Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2009.192
Entscheidungsdatum
18.05.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.192

cs/lb

Lugano 18 maggio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2009 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata nel __________, beneficiaria di una rendita AI e di prestazioni complementari, degente presso la Clinica __________ di __________ dal 2007, è affiliata per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CO 1.

Il 17 luglio 2008, a suo favore, è stata istituita una tutela ai sensi dell’art. 369 CC. Quale tutore è stato designato RA 1 di __________ (doc. A).

B. Il 31 agosto 2009 l’assicuratore ha minacciato RI 1 di sospendere il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria in seguito all’emissione, da parte dell’UE di __________, dell’attestato di carenza beni n. __________ del __________, se non avesse pagato l’importo rimasto insoluto entro il 10 settembre 2009 (doc. 6).

C. Con decisione del 15 settembre 2009, confermata dalla decisione su opposizione dell’11 novembre 2009, l’assicuratore ha sospeso il pagamento delle prestazioni a RI 1 sulla base del citato attestato di carenza beni. La motivazione del provvedimento è nota al giudice ed alle parti (doc. 9).

D. L’assicurata, rappresentata dal proprio tutore, RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino immediato del pagamento delle prestazioni da parte dell’assicuratore malattie. Dopo aver rammentato di essere degente presso la Clinica __________ di __________ dal 2007 ed aver riassunto la fattispecie, la ricorrente rileva di aver chiesto più volte, invano, un conteggio delle prestazioni in arretrato, senza tuttavia ottenere risposte soddisfacenti e fa valere che l’assicuratore ha rigettato le opposizioni a precetti esecutivi, in maniera arbitraria e senza competenza, sospendendo prestazioni senza averne alcun motivo.

L’insorgente evidenzia in particolare che il 31 agosto 2009 CO 1 ha nuovamente minacciato la sospensione delle prestazioni sulla base dell’attestato di carenza beni n. __________ del __________, ossia sulla base di partecipazioni ai costi dei mesi da agosto 2007 ad ottobre 2007 per un totale di CHF 8'917.45 come da esecuzione no. __________ del __________.

L’insorgente presume che si tratti di costi di trasporto e di degenza cronica, non essendo riuscita ad ottenere dall’assicuratore alcuna informazione soddisfacente.

La ricorrente contesta la possibilità di CO 1 di procedere alla sospensione poiché la stessa avverrebbe in spregio delle norme vigenti. Evidenzia poi l’emanazione di nuova decisione di sospensione senza sostrato (doc. I).

Con risposta del 29 gennaio 2010 l’assicuratore chiede la reiezione del ricorso evidenziando che il credito è composto da CHF 4'000.00 (5 fatture da CHF 800.00 per trasporti) e CHF 4'917.45 per partecipazioni da luglio e settembre 2007, credito che il preposto ufficio cantonale non avrebbe corrisposto all’assicuratore.

Dopo avere riconosciuto di non potere vantare pretese per i costi di trasporto CO 1 conclude che lo scoperto restante assomma a CHF 4'136.70 oltre accessori ciò che giustificherebbe il blocco delle prestazioni (doc. III).

E. Con osservazioni del 5 febbraio 2010 la ricorrente ha ribadito la sua posizione, rilevando che i ritardi di CO 1 le hanno causato un danno non avendo potuto chiedere il rimborso delle prestazioni per il tramite delle prestazioni complementari alla cassa cantonale di compensazione essendo trascorso il termine di 15 mesi dalla data della fatturazione ai sensi dell’art. 7a LaLPC. Essa rileva inoltre che gli importi ancora dovuti di CHF 2'408.90 e CHF 1'924.25 derivano dalla mancanza di notifiche di infortunio e chiede al TCA di esprimersi circa la possibilità di produrre adesso le relative notifiche ed annullare in questo modo l’importo scoperto, così da cancellare ogni debito nei confronti dell’assicuratore. Essa ribadisce inoltre che il 31 ottobre 2007 è stata emessa la garanzia di pagamento degli scoperti da parte dell’allora Ufficio dell’assicurazione malattia (di seguito: UAM, dal 1° febbraio 2010 sostituito dalla Cassa cantonale di compensazione; doc. VII).

Il 12 febbraio 2010 l’assicuratore ha ribadito la sua posizione (doc. IX).

F. Il 6 aprile 2010 il TCA ha interpellato la Cassa cantonale di compensazione, dettagliando la fattispecie e chiedendo una presa di posizione precisando se l’integralità delle prestazioni pretese dall’assicurata sono state pagate con richiesta di produzione dei documenti necessari a comprova.

Il 13 aprile 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso la documentazione necessaria nonché copia dello scritto 7.5.2009 ad CO 1 con cui si confermava l’assunzione dei crediti scoperti al 31.07.2007.

L’UAM ha colto l’occasione per precisare ricevuta, il 19.5.2009, di ulteriori 6 richieste di pagamento respinte siccome non riferite a premi, partecipazioni e neppure spese esecutive.

L’UAM conclude ritenendo quello di CO 1 un comportamento immotivato con conseguenze vessatorie per la ricorrente (doc. XII).

G. Il 14 aprile 2010 il TCA ha scritto all’assicuratore chiedendo:

" con riferimento alla vertenza a margine in allegato vi trasmettiamo lo scritto del TCA alla Cassa cantonale di compensazione del 6 aprile 2010 (doc. XI), nonché la risposta dell’amministrazione del 13 aprile 2010 (doc. XII), con l’allegato XII/1 (lista delle richieste di rimborso di CO 1) e l’allegato XII/2 (“situazione al 12.04.2010”). La informiamo inoltre che il 3 giugno 2009 l’allora UAM ha informato CO 1 del pagamento, tra l’altro, di CHF 667.65, rispettivamente CHF 1'206.95 per gli arretrati di RI 1 (doc. XII/3 non allegato).

Ai fini del giudizio vi assegniamo un termine di 10 giorni per presentare puntuali osservazioni scritte in merito ed in particolare per precisare, per ogni conteggio delle prestazioni allegato al doc. XII/1, se gli importi ancora scoperti sono premi, partecipazioni ai costi, spese esecutive od interessi di mora (e in caso di risposta positiva di indicare precisamente, tramite documentazione, quali sono gli importi ancora scoperti di questa categoria), a quanto ammonta effettivamente l’eventuale attuale scoperto a favore di CO 1 della sopra citata categoria (allegando tutti i documenti necessari a comprova delle vostre affermazioni) e se l’attuale misura (sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal) è ancora giustificata alla luce della risposta della cassa di compensazione (in caso di risposta affermativa, per quale motivo).” (doc. XIII)

Il 23 aprile 2010 l’assicuratore ha postulato la concessione di una proroga di 15 giorni poiché “i colleghi di __________ desiderano rivalutare i diversi atti a disposizione” ed il 3 maggio 2010 l’assicuratore ha risposto con lettera che manifesta palese imbarazzo e che appare utile qui riprendere in esteso:

" (…)

circa l’ultima corrispondenza intercorsa devo ammettere una certa difficoltà nel risponderle in modo conciso e preciso.

Il motivo è presto detto.

Da tempo CO 1 sollecita il tutore ufficiale di compilare e rispedire gli annunci d’infortunio che riguardano la signora RI 1 (quest’ultima, destinataria di tali documenti, non ha mai risposto ed in particolare le diverse lettere di CO 1 sono state ritornate con la menzione “destinatario irreperibile”).

Preciso che quanto sopra non dev’essere intravisto come un atteggiamento defatigatorio o quant’altro messo in essere dalla scrivente per sottrarsi alle proprie incombenze, ma solo, la conseguenza di aver complicato all’eccesso una fattispecie assolutamente semplice caratterizzata da tre tipi di prestazioni e meglio:

prestazioni in caso d’infortunio,

prestazioni a carico dell’assicuratore LAMal,

prestazioni a carico esclusivo dell’assicurata (penso, ad esempio, a prestazioni non riconosciute dall’assicurazione di base).

Dunque, riprendendo il doc. XII 2 le posso comunicare che


importo di CHF 459.85 / prestazione CHF 800.—dicembre 2004

Di certo trattasi di “trasporto autoambulanza” da imputare ad un infortunio di cui CO 1 assume il 50% dall’assicurazione di base ed il restante 50% andrà a carico dell’assicurata (poiché sprovvista di coperture integrative).


Per entrambe queste poste osservo che dovrebbe trattarsi di prestazioni erogate in ambito di un infortunio. In quest’ottica, queste note dovrebbero essere assunte dalla scrivente. Specifico dovrebbero poiché senza il ritorno dell’apposito formulario per infortunio è praticamente impossibile disporre di un quadro completo della situazione della signora RI 1. A tal proposito mi preme osservare che l’amministrazione ha più volte invitato il signor RA 1 – tutore ufficiale dell’assicurata – a trasmettere detti documenti ma a tutt’oggi CO 1 non ha ricevuto qualsivoglia preziosa informazione.

In buona sostanza, in base allo stato attuale dell’incarto non sono in grado di poterle dare un riscontro preciso e detta situazione resterà tale fintantoché il tutore ufficiale non invierà quanto da tempo richiesto.” (doc. XVI)

Dal canto suo, il 6 maggio 2010, il tutore ha affermato di avere ricevuto il 14.4.2010 le notifiche degli infortuni di marzo, luglio e ottobre 2007 e di avere chiesto agli ospedali interessati i relativi rapporti. Il tutore della ricorrente ha negato di avere ricevuto solleciti dall’assicuratore (doc. XVIII).

Il citato scritto è stato trasmesso all’assicuratore per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro e non oltre il 17 maggio 2010 (doc. XIX). Non sono state acquisite ulteriori prove.

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel merito

  1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia la sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal decretata dall’assicuratore in seguito all’emissione dell’attestato di carenza beni n. __________ per un importo di CHF 8'917.45 oltre spese di sollecito di CHF 40, spese supplementari di CHF 30 e interessi del 5% dal 23 settembre 2007.

Le altre questioni evocate dalle parti (come ad esempio la richiesta di risarcimento danni per presunte manchevolezze dell’assicuratore, il rigetto delle opposizioni di precetti esecutivi non figuranti nella decisione impugnata, la pretesa incompetenza della Cassa nel rigettare le opposizioni a precetti esecutivi, ecc.) esulano invece dalla presente vertenza e sono pertanto irricevibili.

Va qui comunque segnalato all’insorgente che se intende ottenere risposte anche ai quesiti sopra riportati deve chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione formale, contro cui dapprima potrà presentare opposizione al medesimo assicuratore ed in seguito, se non sarà soddisfatta, ricorso a questo Tribunale nei tempi e modi indicati in calce alle rispettive decisioni (cfr. anche gli art. 52 e 56 LPGA). Va tuttavia evidenziato che contro l’eventuale decisione su pretese di risarcimento per danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari è dato ricorso diretto al Tribunale (cfr. art. 78 cpv. 4 LPGA).

Se la Cassa si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l’insorgente potrà presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).

  1. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).

A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.

Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

In tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza di beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

L’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

L'art. 90 OAMal, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, prevede, al cpv. 1, che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Dal 1° agosto 2007 sono in vigore i nuovi art. 105a-105e OAMal, che hanno modificato l’art. 90 OAMal.

A norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.

Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L’art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l’art. 105 b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

L'art. 90 OAMal prevede ora che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

4.Va innanzitutto rilevato come il caso in esame, malgrado porti in definitiva su un importo relativamente basso (CHF 4'917.45, ossia CHF 8'917.45 – CHF 4'000 di costi di trasporto che l’assicuratore nella decisione impugnata ha espressamente affermato non poter fungere da base per la sospensione del pagamento delle prestazioni della ricorrente), è stato gestito dall’assicuratore con poca chiarezza sin dalla sua fase iniziale e né nella decisione formale, né nella decisione su opposizione figura il motivo preciso della sospensione e meglio la composizione esatta dell’ammontare del presunto debito posto a fondamento della sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal.

Va poi evidenziato come neppure gli accertamenti effettuati da questo Tribunale presso l’assicuratore abbiano permesso di dipanare l’intera fattispecie. Come si vedrà in seguito, solo dopo un attentissimo esame di tutta la documentazione agli atti ed un incrocio degli scritti prodotti dalle parti questo TCA, ha potuto risalire al presunto debito posto a fondamento delle decisioni.

  1. Innanzitutto il 20 ottobre 2007 l’assicuratore ha sollecitato l’insorgente a pagare un importo di CHF 2'275.95 (doc. 19, sollecito citato nel primo paragrafo della decisione su opposizione, doc. 9), ossia inferiore all’ammontare di CHF 8'917.45 posto a fondamento della sospensione, indicando impropriamente quale causale “conteggio dei premi” allorché si tratta di spese per il trasporto con l’ambulanza (CHF 800), di ricovero presso la Clinica __________ ([aliquota percentuale + contributo ai costi ospedalieri], CHF 724.30), di prestazioni non assicurate (CHF 5.85), di un pagamento alla __________ (CHF 800) e di un pagamento all’Ospedale __________ di __________ (CHF 355.80, cfr. doc. da 10 a 18).

Il 26 novembre 2007, il 23 luglio 2008 ed il 19 novembre 2008 (doc. da 20 a 22) l’assicuratore ha nuovamente sollecitato la ricorrente, questa volta a pagare un importo di CHF 8'917.45 oltre accessori, indicando quale causale “partecipazioni ai costi del ago. 07 – 0tt. 07 secondo LAMal” , senza tuttavia precisare se l’importo di CHF 2'275.95 sia in qualche modo compreso nell’ammontare di CHF 8'917.45.

Dopo aver fatto spiccare un precetto esecutivo di CHF 8’917.45 oltre interessi e spese amministrative, aver rigettato l’opposizione al precetto esecutivo, aver ottenuto un attestato di carenza beni ed aver assegnato alla ricorrente un ultimo termine per pagare il debito rimasto insoluto (doc. 24, 25, 31 e 6), l’assicuratore ha emesso la decisione di sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal nella quale tuttavia non figura nel dettaglio la causale della sospensione e l’importo esatto posto a fondamento del provvedimento. L’assicuratore si è limitato ad affermare che “fino ad oggi, lei non ha provveduto al pagamento del nostro credito. Da parte nostra abbiamo comunicato questa situazione all’autorità di assistenza sociale” ed ha rinviato, senza particolari spiegazioni, all’attestato di carenza beni n. __________ del __________ (doc. 7).

Infine, nella decisione su opposizione, l’assicuratore ha indicato che l’interessata “non ha pagato vari premi” e per questo motivo, dopo essere stata diffidata, è stata inoltrata una domanda d’esecuzione per un importo di CHF 8'917.45 (doc. 9). In realtà come emerge dagli atti, la ricorrente non è in mora con il pagamento dei premi e già solo per questo motivo la decisione impugnata non è corretta e ci si potrebbe chiedere se può fungere da base per una misura così incisiva e con conseguenze così drammatiche come la sospensione del pagamento delle prestazioni di un’assicurazione sociale obbligatoria per tutti.

Vista la gravità della misura messa in atto dall’assicuratore è infatti necessario che il medesimo indichi in maniera corretta e precisa il motivo posto a fondamento della sua decisione e la composizione esatta dell’importo di cui viene chiesto il pagamento.

L’assicuratore nella motivazione della decisione impugnata ammette che CHF 4'000 non sono dovuti poiché relativi a spese di trasporto che non hanno nulla a che fare con la LAMal ed indica genericamente che rimane scoperto un importo di CHF 4'917.45 di “crediti secondo la Legge sull’assicurazione malattie” senza tuttavia indicare in cosa consisterebbero questi “crediti” (doc. 9). La decisione su opposizione dovrebbe dettagliare l’importo chiesto in pagamento e soprattutto dovrebbe spiegare esattamente in cosa consiste l’ammontare di CHF 4’917.45 che la Cassa afferma essere ancora scoperto. Certo, dagli atti, in particolare dal doc. 17 si potrebbe immaginare che buona parte dell’importo derivi dal riepilogo del conteggio delle prestazioni del 1° settembre 2007. Tuttavia nel doc. 17 viene chiesto solo un ammontare di CHF 4'800.75 e agli atti vi sono altre fatture con importi che aggiunti ai CHF 4'800.75 superano l’ammontare di CHF 4'917.45. Tuttavia, certi importi concernono infortuni non notificati, altri prestazioni non assicurate, altri ancora spese di trasporto.

Alla luce dell’opacità della decisione su opposizione il TCA, come si vedrà meglio in seguito, ha interpellato la Cassa di compensazione e l’assicuratore per cercare di dipanare la fattispecie e risalire alla causale esatta ed al dettaglio dell’importo che secondo la convenuta sarebbe ancora scoperto.

  1. Il 7 maggio 2009 l’allora Ufficio delle assicurazioni malattia ha garantito il pagamento di tutti i crediti scoperti LAMal fino al 31 ottobre 2007 (con l’eccezione di quelli già soluti), ossia anche di quelli apparentemente messi a fondamento della sospensione del pagamento delle prestazioni alla ricorrente (la causale indicata è infatti quella di partecipazione ai costi da agosto ad ottobre 2007, cfr. doc. 22). Interpellata in merito la Cassa cantonale di compensazione, che dal 1° febbraio 2010 ha sostituito l’UAM, ha affermato di aver pagato tutti gli importi figuranti nelle fatture trasmesse all’__________ e relative a premi, partecipazioni ai costi, spese esecutive ed interessi in arretrato ed ha evidenziato come “la motivazione per la quale la parte restante delle richieste di CO 1 non è stata presa a carico dalla scrivente Cassa, risiede nel fatto che gli importi stralciati non sono né premi, né partecipazioni, né spese esecutive e neppure interessi di mora” (doc. XII).

