Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2009.197
Entscheidungsdatum
22.02.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.197

cs

Lugano 22 febbraio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, (in precedenza: Ufficio dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato il __________, cittadino __________ al beneficio di un permesso di dimora di tipo “B” CE/AELS, è stato assunto il 30 maggio 2008 quale professore assistente dall’Università __________ (di seguito: __________) per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011 (cfr. allegato al doc. 4).

B. Il 3 ottobre 2008 RI 1 ha scritto all’Ufficio dell’assicurazione malattia (di seguito: UAM; dal 1° febbraio 2010: Ufficio delle prestazioni), chiedendo di poter essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera. L’interessato ha evidenziato di aver già ottenuto l’esonero dalle competenti autorità del Canton __________, dove era domiciliato in precedenza (doc. 1).

C. Il 13 ottobre 2008 l’assicurato ha fatto pervenire all’UAM un’attestazione del suo assicuratore __________, la __________, __________ (doc. 2), mentre il 12 gennaio 2009 ha trasmesso copia del suo contratto di lavoro (doc. 4).

D. Con scritto del 1° aprile 2009 l’UAM ha informato RI 1 che, essendo in possesso di un permesso di dimora di tipo B CE/AELS ed esercitando un’attività lucrativa in Svizzera, è tenuto ad affiliarsi contro le malattie nel nostro Paese. L’autorità cantonale ha precisato che “avendo lei un contratto in qualità di docente valido dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011, non si può considerare il suo soggiorno in Svizzera al solo scopo di svolgere un incarico di docenza, e pertanto, non può inoltrare una richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera.” L’UAM ha nel contempo assegnato all’interessato un termine di 30 giorni per presentare un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore autorizzato ad esercitare la LAMal in Svizzera (doc. 5).

E. L’8 aprile 2009 RI 1 ha prodotto lo scritto del 2 ottobre 2000 del Dipartimento della sanità del Canton __________ tramite il quale è stato esonerato dall’obbligo assicurativo, evidenziando di aver creduto che l’esonero valesse per tutta la Svizzera (doc. 6).

Dal predetto scritto emerge:

" Nachdem wir im Besitze der erforderlichen Unterlagen sind, befreien wir Sie in Anwendung der per 1. Januar 1997 revidierten Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 von der Versicherungspflicht in der Schweiz.

Diese Befreiung gilt, solange Sie bei der „__________“ versichert sind. Sobald Sie diese Versicherung wechseln oder ersatzlos kündigen, sind Sie verpflichtet, ein neues Gesuch um Befreiung von der Versicherungspflicht zu stellen resp. sich bei einem Schweizer Krankenversicherer versichern zu lassen.“ (allegato al doc. 6)

F. L’8 giugno 2009 l’UAM ha risposto affermando che „l’Autorità di giudizio è quella del Cantone in cui si risiede ed è assolutamente indifferente, ed in ogni caso non vincolante, qualsiasi orientamento di senso diverso espresso in altri cantoni“ ed ha assegnato un ultimo termine scadente il 22 giugno 2009 per assicurarsi in Svizzera. In caso contrario l’UAM avrebbe proceduto ad un’affiliazione coattiva (doc. 7).

G. Il 22 giugno 2009 RI 1 ha trasmesso all’UAM l’attestazione della Cassa malati __________, presso la quale è assicurato dal 1° luglio 2009 (doc. 8).

H. Con decisione del 17 settembre 2009 l’UAM ha deciso che “si tratta di situazione giuridica assimilabile al concetto di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal)”, che il rapporto assicurativo è iniziato il 1° luglio 2009 e che “l’inizio teorico dell’obbligo d’assicurazione è stabilito in data 1° settembre 2008”, aggiungendo, nelle motivazioni, che “l’Autorità cantonale non è competente a emettere decisioni in fatto di supplemento di premio per affiliazione tardiva, la stessa raccomanda tuttavia all’assicuratore di applicare il supplemento di premio per ritardo non giustificabile (art. 5 cpv. 2 LAMal e art. 8 OAMal)” (doc. 9).

I. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la predetta decisione rilevando di aver agito tempestivamente, ossia di essersi affiliato solo dal 1° luglio 2009 poiché in precedenza era stata fatta una domanda di esonero, ed evidenziando come l’UAM non abbia emesso alcuna decisione impugnabile in merito alla richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo. L’interessato ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di statuire sull’obbligo di assicurazione in Svizzera (doc. 10).

L. Con decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 l’UAM ha respinto le richieste dell’interessato, concludendo:

" Considerato il contratto pluriennale di lavoro e addirittura la presenza in Svizzera, con attività lavorativa ininterrotta dal 1999, la situazione di specie si configura come impiego ordinario in Svizzera con il conseguente obbligo d’assicurazione per le cure medico-sanitarie. L’inizio dell’assicurazione deve intervenire dal momento in cui nasce l’obbligo, con effetto a partire da quest’ultimo termine. Considerato che l’iscrizione è avvenuta ben oltre la scadenza di cui sopra, la situazione è palesemente da assimilare ad affiliazione tardiva secondo l’art. 5 cpv. 2 LAMal.

Infine precisiamo che, ammessa, ma nel modo più categorico non concessa, la liceità dell’esenzione accordata dal Cantone __________, si rileva che, a norma dell’art. 2 cpv. 4bis OAMal, la medesima può avere una durata massima di 6 anni. A non averne dubbio, il periodo massimo di esenzione appare manifestamente superato.”

M. Con ricorso del 14 dicembre 2009 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo. L’insorgente, dopo aver ripercorso l’intera fattispecie, ribadisce che l’UAM non ha verificato l’esistenza dei presupposti per un’esenzione, né ha mai emesso una decisione impugnabile riguardo all’obbligo di affiliazione ad un’assicurazione svizzera. Il ricorrente evidenzia inoltre come l’UAM abbia ritenuto a torto che l’affiliazione sia avvenuta tardivamente allorché ha sempre risposto prontamente a tutte le richieste dell’autorità cantonale, potendo inoltre ritenere, in buona fede, che l’esenzione ottenuta nel Canton __________ fosse valida per tutta la Svizzera (doc. I).

N. Con risposta del 15 gennaio 2010 l’UAM ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando che la decisione del 17 settembre 2009 “verteva unicamente sul principio di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal)” e che la successiva decisione su reclamo non ha considerato la seconda parte del reclamo “questione legata alla decisione formale sul principio dell’obbligo d’assicurazione” poiché “questo aspetto non è contemplato nella decisione primigenia 17 settembre 2009”. A questo proposito l’UAM rileva inoltre che “mai, in precedenza, l’interessato ha avanzato richiesta di una decisione formale in tal senso. Anzi, il fatto che si sia iscritto all’assicurazione malattie svizzera è segno evidente che egli ha acquisito il principio secondo cui doveva affiliarsi giusta la LAMal; e ciò dopo aver preso atto delle esaurienti delucidazioni che rilevano dall’Autorità amministrativa di prime cure.” L’autorità cantonale ribadisce che “l’oggetto del contendere è pertanto solo, e soltanto, se in casu si tratta di un’affiliazione tardiva ex art. 5 cpv. 2 LAMal”. Nel merito l’UAM propone la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

L’autorità cantonale rileva infine che la questione del supplemento di premio è estranea alla decisione poiché non inserita nel dispositivo, ma si tratta solo di una raccomandazione contenuta nelle motivazioni della decisione. Sulle conseguenze effettive deciderà l’assicuratore (doc. III).

in diritto

In ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

  1. Secondo l'art. 3 LAMal

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemen-te all’articolo 3 della legge."

Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

  1. Ritenuta l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestata in concreto, e pertanto l’obbligo, di massima, di assicurarsi nel nostro Paese, va esaminato se l’UAM ha agito correttamente.

Come emerge dalla risposta di causa, con la decisione formale del 17 settembre 2009 dapprima e con la decisione su reclamo dell’11 novembre 2009 in seguito, l’amministrazione cantonale non ha statuito sull’esonero dall’obbligo assicurativo ma unicamente circa l’inizio teorico dell’affiliazione in Svizzera in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LAMal.

Le prime due frasi di questo disposto prevedono che in caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione e che l’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. L’art. 8 OAMal contiene le modalità d’applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LAMal.

A questo proposito va rammentato che sull'eventuale supplemento del premio previsto dall'art. 8 OAMal competente a decidere in merito è l'assicuratore e non l'IAS (cfr. sentenza del 18 febbraio 2003, K 151/01, pubblicata in DTF 129 V 159). Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91 segg l’Alta Corte ha inoltre stabilito che la legge non permette la percezione di premi arretrati, ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un premio superiore a quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al premio mensile, che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a decidere in merito è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato tardivamente e non l'autorità cantonale.

  1. In concreto, visto l’inizio dell’attività lucrativa presso l’__________ dal 1° settembre 2008 e considerato l’obbligo di assicurarsi entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio, l’UAM ha ritenuto l’affiliazione dal 1° luglio 2009 tardiva.

L’assicurato fa valere la sua buona fede ed in particolare sia la circostanza di aver sempre prontamente risposto alle richieste dell’autorità cantonale, sia di essere stato convinto di aver diritto di essere esonerato in tutta la Svizzera sulla base dello scritto del 2 novembre 2000 dell’autorità competente __________.

Il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.

Secondo questo principio, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Nel caso di specie, come visto, l’autorità __________, il 2 ottobre 2000 ha effettivamente rilasciato la seguente attestazione:

" Nachdem wir im Besitze der erforderlichen Unterlagen sind, befreien wir Sie in Anwendung der per 1. Januar 1997 revidierten Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 von der Versicherungspflicht in der Schweiz.

Diese Befreiung gilt, solange Sie bei der "__________" versichert sind. Sobald Sie diese Versicherung wechseln oder ersatzlos kündigen, sind Sie verpflichtet, ein neues Gesuch um Befreiung von der Versicherungspflicht zu stellen resp. Sich bei einem Schweizer Krankenversicherer versichern zu lassen." (allegato al doc. 6)

La questione della pretesa buona fede del ricorrente non deve essere qui esaminata, poiché la decisione dell’UAM di accertare la presunta tardività dell’affiliazione deve comunque essere annullata, essendo prematura vista la richiesta dell’interessato di voler essere esonerato dall’obbligo assicurativo.

Infatti, contrariamente a quanto ritiene l’autorità cantonale, già con lo scritto del 3 ottobre 2008 l’interessato, perlomeno implicitamente, con l’invio delle condizioni generali d’assicurazio-ne della __________ e della copia dell’attestazione del 16 agosto 2000 trasmessa alle autorità __________ dall’assicuratore estero tramite la quale è stata certificata l’equivalenza delle prestazioni __________ con quelle svizzere, ha fatto valere la sua intenzione di essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera (cfr. allegati al doc. 1):

" (…)

Ich habe bei der __________ direkt um eine explizite Bestätigung gebeten, dass der Versicherungsschutz auch in der Schweiz besteht. Bis diese eintrifft schicke ich ihnen vorab schon einmal die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) meiner Versicherungstarife zu, damit Sie deren Kompatibilität mit der obligatorischen schweizerischen Krankenversicherung prüfen können. (…)“ (sottolineatura del redattore)

Ciò viene del resto confermato dalle richieste dell’UAM al ricorrente di produrre ulteriore documentazione e dal contenuto della lettera del 1° aprile 2009 tramite la quale l’amministrazione cantonale assegna all’interessato un termine di 30 giorni per iscriversi presso un assicuratore svizzero poiché “non può inoltrare una richiesta di esenzione dall’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera” (cfr. doc. 5).

Ma vi è di più. Infatti l’8 aprile 2009 l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione cantonale la decisione dell’autorità __________ del 2 ottobre 2000 circa l’esonero dall’obbligo assicurativo ed ha espressamente affermato che “da ich seitdem ununterbrochen bei der __________ versichert bin, gehe ich davon aus, dass diese Befreiung weiterhin schweizweit gilt” (doc. 6).

Per cui l’UAM avrebbe dovuto decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, come richiesto dall’insorgente, prima di statuire circa un eventuale ritardo nell’affiliazione.

Certo, il ricorrente si è poi affiliato con effetto dal 1° luglio 2009 presso la Cassa malati __________. Ciò tuttavia è dovuto alla circostanza che l’UAM ha ingiunto all’interessato di procedere in questo modo, pena l’affiliazione coatta. Del resto questa circostanza non è d’impedimento ad un esame delle condizioni di esonero per il periodo precedente.

Ne segue che la decisione dell’UAM di ritenere l’affiliazione tardiva è prematura ed è stata decisa senza prima esaminare se nel caso di specie sono dati i presupposti per ottenere un esonero. Essa va pertanto annullata.

Diventa di conseguenza priva di oggetto la domanda dell’insorgente circa l’annullamento dell’obbligo di versare un premio più elevato.

Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché decida circa la domanda di esonero dell’insorgente. Dapprima dovrà esaminare se l’esonero può essere concesso dal 1° settembre 2008 al 30 giugno 2009. In secondo luogo dovrà esaminare se l’affiliazione alla Cassa malati __________ rende priva di oggetto la richiesta per il periodo successivo. A questo proposito l’autorità dovrà motivare minuziosamente la sua decisione.

Va qui evidenziato che l’UAM in sede di decisione su reclamo afferma abbondanzialmente che l’art. 2 cpv. 4bis OAMal non può applicarsi poiché nell’ipotesi figurante nel citato disposto l’esenzione può avere una durata massima di 6 anni. Tuttavia nello scritto del 2 novembre 2000 dell’autorità del Canton __________ non è indicato né il motivo né l’articolo di legge in base al quale l’esonero è stato accordato. Inoltre non emerge chiaramente lo statuto dell’assicurato (studente, assistente, dottorando, professore o altro) nel 2000, quando il ricorrente aveva 29 anni.

Del resto l’art. 2 OAMal prevede diversi motivi di esonero (cfr. in particolare l’art. 2 cpv. 8 OAMal) e spetta all’autorità cantonale, che applica il diritto d’ufficio, esaminare quale disposto può eventualmente essere d’aiuto al ricorrente.

Infine, se l’Ufficio delle prestazioni riterrà di respingere la domanda di esonero, dovrà stabilire quando inizia, comunque al più presto il 1° settembre 2008, teoricamente l’affiliazione in Svizzera.

  1. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto. Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Uf-ficio delle prestazioni affinché proceda come ai considerandi.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio delle prestazioni verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

17
  • DTF 129 V 15901.01.2003 · 103 Zitate
  • DTF 129 V 26701.01.2003 · 36 Zitate
  • DTF 127 I 36
  • DTF 125 V 78
  • DTF 123 III 100
  • DTF 121 V 66
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • K 151/01
  • U 347/98