Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2010.126
Entscheidungsdatum
22.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.126

TB

Lugano 22 marzo 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 25 novembre 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Il 23 luglio 2010 (doc. 1) RI 1, nata nel 1960, divorziata, convivente con un figlio maggiorenne, ha chiesto di beneficiare della riduzione dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2011.

B. Il mese successivo, la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, ha chiesto all'istante di produrre della documentazione atta a determinare la sua situazione economica e di compilare l'apposito formulario per l'accertamento del reddito determinante al di fuori della tassazione applicabile (doc. A3).

C. Con decisione formale del 31 agosto 2010 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di riduzione del premio.

D. Il 25 novembre 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 6 settembre 2010 (doc. A2), siccome ha stabilito in Fr. 29'000.- il reddito determinante dell'assicurata e quindi, essendo superiore al limite di Fr. 22'000.- per persone sole, ella non ha diritto alla concessione della riduzione del premio LAMal.

E. Con ricorso del 9 dicembre 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale il riconoscimento della riduzione del premio dell'assicurazione malattia, ritenuto il suo contenuto reddito e le spese mensili a cui deve fare fronte, comprensive del pagamento dell'ipoteca e del mantenimento di sé e del figlio maggiorenne, quest'ultimo senza attività siccome depresso e nemmeno più al beneficio dei contributi alimentari versati dal padre. Per questo motivo, la ricorrente ha contestato di essere considerata come persona sola.

L'assicurata ha inoltre osservato che diverse spese che sono ammesse fiscalmente, non sono invece state dedotte nel calcolo per la determinazione del diritto alla riduzione del premio LAMal. A suo dire, ciò la penalizzerebbe, perché il quadro che ne risulta non corrisponderebbe alla sua reale situazione finanziaria.

Infine, la ricorrente ha evidenziato di avere omesso di indicare, nell'apposito formulario sull'accertamento del reddito, di avere prelevato Fr. 100'000.- dal conto di libero passaggio per diminuire l'ipoteca sull'abitazione familiare, immobile che tuttavia non può vendere, altrimenti avrebbe più spese delle attuali.

Da ultimo, l'insorgente ha ricordato che sua mamma le ha concesso un prestito di oltre Fr. 156'000.- per acquistare la metà dell'abitazione familiare di proprietà dell'ex marito e quindi non perderla all'asta.

F. Il 27 dicembre 2010 (doc. III) l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso, motivando dettagliatamente la sua proposta e confermando che il reddito determinante era pari a Fr. 29'000.-. Pertanto, anche in virtù del nuovo limite di reddito di Fr. 28'000.-, stabilito dal nuovo art. 81b LCAMal entrato in vigore il 1° gennaio 2011, i criteri legali per ottenere la riduzione del premio non sono comunque adempiuti.

G. L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV), mentre il Tribunale ha richiamato gli incarti fiscali dell'assicurata relativi agli anni di contribuzione 2008 e 2009 (docc. V e VI).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.

L'art. 81a cpv. 1 LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010 del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:

" a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso

tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;

b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;

c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;

d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".

Per l'art. 81a cpv. 2 LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.

Giusta il nuovo art. 81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011, ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011,

" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;

b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;

c. le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;

d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.

2 In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30 aprile 2011.".

L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.-;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.".

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46, 48 e 81a LCAMal.

Il nuovo art. 81b LCAMal, successivo, temporalmente, al citato Decreto Esecutivo, ha però fissato dei nuovi limiti di reddito per il 2011, che vanno dunque posti alla base del presente giudizio.

  1. Infatti, in merito all'art. 81b LCAMal, va osservato che questa norma è stata adottata il 13 dicembre 2010 dal Gran Consiglio sulla base sia dell'Iniziativa parlamentare del 30 novembre 2010 presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze, sia del Rapporto del 7 dicembre 2010 della Commissione della gestione e delle finanze.

Essa è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2010 con l'indicazione della scadenza del termine di referendum, poi nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 4 febbraio 2011, con l'indicazione dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Nella sentenza del 17 dicembre 2008 (36.2008.134), questo Tribunale si è già pronunciato sulla tematica della retroattività riferita all'art. 29 cpv. 2 LCAMal. In quell'occasione, il TCA ha stabilito che questa norma, approvata dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2007 visto il messaggio del 9 ottobre 2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008, sottoposta a referendum scaduto infruttuoso e quindi pubblicata nel BU 6/2008 del 15 febbraio 2008, ha regolarmente esplicato tutti i suoi effetti per i sussidi del 2008 (cfr. consid. 2.4), ovvero il TCA ha ammesso l'applicazione retroattiva al 1° gennaio 2008 della modifica legislativa.

Le stesse conclusioni possono quindi essere qui tratte per l'applicazione, al 1° gennaio 2011, del nuovo art. 81b LCAMal.

  1. Di principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

In specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

L'esecutivo cantonale ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

  1. Nel caso in esame, l'insorgente va innanzitutto considerata per il 2011 quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge divorziata senza figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2011 vale quindi il limite di reddito di Fr. 28'000.- (art. 81b cpv. 1 lett. a LCAMal).

Quanto al figlio __________, maggiorenne dall'aprile 2010 e convivente con l'assicurata, egli ha ottenuto per sé stesso la riduzione del premio LAMal per il 2011 con decisione del 30 novembre 2010 (doc. III).

In secondo luogo, come visto, il diritto alla riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

Pertanto, ritenuto che la notifica di tassazione IC 2008 agli atti (doc. 5), valida per l'anno 2011, ha stabilito in Fr. 29'367.- il reddito imponibile dell'assicurata e che quindi il reddito determinante della ricorrente risulta di Fr. 30'000.-, il nuovo limite di reddito determinante per persone sole di Fr. 28'000.- (art. 81b cpv. 1 lett. a LCAMal) è superato. Di conseguenza, l'insorgente non ha diritto di beneficiare della riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2011.

L'aiuto statale deve comunque essere negato alla ricorrente per il superamento del limite di reddito in applicazione dell'art. 29 LCAMal. Infatti, come ha correttamente osservato la Cassa cantonale di compensazione esaminando l'istanza di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2008, l'insorgente deve essere esclusa dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati anche perché il totale dei redditi accertato dal competente Ufficio di tassazione è di Fr. 62'902.- (Fr. 12'115.- [reddito da attività dipendente] + Fr. 1'826.- [reddito da attività dipendente accessoria] + Fr. 15'220.- [valore locativo] + Fr. 2.- [reddito da titoli] + Fr. 6'223.- [indennità per perdita di guadagno] + Fr. 9'500.- [alimenti per sé]

  • Fr. 18'016.- [alimenti per il figlio]) e questa cifra supera l'importo limite di Fr. 60'000.- fissato per le persone sole (art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal).
  1. Tuttavia, siccome successivamente all'emanazione della notifica di tassazione IC 2008, determinante per il diritto alla riduzione dei premi LAMal per il 2011 in virtù del Decreto Esecutivo del Consiglio di Stato, i redditi netti dell'assicurata sono diminuiti, è a giusta ragione che l'amministrazione ha proceduto a calcolare autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla predetta notifica di tassazione, ma dai dati più recenti a sua disposizione.

In effetti, conformemente al citato art. 31 RLCAMal, la Cassa di compensazione è tenuta ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurata soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto personale e/o economico dell'interessata e (semmai) della sua famiglia.

Nel caso concreto, solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale l'assicurato chiede il sussidio.

In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159; STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162; STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2), rilevando come:

" 2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta (ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba determinare un reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008 ex art. 36 RLCAMal] conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (le sottolineature, le evidenziature in grassetto e le note tra parentesi sono della redattrice).

  1. Pertanto, occorre esaminare se le entrate nette della ricorrente sono diminuite rispetto al reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2008. In altre parole, il reddito netto conseguito dall'assicurata nel 2010 deve essere inferiore alle entrate nette percepite nel 2008.

In concreto, anche se la decisione su reclamo è del 23 novembre 2010, occorre considerare l'intero anno 2010 per determinare il diritto alla riduzione del premio LAMal.

Pertanto, pendente causa il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di produrre i dati salariali di tutto il 2010 (doc. VII) ed il 17 marzo 2011 (doc. VIII) l'assicurata ha trasmesso due certificati di salario riferiti uno al salario versatole da __________ (doc. B1), l'altro da __________ (doc. B2).

Così, il reddito netto conseguito dall'interessata da __________ per l'anno 2010 ammonta a Fr. 15'785.-, mentre il salario netto versatole da __________ per l'attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 è pari a Fr. 8'725,90.

Sommando i due redditi, si ha un importo annuo di Fr. 24'510,90, importo manifestamente inferiore al totale dei redditi netti stabilito in Fr. 47'680.- con la notifica di tassazione IC 2008.

  1. Come indicato in precedenza (cfr. consid. 6), il reddito lordo va convertito in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).

Occorre quindi calcolare questo reddito sulla scorta dei dati a disposizione per il 2010.

Prima di procedere in tal senso occorre però verificare se il nuovo reddito conseguito ed accertato autonomamente dall'amministrazione sia superiore ai limiti fissati dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

Infatti, questo disposto prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole (lett. b), il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera Fr. 60'000.-.

Al riguardo, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che questo disposto legale si applica anche in caso di accertamento autonomo del reddito (STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129, consid. 2.8 e 2.9).

Ne discende che il totale dei redditi al netto degli oneri sociali conseguiti nel 2010 comprende i redditi netti da attività lucrativa giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal che ammontano, come visto, a Fr. 24'510,90.

A ciò vanno però ancora aggiunti, a differenza dell'art. 31 lett. m RLCAMal, gli altri redditi prima delle deduzioni fiscali, quindi il valore locativo più recente di Fr. 15'247.- (cfr. notifica di tassazione IC 2009) ed il più recente reddito da titoli e capitali di Fr. 6.- (cfr. notifica di tassazione IC 2009).

Il totale dei redditi al netto degli oneri sociali (art. 29 cpv. 2 LCAMal) assomma pertanto a Fr. 39'763,90, importo inferiore al limite di Fr. 60'000.-.

Di conseguenza, sono dati i presupposti legali per procedere con il calcolo autonomo del reddito ex art. 31 lett. m RLCAMal e meglio per stabilire il reddito determinante partendo dal reddito lordo mensile più recente e convertendolo in reddito imponibile secondo le tabelle ufficiali di conversione.

  1. Più precisamente, il reddito annuo lordo accertato per il 2010 va fissato in Fr. 27'446,20 (Fr. 18'177.- [salario da __________] + Fr. 9'269,20 [salario da __________]).

Commutato quindi in virtù dell'art. 36 cpv. 1 RLCAMal mediante l'apposita tabella ufficiale di conversione per le persone sole riferita al 2010 (visto che i redditi da commutare sono stati conseguiti nel 2010), il reddito lordo annuo accertato di Fr. 27'446,20, pari a Fr. 2'287,20 mensili, dà quindi un reddito imponibile annuo di Fr. 18'481.- rispettivamente un reddito determinante annuo, già quindi arrotondato al mille franchi superiore, di Fr. 19'000.- (queste tabelle sono pubblicate sul sito del Cantone Ticino al seguente indirizzo relativo alle istruzioni sulla riduzione del premio: http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Istruzioni%20per%20la%20richiesta%20della%20riduzione%20individuale%20del%20premio%202011.pdf).

Questa somma, di per sé, è inferiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per le persone sole per ottenere nel 2011 il diritto alla riduzione dei premi LAMal (Fr. 28'000.-).

Tuttavia a questo importo vanno aggiunti il valore locativo di Fr. 15'247.- ed il reddito da titoli e capitali di Fr. 6.- (STCA del 28 febbraio 2008, 36.2007.172), per ottenere un reddito imponibile di Fr. 33'734.- (Fr. 18'481.- + Fr. 15'247.- + Fr. 6.-).

  1. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato nel tempo una prassi piuttosto restrittiva, ammettendo quali uniche deduzioni gli alimenti versati e gli interessi su debiti ipotecari; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 19 luglio 2010, 36.2010.66; STCA del 24 marzo 2010, 36.2010.32; STCA del 19 febbraio 2010, 36.2010.1; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159).

In particolare, nelle sentenze 36.2003.99/112 e 36.2003.116 del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d'altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l'assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.

Per uno studente che effettuava parallelamente all'esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un'università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto.

Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui era ricorrente un divorziato cui l'amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione.

Nella sentenza 19 ottobre 2004 (36.2004.129), questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell'affitto e del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica.

La consolidata prassi di questo Tribunale non ammette dunque altre deduzioni e quindi nemmeno quelli usuali ammesse nel diritto fiscale a cui allude la ricorrente, quali per esempio le spese professionali.

  1. Nella fattispecie, dal reddito imponibile annuo di Fr. 33'227.- deve dunque essere dedotto unicamente l'importo degli interessi ipotecari assunti dall'assicurata, pari a Fr. 4'500.- (doc. 1). Si ottiene così un reddito imponibile annuo di Fr. 29'234.- (Fr. 33'734.- - Fr. 4'500.-) che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 30'000.-.

Di conseguenza, in queste condizioni la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il 2011 deve essere respinta, visto che il reddito determinante di Fr. 29'000.- supera il limite di Fr. 28'000.- dell'art. 81b LCAMal per il 2011.

  1. A nulla vale la lamentela della ricorrente riguardo al prelevamento di parte del capitale del II pilastro per acquistare la metà dell'abitazione familiare detenuta in proprietà dall'ex marito.

Infatti, questo importo è andato a diminuire il debito ipotecario dell'assicurata e quindi anche gli interessi ipotecari che, come visto, il TCA ha già ritenuto in detrazione del reddito lordo.

Quanto al debito di Fr. 156'203,45 che l'insorgente ha nei confronti della madre, nessun interesse può essere posto in deduzione del reddito lordo, siccome la debitrice non è tenuta ad alcun interesse passivo sul capitale ricevuto.

Peraltro, il Tribunale osserva che questo importo è già andato a diminuire l'ammontare della sostanza della ricorrente unitamente al debito ipotecario tanto che, dal profilo della sostanza immobiliare, in virtù dell'art. 30 lett. b LCAMal all'interessata non deve essere computato alcun importo per la determinazione del reddito determinante. Pertanto, al reddito determinante stabilito sulla scorta del reddito lordo, del valore locativo e del reddito da titoli e capitali, all'insorgente non deve essere conteggiato un 1/15 della sostanza imponibile (STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2).

  1. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur nella piena consapevolezza delle difficoltà in cui versa la ricorrente, la decisione impugnata merita conferma ed il ricorso respinto senza conseguenza di tasse e spese. Il giudice deve applicare le norme vigenti non potendosene scostare.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

LCAMal

  • art. 23 LCAMal
  • art. 26 LCAMal
  • art. 29 LCAMal
  • art. 30 LCAMal
  • art. 31 LCAMal
  • art. 81a LCAMal
  • art. 81b LCAMal

RegLCAMal

  • art. 52 RegLCAMal

RLCAMal

  • art. 17 RLCAMal
  • art. 31 RLCAMal
  • art. 36 RLCAMal
  • art. 67 RLCAMal

Gerichtsentscheide

11
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98