era tenuto ad entrare nel merito della domanda di revisione/riesame con conseguente annullamento dell’affiliazione d’ufficio, visto che le circostanze si erano modificate in modo notevole e importante dopo la prima decisione e ritenuto che il TF non era entrato nel merito del suo precedente ricorso solo per motivi formali. Egli fa inoltre valere che subito dopo aver ricevuto la decisione dell’Alta Corte si è rivolto all’IAS per ottenere un formulario ed esercitare tempestivamente il suo diritto d’opzione.
M. Con risposta del 16 novembre 2012 l’IAS ha proposto di respingere l’impugnativa (doc. III).
N. Con scritto del 29 novembre 2012 l’interessato si è rivolto al TCA indicando di non poter far fronte al pagamento dei premi di malattia ritenuto il salario lordo di fr. 1'500 versatogli dalla __________ (di cui è socio gerente con una quota di fr. 19'000, doc. V ed A2).
in diritto
In ordine
Nel merito
Nel preciso caso di specie l’IAS è comunque competente per decidere circa una revisione od un riesame della citata decisione del 1° ottobre 2009.
Infatti il TF ha stabilito che, in considerazione del principio della separazione dei poteri, della sicurezza del diritto e dell’effetto devolutivo del ricorso nell’ambito del diritto amministrativo in generale e delle assicurazioni sociali in particolare, l'amministrazione non è legittimata a procedere alla revisione (o alla riconsiderazione) di una decisione sulla quale il giudice si è già materialmente pronunciato (cfr. STF 9C_975/2010 del 21 giugno 2011 consid. 3.2; DTF 109 V 119 consid. 2b; si veda pure Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 330; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 219 n. 8).
Nella fattispecie l’Alta Corte si è pronunciata sull’aspetto formale della tempestività del reclamo del 24 novembre 2009, senza dover esaminare il merito della vertenza. Ne segue che l’IAS è competente per procedere con l’(eventuale) revisione o riconsiderazione della decisione del 1° ottobre 2009.
Va pertanto ribadito che oggetto della domanda di revisione e riconsiderazione innanzi all’autorità cantonale può essere unicamente la decisione del 1° ottobre 2009. Ciò traspare del resto dalle motivazioni fatte valere dall’interessato con la sua istanza.
Ora, l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Per l’art. 1 cpv. 2 LAMal la LPGA non si applica (lett. a) all’autorizzazione ed esclusione dei fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59), alle tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55), alle riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e ai sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66, alle liti tra assicuratori (art. 87) ed alle procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).
In concreto, trattandosi dell’affiliazione alla LAMal, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal, 2 cpv. 6 OAMal e dell’ALC, ci si potrebbe chiedere se non trovano applicazione unicamente le norme della LPGA. Ritenuto che in sostanza l’insorgente fa valere i motivi di cui all’art. 35 lett. d LPamm, secondo cui contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente, che sono simili a quelli previsti dall’art. 53 cpv. 1 LPGA, la questione non merita ulteriore approfondimento.
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale), di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 p. 62 [STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 p. 321; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch (a cura di), Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358, 110 V 138 consid. 2, 291 consid. 2a, 108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 p. 205).
Infine, l’art. 53 cpv. 2 LPGA prevede che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
La tesi del ricorrente non può essere seguita.
Innanzitutto, la nuova sanatoria decisa dal Gran Consiglio ticinese il 21 aprile 2010 e messa in atto successivamente non costituisce un fatto nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (e 35 lett. d LPamm), ossia un fatto esistente all'epoca della procedura precedente, ma che non era stato allegato poiché non ancora noto nonostante tutta la diligenza del caso già solo per il fatto che la nuova sanatoria è stata adottata dopo l’emissione della decisione del 1° ottobre 2009.
Allo stesso modo, le sentenze sui frontalieri, cui fa riferimento l’interessato (cfr. sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295), a prescindere dalla questione di sapere se si tratta di un “fatto” (una modifica giurisprudenziale può semmai, a determinate condizioni, essere eventualmente motivo di una riconsiderazione; cfr. Kieser, ATSG, Zurigo, Basilea, Ginevra, ad art. 53), sono comunque posteriori alla decisione di cui viene chiesta la revisione e non concernono la fattispecie del ricorrente. Infatti, quest’ultimo non aveva fatto valere di non aver ricevuto la comunicazione del giugno 2008 (fattispecie delle sentenze federali), ma evidenziava unicamente di non aver dato sufficiente peso alla notifica dell’amministrazione cantonale (cfr. ricorso al TCA del 3 febbraio 2010: “ho preso visione della vostra opzione data ai lavoratori frontalieri in ritardo assumendomi la responsabilità. Presumevo che non dandovi risposta affermativa io rimanessi assicurato in __________” e udienza del 18 marzo 2003, [recte 2010], doc. 13: “Sostanzialmente quale interessato alla società datrice di lavoro __________ sapevo che l’amministrazione aveva informato dell’esistenza di questo diritto di opzione ed io stesso ne ero al corrente ma io non ho sostanzialmente reagito avendo frainteso il senso del diritto di opzione, ossia se non avessi fatto nulla sarei rimasto assicurato con il mio sistema nazionale”).
Per questo motivo, e meglio ritenuto che la decisione del 1° ottobre 2009 non solo non è manifestamente errata, ma è corretta poiché l’interessato, pur a conoscenza del termine per optare in favore del suo sistema sanitario nazionale non ha agito, non vi sono neppure le condizioni per una riconsiderazione della decisione litigiosa.
Ne segue che, non avendo fatto valere fatti nuovi o nuove prove ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA e 35 lett. d LPamm e non essendo la decisione litigiosa manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, a giusta ragione l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta dell’insorgente.
Nel caso di specie l’amministrazione si è espressa sulla questione della nuova sanatoria direttamente nella decisione impugnata, senza emanare dapprima una decisione formale.
Visto tuttavia che questa fattispecie concerne fatti ormai noti alle parti e considerato il tempo trascorso, questo TCA, per economia procedurale, entra comunque nel merito della censura.
Con sentenza 36.2011.64 del 14 novembre 2011, nella sua composizione completa, questo Tribunale ha stabilito che la nuova “sanatoria”, in virtù della parità di trattamento, vale anche per quei frontalieri che, pur avendo ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008, si sono trovati, nel periodo oggetto della nuova sanatoria, in una di quelle situazioni che permettono, entro tre mesi dall’avvenimento, di nuovamente esercitare il diritto di opzione (ad esempio, se date determinate condizioni, un cambiamento dello stato di famiglia), ma che, per vari motivi, non lo hanno fatto valere.
Il TCA ha infatti affermato:
" Con comunicato stampa del 13 settembre 2011 (pubblicato anche in www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf), il DSS ha informato che:
(…) a seguito del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sulla mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________ e della relativa decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare, ai lavoratori frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa della mancata notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il proprio diritto entro il 31 dicembre 2011.
Il provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che, nei prossimi giorni, si vedranno recapitare al proprio domicilio il formulario, da compilare e rispedire all’IAS, accompagnato da una lettera informativa. L’invio sarà effettuato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”
(….)
La Cassa ritiene che la citata (ulteriore) “sanatoria” decisa dal Gran Consiglio, in deroga all’ALC e per preservare la parità di trattamento nei confronti dei frontalieri che non hanno potuto beneficiare né della precedente “sanatoria”, né del nuovo formulario approntato per i frontalieri che hanno chiesto il permesso “G” dal 1° ottobre 2010, possa applicarsi solo a quelle persone che hanno ricevuto il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010.
Questo TCA non condivide la tesi dell’amministrazione.
Nella misura in cui è stata voluta una nuova “sanatoria”, essa, proprio per evitare una disparità di trattamento, deve valere non solo per quei frontalieri che nel citato periodo (1° giugno 2008 – 30 settembre 2010) hanno ricevuto il permesso “G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria ma anche per coloro che in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono, nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato.
La sola condizione posta dall’amministrazione per beneficiare del nuovo termine è l’aver ottenuto il permesso “G” in quel periodo (doc. IX: “Questa decisione contempla però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliero dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della nuova procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010”). Pertanto la nuova “sanatoria” vale anche per coloro che, pur avendo ottenuto il permesso di frontaliero in quel periodo, erano o avrebbero potuto essere al corrente della possibilità di esercitare il diritto di opzione entro tre mesi ma, per vari motivi, non lo hanno fatto valere.
In tal modo vengono tuttavia discriminati tutti quei frontalieri, come la ricorrente che per altri motivi avrebbero potuto nuovamente far valere il diritto di opzione.
L’estensione della sanatoria anche a questi frontalieri trova conforto nelle condizioni di applicazione della precedente procedura di “sanatoria”, che era stata adottata anche per quei frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto di opzione nel corso di una prima procedura di “richiamo” effettuata nel 2003.
Infatti, come emerso dagli accertamenti effettuati dal TCA nel corso della precedente procedura di “sanatoria”, proprio per evitare una disparità di trattamento, l’amministrazione aveva permesso a tutti i frontalieri di far valere nuovamente il diritto di opzione, anche quelli che erano già stati oggetto di una “sanatoria” effettuata nel corso del 2003. A questo proposito l’allora capo ufficio dell’allora UAM ha affermato (cfr. sentenza 36.2009.18 del 9 novembre 2009, consid. 1.7, pag. 5):
“ (…)
Nel corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione come descritto.
Si è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. (…)
È giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro.
Queste persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a cambiare.
Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziarie, ma per il resto, alla luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.”
In concreto, nel mese di luglio 2009 l’interessata ha divorziato. L’amministrazione non ha escluso che questa circostanza possa aprire un nuovo termine per il diritto di opzione.
Ne segue che la richiesta dell’insorgente non può essere ritenuta tardiva (…).
In queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta.”
In concreto l’insorgente non appena venuto a conoscenza della nuova sanatoria decisa dal Gran Consiglio il 21 aprile 2010, e comunque prima della scadenza del nuovo termine del 31 dicembre 2011, ha chiesto all’IAS di essere diffidato per poter far valere le sue ragioni (doc. 26).
L’IAS, con scritto dell’8 novembre 2011 (anteriore alla sentenza 36.2011.64 del 14 novembre 2011 del TCA), ha informato il ricorrente che la nuova sanatoria non lo concerneva, poiché aveva ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008 (doc. 27).
Anche nella decisione su reclamo l’amministrazione ha ritenuto che la “nuova” sanatoria non potesse riguardare l’insorgente.
La motivazione dell’amministrazione non è precisa.
Infatti, in virtù della predetta sentenza e ritenuto che l’interessato ha chiesto di poter beneficiare della sanatoria prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2011, l’IAS avrebbe dovuto esaminare se nel preciso caso di specie l’interessato avrebbe potuto far valere nuovamente il suo diritto di opzione a causa di circostanze che nel frattempo potrebbero essere mutate. Infatti, se è vero che nel corso dell’udienza del 18 marzo 2010 l’insorgente ha affermato di non beneficiare di pensioni di nessuna natura in __________, di non esercitare attività lucrativa nel suo Paese d’origine, di non essere sposato e di non avere figli (doc. 13), non si può escludere, con la necessaria tranquillità, che successivamente la situazione sia cambiata.
Certo, l’interessato non fa valere una modifica concreta della sua situazione. Tuttavia, vista la sanatoria in corso, spettava all’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA (in particolare il cpv. 2), fornire adeguata consulenza all’interessato per accertare la presenza di una condizione per far rinascere il diritto di opzione.
Ne segue che su questo secondo punto la decisione deve essere annullata e l’incarto rinviato all’IAS affinché, dopo aver reso edotto l’interessato dei motivi che permettono di far iniziare un nuovo termine di 3 mesi per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di domicilio tra il 1° giugno 2008 ed il 31 dicembre 2011, accerti se vi sono le condizioni per accordare l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti