Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2012.69
Entscheidungsdatum
09.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2012.69

ir/gm

Lugano 9 agosto 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 27 luglio 2012 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato in fatto e in diritto

· AT 1, 1980, si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con il patrocinio di suo padre Dr. RA 1 con petizione datata 27 luglio 2012 con cui ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di CHF 5'440.70 (oltre accessori) per indennità conseguenti a perdita di guadagno dovute a malattia. AT 1, già alle dipendenze di datore di lavoro assicurato presso la convenuta per la perdita di guadagno a causa di malattia ed infortunio, ha sostanzialmente contestato una presa di posizione (“decisione”) di CV 1 con cui la stessa ha interrotto il versamento di IPG, postulando la condanna dell’assicuratore a versarle “indennità per malattia 01.06.2012/07.07.2012” (doc. I). La signora AT 1 ha inoltre segnalato, nel suo atto, che il 7 luglio 2012 è incorsa in un infortunio e da tale data sarebbe inabile al lavoro per le conseguenze dello stesso.

· L’attrice in causa ha dato per scontata la competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni sia ratione materiae che ratione loci.

· Ricevuta la petizione il giudice delegato ha interpellato il rappresentante dell’attrice segnalando la possibile incompetenza del TCA ad istruire e giudicare la causa, a ragione di incompetenza ratione materiae (lettera doc. II del 27 luglio 2012).

· Nel termine assegnato al rappresentante per potersi esprimere in merito, questi ha indicato il contenuto del regolamento aziendale, che prevede un obbligo di copertura assicurativa, ha richiamato la polizza assicurativa e l’infortunio del 7 luglio 2012. Questo complesso di atti ed eventi avrebbe creato confusione circa la competenza. La petizione non è comunque stata ritirata, per sua eventuale presentazione conformemente ai dettami della procedura civile, al competente giudice civile. Per tale motivo l’atto deve qui essere evaso e ciò senza che sia necessario richiamare una risposta di causa dall’assicuratore convenuto.

· Come prevede l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso (qui: la petizione) ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile, ciò che può fare senza l’intervento dell’intera Corte. D’altro canto se una vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può evaderla nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (si veda in particolare STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012).

· Come indicato in precedenza appena ricevuto il ricorso il giudice delegato ha comunicato alla signora AT 1, tramite il rappresentante, che

“Per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie (LAMal) il nuovo CPC prevede che i Cantoni possano designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, i litigi (art. 7 CPC).

Il Ticino ha regolamentato il tema all’ art. 75 LCAMal. Secondo tale norma le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Negli altri casi deve essere invece ammessa una competenza del giudice civile ordinario.

In altri termini il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sarebbe competente ad analizzare, istruire e giudicare la petizione nella misura in cui l’assicuratore coinvolto fosse un assicuratore autorizzato ai sensi della LAMal. Gli assicuratori autorizzati sono elencati nel sito dell’Ufficio federale della salute pubblica (BAG) …

Tra essi a me non figura la CV 1. Alla luce di ciò Le chiedo, di volere eventualmente specificare i motivi per i quali ritiene competente questo Tribunale. A tale fine Le viene concesso un termine … Qualora questo tribunale non si ritenesse competente gli atti saranno trasmessi d’ufficio al giudice competente rationae loci (con il rilievo qui che in sede civile è dato in genere monopolio di rappresentanza agli avvocati).

· AT 1 ha reagito all’ingiunzione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni tramite il rappresentante, come indicato, senza comunque trarre la conclusione di ritirare l’atto.

· Come indicato nello scritto destinato all’assicurata il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha competenza in materia quale quella in discussione unicamente quando le indennità siano assicurate da un assicuratore ammesso all’esercizio della LAMal.

· Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca).

· In concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un assicuratore che non é un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati compaiono in un elenco pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit (BAG) e, tra di essi non figura la società assicuratrice convenuta in causa. Non è data quindi una competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudicare la fattispecie che risulta pertanto irricevibile.

· Alla luce delle informazioni, desumibili dagli atti, relative al foro ed al valore litigioso è apparentemente data una competenza territoriale e per materia del Pretore di __________ __________ siccome territorialmente competente per il quartiere di __________ (art. 9 RegPreture dell’ 11 novembre 2003) luogo di domicilio dell’attrice. Detto foro è ammesso dalle CGA assicurative prodotte agli atti. Gli atti completi vengono quindi immediatamente trasmessi al Pretore per l’istruttoria ed il giudizio. Si evidenzia che non è compito del giudice del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, osservato come il dott. RA 1, padre dell’attrice e firmatario della petizione, potrebbe non essere avvocato (o praticante presso avvocato) ammesso all’esercizio dell’avvocatura in Ticino, evidenziare una carenza nella capacità di patrocinio processuale (destinato esclusivamente agli avvocati). Neppure è compito di questo giudice verificare il sussistere di sufficiente capacità di rappresentanza derivante da altre norme del diritto. Compito che sarà svolto dal giudice civile.

· Copia di questa decisione è intimata alle parti, con l’indicazione delle facoltà di impugnativa, nonché alla Pretura di __________, __________ e trasmessa, come da obbligo legale, alla FINMA per conoscenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione datata 27 luglio 2012 e formulata da AT 1, – con il patrocinio del dott. RA 1 - contro CO 1con sede a __________ e succursale a __________, è irricevibile per incompetenza del tribunale adito.

  2. Gli atti completi formanti l’incarto 36.2012.69 di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni sono immediatamente trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________, __________, __________.

  3. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

  4. Comunicazione alle parti.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

5.Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

  1. Copia della presente alla Pretura di __________, __________ nonché alla FINMA, Berna

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

CPC

LAMal

LCAMal

  • art. 75 LCAMal

LPrTCA

  • art. 4 LPrTCA

RegPreture

  • art. 9 RegPreture

Gerichtsentscheide

2