Raccomandata
Incarto n. 36.2011.26
cs
Lugano 26 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. __________, nata il __________ e deceduta nel mese di maggio 2010, era assicurata obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie presso CO 1 (di seguito: CO 1), da ultimo con una franchigia di fr. 300 (cfr. doc. 2).
Nel corso del 2010 __________ è stata in cura presso differenti fornitori di prestazione che sono stati rimborsati da CO 1 (doc. 4 e 5). In quel periodo le partecipazioni ai costi e i contributi ospedalieri giornalieri sono ammontati a fr. 1'042.80.
Dopo essere stato informato del decesso di ____________________, l’8 settembre 2010 l’assicuratore ha chiesto al figlio, RA 1, il pagamento dell’importo ancora scoperto di fr. 923.30 (doc. 7).
B. In assenza di pagamento da parte di quest’ultimo, la Cassa ha fatto spiccare un precetto esecutivo, contro cui RA 1 ha inoltrato opposizione, per un ammontare complessivo di fr. 993.30 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 (doc. 10).
C. Con decisione del 30 novembre 2010 (doc. 12), confermata, tranne per quanto concerne il prelievo degli interessi, dalla decisione su opposizione del 31 marzo 2011 (doc. 14), l’assicuratore ha rigettato l’opposizione al citato precetto esecutivo, evidenziando in sostanza che, in qualità di erede, RA 1 è tenuto ad assumersi l’integralità dei debiti della defunta __________.
D. Tramite ricorso del 29 aprile 2011 RA 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione. Il ricorrente rileva di non aver ricevuto alcun documento che certifichi la sua posizione di erede della defunta __________ e non comprende per quale motivo l’assicuratore possa avere informazioni che lui stesso non può ottenere se non attraverso un iter burocratico che gli costerebbe diverse centinaia di franchi. L’interessato evidenzia che esiste un conto della defunta __________ presso il __________ di __________ che non può utilizzare. Infine rileva che se il TCA lo autorizzasse a prelevare i soldi dal citato conto potrebbe pagare perlomeno parte del debito (doc. I).
E. Il 2 maggio 2011 il Giudice delegato del TCA si è rivolto ad RA 1 chiedendogli di completare il ricorso e di voler precisare se è stato chiesto alla competente Pretura il rilascio di un certificato ereditario, se la successione è stata accettata dagli eredi, eventualmente con beneficio d’inventario, e gli ha comunicato che, se necessario, in corso di causa sarebbe stata indetta un’udienza per il chiarimento dei fatti (doc. II). Contestualmente il Giudice delegato del TCA ha emanato un decreto tramite il quale ha assegnato 15 giorni all’insorgente per completare il proprio ricorso (doc. III).
F. Il 10 maggio 2011 l’insorgente ha affermato che gli è stato chiesto di pagare un debito “della signora __________ deceduta il 30 maggio 2010”, che “non essendomi pervenuto nessun documento che attesti il mio stato di erede della defunta non intendo assumermi tale onere” e che conferma la sua opposizione al provvedimento impugnato (doc. IV).
G. Con risposta del 6 giugno 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
H. Con scritto datato 7 giugno 2011 l’assicuratore ha prodotto un’attestazione del 30 maggio 2011 tramite la quale la Pretura di __________ afferma che “a tutt’oggi per la successione relitta” di __________, “alla scrivente Pretura non è pervenuta alcuna richiesta di beneficio d’inventario né di certificato ereditario e alcuna rinuncia” (doc. 18).
I. L’11 luglio 2011 il TCA si è rivolto al ricorrente affermando:
" (…)
dagli atti prodotti dall’assicuratore emerge che lei è il figlio della defunta __________ (doc. 6) e che alla Pretura di __________ non è pervenuta alcuna richiesta di beneficio d’inventario né di rinuncia della successione.
Ai fini del giudizio le trasmettiamo lo scritto del 7 luglio (recte: giugno) 2011 di CO 1 con l’allegato scritto della Pretura di __________ (doc. VIII e doc. 18) e le assegniamo un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte a questo Tribunale in merito a quanto sopra e per precisare se lei ha rinunciato alla successione oppure se è stato chiesto il beneficio d’inventario o la liquidazione d’ufficio della successione." (doc. IX)
L. Con scritto del 27 luglio 2011 (doc. X), trasmesso per conoscenza all’assicuratore (doc. XI), il ricorrente ha prodotto copia della decisione dell’Ufficio delle imposte di successione e donazione di __________ ed ha affermato che “esiste un piccolo conto bancario presso il __________ di __________ al quale non posso accedere anche avendone procura dato che non sono riconosciuto quale erede, pertanto non capisco perché per la CO 1 assicurazioni lo sia” (doc. X).
in diritto
In ordine
Nel merito
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).
Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
L’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
A norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L’art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
L’insorgente contesta di dover versare questo importo, affermando in sostanza di non aver mai ricevuto alcun documento ufficiale che lo designasse quale erede. A comprova di quanto sopra afferma di non poter accedere al conto e alla cassetta di sicurezza che si trovano presso il __________ di __________ della defunta __________ in assenza del certificato ereditario.
L’art. 560 cpv. 1 CCS prevede che gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura. A norma dell’art. 560 cpv. 2 CCS salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
Il diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (cfr. Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).
Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c’è in altre parole continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cujus ed i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l’erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus con la sua morte. L’acquisizione della successione non dipende da un atto positivo d’accettazione da parte degli eredi (cfr. Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).
Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (cfr. Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e art. 603 CCS).
Per questo motivo la legge prevede diversi mezzi per proteggersi; in particolare la rinuncia della successione, la richiesta del beneficio d’inventario o la liquidazione d’ufficio (cfr. Steinauer, op. cit., n. 38 pag. 58).
Per l’art. 566 CCS gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. La rinuncia si presume quando l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CCS). Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
Per l’art. 580 cpv. 1 CCS l’erede che ha facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d’inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione d’officio, anziché rinunciare all’eredità od accettarla con beneficio d’inventario (art. 593 cpv. 1 CCS).
In concreto il ricorrente è il figlio della defunta __________ (cfr. doc. 6: “(…) rappresentante degli eredi dovrebbe essere il figlio sig. RA 1, __________, ____________________”; doc. 7). Interpellato dal TCA su questo punto (doc. IX), l’insorgente non ha smentito tale circostanza (doc. X).
Egli ne è pertanto erede legale. Infatti in virtù dell’art. 457 cpv. 1 CCS, i prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.
Quale erede legale il ricorrente ha acquisito, ex lege, di principio, la totalità degli attivi e dei passivi della successione relitta dalla defunta __________ e risponde, salvo eccezioni, con tutto il suo patrimonio, dei debiti della stessa, a meno che abbia rinunciato alla successione, sia stato chiesto il beneficio d’inventario o la liquidazione d’ufficio.
Interpellata dall’assicuratore la Pretura di __________, ha precisato che non è pervenuta alcuna rinuncia né richiesta di beneficio d’inventario per la successione relitta dalla defunta __________ (doc. 18). Alla richiesta del TCA di voler precisare se ha rinunciato alla successione, se è stato chiesto il beneficio d’inventario o la liquidazione d’ufficio della successione (doc. IX), l’insorgente ha spiegato di non essere riconosciuto quale erede dalla banca presso la quale la defunta __________ aveva un conto ed una cassetta di sicurezza (doc. X).
Ne segue che l’insorgente, figlio della defunta __________, e di conseguenza suo erede (art. 457 cpv. 1 CCS), non avendo rinunciato alla successione (art. 566 CCS), non essendo stato chiesto il beneficio d’inventario della medesima (art. 580 CCS) e non essendo stata avviata alcuna liquidazione della successione relitta (art. 597 CCS), ne ha acquisito i debiti.
Circa l’emissione di documentazione che ne attesti la qualità di erede e meglio del certificato ereditario, va evidenziato che quest’ultimo certificato è un attestato dell’autorità che constata che le persone ivi menzionate sono i soli eredi del de cujus e possono disporre dei suoi beni (cfr. Steinauer, op. cit., n. 901 pag. 441).
Tuttavia, gli eredi legali, come il ricorrente, entrano in possesso della successione al momento del decesso del de cujus. Il possesso inizialmente è provvisorio, ritenuta la possibilità che il de cujus abbia preso disposizioni per causa di morte. Dal momento che è accertato che il de cujus non ha istituito alcun erede, gli eredi legali acquisiscono il possesso definitivo della successione. Di norma l’autorità non interviene per assicurare l’amministrazione della successione e per trasferirne il possesso (cfr. Steinauer, op. cit., n. 905 pag. 443 e 444). Per contro, per gli eredi legali (come per gli eredi istituiti), si pone la questione della legittimazione nei confronti dei terzi. Per questo motivo, anche se il legislatore non ha ritenuto necessario precisarlo, un certificato ereditario può essere rilasciato anche agli eredi legali ogni volta che, per loro, è d’utilità (per esempio in vista dell’iscrizione a registro fondiario, per trattare con le banche, ecc; cfr. Steinauer, op. cit., n. 906 pag. 444).
Ne segue che il certificato ereditario, nel preciso caso di specie, è semmai utile al ricorrente per identificarsi quale erede presso la banca che, secondo quanto da lui stesso affermato, non gli permette di accedere al conto e alla cassetta di sicurezza della defunta __________, ma la sua assenza non gli permette di sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta.
In queste condizioni è a giusta ragione che l’assicuratore gli ha chiesto di pagare le partecipazioni ai costi e il contributo ospedaliero in arretrato della defunta __________.
La Cassa ha condannato l’insorgente a versare l’ammontare di fr. 923.30 per partecipazioni ai costi in arretrato, contributi ospedalieri, nonché fr. 70 di spese amministrative. In sede di opposizione ha giustamente rinunciato a chiedere anche gli interessi di mora, giacché, di principio, non sono dovuti sulle partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).
Circa la sussistenza dell’importo di fr. 923.30, del resto non contestato, va evidenziato come l’assicuratore lo ha comprovato, producendo i conteggi delle prestazioni datate 14 maggio 2010 (fr. 51.65), 21 maggio 2010 (fr. 444.95), 4 giugno 2010 (fr. 313.50), 18 giugno 2010 (fr. 202.70) e 23 luglio 2010 (fr. 30) per un importo complessivo di fr. 1'042.80 (fr. 672.80 di partecipazioni ai costi e fr. 370 di contributo ospedaliero giornaliero di fr. 10; cfr. plico doc. 5). Ritenuto che l’insorgente non ha comprovato di aver effettuato alcun versamento, mentre la Cassa ha ammesso che vi è stato un pagamento di fr. 119.50 di premi pagati in troppo (cfr. anche doc. 4), il saldo ancora scoperto ammonta a fr. 923.30.
L’assicuratore chiede anche la condanna dell’insorgente al pagamento delle spese amministrative ed esecutive.
In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
L’art. 90 cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 dall’art. 105b cpv. 3 OAMal per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Nel caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal prevede che spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata (doc. 3).
In concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento della assicurazioni secondo la LAMal, vanno confermate.
Per quanto concerne le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).
Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione. Inoltre va evidenziato che l’assicuratore, con la decisione su opposizione, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione n. __________ ed ha respinto l’opposizione alla decisione formale del 30 novembre 2010. In realtà, l’opposizione avrebbe dovuto essere parzialmente accolta, poiché la cassa stessa ha ammesso di non poter prelevare gli interessi al 5% dal 1° luglio 2010 chiesti in precedenza.
In tal senso la decisione impugnata va modificata ed il ricorso parzialmente accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La decisione impugnata è modificata nel senso che l’opposizione è parzialmente accolta. RA 1 è condannato a pagare a CO 1 l’importo di fr. 993.30.
Di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del __________ va rigettata limitatamente all’importo di fr. 993.30.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti