Raccomandata
Incarto n. 36.2010.12
TB
Lugano 21 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi (già Ufficio dell'Assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, cittadina italiana residente a __________ (Italia), nata nel 1977, è stata attiva fino al 28 febbraio 2010 presso la ditta __________ di __________ (doc. B e doc. VIbis),
con decisione del 9 ottobre 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________, non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurata del 13 novembre 2009 (doc. 2), con decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 (doc. IIbis),
contro la predetta decisione RI 1 è insorta al TCA il 22 gennaio 2010 (doc. I), sostenendo che il suo datore di lavoro, in ben due occasioni, ha già spedito per posta A l'apposito formulario TI1 all'Ufficio assicurazione malattia con l'opzione per il sistema sanitario italiano. Il primo modulo TI1 è stato inviato all'UAM nel 2003, il secondo nel 2008 (doc. A). Al riguardo, la ricorrente ha allegato una dichiarazione del suo datore di lavoro, che conferma di avere spedito nel luglio 2008, per posta normale come da sua abitudine, il formulario TI1 della sua dipendente (doc. B). L'insorgente ha infine invocato difficoltà finanziarie nel far fronte al premio della Cassa malati svizzera, ciò che le imporrebbe di cessare l'attività sul nostro territorio,
con risposta del 18 febbraio 2010 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione impugnata,
l'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V),
il 12 marzo 2010 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso in copia al Tribunale lo scritto di pari data inviato alla ricorrente (doc. VIbis), con cui l'ha informata che, visto che dal 28 febbraio 2010 non svolge più alcuna attività lavorativa sul territorio cantonale, l'affiliazione d'ufficio del 9 ottobre 2009 alla Cassa malati svizzera ha effetto fino al 28 febbraio 2010,
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. Riondel Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003 pag. 24 e Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),
in virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson, Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera,
in concreto, è pacifico che l'interessata non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera, seppure essa affermi, senza però comprovare la propria dichiarazione, di avere già optato per il sistema sanitario italiano nel 2003 (doc. I),
tuttavia, la successiva messa in atto della procedura in sanatoria - oggetto della presente vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare il diritto di opzione,
nella fattispecie, l'insorgente non contesta di non essere stata informata circa il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza (sebbene il reclamo sembri andare in questa direzione, dato che l'assicurata fa riferimento al fatto di non avere ricevuto una comunicazione del 23 giugno 2009 dell'UAM, mentre in realtà si tratterebbe, se del caso, della comunicazione del 12 giugno 2008 relativa alla procedura di sanatoria), ma con il ricorso afferma di aver spedito nel luglio 2008, tramite il suo datore di lavoro, il modulo TI1 ed aver così adempiuto alle condizioni per poter essere esonerata dall'affiliazione in Svizzera,
in due recenti casi (STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale Federale ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato e rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto -, l'apposito modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, le interessate
nei citati giudizi (cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta Corte ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) - applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
la Massima istanza ha poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa
l'Alta Corte (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del destinatario, quindi dell'allora UAM,
a nulla sono neppure valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr. ibidem),
alla luce di quanto esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quelle giudicate dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non è riuscita a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione
infatti, avendo l'insorgente effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,
quanto alla dichiarazione scritta del 22 gennaio 2010 (doc. B) con cui __________ ha certificato "di avere regolarmente spedito il modello T1 compilato in tutti i suoi dettagli dalla Sig.a RI 1 per posta normale, in quanto non è nostra abitudine spedire i modelli T1 dei nostri dipendenti/collaboratori per raccomandata. Alleghiamo copia del documento spedito a luglio 2008.", questo TCA rileva che una simile dichiarazione non permette comunque di raggiungere la necessaria certezza dell'avvenuto invio, da parte della ricorrente per il tramite del suo datore di lavoro, del modulo TI1 con cui avrebbe esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3),
va al proposito rilevato che neppure un'eventuale audizione del responsabile dell'invio in questione sarebbe atta a modificare questa valutazione, poiché non potrebbe comunque dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera d'influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di specie - l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]) (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3),
in virtù di quanto precede, considerato che la ricorrente non ha saputo dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, visto che è avvenuto per posta semplice, la stessa deve ora sopportare le conseguenze della mancata prova e pertanto deve essere obbligatoriamente affiliato in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.),
come visto, però, l'insorgente ha cessato l'attività lucrativa in Svizzera con effetto dal 28 febbraio 2010 (doc. VIbis),
secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr., fra le tante, DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102),
in concreto, anche se la cessazione dell'attività lucrativa è avvenuta successivamente all'epoca in cui è stata emanata la decisione impugnata, per economia procedurale, questo Tribunale accerta ora che venendo meno l'attività lucrativa in Svizzera, da quel momento è cessato anche l'obbligo assicurativo dell'insorgente, e meglio dal 28 febbraio 2010,
va infine osservato che se l'interessata comincerà una nuova attività lucrativa in Svizzera, qualora intendesse essere esonerata dall'obbligo assicurativo nel nostro Paese sarà comunque tenuta a far valere il diritto di opzione nei termini esposti in precedenza.
stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti