Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2010.26
Entscheidungsdatum
21.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.26

cs

Lugano 21 marzo 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo dell’11 gennaio 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto ed in diritto

che RI 1, cittadino __________ nato nel 1975, residente a __________, al beneficio di un permesso G per frontalieri, è attivo presso la società __________ di __________,

con decisione del 19 gennaio 2009 (doc. 2), l’Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha affiliato d’ufficio RI 1 e sua moglie __________, con effetto dal medesimo giorno, presso la __________, non avendo l’assicurato esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,

con scritto datato 18 marzo 2009 e spedito il 23 marzo 2009 da __________ (doc. 3), RI 1 ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera non avendo ricevuto in tempo debito il modulo TI1 per problemi di forte ritardo postale in __________, ha evidenziato che il suddetto formulario è stato recapitato al suo domicilio solo alla fine del mese di agosto 2008 ed è comunque stato tempestivamente compilato e rispedito ed ha allegato una dichiarazione del datore di lavoro della moglie che attesta l’esercizio di un’attività lucrativa a __________ di __________ dal __________,

in data 30 settembre 2009 l’interessato ha scritto all’allora UAM rilevando di non aver ancora ricevuto alcuna decisione su reclamo ed informando l’amministrazione della nascita della figlia __________ che potrebbe far rinascere il diritto di opzione essendo subentrata una variazione dello stato di famiglia (doc. 4),

con scritto dell’11 gennaio 2010 l’allora UAM ha scritto ad RI 1, confermando la sua iscrizione all’assicurazione malattie in Svizzera, malgrado la nascita della figlia ed informandolo invece della revoca dell’iscrizione d’ufficio della moglie essendo attiva in Italia (doc. 5),

con decisione su reclamo dell’11 gennaio 2010 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile il reclamo poiché la decisione impugnata è stata spedita per lettera raccomandata il 19 gennaio 2009, il reclamo è stato interposto il 30 settembre 2009 e pertanto il termine di 30 giorni di cui all’art. 76 LCAMal è trascorso infruttuoso (doc. 6),

RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, rilevando innanzitutto che l’amministrazione fa riferimento al reclamo del 30 settembre 2009, omettendo di dire che l’interessato ha interposto reclamo già il 18 marzo 2009,

a questo proposito evidenzia che la raccomandata del 19 gennaio 2009 è stata consegnata erroneamente alla suocera la quale non aveva alcuna autorizzazione a rappresentarlo e a ritirare la sua corrispondenza,

il ricorrente rileva inoltre che in quel periodo la moglie e la suocera hanno avuto un litigio e a causa di questi dissapori la decisione su reclamo gli è stata consegnata solo più tardi, agli inizi del mese di marzo, per cui il ritardo non gli è imputabile,

l’insorgente contesta la regolarità della notifica della decisione impugnata e, nel merito, rileva di aver trasmesso tempestivamente il modulo TI1 e di aver saputo, telefonicamente, che il medesimo sarebbe giunto all’allora UAM solo l’8 ottobre 2008, ciò di cui dubita fortemente,

con risposta del 4 marzo 2010 la Cassa cantonale di compensazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III),

con scritto del 18 marzo 2010 l’insorgente ha nuovamente chiesto l’esenzione dall’obbligo assicurativo “mettendo alla vostra attenzione i reali motivi del mio tardivo ricorso alla raccomandata 11-01-2009” e meglio:

" Come già comunicato nella mia precedente lettera, i disguidi familiari che non mi hanno permesso di ricevere la posta in tempo per effettuare il ricorso, in realtà non erano le uniche motivazioni, ma per un mio motivo personale ho preferito tenere nascosti eventi che mi sono successi e che hanno messo a dura prova la mia salute, ma alla luce del vostro ennesimo rifiuto ad accettare il mio precedente ricorso non posso evitare di esporre gli avvenimenti come sono realmente accaduti. Arrivavo da un brutto periodo iniziato con un grave malore sul posto di lavoro, presso la __________ di __________, che ha necessitato la chiamata di un ambulanza, malore dovuto a un forte stress pensarono all’inizio, invece dopo visite mediche mi hanno diagnosticato una forte depressione, con attacchi di ansia e di panico.

(…)” (doc. V),

l’amministrazione ha confermato la richiesta di respingere il ricorso (doc. VII),

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata),

per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),

se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),

in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia la tempestività del reclamo. Le altre questioni evocate nel ricorso (come ad esempio l’invio, entro i termini, del modulo TI1), esulano invece dalla presente vertenza e le relative censure sono irricevibili,

l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,

giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),

la regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30 settembre 2008,

nella citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all’estero, l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),

un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368),

la notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4),

nell'ambito applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93 alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]),

alla luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti giuridici,

al consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),

nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: la comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3),

per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),

in concreto la decisione di affiliazione d’ufficio del 19 gennaio 2009 sembra essere stata notificata tramite raccomandata semplice e non tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. decisione su reclamo: “che la decisione è stata spedita per lettera raccomandata in data 19 gennaio 2009”, cfr. anche sentenza 36.2010.20 dell’8 febbraio 2011),

la questione, per i motivi che seguono, non va comunque approfondita da questo Tribunale,

ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore al momento dell’emissione del provvedimento “contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative”,

con sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 il TF, in un caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato di aver ricevuto la decisione dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza, ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) – applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) – contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306), ma che in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione – di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l’organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi dell’equivalenza e dell’effettività, dall’ordinamento giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),

il TF ha poi rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall’obbligo di provare i fatti ma non le libera dall’onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell’amministrazione essa dev’essere dimostrata – dall’amministrazione stessa – secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da esigenze legate all’attuabilità dell’amministrazione di massa – non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno – come in concreto – della tempestività dell’esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio dell’equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile l’esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall’ALC, compatibilmente quindi anche con il principio dell’effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

con sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, in un ulteriore caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato né di essere stata informata circa la “sanatoria” in atto né di aver ricevuto la decisione (formale e su reclamo) dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza, compilando e rispedendo, per posta normale, l’apposito modulo, il TF ha ribadito che la tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza ed ha confermato l’affiliazione della ricorrente all’assicurazione malattie in Svizzera,

in concreto nelle motivazioni della decisione impugnata figura che “il reclamo in rassegna è stato interposto in data 30 settembre 2009” (doc. 6),

in realtà già il 23 marzo 2009, con atto datato 18 marzo 2009, l’insorgente aveva contestato la decisione formale (doc. 3),

agli atti non vi è alcun accertamento circa la data esatta di consegna del provvedimento del 19 gennaio 2009, né la persona a cui è stato consegnato,

l’insorgente ha ammesso di aver ricevuto la decisione, ma solo all’inizio del mese di marzo 2009, da sua suocera alla quale sarebbe stata erroneamente consegnata senza nessuna autorizzazione (doc. I),

successivamente l’insorgente ha affermato che “i disguidi familiari che non mi hanno permesso di ricevere la posta in tempo per effettuare il ricorso, in realtà non erano le uniche motivazioni,“ ed ha descritto i problemi di salute che sono insorti in quel periodo (doc. V),

in concreto in assenza di una qualsiasi prova circa la data esatta di consegna della decisione formale del 19 gennaio 2009 e della persona alla quale il provvedimento è stato consegnato non si può determinare se il reclamo è tardivo,

in particolare sulla base atti non è ancora possibile concludere con la necessaria tranquillità quando la decisione litigiosa è entrata nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del ricorrente,

va rammentato come, visto che si tratta di stabilire la tempestività del reclamo in ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio 2010; cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3),

in queste condizioni l’amministrazione, alla quale l’incarto va rinviato, dovrà effettuare accertamenti preso le poste __________ per stabilire come e quando è avvenuta la notifica della decisione litigiosa e, dopo aver stabilito la data esatta in cui il provvedimento è entrato nella sfera di influenza del ricorrente ed aver interpretato l’art. 3 n. 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 conformemente alla recente giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 136 V 295 (cfr. anche la sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011), emetta una nuova decisione e, se accerterà la tempestività del reclamo, prenda posizione sulle affermazioni dell’insorgente che rileva di aver trasmesso il modulo TI1 tempestivamente (cfr. anche sentenza 36.2010.20 dell’8 febbraio 2011),

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

16

ALC

  • art. 8 ALC
  • art. 15 ALC
  • art. 16 ALC

CEE

  • art. 3 CEE
  • art. 84 CEE
  • art. 85 CEE
  • art. 86 CEE
  • art. 87 CEE
  • art. 88 CEE
  • art. 89 CEE
  • art. 90 CEE
  • art. 91 CEE
  • art. 92 CEE
  • art. 93 CEE

LCAMal

  • art. 76 LCAMal

LPGA

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