L’assicuratore, chiamato espressamente da questo TCA a dettagliare in maniera precisa gli eventuali arretrati non ancora soluti (doc. XIII), non ha contestato questa circostanza, non ha prodotto ulteriore documentazione e non ha reso verosimile la sussistenza di arretrati ai sensi dell’art. 64a LAMal che permetterebbero di confermare la sospensione del pagamento di prestazioni derivanti dalla LAMal (doc. XVI).

Dallo scritto del 3 marzo (recte: maggio) 2010 (doc. XVI, consid. N) emerge che lo stesso assicuratore ha alcuni dubbi circa gli importi ancora in arretrato. La cassa afferma che apparentemente lo scoperto sembra concernere un importo di CHF 459.85 relativo all’incarto __________, di CHF 288.65 per l’incarto __________ e di CHF 1'206.95 per l’incarto __________ (cfr. doc. XVI). Queste cifre tuttavia non corrispondono all’importo fatto valere nella decisione impugnata di CHF 8'917.45 (pur deducendo i CHF 4'000 dei costi di trasporto che l’assicuratore stesso afferma non poter fungere da base per la sospensione delle prestazioni).

Del resto, per quanto concerne l’importo di CHF 459.85 del dicembre 2004, va evidenziato che trattandosi di prestazioni relative ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della modifica della LAMal del 1° gennaio 2006 l’assicuratore non può procedere alla sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal poiché l’UAM ha garantito il pagamento di tutte le prestazioni in arretrato della ricorrente (cfr. sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008). D’altra parte l’assicuratore stesso nella decisione impugnata ha affermato che gli importi di CHF 800 relativi ai trasporti non possono fungere da base per la sospensione in esame e nello scritto del 3 maggio 2010 (doc. XVI) ha indicato che, trattandosi di “trasporto con autoambulanza” da imputare ad infortunio il 50% dei costi sono a carico di CO 1 e il restante 50% a carico della ricorrente poiché si tratta di costi coperti solo da assicurazioni complementari di cui l’insorgente non dispone. Non si tratta pertanto di premi o partecipazioni ai costi (o accessori) ai sensi dell’art. 64a LAMal.

Per quanto concerne gli importi di CHF 288.65 e di CHF 1'206.95 (tra l’altro quest’ultimo importo corrisponde a quello pagato dall’UAM, cfr. doc. XII), lo stesso assicuratore afferma che “dovrebbe trattarsi di prestazioni erogate in ambito di un infortunio” (doc. XVI, sottolineatura del redattore) e che pertanto “queste note dovrebbero essere assunte dalla scrivente”. Tuttavia in assenza di una notifica corretta dell’infortunio l’assicuratore non ha ancora pagato la prestazione.

Certo, l’insorgente ammette di essere in ritardo con la notifica degli infortuni accadutile in passato. Tuttavia, come visto in precedenza, la sospensione può avvenire unicamente nel caso in cui gli arretrati concernono premi e partecipazioni ai costi (oltre agli accessori). Nella misura in cui l’assicuratore chiede la rifusione di prestazioni derivanti da infortuni non (ancora) notificati, non fa valere né premi né partecipazioni ai costi e di conseguenza non può sospendere le prestazioni in base all’art. 64a LAMal, sicchè anche gli accessori (spese esecutive, e interessi di mora) non sono di conseguenza afferenti alle motivazioni che permettono una sospensione.

Lo scritto del 3 marzo (recte: maggio) 2010 dell’assicuratore, interpellato per dipanare la fattispecie, non ha tuttavia chiarito la situazione in esame.

Questo Tribunale, dopo un esame dettagliato di tutti gli atti prodotti dalle parti, incrociando la numerosa documentazione prodotta ed in particolare grazie allo scritto del 13 aprile 2010 della Cassa di compensazione, giunge alla conclusione che verosimilmente l’importo posto alla base delle decisione di sospensione si riferisce alla richiesta di rimborso __________ di CHF 7'843.15 (cfr. doc. 32 e doc. XII), essendoci diversi punti di contatto con le fatture di cui ai doc. 15 e seguenti.

Va tuttavia subito evidenziato come nel doc. 32, ossia la richiesta di rimborso dell’assicuratore all’allora UAM, il totale indicato dalla convenuta, di CHF 7'843.15 non corrisponde all’ammontare di CHF 8'917.45 sollecitato alla ricorrente il 19 novembre 2008 e contenuto nel precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti (cfr. doc. 22 e 24), anche se da un attento esame del doc. 32 emerge che il totale ivi figurante ammonta in realtà a CHF 8'923.30, ossia un importo di soli CHF 5.85 superiore a quello chiesto con il citato sollecito e con il precetto esecutivo (importo di CHF 5.85 che figura in un conteggio del 21 luglio 2007, doc. 15).

Tuttavia, anche se l’importo posto a fondamento della decisione su opposizione fosse quello della richiesta di rimborso n. , dalla risposta della cassa di compensazione emerge che tutte le poste inerenti prestazioni della LAMal sono state interamente solute dall’.

Infatti, l’allora UAM ha pagato un importo complessivo di CHF 584.30 derivante dalla somma dell’importo di CHF 274.30 di aliquota percentuale 2007 e di contributo ai costi ospedalieri di CHF 10 al giorno (doc. 15) e CHF 310 di contributo ai costi ospedalieri di CHF 10 al giorno ( doc. 18).

Giustamente non sono stati rimborsati, oltre ai costi di trasporto di CHF 800 (5 volte, per un totale di CHF 4’000), i CHF 5.85 per prestazioni non assicurate (che comunque apparentemente non fanno parte dell’importo a base della sospensione) e che dunque esulano dalla LAMal (cfr. doc. 15) e i CHF 4'333.15 (2'408.90 + 1'924.25) relativi a notifiche di infortunio non ricevute (doc. 17) e che comunque non fanno parte delle partecipazioni ai costi fino al momento del calcolo definitivo che la Cassa effettuerà appena giunte le notifiche di infortunio. Del resto, come emerge dal doc. 15, con il pagamento dell’importo di CHF 134.30, l’aliquota percentuale del 2007 è stata totalmente soluta (cfr. doc. 15: “pagati 565.70” e “in sospeso 134.30” e il fatto che l’aliquota su CHF 3’304 sarebbe di CHF 330.40 e non di soli CHF 134.30).

Da quanto sopra l’importo di 4'917.45 posto a fondamento della decisione di sospensione è verosimilmente composto dai citati CHF 274.30 (già pagati dall’allora UAM, cfr. doc.XII) + 310 (già pagati dall’allora UAM, cfr. doc. XII: pratica __________: 310 + 274.30 = 584.30) + 2'408.90 (infortunio, da pagare dall’assicuratore appena ricevute le notifiche) + 1’924.25 (infortunio da pagare dall’assicuratore appena ricevuta la notifica).

Per quanto concerne le spese esecutive e gli interessi di mora va evidenziato che l’assicuratore non ha chiesto all’allora UAM il loro pagamento (cfr. doc. 32: spese esecutive: CHF 0.00), ma unicamente delle spese amministrative (CHF 70) che tuttavia non fanno parte dei crediti dell’art. 64a LAMal. Inoltre, interpellato il 14 aprile 2010 dal TCA per precisare “per ogni conteggio delle prestazioni allegato al doc. XII/1, se gli importi ancora scoperti sono premi, partecipazioni ai costi, spese esecutive od interessi di mora (e in caso di risposta positiva di indicare precisamente, tramite documentazione, quali sono gli importi ancora scoperti di questa categoria), a quanto ammonta effettivamente l’eventuale attuale scoperto a favore di CO 1 della sopra citata categoria (allegando tutti i documenti necessari a comprova delle vostre affermazioni) e se l’attuale misura (sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal) è ancora giustificata alla luce della risposta della cassa di compensazione (in caso di risposta affermativa, per quale motivo)” (doc. XIII), l’assicuratore, il 3 marzo (recte: maggio) 2010, non ha fatto valere né la presenza di interessi di mora non ancora soluti, né di spese esecutive che l’interessata dovrebbe ancora pagare (doc. XVI).

Va del resto rilevato che gli interessi di mora possono essere chiesti solo sui premi e non sulla partecipazione ai costi (cfr. sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356 e citato (cfr. Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Hrsg. Ulrich Meyer, 2.a ed., 2007, n. 13, pag. 403 e n. 1041 pag. 752: “Nach der Rechtsprechung hat der Gesetzgeber im ATSG über die Verzugs- und Vergütungszinsen auf Prämien und Kostenbeteilungen umfassend legiferiert, weshalb eine davon abweichende Regelung, die sich auf einen allgemeinen Rechtsgrundsatz der Verzugszinspflicht stützt, hier nicht zum Zuge kommen kann“) e di conseguenza, secondo il TCA, neppure sul contributo ai costi ospedalieri.

Inoltre nella decisione su opposizione l’assicuratore ha espressamente affermato che „L’Ufficio dell’assicurazione malattia di Bellinzona è stato informato su tutti gli arretrati” (doc. 9, sottolineatura del redattore). Ora nel doc. 32 trasmesso all’allora UAM per il pagamento del credito, apparentemente (cfr. supra), posto a fondamento della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal, non figurano né gli interessi di mora né le spese esecutive. Anzi, alla posta “spese esecutive” figurano le cifre “0.00” (cfr. doc. 32).

Sia come sia, va qui ribadito come questo Tribunale sia giunto a ricomporre il credito verosimilmente posto alla base della decisione impugnata solo grazie all’intervento della cassa di compensazione cantonale e ad un attento esame degli atti, mentre l’assicuratore, fin dall’inizio e malgrado in diverse occasioni sia stato interpellato dal tutore, non ha mai spiegato la composizione del credito, violando il diritto di essere sentito dell’assicurata che in questo modo, in assenza di chiarezza sugli eventuali importi ancora insoluti, non ha potuto difendersi convenientemente e non ha potuto versare quanto ancora eventualmente dovuto per evitare la sospensione.

A questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto solo da un’attentissima lettura delle tavole processuali ed incrociando la numerosa documentazione prodotta dalle parti è stato possibile risalire, verosimilmente, all’importo di CHF 4'917.45 chiesto dall’assicuratore. Tuttavia questo modo di procedere non può essere tutelato da questo Tribunale giacché una misura così incisiva come la sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal deve basarsi su conteggi chiari e precisi che permettano all’assicurato di verificare il suo presunto debito così da poter versare gli importi non ancora soluti e poter riattivare la copertura assicurativa. Ciò vale a maggior ragione in un caso come il presente dove l’interessata è stata messa sotto tutela, si trova in invalidità, beneficia delle prestazioni complementari ed è degente dal 2007 presso la Clinica __________. Va inoltre evidenziato come ancora il 14 marzo 2009 il tutore ha chiesto informazioni all’assicuratore circa eventuali scoperti (doc. C), ottenendo come risposta, il 25 marzo 2009, una minaccia di sospensione delle prestazioni per l’assicurazione obbligatoria di cura medica (doc. D), ma non il dettaglio e la composizione dell’importo ancora dovuto. Il 2 aprile 2009 il tutore ha nuovamente chiesto, invano, il dettaglio delle prestazioni non ancora pagate (doc. F) ed il 15 giugno 2009 ha informato l’assicuratore del pagamento da parte dell’allora UAM di parte del debito (doc. G). L’assicuratore non ha tuttavia dettagliato l’eventuale importo ancora scoperto né al tutore né a questo Tribunale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata sia perché non indicando nel dettaglio la composizione del presunto debito, l’assicuratore ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente, impedendole di capire il motivo della sospensione, sia perché, in ogni caso dall’esame delle fatture da parte di questo Tribunale emerge che il debito verosimilmente posto a fondamento della sospensione è stato soluto dall’allora UAM o non concerne premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese esecutive in arretrato ai sensi dell’art. 64a LAMal.

Nella misura in cui la sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal si fonda solo sulla decisione su opposizione dell’11 novembre 2009 l’assicuratore deve ripristinare immediatamente il diritto della ricorrente ad ottenere le prestazioni derivanti dalla LAMal.

La richiesta della ricorrente circa la possibilità di produrre ora le notifiche di infortunio diventa di conseguenza priva di oggetto. Del resto l’assicuratore con lo scritto del 3 marzo (recte: maggio) 2010 non sembra escludere tale possibilità (doc. XVII).

  1. L’insorgente chiede, se necessario, di sentire quale teste __________, già __________. L’assicuratore non si oppone.

Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente l’assunzione di una testimonianza), questo TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Del resto questo Tribunale ha interpellato la Cassa cantonale di compensazione (che dal 1° febbraio 2010 ha sostituito l’UAM), la quale ha risposto dettagliatamente ed esaurientemente alle domande del TCA e le cui risposte non sono state contestate dalle parti.

Per cui il TCA rinuncia a sentire quale teste __________ e all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

  1. Infine, la ricorrente, rappresentata da un tutore, chiede il versamento di ripetibili.

In una sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007, il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi riguardo all’eventuale diritto al rimborso delle ripetibili da parte di un assicurato, vincente in causa, rappresentato dal proprio curatore o tutore, negando il riconoscimento di indennità di parte per l'assistenza fornita da un curatore non giurista e apparentemente non in possesso di una specifica formazione nella materia in causa.

La nostra Massima Istanza si è così espressa:

" (…)

5.4 Quanto al giudizio sulla persona avente diritto a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).

5.4.1 Essa ha in particolare già avuto modo di riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente dall'Associazione svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

5.4.2 Un diritto a ripetibili (ridotte), in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).

5.4.3 Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14 aprile 2005).

5.4.4 Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.

Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un "semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente (l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).

5.5 Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.”

Tale giurisprudenza è poi stata confermata dall’Alta Corte nelle sentenze K 123/06 del 6 dicembre 2007, consid. 3 e K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8.

Nell’ambito dell’incarto 32.2008.192 (sentenza del 28 maggio 2009), il TCA ha accertato che il tutore della ricorrente non è giurista ma possiede un diploma quale consulente in sicurezza sociale e gli ha assegnato le ripetibili.

Alla luce di quanto sopra ed a fronte della superficialità e leggerezza con cui l’assicuratore ha agito, conformemente alla suesposta giurisprudenza, si giustifica l'assegnazione di un'indennità per ripetibili anche nel caso di specie in quanto il tutore che rappresenta l'assicurata è in possesso di una formazione specialistica in materia di assicurazioni sociali. Non solo vanno riconosciute ripetibili in favore della ricorrente ma CO 1, alla luce della superficialità e leggerezza del suo agire, negligenze non certo imputabili al giurista della sede __________ quanto ai preposti funzionari che dei conteggi si sono occupati verosimilmente, deve essere condannata al pagamento di congrua tassa di giustizia e spese.

D’altro canto un tutore o curatore ufficiale ha diritto ad essere indennizzato dal suo pupillo (cfr. STCA 23.04.2005 inc. 30.2004.30 e Circolare SEL/IAS 12-07/4) per il suo impegno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata ed è ripristinato il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente ai considerandi.

  1. La tassa di giustizia, cifrata in CHF 700.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, sono poste a carico di CO 1 che verserà all’assicurata CHF 1'700.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 369 CC

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

  • art. 29 Cost

LaLPC

  • art. 7a LaLPC

LAMal

  • art. 61 LAMal
  • art. 64 LAMal
  • art. 64a LAMal
  • art. 87 LAMal

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 78 LPGA

OAMal

  • art. 9 OAMal
  • art. 90 OAMal
  • art. 105a OAMal
  • art. 105a-105e OAMal
  • art. 105b OAMal

OG

  • art. 159 OG

Gerichtsentscheide

42
  • DTF 131 V 16401.01.2005 · 7.325 Zitate
  • DTF 130 V 38801.01.2004 · 710 Zitate
  • DTF 129 I 23201.01.2003 · 2.574 Zitate
  • DTF 129 II 504
  • DTF 129 V 45501.01.2003 · 95 Zitate
  • DTF 127 V 20501.01.2001 · 3.965 Zitate
  • DTF 126 I 16
  • DTF 126 V 1101.01.2000 · 272 Zitate
  • DTF 125 V 414
  • DTF 124 V 9001.01.1998 · 2.328 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • DTF 124 V 33801.01.1998 · 71 Zitate
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 36
  • DTF 122 V 4701.01.1996 · 569 Zitate
  • DTF 122 V 23001.01.1996 · 193 Zitate
  • DTF 119 Ib 36
  • DTF 110 V 51
  • 9C_578/200829.05.2009 · 171 Zitate
  • C 22/06
  • H 103/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 199/80
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 97/04
  • I 178/88
  • I 245/04
  • I 384/06
  • I 459/05
  • I 472/06
  • I 623/98
  • I 707/00
  • K 123/06
  • K 139/06
  • K 40/05
  • K 63/06
  • U 347/98
  • U 397/05