Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2011.59
Entscheidungsdatum
07.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2011.59

cs

Lugano 7 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2011 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione su reclamo del 5 luglio 2011 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, cittadino __________, nato nel 1956, nel corso del 2010 ha chiesto alla Cassa CO 1i, l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione delle cure medico-sanitarie in Svizzera.

B. Dopo un intenso scambio di corrispondenza, con decisione del 23 febbraio 2011, l’amministrazione ha respinto la richiesta rilevando sostanzialmente che “prima di esaminare se i presupposti dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati, occorre innanzitutto accertare se l’assicurato può mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base” e che l’assicuratore estero “prevede la possibilità di ridurre le prestazioni coperte dall’assicurazione malattia obbligatoria di uno Stato estero, attraverso lo stralcio oppure la sospensione temporanea di talune prestazioni” (doc. 9).

C. Con scritto del 22 marzo 2011 il notaio __________, in rappresentanza di RI 1, ha scritto alla Cassa affermando “che il contenuto del ricorso” dell’interessato del “18 marzo 2011 corrisponde ai fatti concernenti dello stato di salute del Signor RI 1” (doc. 10) ed ha allegato un e-mail del 18 marzo 2011 di quest’ultimo all’amministrazione, tramite il quale viene inoltrato un reclamo in lingua tedesca.

D. Il 17 maggio 2011 la Cassa ha scritto al notaio, __________, rilevando che con il reclamo in oggetto viene piuttosto presentato lo stato di salute di RI 1, allorché l’esonero dall’obbligo assicurativo è stato respinto per la possibilità, attestata dall’assicuratore estero, di stralciare o ridurre le prestazioni coperte dalla LAMal e gli ha assegnato un termine scadente il 7 giugno 2011 per ritirare o completare il reclamo, motivandolo, con l’avvertenza che, trascorso questo termine, l’amministrazione non sarebbe entrata nel merito (doc. 11).

E. Il 1° giugno 2011 è pervenuto all’amministrazione copia dello scritto della Cassa del 17 maggio 2011, con allegate le disposizioni dell’art. 2 OAMal in italiano e tedesco e con l’annotazione “Egregia sra. __________, nostra reclamo del 27 mayo!!” (doc. 12).

F. Con decisione del 5 luglio 2011 l’amministrazione non è entrata nel merito del reclamo affermando che con il medesimo è stato presentato lo stato di salute dell’interessato ma che lo stesso, pur considerandolo tempestivo, risultava carente di motivazione e che con la risposta pervenuta il 1° giugno 2011 non è stato completato il reclamo che risulta privo di motivazione e conclusione (doc. 13).

G. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo chiedendo, in via principale, l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera ed in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’amministrazione per un esame completo delle condizioni poste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal (doc. I).

Il ricorrente, allegando nuova documentazione, rileva che in realtà non è possibile mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e nel contempo assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base e sostiene che anche le altre condizioni dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono adempiute.

H. Con risposta del 9 settembre 2011 l’amministrazione evidenzia che oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se, a giusta ragione, non è entrata nel merito del reclamo (doc. III). La Cassa ritiene di avere agito correttamente, a fronte dell’assoluta mancanza di motivazioni pertinenti e della susseguente impossibilità di comprendere quali aspetti determinanti fossero contestati. In caso di accoglimento del ricorso, l’amministrazione chiede che non vengano assegnate ripetibili visto che le argomentazioni sollevate in questa sede avrebbero potuto esserlo in precedenza.

in diritto

In ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

  1. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se a ragione o a torto l’amministrazione non sia entrata nel merito del reclamo. Le censure del ricorrente circa il merito della questione e meglio sapere se le condizioni dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono adempiute, esulano dall’oggetto della decisione e sono di conseguenza irricevibili.

  2. Per l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

A norma dell’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.

L’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (art. 6 cpv. 2 LAMal).

A norma dell’art. 6 LCAMal le persone soggette all’obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal devono iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio, secondo i disposti della presente legge, della Legge federale e delle relative Ordinanze. In virtù dell’art. 12 LCAMal il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel merito delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione e dispone la procedura di decisione nel merito delle domande di esenzione. Per l’art. 2 RLCAMal spetta all’Istituto delle assicurazioni sociali emettere le decisioni in merito alle domande di esenzione.

A norma dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

A norma dell’art. 9 LPamm istanze o ricorsi che non adempiono ai requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all’interessato con l’invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

A proposito dell’art. 9 LPamm, la dottrina, ed in particolare Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 47 e seguenti ad art. 9, rammenta che nella procedura amministrativa i ricorsi non sottostanno a esigenze particolarmente severe e l’autorità deve sempre assegnare all’interessato un termine perentorio per rimediare alle irregolarità di atti che appiano illeggibili o sconvenienti, che non sono debitamente firmati, che non sono redatti in lingua italiana o che non adempiono i requisiti di legge.

A livello federale, circa la procedura di opposizione in ambito di applicazione della LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser, in ATSG-Kommentar, Schultess 2009, a pag. 657 seg. ad art. 52, rammenta i medesimi principi.

Va qui evidenziato che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in una sentenza pubblicata in DTF 123 V 128 ha stabilito che (consid. 3a, pag. 130 seg.):

" a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en matière d'assurance-accidents, l'opposition constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit eventuellement saisi. Il s'agit d'un véritable "moyen juridictionnel" ou "moyen de droit" (ATF 118 V 185 consid. 1a et les références). A ce titre, l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près (ATF 118 V 186 consid. 2b). En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 285). Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 119 V 350 consid. 1b).

Il n'y a pas de raison de ne pas appliquer à la procédure d'opposition en matière d'assurance-maladie les principes susmentionnés élaborés en relation avec l'assurance-accidents. En effet, les développements précédents résultent d'un concept général de la procédure administrative et ne sont pas spécifiques au domaine de l'assurance-accidents.

b) Cela étant, les exigences de forme relatives à l'opposition ne sauraient être plus sévères que celles qui ont trait à la recevabilité du recours devant l'autorité cantonale. A cet égard, l'art. 87 let. b seconde phrase LAMal prévoit que, si l'acte ne contient pas notamment un exposé succinct des motifs, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour combler les lacunes (comp. Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 285). Aussi bien, par analogie avec la disposition légale précitée, l'assureur-maladie doit-il impartir à l'assuré un délai convenable pour que celui-ci remédie au défaut de motivation de son opposition. Ainsi, il incombe dans tous les cas à l'assureur d'interpeller l'assuré dont l'opposition ne serait pas suffisamment motivée ou claire avant d'en tirer des conséquences définitives (Maurer, op. cit., p. 163; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 285). Le comportement contraire de l'assureur relèverait en effet du formalisme excessif, proche du déni de justice, dès lors que la stricte application d'une règle de procèdure - au demeurant non écrite - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection (comp. RAMA 1988 no U 60 p. 442 ss consid. 2a, 2b et 2c).

c) Dans le cas d'espèce, l'assuré a fait envoyer, dans le délai de trente jours, deux certificats médicaux destinés, selon leur contenu, à démontrer que, contrairement à la décision de la recourante qui le considérait comme totalement rétabli, il souffrait d'une incapacité de travail partielle, voire totale. Selon le principe de la confiance, applicable en matière administrative, l'envoi de ces certificats ne pouvait être compris par la recourante que comme la manifestation - imparfaitement formulée - d'une opposition à sa décision. Dans ces circonstances, la recourante avait l'obligation d'interpeller son assuré, avant de pouvoir considérer sa décision comme définitive, ce que les juges cantonaux ont admis à bon droit."

4.Da quanto sopra esposto emerge che non vengono poste condizioni troppo severe per la validità di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo. E’ infatti sufficiente che si possa desumere la volontà di contestare la decisione formale e che la parte si confronti almeno in “forma rudimentale” (cfr. Kieser, op. cit., pag. 658, n. 23 ad art. 52) con la decisione impugnata. In particolare il TF ha già considerato sufficiente la produzione, in sede di opposizione, di due certificati medici attestanti l’incapacità lavorativa dell’assicurato, per ritenere che l’interessato volesse contestare una decisione di cessazione del versamento di prestazioni (DTF 123 V 128, in particolare pag. 131). In tal caso occorre assegnare alla parte interessata un termine per completare l’opposizione, rispettivamente il reclamo.

Nel caso di specie il 23 febbraio 2011 l’amministrazione ha deciso di respingere la domanda di esonero dall’obbligo assicurativo formulata dall’insorgente poiché non ha ritenuto adempiuta la condizione preliminare per l’applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, e meglio la circostanza che la copertura assicurativa estera non può essere ridotta o stralciata nella misura in cui le prestazioni sono già coperte dall’assicurazione obbligatoria svizzera (doc. 9).

L’assicurato è insorto contro la predetta decisione tramite e-mail in tedesco del 18 marzo 2011, il cui contenuto è stato confermato per quanto concerne il precario stato di salute, dal notaio __________, con uno scritto del 22 marzo 2011 in un italiano alquanto approssimativo (doc. 10 ed allegati).

L’amministrazione, con la comminatoria del 17 maggio 2011, non ha tuttavia assegnato all’insorgente, come avrebbe potuto e dovuto, un termine per firmare il citato e-mail (cfr., per analogia, l’art. 10 cpv. 4 OPGA che prevede che l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore e che se l’opposizione viene fatta oralmente occorre sottoscrivere il verbale), tradurlo in italiano e produrre la procura a favore del notaio __________, ma ha ritenuto valido lo scritto del 18 marzo 2011 (cfr. doc. 11: “reclamo del 18 marzo 2011 avverso la decisione del 23 febbraio 2011 di esenzione dall’obbligo assicurativo” e decisione su reclamo doc. 13: “visto il reclamo del 18 marzo 2011”), ritenendolo lacunoso poiché l’insorgente non avrebbe esposto alcuna motivazione circa la possibilità di ridurre o stralciare dall’assicurazione estera le prestazioni già coperte dalla LAMal e non avrebbe comportato alcuna conclusione (doc. 11).

In realtà, nel citato e-mail, l’insorgente ha affermato tra l’altro che “da ich aus den genannten gesundheitlichen Gründen bei keiner Krankenversicherung angenommen bzw. versichert werden kann, versteht es sich von selbst, dass ich niemals diesen Versicherungsschutz bei der __________ Krankenversicherung reduzieren oder kündigen werde“ ed ha chiaramente manifestato la sua richiesta di essere esonerato dall’obbligo assicurativo, ciò che avrebbe semmai dovuto indurre l’amministrazione, che dal punto di vista formale ha ritenuto corretto contestare la decisione tramite il citato e-mail, sulla base degli atti allora a disposizione (cfr. formulario TI/12), a respingere il reclamo.

Per cui la decisione di non entrare nel merito del reclamo a causa della presunta assenza di motivazione e di conclusioni, non può essere tutelata.

Tutto ben considerato, ritenuto che nel frattempo l’insorgente si è rivolto ad un legale, dotato di regolare procura (doc. A), che si esprime in italiano e che ha contestato nel merito la decisione formale del 23 febbraio 2011, allegando nuova documentazione a sostegno della sua richiesta, un rinvio all’amministrazione affinché quest’ultima conceda al ricorrente un termine per tradurre e firmare l’e-mail del 18 marzo 2011 costituirebbe un formalismo eccessivo.

Ne segue che il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché entri direttamente nel merito del reclamo, tenendo in considerazione le contestazioni formulate con il ricorso del 22 agosto 2011.

L’insorgente, vincente in causa e rappresentato da un legale, ha diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA). Questo Tribunale, alla luce delle motivazioni sopra riportate, non riscontra alcun motivo per ridurne l’importo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa __________, verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

LAMal

LCAMal

  • art. 6 LCAMal
  • art. 12 LCAMal
  • art. 76 LCAMal

LPamm

  • art. 9 LPamm

LPGA

OAMal

OPGA

RLCAMal

  • art. 2 RLCAMal

Gerichtsentscheide

16
  • DTF 123 V 12801.01.1997 · 66 Zitate
  • ATF 119 V 350
  • ATF 118 V 185
  • ATF 118 V 186
  • ATF 102 Ib 372
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98