Raccomandata
Incarto n. 36.2010.35
TB
Lugano 13 aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18/22 febbraio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi (già Ufficio dell'assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, nata nel 1977, cittadina italiana residente a __________ (__________, Italia), beneficiaria di un permesso G per frontalieri è attiva nel Cantone Ticino dal 2005 e dal 2006 presso la ditta __________ di __________ (doc. 2),
con decisione del 27 aprile 2009 (doc. C) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________, non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
a seguito del reclamo del 15 maggio 2009 (doc. 3) con cui l'assicurata ha osservato di essere già affiliata in Italia e di avere comunque optato, anche se in ritardo, per il sistema sanitario italiano visto che una doppia affiliazione sarebbe economicamente insostenibile, l'UAM ha confermato il suo provvedimento con decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 (doc. A),
contro la predetta decisione RI 1, con il patrocinio di RA 1, è insorta al TCA il 18/22 febbraio 2010 (doc. I), sostenendo che il marito, attivo anch'egli nel Cantone Ticino, abbia a suo tempo provveduto ad inoltrare il formulario TI1 per sé e per i suoi familiari, quindi anche per la ricorrente. Pertanto, quando ha ricevuto, insieme al permesso G, il modulo TI1, in buona fede l'assicurata era convinta di avere già ottemperato al suo diritto d'opzione tramite il marito e non ha dunque più optato per il sistema sanitario italiano.
La ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, l'esonero dall'affiliazione obbligatoria in Svizzera e, in via sussidiaria, che le sia concessa una seconda possibilità di scelta del sistema sanitario nazionale nonché, nell'eventualità della conferma dell'assoggettamento, la possibilità di far capo ad una franchigia opzionale e di beneficiare della riduzione del premio LAMal,
la ricorrente ha poi rilevato delle disparità di trattamento per diversi motivi di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo,
con risposta dell'11 marzo 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso, ricordando che nell'ambito della procedura di sanatoria la ricorrente non ha optato per il sistema sanitario del suo Paese di domicilio e che, al riguardo, spettava comunque all'interessata informarsi sul suo obbligo assicurativo visto che esercitava un'attività lavorativa in un Paese estero,
quanto ad una delle censure di disparità di trattamento, la Cassa ha risposto che l'art. 7 cpv. 4 OAMal citato dalla ricorrente non è applicabile al suo caso, siccome si riferisce ai frontalieri di nazionalità di uno Stato che non ha aderito agli accordi bilaterali,
per quanto concerne la possibilità di cambiare la franchigia in caso di affiliazione alla Cassa malati svizzera, l'amministrazione ha ricordato che ciò è impossibile per i frontalieri, per i quali va ritenuta la franchigia base di Fr. 300.- giusta l'art. 101a OAMal,
per contro, la Cassa di compensazione ha rilevato che l'interessata ha diritto, come tutte le persone affiliate all'assicurazione malattia obbligatoria, di richiedere la riduzione del premio LAMal,
l'amministrazione cantonale ha infine evidenziato che siccome la ricorrente è attiva professionalmente in Svizzera come dipendente, spettava a lei stessa esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario italiano e non poteva quindi beneficiare dell'opzione fatta dal marito anni prima anche per i suoi familiari,
l'insorgente ha confermato le proprie allegazioni ricorsuali e ha invocato la sua buona fede (doc. V),
il 2 aprile 2010 (doc. VII) l'amministrazione ha confermato la correttezza della propria decisione su reclamo e ha sollevato l'inapplicabilità del principio della buona fede,
con scritto del 12 aprile 2010 (doc. IX) la ricorrente ha osservato di essere "ancora in maternità ed il 15 del prossimo mese essa non lavorerà più in Svizzera",
la Cassa non ha formulato nuove osservazioni (doc. X),
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. Riondel Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003 pag. 24 e Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),
in virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson, Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera,
in concreto, l'interessata ha sostenuto, con il proprio ricorso, di avere già optato per il sistema sanitario italiano tramite il marito, anch'egli attivo professionalmente in Svizzera, il quale anni fa ha esercitato per sé stesso e per la sua famiglia il diritto d'opzione in favore del loro Paese di residenza. Pertanto, quando anche la ricorrente ha iniziato a lavorare, nel 2006, nel Cantone Ticino, ella non ha più ritenuto necessario compilare l'apposito modulo TI1 e spedirlo all'UAM con la scelta del sistema sanitario italiano, tutt'al più che era già affiliata in Italia,
al riguardo, questo Tribunale osserva da un lato che sia la ricorrente non ha comprovato la propria dichiarazione, sia la Cassa di compensazione non ha confutato che il marito dell'insorgente abbia effettivamente a suo tempo optato per sé e per i suoi familiari a favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza,
d'altro lato, il TCA evidenzia che, come correttamente affermato dall'amministrazione, spettava all'assicurata, quando ha iniziato a lavorare sul territorio svizzero, optare entro tre mesi, dato che non poteva più beneficiare della scelta effettuata dal marito, siccome valeva unicamente per le persone senza attività lucrativa,
come visto, infatti, il termine di tre mesi di cui usufruiscono i lavoratori frontalieri per esercitare il diritto d'opzione comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro. Pertanto, da quando ha iniziato a metà agosto 2005 la sua attività lavorativa nel Cantone Ticino presso __________, l'assicurata aveva tempo fino al 15 novembre 2005 per scegliere a quale sistema assicurativo affiliarsi,
stanti così le cose, non si può pertanto ritenere che l'interessata abbia validamente optato a suo tempo, tramite il marito, per il sistema sanitario italiano e quindi, correttamente, ella non può essere esonerata dall'affiliazione ad una Cassa malati svizzera,
tuttavia la successiva messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria - oggetto della presente vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare questo diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,
nella fattispecie, l'insorgente non contesta di non essere stata informata circa il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ma con il reclamo ha affermato di avere spedito, seppure tardivamente, il modulo TI1 (doc. 1) e di avere così adempiuto alle condizioni per poter essere esonerata dall'affiliazione in Svizzera ed evitare una doppia affiliazione,
in due recenti casi (STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale Federale ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato e rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto -, l'apposito modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, le interessate - che devono sopportare le conseguenze della mancata prova - non potevano (giustamente) essere esentate dall'obbligo di affiliazione in Svizzera,
nei citati giudizi (cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta Corte ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) - applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
la Massima istanza ha poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),
l'Alta Corte (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del destinatario, quindi dell'allora UAM,
a nulla sono neppure valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr. ibidem),
nel caso concreto, l'assicurata ha compilato l'apposito formulario TI1 il 29 settembre 2008 (doc. 1), ma l'ha spedito all'Ufficio assicurazione malattia dall'Ufficio postale del suo Comune di residenza soltanto il 4 novembre 2008 (cfr. busta allegata al doc. 1),
questo formulario TI1 era accompagnato da uno scritto a mano del 3 novembre 2008, in cui l'interessata si è così espressa:
" (…) invio a voi questa lettera per farvi espressamente le mie scuse per essere in ritardo con il ritorno di questa documentazione.
Come ho già detto al telefono alla signora __________, io stessa so che "la legge non ammette ignoranza" ma la verità è che ho smarrito la documentazione che avevo già compilato in settembre. (…)",
con il reclamo del 15 maggio 2009 (doc. 3) l'assicurata ha ribadito di avere esercitato, seppure tardivamente, il diritto d'opzione,
ciò nonostante, nel memoriale ricorsuale queste ammissioni non sono più state sollevate, laddove l'interessata si è limitata a sostenere di avere sì già optato per il sistema sanitario italiano, ma anni prima per il tramite dell'opzione esercitata dal marito,
come visto, però, quest'ultima tesi non l'aiuta nell'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo assicurativo alla LAMal,
rimane dunque da verificare se le motivazioni addotte dall'assicurata il 3 novembre 2008 siano sufficienti per scusare la sua inadempienza, laddove ha giustificato la ritardata spedizione all'UAM del formulario TI1 entro il termine del 30 settembre 2008 invocando lo smarrimento della documentazione,
la cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II degli Accordi bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema sanitario sociale del Paese di residenza debba essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria (effetti ex tunc),
la norma non specifica e non dettaglia le ipotesi in cui il ritardo possa essere giustificato,
questo Tribunale ritiene che i "casi giustificati" previsti da questo disposto siano assimilabili, per analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA. Questa norma prevede che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso,
per "impedimento non colpevole", si intende non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151),
la giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003),
non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4),
a livello cantonale, una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal), concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il regolamento (RLCAMal),
quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi,
partendo dalla considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura semplice, senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale,
il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).
