Raccomandata
Incarto n. 36.2012.2
TB
Lugano 16 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 14 dicembre 2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
Aa. RI 1, 1974, coniugato e padre (ora) di un figlio, il 10 maggio 2011 (doc. 8) ha chiesto all'Istituto delle assicurazioni sociali di ricevere il sussidio arretrato per l'anno 2008 e ha preannunciato che avrebbe chiesto anche quello per l'anno 2009.
Ab. Il 16 maggio 2011 (doc. 8) l'IAS ha inviato all'assicurato l'apposito formulario per la richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2008, avvertendolo che le richieste per l'anno 2008 non pervenute entro il 31 dicembre 2007 potevano essere accolte solo se motivate e fondate.
Ac. Il 3 agosto 2011 (doc. 3) l'assicurato ha postulato la concessione della riduzione del premio LAMal per l'anno 2009, adducendo quale motivazione per il ritardo nella richiesta la difficile situazione della società di cui entrambi i coniugi erano dipendenti nel 2009, tanto che non hanno percepito alcun salario.
Ad. Anche in tale evenienza, il 21 luglio 2011 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha inviato all'interessato l'apposito formulario, che le è ritornato debitamente compilato l'8 agosto 2011 (doc. 3).
B. Con decisione del 30 settembre 2011 (doc. 4) l'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha negato il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009, poiché l'istanza è stata inoltrata oltre il termine legale del 31 dicembre 2008.
C. Il reclamo del 18 ottobre 2011 (doc. 4) dell'avv. RA 1 per conto dell'assicurato è stato respinto con decisione su reclamo del 14 dicembre 2011 (doc. A), che ha confermato la tardività della richiesta di riduzione del premio vista l'assenza di motivi sufficienti che giustificassero tale ritardo.
D. Con ricorso del 13 gennaio 2012 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di concedergli la riduzione del premio.
L'insorgente ha evidenziato di aver formulato la richiesta di riduzione del premio di cassa malati non appena la necessaria documentazione era disponibile, ossia la notifica fiscale 2009, giunta tardi visti i problemi del datore di lavoro. Il ricorrente ha inoltre osservato che il formalismo a cui si deve attenere l'autorità giudicante non giustifica l'adozione di una prassi chiaramente penalizzante per l'assicurato bisognoso, tanto che la legge prevede comunque il diritto al sussidio retroattivo nel caso di motivazioni fondate. Il ritardo nel formulare tale domanda non deriva però da una sua negligenza (visto che negli anni precedenti ha sempre rispettato il termine di inoltro), ma è giustificato dalla mancanza di documentazione (in particolare, la notifica di tassazione).
E. Con risposta del 3 febbraio 2012 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, esponendo nel dettaglio le argomentazioni atte a negare il diritto alla riduzione del premio, poiché le motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare la richiesta di riduzione del premio LAMal, per cui non sarebbe possibile concedere comunque retroattivamente l'aiuto sociale.
L'assicurato non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore (retroattivamente) delle modifiche alla LCAMal ed al RLCAMal portanti sul sistema di calcolo del diritto alla riduzione del premio LAMal.
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla riduzione del premio di cassa malati) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le recenti modifiche non sono qui applicabili. Ne consegue che gli articoli della LCAMal e del RLCAMal citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2011.
nel merito
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.
L'art. 81a cpv. 1 LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010 del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
"a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".
Per l'art. 81a cpv. 2 LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Giusta il nuovo art. 81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011, ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011 (STCA 36.2010.126 del 22 marzo 2011),
" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
c. le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.
2 In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30 aprile 2011.".
L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.".
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
In specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
L'esecutivo cantonale ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10 cpv. 1 RLCAMal prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).
Per l'art. 11 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.".
In virtù dei citati art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio. L'assicurato, domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nell'agosto 2011 è di per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2009), ovvero entro il 31 dicembre 2008, quando l'interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
Nemmeno può tornare applicabile l'art. 11 cpv. 1 lett. b e lett. c RLCAMal.
La situazione concreta del ricorrente potrebbe invece rientrare nelle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal su rinvio dell'art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal.
Infatti, la diminuzione delle entrate dell'assicurato è avvenuta nel corso dell'anno per il quale il ricorrente ha chiesto l'aiuto dello Stato (art. 11 cpv. 1 RLCAMal). Già in sede amministrativa il ricorrente ha in effetti prodotto un fax del 25 maggio 2011 (doc. 1) del suo ex datore di lavoro, la __________ di __________, che ha attestato che per l'anno 2009 la società non ha versato alcun salario né all'assicurato né a sua moglie, in considerazione della situazione economica della società.
Non v'è quindi alcun dubbio che l'interessato, conformemente all'art. 31 lett. m RLCAMal, ha subìto un'importante diminuzione del reddito netto da attività dipendente nel 2009.
Ciò nonostante, questa diminuzione è però avvenuta già nel 2009 e quindi, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poteva essere fatta valere unicamente in quello stesso anno - ossia entro il 31 dicembre 2009 - ai fini dell'ottenimento della riduzione del premio LAMal per il 2009. Ciò, a titolo di eccezione al principio che, come visto, le domande di sussidio devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale si postula l'aiuto statale (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal).
Pertanto, non sono dati i presupposti per ammettere che l'istanza di riduzione del premio possa essere presentata nel corso (addirittura) dell'anno 2011.
Da ultimo, le intervenute modifiche nel 2010 e nel 2011 dei limiti reddito di cui agli art. 81a cpv. 1 ed art. 81b cpv. 1 LCAMal, si riferiscono unicamente agli assicurati aventi un reddito determinante compreso in questi nuovi limiti (STCA 36.2010.86 del 18 novembre 2010; STCA 36.2010.95 e STCA 36.2010.88 entrambe del 9 novembre 2010).
Nella fattispecie questi disposti non entrano comunque in considerazione, sia poiché la domanda dell'assicurato è dell'agosto 2011, sia perché comunque essi si riferiscono alle richieste di riduzione dei premi per l'anno 2010 rispettivamente l'anno 2011, mentre in esame è l'anno 2009.
Di conseguenza, l'interessato non è toccato dalle proroghe del termine di inoltro dell'istanza di sussidio. Pertanto, i nuovi termini estesi al 31 marzo 2010 rispettivamente al 30 aprile 2011 (art. 81a cpv. 2 LCAMal ed art. 81b cpv. 2 LCAMal) non vanno qui presi in considerazione.
Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI (art. 53 cpv. 2 LCAMal).
Secondo l'art. 54 LCAMal, il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2).
Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 cpv. 2 LCAMal).
La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216).
Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio 2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato fuori Nazione aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2).
Il Tribunale evidenzia in primo luogo che l'assenza dei documenti da allegare alla domanda, quale la tassazione di riferimento siccome non ancora emessa, per giurisprudenza non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216) per giustificare la concessione retroattiva della riduzione del premio LAMal (STCA del 9 febbraio 2007, 36.2006.245-246).
Infatti, il TCA ha più volte affermato (STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; fra le ultime: STCA del 21 ottobre 2008, 36.2008.141 e 36.2008.142) che quand'anche faccia difetto, entro il termine del 31 dicembre, la notifica di tassazione determinante da allegare alla domanda per potere postulare la riduzione del premio LAMal, gli assicurati avrebbero potuto e dovuto comunque trasmettere il formulario entro il termine legale del 31 dicembre, indicando che i documenti atti a comprovare la loro situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo (buste paga, estratti conto bancari, notifica di tassazione di riferimento).
Nel caso di specie, tuttavia, tale soluzione non avrebbe comunque aiutato l'assicurato a rispettare il termine del 31 dicembre 2008 (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal), dato che la decisione di tassazione che egli ha atteso per due anni - e che, a suo dire, ha fatto sì che la sua domanda dell'agosto 2011 sia stata dichiarata tardiva dalla Cassa di compensazione - si riferisce, come visto, all'anno 2009 e quindi non è manifestamente di alcun aiuto per esaminare il suo diritto al sussidio per il 2009 stesso.
Semmai, l'assicurato avrebbe dovuto produrre entro il 31 dicembre 2009 (art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal) i documenti attestanti che durante quell'anno non percepiva alcun reddito, ciò che, come detto, avrebbe permesso all'amministrazione di almeno entrare nel merito della sua domanda, siccome eccezionalmente non considerata come tardiva.
Inoltre, ciò che è qui rilevante, è che la notifica di tassazione che l'assicurato ha atteso di ricevere non è comunque la tassazione di riferimento stabilita dal Consiglio di Stato per l'anno per il quale l'assicurato ha postulato la riduzione del premio LAMal.
In effetti, come visto, per l'anno 2009 fa stato la notifica di tassazione IC/IFD 2006, mentre la IC/IFD 2009 che il ricorrente ha ricevuto (solo) il 14 settembre 2011 servirà, semmai, per la richiesta di aiuto statale per l'anno in corso, il 2012.
Al riguardo, va rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'insorgente, fare uso della decisione di tassazione IC 2009 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.
Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante altre successive (fra le ultime: STCA del 13 ottobre 2009, 36.2009.154; STCA del 17 agosto 2009, 36.2009.36; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162) - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). (…).".
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2009 attesa dal ricorrente non ha alcuna influenza sull'esame del diritto alla riduzione del premio per il 2009.
Una negligenza da parte dell'assicurato risulta ancora più manifesta se si considera che durante l'anno 2009 né l'interessato né sua moglie hanno ricevuto il salario e, quindi, potere beneficiare del sussidio per pagare i premi di cassa malati sarebbe stato di grande aiuto in quelle condizioni economiche. Come visto, in tale evenienza rimaneva aperta la possibilità concessa dall'art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal di introdurre ancora durante l'anno per il quale chiedeva il sussidio (2009) la relativa domanda.
Quanto al richiamo del suo incarto riferito agli ultimi cinque anni per giustificare di non essere stato negligente visto che, in precedenza, avrebbe sempre inoltrato tempestivamente la richiesta, l'amministrazione ha osservato che la sua prima domanda di riduzione dei premi è quella formulata tre mesi prima la richiesta qui in discussione, ovvero (solo) nel giugno 2011 e portante sull'anno 2008 e quindi, anche in quel caso, manifestamente tardiva, con conseguente rifiuto del sussidio con decisione del 30 giugno 2011 in assenza di particolari e fondate motivazioni.
Va infine rammentato che, di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio dell'assicurazione malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
In questo senso, la negligenza rispettivamente la non conoscenza della procedura in materia, non mettono il ricorrente al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del diritto alla riduzione del premio di cassa malati.
A questo proposito, con sentenza del 5 settembre 2007 (36.2007.105), ribadita ancora nella STCA del 18 novembre 2010 (36.2010.86) e nella STCA del 14 luglio 2009 (36.2009.114), il Tribunale ha già avuto modo di affermare che:
" (…)
Questo Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato." (...).
Alla luce di quanto precede, l'assicurato non può dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.
Tutte le giustificazioni che egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.
" (…)
Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio.
In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata.
(…)
In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe inammissibile.” (…).
Il ricorrente potrà, se dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.
La mancata tempestiva trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008 rispettivamente 31 dicembre 2009) e le difficoltà economiche, non giustificano il ritardo con cui è stato spedito alla Cassa di compensazione l'apposito formulario (5 agosto 2011).
Questi elementi, come indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti