Raccomandata
Incarto n. 36.2010.28
TB
Lugano 5 aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 gennaio 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi (già Ufficio dell'Assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, cittadino italiano residente a __________ (__________, Italia), nato nel 1937, è (stato) beneficiario di un permesso G per frontalieri ed è (stato) attivo presso la società __________ di __________ (doc. 1),
con decisione del 17 febbraio 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________, non avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurato del 12 marzo 2009 (doc. A1), con decisione su reclamo del 12 gennaio 2010 (doc. B1),
contro la predetta decisione RI 1, sempre rappresentato dalla fiduciaria RA 1 di __________ (doc. A3), è insorto al TCA il 12 febbraio 2010 (doc. I), sostenendo di avere spedito il 2 settembre 2008 per posta A l'apposito formulario TI1 (doc. A2) all'Ufficio assicurazione malattia con l'opzione per il sistema sanitario italiano. Il ricorrente ha rimproverato all'UAM di non averlo avvisato della necessità di spedire il modulo TI1 per lettera raccomandata ed egli, quale cittadino straniero, non poteva essere a conoscenza del fatto che un invio raccomandato l'avrebbe tutelato proprio nel caso in cui il documento in questione non fosse pervenuto al destinatario,
l'insorgente si è inoltre lamentato del fatto che è trascorso quasi un anno da quando ha formulato il suo reclamo a quando l'autorità cantonale ha reso il proprio provvedimento ed in questo lungo lasso di tempo egli ha subìto un "danno non indifferente, anche perché la sentenza d'obbligo d'affiliazione (comunque contestata), ha effetto retroattivo ed ha impedito al nostro cliente di procedere alle disdette appropriate", dato che il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia svizzera gli è insostenibile e ciò l'avrebbe portato a rescindere prima possibile il suo contratto di lavoro in Svizzera,
alla luce delle sue difficoltà finanziare, il ricorrente ha quindi chiesto di annullare l'affiliazione alla Cassa malati svizzera,
con risposta del 25 febbraio 2010 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione impugnata,
l'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V),
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
occorre però considerare che l'assicurato, nato nel 1937, secondo la legislazione svizzera nel 2002 ha raggiunto l'età del pensionamento (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS),
l'art. 17bis del regolamento n. 1408/71, inserito nel Titolo II: "Determinazione della legislazione applicabile", si riferisce alle norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri, e prevede che il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale,
questo disposto non è applicabile alla fattispecie, poiché quand'anche si ipotizzasse che il ricorrente riceva una pensione in virtù della legislazione di uno Stato membro (l'Italia), tuttavia egli non risiede nel territorio di un altro Stato membro (la Svizzera),
l'art. 34 del regolamento n. 1408/71, appartenente al Titolo III: "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni", al Capitolo 1: "Malattia e maternità" ed alla Sezione 5: "Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari", recita quanto segue:
" Art. 34 Disposizioni generali
Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28bis, 29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni.
Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo",
ritenuto che il ricorrente, almeno fino al momento dell'inoltro del ricorso, era attivo professionalmente nel Cantone Ticino malgrado avesse raggiunto l'età del diritto alla rendita di vecchiaia secondo la legislazione svizzera, ed abbia quindi potenzialmente diritto (anche) alle prestazioni in virtù del diritto svizzero visto che ha contribuito all'AVS, per quanto concerne l'assicurazione malattia egli va considerato come un lavoratore subordinato giusta il citato art. 34,
pertanto, tornano applicabili i principi suesposti (artt. 13-17bis),
sono però possibili eccezioni al principio della lex loci laboris. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. Riondel Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003 pag. 24 e Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),
in virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson, Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera,
in concreto, è pacifico che l'interessato non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia, la successiva messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria - oggetto della presente vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare questo diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,
nella fattispecie, l'insorgente non contesta di non essere stato informato circa il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ma afferma di aver spedito il 2 settembre 2008 per posta A il modulo TI1 (doc. A2) ed aver così adempiuto alle condizioni per poter essere esonerato dall'affiliazione in Svizzera,
in due recenti casi (STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale Federale ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato e rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto -, l'apposito modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, le interessate - che devono sopportare le conseguenze della mancata prova - non potevano (giustamente) essere esentate dall'obbligo di affiliazione in Svizzera,
nei citati giudizi (cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta Corte ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) - applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
la Massima istanza ha poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),
l'Alta Corte (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del destinatario, quindi dell'allora UAM,
a nulla sono neppure valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr. ibidem),
alla luce di quanto esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quelle giudicate dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione
infatti, avendo l'insorgente effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,
la tesi dell'assicurato secondo cui egli non sia stato informato da parte dell'amministrazione riguardo alle modalità di invio del predetto modulo non può essere tutelata, dato che è notorio - anche in Italia, Paese da dove proviene il ricorrente - che soltanto un invio raccomandato o, meglio ancora, raccomandato con ricevuta di ritorno, può essere (rin)tracciabile e quindi può esserne comprovata l'effettiva spedizione e ricezione, circostanza, quest'ultima, che invece non può validamente avvenire se l'invio di un atto avviene per posta normale (sia essa posta A o posta B),
il TCA osserva, inoltre che, di principio, nessuna autorità obbliga i cittadini a rivolgersi ad essa mediante invio raccomandato piuttosto che per invio normale. La modalità della spedizione di un atto è una scelta che spetta unicamente al mittente dell'invio e che il destinatario non può certo imporre, nemmeno ad un cittadino straniero come il ricorrente, a cui spettava, e solo ad esso, decidere se trasmettere all'UAM il modulo TI1 con invio raccomandato o per posta normale, assumendosi pertanto le conseguenze della propria decisione,
in virtù di quanto precede, considerato che il ricorrente non ha saputo dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, visto che esso è avvenuto per posta semplice (posta A), lo stesso deve ora sopportare le conseguenze della mancata prova e pertanto deve essere obbligatoriamente affiliato in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.),
quanto alla censura secondo cui il ricorrente avrebbe subìto un "danno non indifferente" derivante dal lungo tempo trascorso tra la formulazione del reclamo contro la decisione di affiliazione d'ufficio e l'emanazione della conseguente decisione su reclamo (dal 12 marzo 2009 al 12 gennaio 2010), la stessa non può qui essere ora accolta. Semmai, infatti, l'assicurato avrebbe sì potuto sollevare davanti a questo Tribunale la questione della denegata/ritardata giustizia ex art. 56 cpv. 2 LPGA, ma ciò doveva avvenire prima che l'allora Ufficio assicurazione malattia emanasse la propria decisione su reclamo,
va comunque al riguardo osservato che il ritardo con cui l'amministrazione cantonale ha proceduto ad evadere i reclami dei numerosi frontalieri (alcune centinaia) che hanno contestato le rispettive decisioni di affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera, è stato dovuto all'attesa dell'esito della prima sentenza, di principio, che questo Tribunale, dopo una lunga fase istruttoria, ha reso sull'argomento il 9 novembre 2009 (36.2009.18) e che è poi sfociata nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295. Onde evitare di emanare centinaia di decisioni su reclamo che avrebbero potuto, se del caso, essere annullate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, per economia procedurale ed amministrativa l'allora UAM ha così optato per ritardare l'emanazione delle decisioni su reclamo non solo del qui assicurato, ma di tanti altri frontalieri, decisioni che sono quindi state notificate nei mesi seguenti l'intimazione della citata sentenza cantonale, come nel caso di specie,
stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti