Raccomandata
Incarto n. 36.2011.81
IR/sc
Lugano 25 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2011 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, aiuto lattoniere nato __________ 1981 già alle dipendenze della __________ di __________ dal 1° agosto 2008, società assicuratasi presso l'allora Assicurazione malattia CO 1, ha annunciato la sua inabilità al lavoro a partire dal 1° giugno 2010. In precedenza egli ha percepito indennità dall'assicuratore infortuni __________ (doc. 1).
In particolare RI 1 ha subito la rottura di un dito della mano destra e, dal 27 maggio al 7 giugno 2010, è stato ricoverato all'ospedale di __________ per dolori alla schiena. Per quanto appare dal doc. 2, in data 11 giugno 2010 egli presentava un'ernia (L4/L5) non rientrata per cui appariva necessario un intervento chirurgico.
La situazione non è mutata sino al ricovero del 23 agosto 2010 all'Ospedale __________ per l'intervento operatorio all'ernia del disco. Il 26 agosto 2010 il visitatore dell'assicuratore ha incontrato, al rientro a casa dal ricovero, il signor RI 1. L'assicurato lo ha informato della necessità di una verifica ambulatoriale dopo un mese (doc. 6). Più specificatamente RI 1 come rammenta il doc. 11 (Attestazione Ospedale __________vara), è stato operato:
" … in anestesia generale con repere radiologico sull'interspazio, L4-L5, è stato sottoposto ad intervento di microdiscectomia con asportazione dell'ernia.
Il decorso post-operatorio è stato nel complesso regolare. La ferita è stata medicata ed è in ordine. Gli steri-strip posti su di essa andranno rimossi in VII giornata dall'intervento.
Si consiglia di osservare un periodo di riposo di almeno 15-20 gg." (Doc. 11, Attestazione 24 agosto 2010)
L'assicuratore ha conseguentemente continuato a versare le sue prestazioni ed il 30 agosto 2010 ha chiesto al Dott. __________ di valutare lo stato di salute e la capacità lavorativa dell'assicurato. Il professionista (doc. 26), il 30 agosto 2010, ha accertato che:
" … egli è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ernia discale in L4/5. L'operazione è avvenuta a fine agosto. Se l'incapacità lavorativa dovesse prolungarsi oltre a 3 mesi dall'operazione (fine novembre) consiglierei una valutazione della sua capacità funzionale residuale. Lavorando nella edilizia (?) potrebbe rendersi necessario un cambiamento professionale." (Doc. 26)
Il 5 ottobre 2010 l'assicuratore ha comunicato il perdurare dell'inabilità segnalando però la necessità di "un nuovo controllo nel mese di dicembre" (doc. 16). Il successivo 5 novembre 2010 (doc. 20) RI 1 è stato convocato ad una visita presso il medico fiduciario dell'assicuratore per il 15 dicembre successivo (doc. 20).
B. Con rapporto del 15 dicembre 2010 il Dr. __________ ha ritenuto che:
" … all'inizio di maggio subì un infortunio in casa quanto in una caduta si procurò una frattura della falange distale del mignolo della mano destra e del naso, patologie che giustificarono un'incapacità lavorativa. Durante tale periodo erano apparsi per la prima volta dolori lombari con progressive irradiazioni nella gamba destra impossibilitando il paziente di riprendere l'attività lucrativa. L'intensità della sofferenza giustificò un ricovero nell'Ospedale di __________ dove fu degente dal 27.05 al 07.06.2010 con la diagnosi di una lombosciatalgia destra acuta da ernia discale L4/5 e protrusione mediana del V spazio, valutazione che si basò tra l'altro su una RM della colonna lombare del 31.05.2010 che ha mostrato in L4/5 un'ernia discale sottolegamentare in sede mediana paramediana destra con un frammento migrato caudalmente occupato il corrispondente recesso laterale.
(…)
… il 23.08.2010 presso l'Ospedale di __________ con l'asportazione microchirurgica dell'ernia discale in L4/5.
Il paziente riferisce dell'apparizione di dolori nella gamba destra già nei primi giorni dopo l'operazione, sofferenza persistente fino ad oggi malgrado l'assunzione di corticosteroidi perorali e della sedute di fisioterapia che continua a svolgere (dapprima ginnastica in piscina e massaggi, attualmente elettroterapie). Dal Servizio di Neurochirurgia dell'Ospedale di __________ è quindi stata richiesta una nuova RM della colonna lombare con mezzo di contrasto. L'esame del 25.11.2010, dal paziente fatta effettuare a ____________________, mostra in L4/5 gli esisti da emilaminectomia a destra con presenza di materiale cicatriziale e discale residuale in zona mediana paramediana a destra che impegna anche il recesso laterale di destra. Si conferma inoltre la protrusione in L5/S1.
Il paziente è ora in attesa di una rivalutazione neurochirurgica che dovrebbe avvenire il 17.12.2010 presso il Servizio specialistico dell'Ospedale di __________.
(…)
… lamenta ulteriori ed intensi dolori lombosacrali e parasacrali a destra irradianti nelle regione gluteale a destra e coinvolgendo la gamba omolaterale dove indica in particolare la fascia anterolaterale della coscia e dello stinco, disturbi descritti come un forte bruciore, simile a quanto risentito prima dell'operazione e che appare regolarmente restando seduto per pochi minuti con la necessità imperativa di alzarsi. Si dichiara asintomatico in posizione eretta. Può camminare senza limiti. Non ha dolori notturni a condizione che riposa sui fianchi. Mettendosi supino la sofferenza riappare dopo pochi minuti.
(…)
È presente un forte dolore gluteale e peritrocanterico al colpo di tosse ed allo starnuto. A tratti avverte la gamba destra come addormentata. (…)" (Doc. 29)
Dopo analisi dello stato reumatologico e di quello neurologico periferico il dott. __________ ha esposto la seguente diagnosi:
" (…)
× stato dopo asportazione microchirurgica di un'ernia discale mediana-paramediana destra in L4/5 (23.08.2010)
× tessuto del pregresso intervento occupando anche il recesso latrale a destra (RM del 25.11.2010). (…)" (Doc. 29)
Il professionista ticinese ne ha tratto le seguenti conclusioni quo alla capacità lavorativa:
" (…)
Alla luce delle mie constatazioni le dichiarazioni del paziente in merito alle sue limitazioni (impossibilità di flettere il tronco o di restare seduto per più di 5 minuti circa) appaiono del tutto coerenti e credibili. Le condizioni attuali impediscono al signor __________ di svolgere qualsiasi attività lucrativa con un'incapacità lavorativa che giudico ulteriormente del 100% sia per il lavoro svolto che per qualsiasi altra attività. Egli sarà rivalutato dal Servizio di Neurochirurgia dell'Ospedale di __________. (…)" (Doc. 29)
C. Con scritto 20 gennaio 2011 l'assicuratore ha invitato l'assicurato ad inoltrare domanda di prestazioni AI (doc. 32). Il 21 gennaio 2011 il datore di lavoro ha posto termine al contratto che lo legava ad RI 1 (doc. 3b) con il conseguente passaggio dell'assicurato alla copertura individuale (doc. 47, 48, 50, 53). La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata il 7 marzo 2011 (doc. 39).
D. Il 7 giugno 2011 RI 1 è stato nuovamente convocato presso il medico fiduciario Dr. __________ per una nuova valutazione del caso. Con rapporto 8 giugno 2011 il professionista incaricato dall'assicuratore ha confermato la sua diagnosi (doc. 64, pag. 4) e, per quanto attiene alle sue conclusioni ha evidenziato:
" (…)
L'esame clinico attuale conferma la persistente irritabilità radicolare nella gamba destra con disturbi sollecitabili nella movimentazione del rachide lombare ma anche nelle consuete manovre degli arti inferiori (Lasègue diretto ed incrociato positivi). A paragone dell'esame precedente vi è comunque un parziale recupero della funzionalità della cerniera lombosacrale con la possibilità di piegare il busto fino ad una distanza dita/pavimento di 20 cm e senza deviazione antalgica. Persiste una dolorabilità notevole della muscolatura nel cinto pelvico con predominanza a destra. Non vi sono segni in favore di un'instabilità segmentale. (…)"
Il medico ha quindi ritenuto una capacità funzionale residuale valutata come segue:
" (…)
× molto leggeri (fino a 5 kg): normale
× medi e pesanti (oltre 10 kg): nulla
× sopra il piano delle spalle:
× leggeri/di precisione: normale
× medi: ridotta
× pesanti: nulla
× a braccia elevate: ridotta
× con rotazione del tronco: lievemente ridotta
× seduta e piegata in avanti: ridotta
× eretta e piegata in avanti: molto ridotta
× inginocchiata: lievemente ridotta
× con ginocchia in flessione: normale
× seduta: non oltre mezzora senza interruzione
× eretta: non oltre due ore senza interruzione
× fino a 50 m: normale
× oltre a 50 m: normale
× per lunghi tragitti: con brevi pause
× su terreni accidentali: ridotta
× salire/scendere scale: normale
× l'impiego delle due mani all'altezza di un tavolo è possibile informa normale
× il paziente non può essere esposto a situazioni di scarso equilibrio. (…)" (Doc. 64, pag. 4-5)
rilevando poi che, in assenza di ulteriore intervento chirurgico, le limitazioni sono state ritenute definitive con preclusione della ripresa dell'attività lucrativa svolta di lattoniere (incapacità al 100%). Per altre attività rispettose delle limitazioni, invece, Indelicato è stato ritenuto pienamente abile e ciò a partire dallo stesso giorno.
Con decisione formale del 4 luglio 2010 l'assicuratore ha imposto all'assicurato il cambio di professione concedendogli comunque un termine sino al 30 settembre 2011, indennizzato, per provvedervi (doc. 66). RI 1 ha prodotto ulteriori certificati medici e si è opposto alla decisione formale con il patrocinio di RA 1 (doc. 71/72). Con scritto 5 settembre 2011 l'UAI ha imposto ad RI 1 un periodo di accertamento professionale presso il CAP di Gerra Piano (doc. 73) con indennizzo delle spese da parte della stessa AI. Il 19 settembre 2011 il dott. __________ è stato confrontato con nuova attestazione medica prodotta dall'assicurato (certificato dott. __________, medico chirurgo) del 5 settembre precedente, confermando il suo parere (doc. 76).
E. Con decisione su opposizione 19 settembre 2011 l'assicuratore ha respinto l'opposizione dell'assicurato partendo dalle valutazioni del medico fiduciario e considerando, per il calcolo dell'invalidità residua, un tasso inferiore al minimo indennizzabile del 50% (doc. 78). Da evidenziare che, con decisione 31 ottobre 2011, l'ufficio centrale di compensazione UAI, ha deciso di versare ad RI 1 le indennità giornaliere per il periodo trascorso al CAP (doc. 79).
F. Con ricorso 18 ottobre 2011 (doc. I), che il giudice delegato ha fatto completare (doc. II e III), RI 1 ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato. A fondamento della sua richiesta egli ha posto i dolori persistenti che gli impedirebbero ogni attività lavorativa.
Invitato a formulare la risposta di causa (doc. IV del 4 novembre 2011) Trust Simpany Moove si è fatto richiamare (doc. V del 6 dicembre 2011 e 16 gennaio 2012 doc. VI). Dopo ulteriori inviti a trasmettere gli atti, ritenuta la preclusione a presentare l'allegato di risposta, l'assicuratore ha incaricato un legale ticinese (doc. XI) ed ha fatto pervenire quanto richiesto. Documentazione sulla quale RI 1 si è potuto esprimere (doc. XII).
Il 13 marzo 2012 l'assicurato ha comunicato al TCA:
" (…)
… il ricorrente ha ricevuto da parte dell'Ufficio cantonale AI una decisione formale di rifiuto di prestazioni, datata 27 febbraio 2012. Da questa decisione, rispettivamente dalla valutazione medico-specialistica del Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI del 19 luglio 2011, risulta che, contrariamente a quanto valutato dall'intimata, il ricorrente era da ritenersi limitato nella propria capacità lavorativa anche in lavori confacenti per la persistenza di dolori e irradiazioni con parestesie inferiore destro. A vedere dello SMR, Dr. __________, questa limitazione è dell'ordine del 30%. In esito a questa valutazione l'Ufficio ha fissato un grado d'invalidità del 32%. (…)"
(Doc. XV)
Interpellato il suo patrocinatore in merito all'eventuale impugnativa contro la decisione UAI (doc. XVIII) questi ha comunicato il 22 marzo 2012 che la decisione non sarebbe stata impugnata (doc. XXI).
L'assicuratore ha quindi confermato le sue conclusioni (doc. XX) il 21 marzo 2012.
Il TCA ha richiamato gli atti UAI per il completamento dell'istruttoria dando alle parti la possibilità di esprimersi in merito (scritto del 20 marzo 2012 all’UAI), documenti che ha posto, come l’intero incarto, a disposizione delle parti sino al 16 aprile 2012 (doc. XXIII bis e XXIV). Il patrocinatore del ricorrente ha rinunciato a prendere conoscenza completa degli atti acquisiti (doc. XXV).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve risolvere il quesito a sapere se il ricorrente possa beneficiare di indennità per perdita di guadagno successivamente al 30 settembre 2011 al termine cioè del periodo concesso con decisione formale, poi confermata con decisione su opposizione, dall’assicuratore malattia per trovare una nuova attività confacente allo stato di salute alla luce dell’ammessa impossibilità di continuare la precedente attività lavorativa.
Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal gli assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
A norma dell’art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d’attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L’art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l’indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E’ mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l’art. 72 cpv. 5 LAMal qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l’articolo 78 della LAMal e l’articolo 69 LPGA, l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
A norma dell’art. 72 cpv. 6 LAMal l’articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, cons. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 cons. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 cons. 3c; DTF 117 V 278 cons. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 cons. 3; DTF 111 V 239 cons. 2a; DTF 105 V 178 cons. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
" - Lombosciatalgia subacuta a destra in/con
× stato dopo asportazione microchirurgica di un'ernia discale mediana-paramediana destra in L4/5 (23.08.2010)
× tessuto del pregresso intervento occupando anche il recesso latrale a destra (RM del 25.11.2010). (…)" (Doc. 29)
ed ha ritenuto come le limitazioni funzionali potessero essere descritte come riportato nelle considerazioni di fatto per esteso (si faccia riferimento al punto D che precede) concludendo per una inabilità totale nell’attività di lattoniere, in assenza di ulteriore intervento chirurgico. Alla luce quindi delle limitazioni, considerate definitive, è stata ritenuta preclusione della ripresa dell'attività lucrativa svolta in precedenza, al contrario per altre attività, conformi alle limitazioni, il signor RI 1 è stato considerato pienamente abile e ciò a partire dallo stesso giorno.
Come dettagliato in precedenza la cassa ha sospeso le sue prestazioni, a partire dal 1 ottobre 2011, concedendo così un termine, ritenuto comunque congruo e non contestato come tale dal ricorrente, di quasi 4 mesi pieni per reperire una attività professionale confacente (punto 2 del ricorso). Va sin d'ora osservato come il tempo concesso dalla decisione sia conforme ai dettami di giurisprudenza e non possa qui essere oggetto di critica alcuna.
Come indicato in precedenza il ricorrente è stato posto al beneficio di una valutazione presso il centro di accertamento professionale di __________ sulla scorta delle valutazioni ricapitolate nel verbale di chiusura del 25 agosto 2011 della responsabile signora __________ dell’AI. L'UAI ha negato un diritto ad una rendita considerando un'invalidità del 32 %.
Le valutazioni del dott. __________ hanno quindi trovato una sostanziale piena conferma in quelle dei medici specialisti incaricati del SMR. Dal canto loro i curanti Dr. __________ e Dr. __________ hanno ribadito (doc. 62 e 63) il persistere di una sintomatologia dolorosa, ribadendo poi una piena IL (Dr. __________) con atto del 5 luglio 2011 e del 2 agosto 2011 (doc. 67 e 68). Il dott. __________ con certificato del 5 settembre 2011, senza particolare approfondimento e senza una specifica presa di posizione sulle valutazioni del dott. __________ e del SMR, ha confermato una IL totale.
Da notare come il dott. __________ abbia preso posizione invece sulle indicazioni dei curanti (doc. 76) rilevando assenza di novità tale da indurre una rivalutazione (scritto 19 settembre 2011).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Nel caso concreto la valutazione operata dal dott. __________, medico fiduciario della Cassa, appare completa, dettagliata, precisa, motivata, esauriente nelle motivazioni e frutto di attenta, e personale, analisi diretta del paziente. Il dott. __________ è stato inoltre confrontato con gli accertamenti medici dei curanti e si è espresso in merito valutandoli sia esplicitamente che implicitamente nei suoi numerosi scritti consegnati agli atti e noti alle parti (per cui non occorre riprenderli qui in dettaglio). La conclusione cui è giunto il dott. __________, che è specialista qualificato e competente in materia, va, come detto, pienamente condivisa. Questa valutazione trova implicita conferma nelle diagnosi e le conseguenze sull'IL quale lattoniere 19 luglio 2011 del SMR svolte sul paziente. Va quindi pienamente condivisa la valutazione secondo cui il ricorrente è completamente inabile nella sua abituale attività di lattoniere, mentre è abile in attività confacenti con le limitazioni indicate dallo specialista di __________ e riportate nelle considerazioni di fatto. Tra la valutazione del SMR e quella del dott. __________ sussistono divergenze unicamente quo alla capacità lavorativa residua in attività confacenti. L’UAI, che ha pienamente condiviso il parere dei dott. __________ e __________, non può essere qui seguito. Non va infatti dimenticato come lo specialista incaricato dall’assicuratore malattia è un esperto particolarmente qualificato nella materia medica qui in discussione, con provata esperienza nelle valutazioni di situazioni quali quella in discussione. Non solo, egli ha svolto una dettagliata visita, si è specificatamente confrontato con tutto il materiale medico raccolto ed ha valutato compiutamente la capacità residua dell’assicu-rato in una attività confacente. Le valutazioni dei due specialisti FMH in medicina interna e chirurgia del SMR non possono equivalere a quella del reumatologo specialista. Non solo, le motivazioni date dal perito incaricato dall’assicuratore malattia sono decisamente complete e convincenti. Va quindi considerato qui che il ricorrente sia completamente abile in attività confacente. Nulla muterebbe, nelle conclusioni della presente procedura, anche se si ritenessero le conclusioni del SMR poiché, in ogni caso – come appare dalla decisione dell’UAI non impugnata – non si giungerebbe ad un grado di invalidità che permetterebbe al ricorrente di beneficiare di ulteriori indennità, ciò anche volendo ritenere le basi di calcolo della Cassa, che appaiono corrette come vedremo, e non quelle dell’UAI. Come detto, comunque, questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni condivide pienamente le considerazioni del professionista ticinese incaricato dall’assicura-tore malattia.
Alla luce della situazione fisica presentata dal ricorrente e della sua incapacità la Cassa ha determinato l’invalidità residua al fine di verificare il sussistere di un diritto a rendita considerandola nulla. Come detto l’UAI competente ha emesso una decisione con cui ha concluso per un’invalidità del 32%. Il calcolo per giungere a tale determinazione – che non è stato contestato come d’altra parte il resto delle motivazioni dell’UAI – non deve qui essere esaminato in dettaglio. Il calcolo eseguito dalla Cassa va invece verificato puntualmente. L’assicuratore malattia ha ritenuto, come detto, nella decisione su opposizione, una invalidità non indennizzabile. In sostanza l’assicuratore è partito da un salario annuo da valido di CHF 51'276.00, cifra che non è stata discussa dal ricorrente tramite il patrocinatore. Nell’ambito di tale attività il salario mediano nazionale è superiore, ritenuta la percentuale del 5% riconosciuta dalla giurisprudenza in materia, del 9,11%. Considerando un salario da invalido conseguibile di CHF 61'838,10 annui in attività confacente (l’importo ritenuto dall’UAI è di CHF 85.00 inferiore ma ciò non cambia – come detto - la so-stanza delle cose, in ogni caso il ricorrente ed il suo patrocinatore non hanno discusso minimamente questo salario conseguibile da invalido in attività leggere), e ritenuta la riduzione del 9,11% si ottiene un salario conseguibile da invalido di CHF 56'204,65. Anche se si volesse considerare una significativa riduzione del reddito conseguibile da invalido alla luce della sintomatologia dolorosa, della formazione, ritenendo l’età e l’esperienza dell’assi-curato (elemento questo non considerato nel calcolo della qui resistente e così come sembra suggerire l’UAI nel proprio provvedimento) e si volesse valutare (per il semplice e puro calcolo, tale percentuale non ha comunque alcun sostrato concreto) la percentuale massima prevista del 25%, si otterrebbe una invalidità residua non indennizzabile siccome nettamente inferiore al 50%.
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto siccome l’invalidità residua del ricorrente non raggiunge una percentuale indennizzabile. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti