Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2010.108
Entscheidungsdatum
25.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.108

TB

Lugano 25 febbraio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 10 settembre 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

Aa. Con decisione del 25 agosto 2008 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, ha concesso ad RI 1, nata nel 1938, vedova, delle prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio dell'assicurazione malattia, con effetto dal 1° settembre 2008.

Ab. A metà 2009 il Servizio prestazioni complementari ha saputo che il 24 ottobre 2008 l'assicurata si è sposata con __________, 1944, e quindi ha rivisto il suo diritto alle prestazioni complementari, emanando il 9 luglio 2009 (doc. 3) una decisione di rifiuto PC con effetto dal 1° luglio 2009, data un'eccedenza di reddito.

Ac. Vista questa modifica, il 1° luglio 2009 (doc. 2) il Servizio prestazioni complementari ha avvisato l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni) che, dopo un riesame necessario stante l'intervenuto matrimonio, dal 1° novembre 2008 non riconosceva più all'assicurata una prestazione complementare.

B. Di conseguenza, con decisione formale del 1° aprile 2010 (doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha ordinato ad RI 1 di restituire i premi LAMal che l'amministrazione ha versato alla sua Cassa malati dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2009 (Fr. 2'388.-), visto che da quel giorno ella non aveva più diritto alle prestazioni complementari e, di riflesso, neanche al pagamento del premio LAMal.

C. Con decisione formale del 22 giugno 2010 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha respinto la domanda di condono del 14 aprile 2010 (doc. 6) presentata dall'assicurata, a motivo che il presupposto della buona fede non era dato, giacché l'istante ha omesso di informare tempestivamente il Servizio delle prestazioni complementari che nel 2008 si era sposata.

D. Il reclamo del 30 giugno 2010 (doc. 9) dell'assicurata è stato respinto con decisione su reclamo del 10 settembre 2010 (doc. A), poiché faceva difetto il requisito della buona fede dell'istante, violato per non avere informato il Servizio prestazioni complementari, che si occupava direttamente del pagamento del premio LAMal alla sua Cassa malati, del cambiamento del suo statuto personale e/o economico, ciò che ha comportato che l'allora UAM ha continuato a versare alla sua Cassa malati il premio dell'assicurazione malattia, quando invece non ne aveva (più) diritto.

La Cassa di compensazione ha comunque dato la possibilità all'assicurata di versare a rate la somma dovuta (Fr. 2'388.-).

E. Con ricorso del 23 settembre 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto di non considerare come malafede il mancato avviso, all'autorità competente, che si era sposata. Ha quindi postulato di esaminare il requisito dell'onere troppo grave che, vista la tabella con le sue entrate/uscite, deve essere ammesso e dunque il Tribunale deve concederle il condono, almeno parziale, della restituzione dell'importo di Fr. 2'388.-. A suo dire, il mancato avviso al Servizio PC del cambiamento di stato civile "è stata una semplice dimenticanza, o ignoranza totale della procedura se così si vuol chiamare. Del tutto priva di ogni malafede o calcolo.".

F. Il 6 ottobre 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito che il pagamento del premio LAMal da parte delle PC è strettamente legato al riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari. Pertanto, la soppressione del diritto alle prestazioni complementari comporta anche la soppressione del diritto al pagamento del premio di Cassa malati. Non sapendo nulla del suo matrimonio, dato che la ricorrente non ha informato il Servizio prestazioni complementari del cambiamento della sua situazione personale ed economica, la Cassa di compensazione ha continuato a riconoscerle le prestazioni complementari e quindi a versare alla sua Cassa malati il premio LAMal. In tali circostanze, la condizione cumulativa della buona fede non è soddisfatta.

La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

  1. In virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI.

Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la LPGA.

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per quanto concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Per quanto concerne la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal).

Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).

A questo proposito va evidenziato che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono è stata correttamente formulata all'attuale Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).

  1. Secondo le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (DTF 126 V 48 consid. 3c; SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):
  • l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

  • la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

  1. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di assicurazione malattia (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurata ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurata può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale è limitato (art. 97 e 105 LTF). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 consid. 3 pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3; sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).

  2. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25).

Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

  1. In specie, la condizione della buona fede è stata messa in dubbio dall'amministrazione, la quale sostiene che l'assicurata abbia violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari del suo matrimonio avvenuto nell'ottobre 2008, dato che esso ha comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle PC.

Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

  1. In concreto, la ricorrente era beneficiaria di prestazioni complementari nella misura in cui la Cassa di compensazione le pagava, versandoli direttamente alla sua Cassa malati, i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Il diritto alle PC derivava dal fatto che l'assicurata era persona sola, quindi nelle sue spese riconosciute le era computato il limite di reddito per persone sole, mentre nei redditi computabili era conteggiata la sua rendita AVS e la sua rendita della previdenza professionale.

Il 24 ottobre 2008 la ricorrente si è (ri)sposata, ciò che ha comportato sia il cambiamento del suo status civile, sia la modifica delle sue condizioni economiche visti i redditi del marito.

Questa nuova situazione ha avuto delle ripercussioni per quanto concerne il suo diritto alle prestazioni complementari.

Infatti, l'essere sposata richiede che le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi siano sommati (art. 9 cpv. 2 LPC). Di conseguenza, il limite di reddito da considerare nelle spese riconosciute era quello per coniugi e non più per persona sola, così pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia andava computato per due persone adulte. Dal profilo dei redditi computabili, poi, anche la rendita AVS e la rendita del II pilastro del marito andavano ad aggiungersi alle rendite dell'assicurata.

Evidentemente, questi fattori, come è di fatto scaturito dal nuovo calcolo del 9 luglio 2009 (doc. 3) del Servizio prestazioni complementari, hanno - in specie - di gran lunga modificato la situazione dell'assicurata.

Più dettagliatamente, se, quando era sola, la differenza tra le sue entrate e le sue uscite era di Fr. 2'127.- (doc. 1), ciò che ancora le permetteva di beneficiare del pagamento diretto del premio di Cassa malati, con l'essere coniugata questa differenza è aumentata a ben Fr. 42'709.- (doc. 3), con conseguente rifiuto delle PC ed anche del diritto al pagamento del premio LAMal.

In queste circostanze, è fuor di dubbio che il mutamento delle condizioni personali della ricorrente ha avuto, quale conseguenza, un'importante variazione anche della sua situazione materiale. Di conseguenza, come prescrivono l'art. 28 LPGA e l'art. 31 LPGA, nonché specificatamente alle prestazioni complementari il citato art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata doveva comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, questo importante mutamento, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi.

L'insorgente ha fatto valere che questo mancato avviso "è stata una semplice dimenticanza, o ignoranza totale della procedura se così si vuol chiamare. Del tutto priva di ogni malafede o calcolo." (doc. I).

Al riguardo, questo Tribunale non può non evidenziare che proprio sul retro della decisione del 25 agosto 2008 (doc. 1), avente effetto dal 1° settembre 2008, emanata in seguito agli accertamenti eseguiti in sede di revisione periodica, con caratteri più grandi ed in grassetto c'è scritto quanto segue:

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica".

Poi, con caratteri normali, viene spiegata questa nozione e vengono anche elencati vari esempi:

"Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

Cassa cantonale di compensazione AVS, Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

  • il cambiamento di indirizzo, il cambiamento di domicilio

  • la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio, il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo

  • l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione scolastica

  • l'inizio e la fine di un'attività lucrativa

  • l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per es. eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.)

  • la vendita di beni immobiliari

  • l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una Cassa malati o da un'assicurazione privata

  • l'entrata e l'uscita da una Casa per anziani, da un Istituto per invalidi, da una Casa di cura o da un Ospedale

  • la soppressione, l'aumento o la diminuzione della rendita d'invalidità

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali."

(sottolineature della redattrice).

Il TCA rileva, inoltre, che queste indicazioni, allegate alla decisione formale del 25 agosto 2008, sono quindi giunte all'assicurata praticamente contemporaneamente al suo matrimonio, avvenuto il 24 agosto 2008. Non poteva e non doveva pertanto sfuggirle che, visto il cambiamento della sua situazione personale ed economica, la ricorrente era tenuta ad annunciare dette modifiche alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari.

Anche alla luce di quest'ultima considerazione, i fatti che hanno dato luogo all'obbligo di restituzione sono imputabili ad una negligenza commessa dall'interessata, che va qualificata come grave. Con un po' più d'attenzione, che le nuove circostanze permettevano di esigere da lei, l'assicurata avrebbe infatti potuto e dovuto facilmente riconoscere l'importanza di dovere avvisare la Cassa di compensazione del fatto che si era sposata. Per esempio, l'elevato reddito del marito doveva essere già un buon motivo per l'interessata per capire che, molto probabilmente, una volta coniugata, non avrebbe più avuto diritto di beneficiare delle prestazioni complementari e, di riflesso, anche del pagamento del premio di Cassa malati.

Stanti così le cose, la violazione dell'obbligo di informare è riconducibile ad una grave negligenza e la buona fede della ricorrente non può quindi essere ammessa.

  1. Per quanto concerne la condizione dell'onere gravoso, va osservato che la Cassa di compensazione non si è pronunciata sulla stessa, ritenendo che, non essendo dati i presupposti per ammettere la buona fede, non fosse necessario esaminare neppure l'altro elemento cumulativo dell'art. 25 LPGA, che rinvia all'art. 5 OPGA.

In virtù di quanto precede, mancando in effetti la condizione cumulativa della buona fede, non si fa luogo neppure in questa sede ad esaminare l'esistenza di gravi difficoltà della ricorrente.

Non va infine dimenticato che l'Ufficio delle prestazioni, per venirle incontro, ha proposto all'assicurata di restituire le prestazioni indebitamente ricevute in ambito di assicurazione malattia a mezzo di pagamenti rateali.

Visto l'esito del ricorso, questa proposta non può che agevolare l'interessata nel suo obbligo di pagamento.

  1. Stanti così le cose, la decisione su reclamo che rifiuta il condono alla ricorrente nella restituzione di Fr. 2'388.- di premi LAMal versati indebitamente dall'Ufficio delle prestazioni alla sua Cassa malati deve essere confermata ed il ricorso è respinto.

Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

13

LAVS

LCAMal

  • art. 59 LCAMal
  • art. 60 LCAMal
  • art. 61 LCAMal

LPC

LPGA

LTF

OPC

  • art. 24 OPC

OPGA

Gerichtsentscheide

12