Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2010.32
Entscheidungsdatum
24.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.32

IR/lb

Lugano 24 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 19 gennaio 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, 1984, domiciliata a __________, collaboratrice a tempo parziale quale educatrice presso l’Istituto __________, ha chiesto, con formulario inoltrato il 12 agosto 2009, la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2010. Siccome il reddito esposto nella tassazione 2007 dell’assicurata assomma a CHF 186.00 mentre il reddito imponibile è di CHF 100.00 a fronte di una sostanza di CHF 40'000.00, l’allora competente Ufficio dell'Assicurazione Malattia (cui oggi è subentrata la Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG) ha proceduto alla determinazione del reddito conseguito da RI 1 dopo conclusione dei suoi studi universitari

ed in conseguenza all’inizio dell’attività lavorativa. L'ammi-nistrazione cantonale ha quindi commutato detto reddito a mano delle apposite tabelle reperibili sul sito dell’IAS, accertando il superamento dei limiti per la concessione del sussidio.

La decisione formale dell’amministrazione ha quindi respinto la domanda di RI 1, ed il successivo reclamo 15 dicembre 2009 della stessa non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con la decisione 19 gennaio 2010 contro la quale l’assicurata si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

B. Con il suo gravame 10 febbraio 2010 l’assicurata evidenzia le spese ordinarie mensili a fronte dei suoi limitati reddito (conseguiti con attività svolta al 50%) e chiede che il suo sia considerato un “caso particolare” anche per il fatto che la mamma si è sposata ed ha un figlio e dispone di redditi limitati. Nulla la ricorrente dice invece del padre, __________.

Dal canto suo l’amministrazione propone la reiezione del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.

A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di specifiche prove.

in diritto

in ordine

  1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

  2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.00 per le persone sole e Fr. 32'000.00 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

  1. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge, specificatamente il concetto di “altri casi particolari” che conferiscono al Consilio di Stato ampia delega nel Regolamento d’applicazione della LCAMal che, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal), fissa i casi in cui il reddito determinante debba essere accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali. La norma prevede in particolare le seguenti ipotesi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

A fronte della giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.40 (da ultimo si veda la sentenza 11 settembre 2007 inc. 36.2007.9) relativa all’abuso di diritto con riferimento all’alienazione di beni (immobili in particolare) al fine di rientrare nei limiti per la concessione dei sussidi, il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal fissando un correttivo per porre rimedio a possibili abusi in materia introducendo il nuovo:

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi."

  1. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano le sentenze 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) precisando in particolare come:

" 2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato,

questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratti con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

  1. Nel caso in discussione la tassazione cui occorre fare riferimento, di principio, è quella della ricorrente riferita al 2007. In quell’anno RI 1 era ancora in formazione e la sua tassazione indica redditi per CHF 186.00, un reddito imponibile di CHF 100.00 ed una sostanza di CHF 40'000.00.

I redditi riportati nella tassazione sono inferiori ai CHF 6'000.00. La ricorrente è persona sola a sensi dell’art. 26 LCAMal. Occorre allora rifarsi all’art. 31 litt. c LCAMal ed agli art. 17 e 31 RegLCAMlal. In virtù di tali norme, nei casi come quello qui in discussione, la persona interessata deve specificare il reddito del nucleo primario di riferimento, ossia quello delle persone dalle quali l’assicurato dipende economicamente. La norma è stata particolarmente prevista per i giovani in formazione, maggiorenni ed oggetto di tassazione propria ma che dipendono economicamente dai genitori che, nei loro confronti, hanno un obbligo di sostentamento. Una volta cessata la formazione, come nel caso in discussione, ed iniziata un’attività economica, la persona interessata non può vedersi accertare il diritto al sussidio sulla scorta della tassazione emessa quando era ancora studente e dipendente economicamente dai genitori. L’art. 17 RegLCAMal prevede allora che le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile. Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione. L’Ordinanza 09 del sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 26 settembre 2008 prevede un importo di CHF 18’720.00 annui.

Nel caso concreto detta somma è superata, come desumibile dagli atti prodotti dalla stessa ricorrente, ed a giusta ragione l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha proceduto alla determinazione autonoma del reddito conseguito dalla signora RI 1, per la sua successiva conversione a mano delle tabelle. Su queste tematiche si vedano le recenti sentenze di questo TCA del 17 febbraio 2010, inc. 36.2009.199 e 36.2010.1 del 19 febbraio 2010 nonché la giurisprudenza precisamente e puntualmente citata dall’amministrazione nelle osservazioni consegnate agli atti.

  1. La ricorrente non contesta, con il suo ricorso, la correttezza della determinazione del suo reddito da parte dell’UAM (oggi: CCC AVS AI IPG) e non contesta la correttezza della commutazione ed il risultato che ne consegue, ossia il superamento dei limiti di reddito per l’ottenimento del sussidio. Essa evidenzia le limitate entrate, le necessarie uscite e chiede che il suo sia considerato, perciò, un “caso particolare”.

  2. In merito ai “casi particolari e documentati” l’art. 19 RegLCAMal prevede un ampio potere d’apprezzamento da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali. In casi appunto particolari ed eccezionali la riduzione di premio “può essere concessa facendo astrazione dal reddito di riferimento”. In tali casi l’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità di accertamento previste per il caso più prossimo. In merito questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato nella sentenza 19 febbraio 2010 (inc. 36.2010.1) in re T.: “Questa norma, istituente un potere discrezionale per l’IAS di prescindere dal nucleo di riferimento in casi , va interpretata con molto rigore e restrittivamente. Si può immaginare l’ipotesi di figli vittime di reati commessi da genitori obbligati (giuridicamente) al mantenimento od ancora figli concretamente abbandonati a loro stessi con genitori partiti … o irreperibili”. Si tratta però, come vuole il chiaro testo dell’art. 19 RegLCAMal, dell’eccezione alla specifica del nucleo primario di riferimento non alla rinuncia da parte dell’amministrazione della necessaria ed obbligatoria verifica dei parametri legali per la determinazione del diritto al sussidio, in casu, partendo dal reddito conseguito e, di seguito, dalla sua commutazione a mano di obbligatorie tabelle.

Le tabelle di conversione, come indicato in precedenza e rilevato costantemente dalla prassi di questo Tribunale, non sono – per loro stessa natura – perfettamente attagliate alle situazioni concrete. Si tratta pur sempre di strumento obbligatorio e, per quanto sin qui verificato, sostanziamente corretto ed equo poiché tengono in considerazione le deduzioni normalmente ammesse nella legislazione fiscale in maniera equa e ponderata.

  1. In concreto il reddito conseguito dall’assicurata, lordo, va convertito come correttamente ha fatto il responsabile dell’Ufficio convenuto in causa. L’importo di CHF 2'885.05 percepito dalla signora RI 1, convertito a mano delle tabelle, diviene così CHF 24'569.00. Questa somma, per legge va arrotondata al mille franchi superiore e diviene così CHF 25'000.00. Questo importo è superiore al limite per la concessione del sussidio. Il fatto che la ricorrente abbia spese correnti usuali quali quella per la locazione, per il telefono … non permette di modificare l’esito della procedura. Come indicato più sopra, e come correttamente e dettagliatamente specificato dall’Ufficio convenuto con citazione delle sentenze emesse da questo Tribunale, solo determinate deduzioni dal reddito possono essere ritenute, ossia quelle riferite agli obblighi di mantenimento ed agli interessi passivi. Queste poste non sono presenti in concreto.

Ne discende che il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

LCAMal

  • art. 23 LCAMal
  • art. 26 LCAMal
  • art. 29 LCAMal
  • art. 30 LCAMal
  • art. 31 LCAMal

RegLCAMal

  • art. 17 RegLCAMal
  • art. 19 RegLCAMal
  • art. 52 RegLCAMal

RegLCAMlal

  • art. 17 RegLCAMlal
  • art. 31 RegLCAMlal

Gerichtsentscheide

10
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98