Ha inoltre ritenuto insufficiente, come motivo giustificativo, che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non l'hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre un anno (STCA dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
L'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Analogamente, nella sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.
Con sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo diritto.
Questo concetto è stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc. 36.2008.80), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio, oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo del ritardo.
Neppure il momento difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100),
in concreto, come detto, l'assicurata ha giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM riguardo alla scelta del sistema sanitario nazionale a cui affiliarsi, evidenziando semplicemente di avere smarrito la documentazione, peraltro già compilata il 29 settembre 2008,
questa circostanza, esaminata alla luce della casistica esposta, non è tuttavia sufficiente per giustificare il ritardo nell'inoltro del modulo TI 1 da parte dell'assicurata,
non va infatti dimenticato che la compilazione di questo modulo prestampato comporta soltanto la risposta ad un semplice quesito (oltre a fornire le indicazioni relative alle generalità dell'interessata e dei suoi familiari, l'assicurata doveva porre la crocetta sul sistema sanitario scelto) e la successiva spedizione mediante l'allegata busta, che peraltro già reca l'indirizzo dell'autorità amministrativa ticinese destinataria,
in sostanza, quindi, per compilare il formulario TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è sufficiente l'affrancatura e la consegna ad un ufficio postale,
si tratta di una procedura del tutto semplice e rapida, che non impone consulenza o assistenza alcuna da parte di terzi,
pertanto, non può qui essere omesso di rilevare che l'assicurata ha avuto oltre tre mesi di tempo (dal 12 giugno 2008 al 30 settembre 2008), nell'ambito della procedura di sanatoria, per compilare il formulario e spedirlo all'Ufficio assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già indirizzata,
ne discende, quindi, che dal 12 giugno 2008 l'insorgente era comunque in misura ed aveva soprattutto gli strumenti necessari per esercitare tempestivamente il proprio diritto d'opzione.
alla luce di quanto esposto, le spiegazioni fornite dalla ricorrente non possono essere intese quali caso giustificato e non costituiscono motivo che possa sanare il mancato invio all'Ufficio assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il termine supplementare del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa che avesse impedito l'assicurata di agire tempestivamente od avesse creato l'impossibilità, per altri motivi (per esempio un incidente con conseguenze notevoli), di compiere gli atti necessari entro il termine previsto per far valere l'opzione in questione,
non sono di conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza, sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale, per giustificare il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario nazionale in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC e dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71,
questo Tribunale osserva, poi, che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non richiedono passi complessi, deve essere alta,
in questo senso, va ribadito che sia la lettera del 12 giugno 2008 spedita all'interessata, sia le altre comunicazioni adottate dall'UAM per informare i frontalieri su questa questione, indicavano chiaramente che il termine del 30 settembre 2008 era definitivo ed improrogabile e che quindi andava rispettato per evitare di essere affiliati alla cassa malati svizzera,
da quanto precede discende che in virtù dell'ALC ed in particolare del regolamento n. 1408/71, che prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività lucrativa (fatte salve determinate situazioni, quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 7, che in concreto non si sono realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione malattia ha affiliato d'ufficio la ricorrente ad una cassa malati svizzera,
non presentando tempestivamente l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto d'opzione nei tre mesi supplementari concessi in sanatoria, l'insorgente deve ora così sopportare le conseguenze della sua inadempienza, anche se dovuta ad un (banale) ritardo,
pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può ritenere come validamente trasmesso all'autorità competente il formulario TI1 con l'opzione per il sistema assicurativo italiano contro le malattie, spedito all'UAM il 4 novembre 2008,
ne discende, così, che l'esercizio del diritto d'opzione da parte della ricorrente non è avvenuto entro il termine legale di tre mesi – né dal momento in cui ha iniziato la sua attività in Svizzera né dall'avvio della procedura di sanatoria del 2008 - e che quindi tale situazione non può esonerarla dall'obbligo di essere affiliata alla cassa malati svizzera fintanto che lavora nel nostro Paese, aspetto quest'ultimo, che la Cassa cantonale di compensazione, alla luce delle affermazioni della ricorrente (doc. IX), verificherà e si determinerà poi, se del caso, di conseguenza,
neppure le dichiarazioni di volontà di rimanere affiliata al sistema sanitario italiano espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerla, poiché esse sono manifestamente tardive,
la ricorrente ritiene, inoltre, che vi sia disparità di trattamento tra i frontalieri di nazionalità italiana (o di altri Paesi dell'UE) che abitano in Italia e lavorano in Svizzera, ai quali il termine di tre mesi è applicato rigorosamente (tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera), ed i frontalieri di nazionalità svizzera che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, per i quali il termine di tre mesi comincerebbe a decorrere dalla conoscenza dell'esistenza del diritto d'opzione,
come visto in un'altra procedura simile alla presente, a prescindere dalla circostanza che l'UAM ha rilevato trattarsi di casi isolati ("UAM specifica che i pochissimi frontalieri svizzeri che fossero risultati, il caso concreto non si è presentato, a conoscenza del diritto d'opzione in modo qualsiasi, non si sarebbero visti riconoscere il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto ma il termine sarebbe decorso dalla data di conoscenza"), va evidenziato che si tratta di una categoria di frontalieri particolari, poiché non conosciuti dall'amministrazione visto che non sono ufficialmente censiti, non necessitando del permesso per frontaliere per potere lavorare in Svizzera,
la questione non va comunque approfondita, poiché nel caso di specie l'insorgente non è stata affiliata d'ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale entro i tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera (rispettivamente dall'entrata in vigore dell'ALC), bensì perché, malgrado l'ampia procedura di informazione messa in atto dall'UAM, l'interessata non ha fatto valere il diritto di opzione neppure entro il termine di grazia scaduto il 30 settembre 2008,
pertanto, con la concessione di un termine supplementare l'autorità cantonale ha semmai ripristinato la parità di trattamento tra tutti i frontalieri, informando nuovamente
non va poi dimenticato che comunque non può esservi parità di trattamento nell'illegalità,
pure manifestamente infondata è la censura relativa alla presunta disparità di trattamento tra "i lavoratori della stessa e di altre nazionalità" invocando l'art. 7 cpv. 4 OAMal,
come ha ben osservato la Cassa di compensazione, questa norma si applica ai frontalieri cittadini di Paesi extracomunitari e non anche ai frontalieri cittadini dei Paesi dell'UE come la ricorrente, a cui si applica invece l'ALC. Infatti, i cittadini di Paesi non membri dell'UE o dell'AELS hanno uno statuto giuridico differente. Proprio per questo motivo non possono beneficiare dei vantaggi dell'ALC, tra i quali l'accesso al mercato del lavoro svizzero senza alcuna discriminazione in funzione della nazionalità. Il diritto interno svizzero ha pertanto dovuto trovare una soluzione per i cittadini di quei Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna Convenzione in ambito di sicurezza sociale ed ai quali non si applica l'ALC. Ciò anche per permettere loro, se impossibilitati ad assicurarsi nel Paese di residenza, di avere una copertura assicurativa in Svizzera,
da ultimo, la ricorrente ha genericamente invocato la propria buona fede (doc. I pag. 11 e doc. V),
in specie, però, le condizioni per beneficiare della protezione della buona fede non sono adempiute,
infatti, questo principio, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:
l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone;
l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti;
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio;
da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate),
nell'evenienza concreta, l'insorgente non fa valere né di aver ricevuto un'informazione errata né che l'amministrazione ha commesso un'omissione che l'avrebbero indotta a prendere delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, e nemmeno, del resto, vi sono indizi in tal senso,
la richiesta dell'assicurata di potere scegliere la franchigia opzionale come gli assicurati domiciliati in Svizzera deve invece essere respinta alla luce dell'art. 101a cpv. 1 OAMal,
va infine evidenziato che, contrariamente a quanto da lei supposto, la ricorrente può chiedere alla Cassa di compensazione di beneficiare, se dati i presupposti del diritto alla riduzione cantonale per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie, conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.
stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti