Raccomandata
Incarto n. 36.2011.61+63
cs
Lugano 27 dicembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2011 di
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto che,
RI 1 e RI 2 sono affiliati per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base presso la Cassa malati CO 1,
con decisione formale del 20 maggio 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 16 agosto 2011 l’assicuratore ha sospeso, con effetto dal 20 maggio 2011, il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a causa dei debiti pregressi dal 2006,
RI 1 e RI 2, rappresentati da __________, titolare dello RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione, postulando nel contempo di essere ammessi all’assistenza giudiziaria. I ricorrenti evidenziano che l’oggetto del contendere è circoscritto alla questione di sapere “se l’intimazione del provvedimento di sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal è avvenuta ai sensi dei criteri giurisprudenziali di riferimento” (doc. I),
con risposta del 22 settembre 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III),
in data 4 ottobre 2011 gli insorgenti hanno ribadito le loro censure (doc. VI),
il 22 novembre 2011 l’assicuratore, dopo aver preso atto della sentenza cantonale 36.2011.68 dell’11 novembre 2011, ha scritto al TCA affermando:
“(…)
Visto le conclusioni del giudizio citato, che riguarda la stessa materia e le stesse circostanze, l’assicuratore sta per notificare ai coniugi RI 1 una decisione di riconsiderazione. Questa decisione annulla la sospensione delle prestazioni ab initio. Nello stesso tempo, è ripristinato il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il ricorso del 30 agosto 2011, essendo divenuto priva di oggetto, ci preghiamo di stralciare la causa dai ruoli.” (doc. VIII),
con scritti del 28 novembre 2011 e del 9 dicembre 2011 gli insorgenti si sono dichiarati d’accordo di stralciare la causa dai ruoli in caso di “abrogazione delle sospensioni (i) in via definitiva, e (ii) con effetto ex tunc” (doc. XI),
il 21 dicembre 2011 il TCA ha scritto all’assicuratore chiedendo se nel frattempo è stata emanata la decisione di riconsiderazione (doc. XII),
il 22 dicembre 2011 è pervenuto al TCA uno scritto del 20 dicembre 2011 di CO 1 cui è stata allegata la decisione di riconsiderazione del 16 dicembre 2011 tramite la quale è stata annullata la sospensione dell’assunzione dei costi delle prestazioni (doc. XIII + 1),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata),
per l’art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso,
in concreto l’assicuratore ha emanato la decisione di riconsiderazione successivamente all’inoltro della risposta di causa, per cui essa va, di massima, trattata come una proposta,
per le motivazioni già note al rappresentante dei ricorrenti e all’assicuratore, cui si rinvia (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011), e riassunte qui di seguito, giacché la procedura per la sospensione del pagamento delle prestazioni, in atto dal 20 maggio 2011, non è stata applicata correttamente, il ricorso va accolto, la sospensione delle prestazioni derivanti dalla LAMal va annullata e il pagamento va ripristinato con effetto retroattivo,
l’art. 64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005 ed in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede al cpv. 1 che se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2),
per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici,
con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in deroga alla LEF ma hanno regolato in maniera più precisa le modalità della procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi in arretrato (DTF 131 V 147). In quell’occasione il TCA ha evidenziato che l’assicuratore, prima di far spiccare il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l’assicurato assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur essendo un termine d’ordine, va rispettato laddove l’assicuratore intende anche sospendere il pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla base del debito escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella diffida, l’importo dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione,
in concreto la sospensione andava annullata già solo per il fatto che l’assicuratore, con le diffide, non ha assegnato un termine di 30 giorni per procedere con il pagamento degli arretrati (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011; cfr., tra i tanti, doc. 6, doc. 9, doc. 12, doc. 15, doc. 26, ecc.). Ciò deve valere anche se con l’ultima diffida del 23 luglio 2010, ossia successiva alla citata pronunzia cantonale e relativa al solo premio del mese di giugno 2010 la Cassa ha rispettato questo termine giacché la procedura esecutiva 264885 concerne comunque anche periodi ed importi per i quali i termini non sono stati rispettati (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011),
del resto, come rilevano gli insorgenti, vi è un’ulteriore violazione dell’art. 64a cpv. 2 LAMal, nella misura in cui l’assicuratore con l’emanazione della decisione di sospensione del 20 maggio 2011 non ha contemporaneamente avvisato le autorità cantonali della sospensione delle prestazioni (doc. I). I precedenti avvisi non possono essere ritenuti sufficienti poiché l’assicuratore medesimo afferma di non aver mai sospeso in precedenza il pagamento delle prestazioni del ricorrente (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011 ed anche sentenza 36.2007.141 del 22 ottobre 2007; cfr. doc. III, punto 16, pag. 14; cfr. tuttavia, fra i tanti, doc. 70, nonché doc. I). Per cui, non avendoli mai sospesi, non avrebbe neppure mai dovuto comunicare all’autorità cantonale la loro sospensione,
infine, l’assicuratore non ha neppure indicato ai ricorrenti, con le diffide, le conseguenze della mora previste dall’art. 64a cpv. 2 LAMal come impone l’art. 64a cpv. 1 LAMal,
infatti, l’art. 64a cpv. 2 prima frase LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Ora, con le diffide in esame l’assicuratore ha solamente indicato che “in caso di mancato pagamento saremo costretti a sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni in virtù dell’articolo 64a delle legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)”, senza essere più preciso (cfr., in ambito di diritto privato, la DTF 128 III 186 dove il TF, a proposito dell’art. 20 LCA, ha stabilito che una diffida che non indica le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti che non sono stati citati),
in queste condizioni il ricorso va accolto, nel senso che la sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal è annullata e la copertura ripristinata con effetto retroattivo,
gli insorgenti, vincenti in causa, rappresentati da una persona cognita in materia, hanno diritto a ripetibili,
l’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010),
per quanto concerne l’istanza di assistenza giudiziaria, essa, di principio, con l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente in causa diventa priva di oggetto (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9 aprile 2003 U 164/02),
nella fattispecie in esame la situazione procedurale giustifica il riconoscimento ai ricorrenti del rimborso delle spese di patrocinio ridotte vista l’argomentazione simile utilizzata dal medesimo patrocinatore anche in altri casi (cfr. sentenza 9C_4/2010 del 30 novembre 2010) e la disponibilità dell’assicuratore a riconsiderare la decisione impugnata alla luce della sentenza 36.2001.68 dell’11 novembre 2011 di questo Tribunale,
per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata ed è ripristinato il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente ai considerandi.
fr. 700.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti