Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2010.57
Entscheidungsdatum
10.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.57

cs

Lugano 10 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 30 luglio 2008 (inc. 36.2008.104) di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 4 luglio 2008 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, cittadino __________ nato nel 1942, domiciliato in Ticino dal mese di agosto 2007, ha lavorato per l'__________ a __________ e, in qualità di pensionato dell’, è assicurato contro le malattie, unitamente alla moglie e ai figli, presso l'.

Facendo valere di beneficiare, presso detto assicuratore, di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera, il 24 settembre e il 26 novembre 2007 l'interessato ha presentato all'allora Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM, dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi) un'istanza volta ad ottenere l'esonero - suo, della moglie e dei figli - dall'obbligo assicurativo per le cure medico-sanitarie secondo il diritto svizzero. Alla richiesta ha allegato una dichiarazione dell'assicuratore dell’__________ che attestava una copertura dei costi prevalentemente ("mostly") dell'80%, ma comunque del 90% per le ospedalizzazioni in camera semi privata e del 100% una volta dedotti (a carico dell'assicurato) fr. 2'800.- per persona o fr. 4'500.- per famiglia.

L'allora UAM ha respinto, con decisione 7 febbraio 2008, la domanda di esonero per carenza dei presupposti legali e, più in particolare, perché ha ritenuto che l'assicuratore dell’__________ copriva le cure in Svizzera solo prevalentemente nella misura dell'80%. Di conseguenza ha imposto alla famiglia __________ di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto entro il termine di 30 giorni. Statuendo su reclamo, il 4 luglio 2008 l'amministrazione ha annullato la propria decisione in relazione alla posizione della moglie, poiché domiciliata nel Canton __________ (e lì esonerata dall'obbligo assicurativo alla LAMal dalle competenti autorità cantonali), mentre l'ha sostanzialmente confermata in relazione agli altri membri della famiglia.

1.2. Esperiti numerosi accertamenti, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di RI 1 per giudizio del 26 gennaio 2009 (inc. 36.2008.104).

1.3. Patrocinato dall'avv. __________, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale federale, che con sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010 (pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni [TCA] il 22 marzo 2010 e pubblicata in SVR 8-9/2010 KV nr. 10 pag. 43) ha accolto l’impugnativa, annullato la pronunzia cantonale e rinviato al TCA la causa affinché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo giudizio.

1.4. Il 1° aprile 2010 il TCA ha interpellato il ricorrente chiedendogli di trasmettere a questo Tribunale un attestato dell’__________ che indichi con precisione il sistema di rimborso dei farmaci, delle spese dentarie e delle prestazioni psichiatriche (chiedendogli in particolare se queste prestazioni sono coperte al 100% e in caso di risposta negativa di voler precisare che tipo di copertura esiste), di trasmettere al Tribunale un attestato dell’assicuratore che spieghi nel dettaglio cosa succede alle prestazioni nei casi dove non interviene il piano complementare, di prendere posizione sull’intera fattispecie ed in particolare sulle motivazioni della sentenza del TCA del 26 gennaio 2009 (inc. 36.2008.104; annullata dal TF) riportate a pag. 16 e 17 e di far valere eventuali ulteriori osservazioni (doc. II).

1.5. Il 6 aprile 2010 l’avv. __________ ha chiesto una proroga fino al 15 maggio 2010 per interpellare l’assicuratore __________ e per trasmettere l’incarto ad un collega ticinese (doc. III).

1.6. In data 7 aprile 2010 il TCA ha concesso una proroga fino al 7 maggio 2010 (doc. IV), mentre il 20 aprile 2010 l’avv. __________ ha informato il Tribunale che il patrocinio sarebbe stato assunto dall’avv. RA 1 (doc. V), il quale, con scritto del 23 aprile 2010 ha chiesto una proroga fino al 31 maggio 2010 (doc. VI), concessagli in data 26 aprile 2010 (doc. VII).

1.7. Con scritto del 26 maggio 2010, al quale ha allegato nuova documentazione, tra cui una presa di posizione del 3 maggio 2010 di __________, __________ (doc. A1), l’insorgente ha presentato le sue osservazioni (doc. VIII).

1.8. Il 10 giugno 2010 la Cassa cantonale di compensazione si è espressa in merito (doc. X), mentre il ricorrente, dopo avere chiesto, ed ottenuto, due proroghe (doc. da XI a XV), ha preso posizione il 28 luglio 2010, allegando nuovi documenti (doc. XVI).

In data 18 agosto 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XVIII), sulle quali, dopo aver ottenuto una proroga (doc. da XIX a XXI), l’insorgente si è nuovamente espresso (doc. XXII).

Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito l’amministrazione si è riconfermata nelle precedenti determinazioni (doc. XXIV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è il tema dell’assoggettamento del ricorrente e dei suoi figli all’obbligo assicurativo in Svizzera per le cure medico-sanitarie, rispettivamente il loro diritto all’esenzione da tale obbligo in virtù dell’ordinamento in materia.

2.2. Le norme applicabili al caso di specie sono note e conosciute alle parti giacché esposte dal TCA nella precedente sentenza 36.2008.104 del 26 gennaio 2009 e dal TF nella sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010 a cui si rinvia.

Nella citata pronunzia l’Alta Corte ha affermato:

" 7.4 Nel caso di specie, l'amministrazione aveva sostanzialmente motivato il proprio rifiuto di esentare il ricorrente (e i figli) dall'obbligo assicurativo LAMal con il fatto che una copertura dei costi al 100% sarebbe intervenuta solo una volta esaurita la franchigia di fr. 2'800.- per persona o di fr. 4'500.- per famiglia. Da parte sua, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere chiesto precisazioni sulle modalità di funzionamento e di pagamento del piano complementare, ha raccolto, tramite l'assicurato, la dichiarazione dell'assicuratore __________. Quest'ultimo ha spiegato che il raggiungimento del limite massimo di spesa di fr. 35'000.-, previsto dall'art. VIII § 7 per le prestazioni complementari (vale a dire per i costi eccedenti la copertura di base), acquista valenza pratica per quegli assicurati con episodi di malattia molto gravi e ha precisato che il credito di fr. 35'000.- viene sempre rinnovato dal Comitato esecutivo previo avviso del medico di fiducia. A mente dell'assicuratore __________, la copertura offerta sarebbe dunque illimitata e il sistema di credito per le prestazioni complementari avrebbe essenzialmente lo scopo di informare i responsabili dell'assicurazione in merito a una situazione particolare.

7.5 Ora, preso atto di queste precisazioni, la Corte cantonale avrebbe dovuto seriamente dubitare della possibilità di negare, senza ulteriori accertamenti, l'equivalenza della copertura assicurativa __________. Ciò a maggior ragione dopo che, in sede amministrativa, l'assicuratore __________ aveva già segnalato l'(incontestata, seppur non vincolante: DTF 134 V 34 consid. 9 pag. 44) esenzione dall'obbligo assicurativo LAMal dei suoi ex funzionari nei Cantoni di __________, __________. Prima di statuire in questo senso, l'autorità giudiziaria cantonale avrebbe in ogni caso dovuto meglio contestualizzare l'esclusione - per regolamento - di alcune prestazioni dal piano complementare e valutarne l'incidenza per rapporto alla copertura complessiva.

7.6 Da una semplice lettura delle statistiche - edite dall'Ufficio federale di statistica - relative ai costi e al finanziamento del sistema sanitario avrebbe così, ad esempio, potuto apprendere che le spese di psicoterapia rappresentavano nel 2006 (ultimo rilevamento statistico disponibile) unicamente lo 0.3% della spesa sanitaria complessiva in Svizzera (v. Coût et financement du système de santé en 2006, Neuchâtel 2008, pag. 31 e 39). Similmente avrebbe potuto accorgersi che pur rappresentando, nello stesso anno, le spese di dentista il 6.4% della spesa sanitaria complessiva, dei fr. 3.398 miliardi spesi a questo titolo solo una minima parte era a carico della LAMal (49.3 milioni, pari all'1.4% dei costi dentari), rispettivamente della LAINF (41.4 milioni, pari all'1.22% dei costi dentari).

7.7 E comunque, tenuto anche conto della delicatezza e della complessità della materia, anziché dichiarare direttamente inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore __________ per il fatto che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni (segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero quantomeno dovuto dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro le malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali circostanze, preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui apparentemente appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi dell'assicuratore __________ in merito all'applicazione del piano complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto, la Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).

7.8 Visto quanto precede e contrariamente a quanto (implicitamente) ritenuto dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione, non è dunque possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli atti - statuire con la necessaria attendibilità (cfr. sentenza citata 8C_364/2007 consid. 5.1) sulla equivalenza, con la LAMal, della copertura dell'assicuratore __________ per le cure in Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata all'istanza precedente - che ha determinato il vizio procedurale - affinché, dopo concessione alle parti del pieno diritto di esprimersi, completi l'istruttoria su quegli aspetti da lei fin qui ritenuti decisivi per rifiutare l'esenzione dall'obbligo assicurativo.

7.9 La Corte cantonale dovrà quindi, al termine del complemento istruttorio, determinarsi nuovamente sull'equivalenza (complessiva) del sistema assicurativo dell’__________ tenendo conto dei principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia (v. DTF 134 V 34 segg. con riferimenti). La decisione dovrà ponderare in maniera equilibrata gli interessi in gioco. Dovrà in particolare domandarsi se un'eventuale esenzione dall'obbligo assicurativo nel caso concreto (tenuto conto della situazione personale del ricorrente) rischi veramente - come contesta invece quest'ultimo - di mettere a repentaglio lo scopo perseguito dal principio di obbligatorietà della LAMal - che non è solo quello di evitare una presa a carico da parte della collettività dei costi di una copertura assicurativa insufficiente, ma è anche quello di garantire la solidarietà tra persone sane e malate (v. DTF 132 V 310 consid. 8.5.6 pag. 318)

  • oppure se essa non risponda piuttosto all'interese di tutte le parti in causa.

Ma la nuova pronuncia dovrà pure interpretare il nuovo art. 6 cpv. 3 OAMal alla luce dello scopo perseguito dalla LSO, e più in particolare dal suo art. 3 cpv. 1 lett. h, che estende i privilegi e le immunità dei beneficiari definiti all'art. 2 all'esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero poiché intende assicurare la medesima copertura sociale a tutti i collaboratori, non vuole dipendere dalla legislazione dello Stato ospite nello stabilire i diritti sociali dei loro funzionari e intende garantire ai beneficiari istituzionali una certa massa critica sotto il profilo del numero degli assicurati per rendere possibile la creazione (e quindi anche il mantenimento) di un sistema specifico all'organizzazione (cfr. FF 2006 7389).”

2.3. Nella sentenza 36.2008.104 del 26 gennaio 2009, annullata dal TF (9C_182/2009 del 2 marzo 2010), il TCA aveva accertato, al consid. 2.7, che l’assicuratore, di principio, a dipendenza delle prestazioni, copre l’80%, rispettivamente il 90% dei costi fino a quando è raggiunto il limite massimo di fr. 4’500 annui per le famiglie (fr. 2’800 per persone sole).

Raggiunto questo importo la copertura, a livello mondiale, è del 100%. Questo sistema non diverge molto da quello previsto dalla LAMal, dove un assicurato può scegliere una franchigia fino a fr. 2'500 e deve poi ancora partecipare ai costi nella misura del 10%, fino ad un massimo di fr. 700 all’anno.

Questo Tribunale, accertato che il limite massimo di fr. 35'000 è in realtà un modo per controllare i costi nei casi in cui vi sia una grande spesa sanitaria, che di principio i medici danno il loro nulla osta quando l’importo massimo è stato superato e che anche nell’ambito della LAMal, pur non essendoci un tetto massimo di spesa, il medico fiduciario può essere chiamato ad intervenire per accertare se una cura è medicalmente necessaria e se deve essere rimborsata aveva affermato:

" Tuttavia, questo vale solamente per quelle prestazioni comprese nel “plan complémentaire”. L’assicuratore ha infatti rilevato che “concernant le taux de remboursement pratiqué par notre Assurance, si celui-ci s’élève, pour les prestations courantes à 80% des factures présentées, un assuré n’aura à sa charge qu’un maximum annuel de CHF 2'800.- par personne assurée et un maximum de CHF 4'800 par famille, car au-delà de ces montants notre assurance rembourse à 100% (Article VIII, §6) le montant des factures qui concernent des prestations avec application du plan complémentaire (voir Annexe III)”.

Per cui, se è vero che le prestazioni per le quali è prevista una copertura superiore a quella di base possono essere considerate equivalenti e in alcuni casi anche superiori (ricovero in camera privata rimborsato al 90% ed applicazione, per il resto, del piano complementare, oppure rimborso di parte delle cure di convalescenza) a quelle della LAMal, laddove invece il piano complementare non interviene le prestazioni sono inferiori.

Ciò vale in particolare per quello che concerne il rimborso dei medicamenti (“frais pharmaceutiques”) - il punto 14 prevede infatti il rimborso dell’80% dei costi sia dei prodotti rimborsabili secondo le norme delle autorità sanitarie competenti del Paese interessato, sia dei vaccini raccomandati dietro prescrizione medica - e per i limiti di rimborso nell’ambito delle prestazioni psichiatriche. In questo secondo caso per gli assicurati non ricoverati e/o per le consultazioni in un ospedale diurno, i costi dei trattamenti ambulatoriali prescritti e praticati da uno specialista in psicoterapia o in psicanalisi sono rimborsati solo nella misura dell’80%, per un massimo di fr. 110 e per 50 sedute all’anno (psicoterapia), rispettivamente un massimo di fr. 50 a seduta e 75 sedute all’anno (psicanalisi, cfr. punto 18 a) ii) pag. 26 del regolamento, che prevede solo una deroga per quanto concerne il numero di sedute, ma non per l’ammontare del rimborso).

Non va poi dimenticato che per quanto concerne le cure dentarie, anche se la LAMal è estremamente restrittiva nel riconoscerne il rimborso, prevede comunque che se sono date le condizioni dell’art. 31 LAMal (cfr. anche art. 17-19a OPre), la copertura è totale. Da parte sua invece l’assicurazione in esame, pur prevedendo una copertura di primo acchito più ampia, rimborsa al massimo fr. 2'400 all’anno (cfr. punti da 23 a 24, pag. 28 del regolamento).”

Ritenuto che il TF ha stabilito che le spese di psicoterapia e dentarie rappresentano una percentuale ridotta della spesa a carico della LAMal (cfr. consid. 7.6 delle sentenza federale di rinvio), e che pertanto l’Alta Corte, perlomeno implicitamente, ha sostanzialmente deciso che il rimborso in parte limitato di queste prestazioni, da solo, non è sufficiente per poter ritenere non equivalenti le prestazioni dell’assicuratore estero, resta unicamente da esaminare la modalità di rimborso del costo dei farmaci.

A questo proposito l’insorgente afferma che “secondo il pto. 14 dell’Annexe III del Regolamento le spese farmaceutiche sono rimborsate nella misura dell’80%, senza piano complementare, tuttavia per prassi interna consolidata in numerosi anni i medicamenti più cari, con un prezzo superiore a CHF 500.- per unità, sono rimborsati conformemente alla decisione adottata dal Comité exécutif in applicazione dell’art. VIII lett. d del Regolamento. Questa prassi, codificata per altro nel sistema informatico dell’istituto assicurativo, riguarda in particolare i medicamenti utilizzati per il trattamento di malattie gravi come il cancro e la sclerosi a placche, ma anche le terapie in caso di sieropositività HIV, per le dialisi e per diverse cure chemioterapiche” (doc. VIII).

L’art. VIII § 4 lett. d del regolamento prevede che “dans le cas de maladies graves ou chroniques nécessitant un traitement prolongé, le Comité exécutif peut, après consultation du médecin-conseil de l’Assurance, décider d’assouplir l’application de certaines dispositions du présent Règlement.”

A comprova delle sue asserzioni il ricorrente ha prodotto uno scritto di __________, __________ che ha affermato: “concernants les frais pharmaceutiques, ceux-ci sont généralement remboursés à 80% sans application du plan complémentaire. Néanmoins, et ce, suivant une jurisprudence constante de notre __________ et implémentée dans la pratique et codée dans nos systèmes informatiques, les médicaments considérés comme <>, d’une valeur supérieure à CHF 500.- par dose et/ou pour le traitement de maladies graves ou chroniques (cancer, sclérose en plaque, tritérapie liée au VIH, etc) sont remboursés à 80% avec application du plan complémentaire” (doc. A1).

L’insorgente ha ancora rilevato che “per quanto attiene ai rimborsi, è dunque ovvio che l’istituto non è in condizione di rimborsare al 100% ogni tipo di medicinale. Grazie all’applicazione di una partecipazione del 20% si riesce ad indurre gli assicurati ad un comportamento responsabile e orientato ad un ragionevole contenimento dell’evoluzione dei costi, evitando abusi. Gli organi dell’istituto sono tuttavia assai aperti e flessibili nei casi gravi o cronici: in particolare, seguendo il parere dei loro medici di fiducia, gli organi dell’__________ sono spesso portati ad optare a favore del rimborso di medicinali nuovi non ancora approvati in Svizzera, ma prescritti da medici svizzeri. La regola dei medicinali cari copre inoltre la maggior parte dei medicinali utilizzati per il trattamento di malattie gravi o croniche” (doc. XXII).

Questo Tribunale condivide l’opinione del ricorrente. Il 20% a carico degli assicurati è infatti limitato ai medicinali non cari ed ad uso non cronico, come attestato dall’assicuratore, per il tramite di __________: “le 20% à charge de nos assurés ne concerne donc que les médicaments peu chers à utilisation non-chronique” (doc. XVI/2).

2.4. In sede di osservazioni la Cassa di compensazione fa tuttavia valere, oltre a divergenze in ambito di rimborso di prestazioni psichiatriche (che tuttavia non sono determinanti per poter rifiutare l’esonero, cfr. consid. 7.6 della sentenza federale di rinvio e consid. 2.3 supra), che vi sarebbero altre prestazioni rimborsate con delle limitazioni (onorari medici all’80%, interventi chirurgici al 90%, trattamento di convalescenza post-ospedaliera e post-operatoria 80% sino al massimo di 30 giorni, dopo questo termine 80% ma al massimo CHF 60.-- al giorno, cure a domicilio 80% al massimo CHF 60.-- al giorno, radiologia, analisi e esami di laboratorio 80%, maternità: esclusi i giovani tra i 21 e i 29 anni e in ogni caso rimborso all’80%: la figlia è nata il __________) ed afferma che non si comprende in cosa consista il piano complementare e se questo possa essere parificato alle assicurazioni complementari secondo la LCA.

Evidenziato che il TCA ed il TF hanno già spiegato nel dettaglio il funzionamento del piano complementare e la sua natura (cfr. anche consid. 2.3 supra), va sottolineato che l’insorgente, con l’ausilio di __________, __________, ha precisato che gli onorari dei medici così come gli interventi chirurgici sono coperti dal piano complementare (doc. XVI/2). I costi per le convalescenze post-ospedaliere e/o post-operatorie (soggiorno, cure e trattamenti) di cui al pto. 4 lett. a delle tabelle accluse all’Annexe III sono subordinati all’approvazione del medico di fiducia e, con il suo consenso la presa a carico prosegue in ragione dell’80% con il piano complementare (doc. XVI/2), la presa a carico delle cure infermieristiche di lunga durata (a domicilio o in ambiente medicalizzato) è limitata a CHF 60.-- per giornata, il che corrisponde a 2 visite giornaliere (doc. XVI/2) e i costi degli esami radiologici e simili sono anch’essi presi a carico dal piano complementare (cfr. doc. XVI e XVI/2).

Infine, per quanto attiene ai casi di maternità l’assicurato ha affermato che non sussiste presa a carico a favore delle figlie (degli assicurati) dai 21 ai 29 anni perché si vogliono tutelare i futuri neonati, i quali non dipendono direttamente dagli assicurati principali e non potranno essere coperti __________. L’esclusione di tale prestazione assicurativa obbliga dunque la futura madre (figlia dell’assicurato principale) a trovare un altro sistema di assicurazione che coprirà anche il futuro nato. Non va infatti dimenticato che in Svizzera i figli dei funzionari che hanno 25 e più anni non hanno più diritto alla tessera di legittimazione e risultano pertanto assoggettati de facto alla LAMal.

L’allora UAM, malgrado le puntuali precisazioni dell’assicurato, con le osservazioni del 18 agosto 2010, ribadendo da una parte che il rimborso dei medicamenti e delle cure psichiatriche non è equivalente, ha inoltre affermato:

" L’assicuratore ha indicato che i costi per la convalescenza post-ospedaliera e post-operatoria sono coperti all’80% con il piano complementare. Ciò nonostante unicamente per i primi 30 giorni, dopodiché è prevista una protezione assicurativa dell’80% senza il piano complementare ed al massimo CHF 60.-- al giorno.

Anche per quanto attiene alle cure a domicilio di lunga durata l’assicuratore ha confermato che il rimborso avviene unicamente nella misura dell’80% e per un massimo di CHF 60.-- al giorno. A titolo complementare si precisa che in Svizzera le tariffe orarie approvate per i servizi pubblici sono le seguenti:

Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. a (Consigli e istruzioni): CHF 70.-- all’ora;

Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. b (Esami e cure): CHF 67.-- all’ora;

Prestazioni secondo OPre art. 7 cpv. 2 lett. c (Cure di base):

C1: in situazione di cura semplice/stabile: CHF 43 all’ora

C2: in situazione di cura complessa/instabile: CHF 65 all’ora

Si ritiene doveroso evidenziare altresì che tramite la copertura estera le cure a domicilio di corta durata (primi 30 giorni) sono rimborsate unicamente all’80% senza il piano complementare.

La protezione assicurativa per la maternità, come ribadito dall’assicuratore, è esclusa per i giovani tra i 21 ed i 29 anni. L’assicuratore dichiara che questa procedura viene attuata per tutelare il nuovo nato e che comunque a partire dai 25 anni i figli devono essere obbligatoriamente assoggettati alla LAMal. E’ vero che in Svizzera a partire dai 26 anni i figli, anche se ancora agli studi, non sono più considerati a carico dei genitori; malgrado ciò vi è comunque una lacuna assicurativa per i giovani tra i 21 ed i 25 anni, ai quali, anche se ancora a carico dei genitori, non viene garantita la copertura assicurativa per quanto concerne la maternità” (doc. XVIII)

Questo Tribunale comprende le perplessità della Cassa di compensazione in particolare per quanto concerne l’esclusione delle spese di maternità per le figlie (degli assicurati) dai 21 ai 29 anni (cfr. a questo proposito la DTF 134 V 34 dove il TF ha affermato,a proposito dell’art. 6 cpv. 3 OAMal allora in vigore, che “l’equivalenza è data se l’assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera”, sottolineatura del redattore) e che tocca in primo luogo la possibilità di esonerare anche la figlia del ricorrente, nata nel __________, dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

Tuttavia il TCA, pur cosciente degli importanti sforzi e dell’impegno dell’autorità amministrativa cantonale nell’esaminare nel dettaglio tutte le (numerose) domande di esenzione inoltrate dagli assicurati residenti in Ticino, visto il chiaro tenore della sentenza federale di rinvio 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, tutto ben considerato, tenuto conto della delicatezza e della complessità della materia (cfr. consid. 7.7 della sentenza federale di rinvio), dopo aver ponderato in maniera equilibrata gli interessi in gioco (consid. 7.9 della sentenza federale di rinvio), ritenuto che l’esenzione, tenuto conto della situazione personale del ricorrente (cfr. consid. 7.9 della sentenza federale di rinvio), risponde all’interesse di tutte le parti in causa (cfr. consid. 7.9 della sentenza federale di rinvio), preso atto della prassi (pur se non vincolante: DTF 134 V 34 consid. 9 pag. 44) di altri Cantoni (cfr. consid. 7.5 della sentenza federale di rinvio), ritiene che in concreto l’equivalenza complessiva del sistema assicurativo dell’__________ con la LAMal, esaminando l’insieme delle prestazioni garantite, possa essere riconosciuta, volendo in particolare interpretare il nuovo art. 6 cpv. 3 OAMal secondo lo scopo perseguito dalla LSO,e più in particolare del suo art. 3 cpv. 1 lett. h, che estende i privilegi e le immunità dei beneficiari definiti all’art. 2 all’esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero poiché intende assicurare la medesima copertura a tutti i collaboratori, senza dipendere dalla legislazione dello Stato ospite nello stabilire i diritti sociali dei loro funzionari e garantire ai beneficiari istituzionali una certa massa critica sotto il profilo del numero degli assicurati per rendere possibile la creazione (e quindi anche il mantenimento) di un sistema specifico all’organizzazione ricorrente (cfr. consid. 7.9 della sentenza federale di rinvio).

In queste condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che anche il ricorrente ed i suoi figli vanno esonerati dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

All’insorgente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto.

La decisione impugnata è modificata nel senso che anche RI 1 ed i suoi figli sono esonerati dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

3

LAMal

  • art. 31 LAMal

OAMal

  • art. 6 OAMal

OPre

  • art. 17-19a OPre

Gerichtsentscheide

5