Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2011.56
Entscheidungsdatum
03.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2011.56-57

IR/lb

Lugano 3 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2011 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

· che con atto del 19 agosto 2011 RI 1, domiciliati __________ ed assicurati presso la CO 1 Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA si sono aggravati al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro l’inattività dell’assicura-tore sociale per la mancata emanazione di una decisione su opposizione in ambito di sospensione delle prestazioni assicurative obbligatorie;

· che in particolare l’emanazione di una decisione formale in materia era stata chiesta dagli assicurati, per il tramite del loro patrocinatore, ad inizio febbraio 2011 e ciò dopo una domanda di revoca dell’effettiva sospensione posta in atto del 23 dicembre 2010 formulata dal rappresentante degli assicurati;

· che il 30 marzo 2011 l’assicuratore ha emesso le decisioni formali richieste cui gli assicurati si sono opposti il 16 aprile 2011;

· che il rappresentante dei ricorrenti, alla luce del fatto che il dettato dell’art. 52 cpv. 2 LPGA (ossia l’imposizione di emanare decisioni su opposizione in tempi adeguati) non era stata ossequiata, ha in data 8 luglio 2011, sollecitato l’assicuratore richiamandolo ai suoi obblighi (doc. F);

· che il 16 agosto 2011, ossia – come rilevano i ricorsi in discussione – dopo 4 mesi dall’inoltro delle opposizioni, i signori Costa hanno nuovamente sollecitato l’emanazione della decisione su opposizione per la sua eventuale impugnazione al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Essi hanno in particolare fatto valere la natura della vertenza, ossia la sospensione delle prestazioni, che costituisce la misura più incisiva possibile nell’ambito della copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie;

· che a giustificazione del ritardo l'assicuratore ha indicato l’assenza, per malattia, della giurista che si occupava della procedura. Alla luce di ciò il 19 agosto 2011 i signori RI 1 hanno introdotto i loro gravami evidenziando in particolare:

" (…)

…in casu…si determina una palese situazione di denegata, o quanto meno di ritardata, giustizia, suscettibile di essere sanzionata…due persone rimangono in sospensione delle prestazioni LAMal, con tutti gli inconvenienti – pesantissimi – del caso.

(…)

…l'assicuratore avrebbe dovuto – e lo poteva sicuramente – dar prova di quella celerità decisionale consona con la gravità della posta in gioco.

(…)

L'esame "della natura dell'affare", rispettivamente la "valutazione delle circostanze oggettive", portano a constatare che all'assicuratore non occorrono tempi lunghi di istruttoria, o di approfondimento della materia, per emettere una decisione su opposizione quando la natura del gravame è ormai stata integralmente sviscerata.

E ciò, tenuto conto anche – e soprattutto – che sull'altro piatto della bilancia viene mantenuta in essere una pratica gravida di conseguenze negative per i miei assistiti.(…)"(doc. I pag. 4 e 5)

· che nella risposta di causa CO 1 ammette un ritardo che riconduce all’assenza della giurista responsabile, ammalatasi, ed alla cessazione dell’attività lavorativa della stessa in seno all’assicuratore con necessità di procedere a sua sostituzione. Oltre a ciò vi sarebbero poi i tempi di traduzione che hanno prorogato emanazione delle decisioni emanate solo il 23 settembre 2011, ossia 5 mesi ed 1 settimana dopo l’opposizione;

· che ai signori RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di nuove prove (doc.VII del 27 settembre 2011). Essi si sono espressi il 29 settembre 2011.

in diritto

· che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

· che i due ricorsi dei signori RI 1 si riferiscono allo stesso sostanziale complesso fattuale ed hanno per oggetto lo stesso tema, motivo per cui vengono qui congiunti ed evasi con un unico giudizio;

· che, come noto al patrocinatore dei ricorrenti e ripreso recentemente nella decisione 8 luglio 2011 in re B. incarto 36.2011.35 per accertare se il rimprovero mosso dai ricorrenti sussiste, in diritto, occorre far capo ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia, e più specificatamente che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);

· che, se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

· che in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

· che l’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

· che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);

· che in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

· che in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/ Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56);

· che la giurisprudenza del TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) in cui così si è espresso:

" Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

2.3 On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61)." (sottolineatura del redattore)

· che nella sentenza pubblicata in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:

" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).

A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) -, l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)

· che, come evidenziato nel giudizio riportato sopra, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);

· che in concreto il giudice non deve analizzare il merito della fattispecie ma semplicemente valutare se sussista in concreto una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa. Qualora l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

· che nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto la prima volta l’emanazione della decisione formale relativa alla loro sospensione, attraverso il patrocinatore, nel dicembre 2010 ed unicamente nel corso della presente procedura, ed a seguito di questa procedura, essi hanno ottenuto – dopo una gestazione di ben 9 mesi – una decisione su opposizione. I ricorrenti non sono stati inattivi, hanno chiesto la decisione, l’hanno postulata una seconda volta il 4 febbraio 2011. Solo a fine marzo 2011 (il 30 marzo 2011 per la precisione) l’assicuratore ha emanato la sua decisione, cui gli assicurati hanno interposto opposizione prima dello scadere del termine legale il 16 aprile 2011. Ebbene da quella data ci sono voluti oltre 5 mesi ed un ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni per ottenere una decisione su opposizione caduta soltanto dopo proroga del termine per l’inoltro della risposta di causa concesso dal giudice all’assicuratore. A giustificazione del tempo necessario l’assicuratore ha indicato malattia e cessazione susseguente del rapporto d’impiego da parte della giurista incaricata della trattazione del dossier e necessità di traduzione della decisione. Ora, pur con tutta la comprensione umana per le difficoltà della giurista competente, l’assicuratore ha accumulato un gravissimo ritardo che non è assolutamente giustificabile. Un assicuratore che è attivo al sud delle alpi, dove l’idioma ufficiale è l’italiano, deve sapere che dovrà affrontare contenziosi in questa lingua e dotarsi conseguentemente di un servizio giuridico anche per le procedure relative alle persone italofone, se non intende farlo per ragioni pratiche in particolare per l’assenza di una massa critica sufficiente, è senz’altro possibile incaricare un legale del foro e demandargli la procedura. Appare del tutto inammissibile che degli assicurati debbano attendere oltre 5 mesi per ottenere una decisione su opposizione e complessivamente 9 mesi per giungere alla definizione della loro sospensione. L’assicuratore non deve perdere di vista che in questo caso non si tratta di un semplice rimborso di medicamenti, o di mancato riconoscimento di prestazioni dove l’assicurato, responsabile in genere verso il fornitore di prestazioni, deve anticipare e quindi rivendicare all’assicuratore il suo buon diritto, casi che possono imporre accertamenti di tipo medico, verifiche presso il medico fiduciario, l’allestimento di perizie, accertamenti con più specialisti. In casi come quello in discussione l’oggetto del contendere è una sospensione già posta in essere delle prestazioni per due assicurati, si tratta di una misura gravissima che incide notevolmente nella vita delle persone. A questo proposito val qui la pena di riprendere un passaggio dell’articolo del prof. Adriano Previtali dell’Università di Friburgo: De l’impraticabilité constitutionnelle du “principe de la praticabilité”? L’example du droit social, in SZS 53/2009 pag. 200 e segg (213) ove si indica che:

" Les effets de l’art. 64 a LAMal vont donc bien au-delà de l’objectif originaire recherché par le législateur d’en finir avec les mauvais payeurs solvables qui profitaient du mécanisme de solidarité institué par la loi. Force est donc de constater que la mesure entraîne l’exclusion du droit aux soins d’un nombre important de personnes dont la «seule» faute est de disposer d’un bas revenu. Cette situation apparaît clairement anticonstitutionnelle. D’une part, l’art. 64 a LAMal crée une véritable discrimination dans l’accès aux soins qui repose uniquement sur un critère censitaire, ce qui est contraire à l’art. 8 al. 2 Cst. D’autre part, l’art. 64 a LAMal remet en question le principe de l’universalité des droits humains et en particulier le principe du droit aux soins qui est protégé par la liberté personnelle et par l’art. 8 CEDH.

Les effets pervers de l’application de l’art. 64 a LAMal sont aussi dus à la volonté de trouver une procédure d’application de la norme facilement praticable. …"

· che una misura di tale incisività, che la dottrina, senza remore, qualifica di anticostituzionale in quanto tale nelle sue conseguenze, non può essere lasciata alla mercé del libero arbitrio degli assicuratori per la gestione dei tempi decisionali. La giurisprudenza – come rammentano i ricorrenti nella loro impugnativa – ha condiviso ampiamente la gravità della misura della sospensione dalle cure, un simile procedere deve perciò avvenire – trattandosi di atti che non comportano accertamenti di tipo medico complessi – in pochi giorni, neppure in settimane. Ciò a maggior ragione per le decisioni su opposizione dove le verifiche debbono limitarsi all'accertamento della corretta segnalazione alle preposte autorità cantonali, alla correttezza delle procedure esecutive e del mancato pagamento degli importi dovuti (e meglio come ribadito dalla prassi di questo ufficio). Il fatto che in concreto siano stati necessari oltre 5 mesi dalla opposizione alla decisione su opposizione appare un tempo assolutamente inaccettabile, spropositato ed immotivatamente lungo. L’assenza di una giurista, la sua malattia, la sua partenza, fanno parte dei rischi aziendali che una grande assicurazione come la convenuta deve affrontare nel volgere di tempi ristretti, eventualmente con misure d’emergenza (incarico a giuristi esterni di lingua italiana ad esempio).

· che, sia come sia, in concreto l’emanazione delle decisioni su opposizione il 23 settembre 2011 rende il gravame privo d’oggetto nel senso che l’assicuratore non deve essere condannato ad emanare l’atto o gli atti reclamati in tempi brevi. Resta non di meno che con il suo agire ha imposto il ricorso all’autorità giudiziaria a due ricorrenti sprovvisti delle competenze necessarie e che hanno dovuto far capo ad un patrocinatore professionista cui debbono essere riconosciute congrue indennità. Il riconoscimento delle ripetibili rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;

· che il ricorso va conseguentemente stralciato dai ruoli, eccezionalmente si prescinde dal carico della tassa di giustizia alla parte soccombente ancorché una migliore diligenza avrebbe permesso di ovviare l’inoltro del gravame, e con il carico a Concordia delle ripetibili in favore dei ricorrenti cifrate in CHF 1'200.00 compresa l’eventuale IVA dovuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La procedura è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

  2. Non si prelevano tasse e spese mentre l’assicuratore CO 1., __________, è condannata a versare ai signori RI 1, __________, l’importo di CHF 1'200.00 (eventuale IVA – se dovuta – compresa) a titolo di ripetibili.

  3. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dai signori RI 1, __________, è stralciata siccome divenuta priva d’oggetto.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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