Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2012.46
Entscheidungsdatum
27.06.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2012.46

IR/sc

Lugano 27 giugno 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul "ricorso" del 29 maggio 2012 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato in fatto e in diritto

· AT 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con “ricorso” datato 29 maggio 2012 con cui ha contestato una “decisione” di CV 1, postulando la condanna dell’assicuratore a versarle “indennità per malattia del 100% fino al termine della cura e dei suoi effetti collaterali” (doc. I).

· La signora AT 1 ha data per scontata la competenza di questo TCA sia ratione materiae che ratione loci. Essa ha indicato, specificatamente, che in data 11 gennaio 2012 ha iniziato una cura a base di Pegasys e Ribavirina, farmaci con importanti effetti collaterali. Il curante dott. __________ avrebbe attestato una inabilità lavorativa completa ed il 10 aprile 2012 CV 1 avrebbe chiesto una visita di controllo presso il medico di fiducia dott. __________ di __________, visita effettivamente avvenuta il successivo 17 aprile.

· La visita sarebbe durata soltanto una ventina di minuti ed a seguito del rapporto del medico l’assicuratore ha comunicato il 26 aprile 2012 all’assicurata che le prestazioni sarebbero state ridotte al 50%. Il giorno successivo l’assicurata ha reagito trasmettendo all’assicuratore la sua opposizione a tale agire ed il successivo 25 maggio 2012 CV 1 ha confermato, mediante scritto trasmesso in copia al medico curante dell’assicurata, la sua posizione dopo avere ottenuto dal curante dott. __________ attestazioni mediche ulteriormente valutate dal dott. __________.

· In conclusione allo scritto 25 maggio 2012 (doc. C) CV 1 specifica alla signora AT 1 che il diritto applicabile a complemento delle CGA è la LCA e non l’invocata LPGA.

· Con il suo “ricorso” al Tribunale cantonale delle Assicurazioni AT 1 lamenta la brevità della visita presso il dott. __________, la soggettività delle reazioni ai medicamenti e quindi la necessità di conoscere il soggetto e seguire l’evoluzione della cura. In sostanza viene contestata la valutazione del medico fiduciario ritenuta non approfondita e superficiale.

· Nelle conclusioni l’atto chiede l’annullamento della decisione 26 aprile 2012 dell’assicuratore e, come indicato, la corresponsione delle IPG.

· Ricevuto il ricorso il giudice delegato ha comunicato alla signora AT 1 che:

o “… per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie (LAMal) il nuovo CPC prevede che i Cantoni possano designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, i litigi (art. 7 CPC).

o A norma dell’art. 75 LCAMal le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Negli altri casi deve essere invece ammessa una competenza del giudice civile.

o In altri termini il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente nella misura in cui l’assicuratore coinvolto sia un assicuratore autorizzato ai sensi della LAMal …

o Tra essi a me non figura la CV 1 …

o Osservo inoltre che la motivazione addotta e la descrizione dei fatti, così come le conclusioni, non sono sufficientemente specificati e dettagliati, mancano infatti importanti informazioni che imporrebbero emendamento dell’atto. In particolare difettano informazioni relative all’entità della indennità percepite, al numero di indennità versate per il caso di malattia aperto rispettivamente indicazioni relative alla copertura massima possibile (durata contrattuale delle prestazioni), il salario percepito ed assicurato non è specificato ed al Tribunale cantonale delle Assicurazioni non sono state prodotte certificazioni mediche.

o Alla luce di quanto precede, valendo la presente formalmente quale decreto di completamento dell’atto giudiziario (art. 4 cpv. 3 LPTCA), Le chiedo di completare l’esposto – siccome carente – con riferimento al tema della competenza di questo Tribunale ed alle informazioni necessarie, semmai dovesse essere ammessa una competenza del TCA, per la valutazione nel merito della fattispecie.

o L’avviso che, in caso di inadempienza od inosservanza del termine del 12 giugno 2012, all’atto non verrà dato seguito e dichiarato irricevibile con trasmissione del dossier al giudice civile competente."

· AT 1 non ha reagito all’ingiunzione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, non ha fatto pervenire alcuna osservazione e non ha trasmesso nessun atto tale da suffragare una competenza di questo Tribunale.

· La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

· Come indicato nello scritto destinato all’assicurata il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha competenza in materia quale quella in discussione unicamente quando le indennità siano assicurate da un assicuratore ammesso all’esercizio della LAMal.

· Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca).

· In concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un assicuratore che non é un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati compaiono in un elenco pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit (BAG) e, tra di essi non figura la società assicuratrice convenuta in causa. Non è data quindi una competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudicare la fattispecie, il “ricorso” risulta pertanto irricevibile. Alla luce di quanto precede si prescinde dal caricare tassa di giustizia e spese a parte attrice. Gli atti vengono immediatamente retrocessi alla AT 1 per, eventualmente, introdurre l’atto alla competente autorità giudiziaria civile. Non è infatti possibile a questo Giudice trasmettere la procedura al giudice civile competente in assenza di ogni e qualsiasi tipo di informazione relativa al valore litigioso. Stante questa carenza di informazione non è possibile sapere se competente sia il Pretore di __________ alla luce del domicilio d’affari di CV 1 che si è occupato del contratto in questione rispettivamente del domicilio della stessa signora AT 1 (__________) o se invece il caso sia da devolvere alla competenza di giudice di pace a norma dell’art. 31 cpv. 1 litt. c LOG. Vista l’assenza di qualsiasi reazione da parte della signora AT 1 non è stato possibile chiarire la questione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il "ricorso" 29 maggio 2012 formulata da AT 1, contro CO 1con sede a __________ e succursale a __________ è irricevibile per incompetenza del tribunale adito.

  2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

  3. Gli atti vengono retrocessi immediatamente alla parte attrice in uno con il presente decreto.

  4. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

  1. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

5

CPC

LAMal

LCAMal

  • art. 75 LCAMal

LPTCA

  • art. 4 LPTCA

Gerichtsentscheide

4