Incarto n. 35.2025.49
MM
Lugano 14 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2025 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 4 agosto 2022, RI 1, nato nel 2003, dipendente a contare dal 1° agosto 2022 della società __________ di __________ in qualità di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), durante un contrasto di gioco ha riportato un trauma al ginocchio destro.
L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge, in particolare pagato indennità giornaliere per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
1.2. Nel prosieguo, l’assicuratore ha compiuto accertamenti volti a verificare la plausibilità del salario dichiarato con l’annuncio d’infortunio e sul quale sono state calcolate le indennità versate nel frattempo all’assicurato (fr. 12’000/mese).
Il 15 febbraio 2023 CO 1 ha quindi comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore di RI 1, di ritenere che il salario di quest’ultimo sarebbe stato in realtà di fr. 12’000/anno.
Il rappresentante dell’assicurato ha contestato la comunicazione appena citata, chiedendo che venisse riconosciuto che il salario di RI 1 era di fr. 12’000/mese e che, di conseguenza, le indennità giornaliere fossero calcolate su tale importo.
1.3. Con decisione incidentale del 16 gennaio 2024, l’assicuratore ha sospeso la procedura di opposizione “fino al termine del procedimento penale” avviato nel frattempo dal Ministero pubblico in relazione al fallimento del __________.
1.4. Con sentenza 35.2024.15 del 12 agosto 2024, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto l’impugnativa che l’avv. RA 1 aveva nel frattempo interposto contro la succitata decisione incidentale e ha invitato l’amministrazione a (eventualmente) terminare i propri accertamenti e a rilasciare la decisione di sua competenza.
1.5. In data 15 maggio 2025, CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha riconosciuto indennità giornaliere calcolate su un salario annuo assicurato di fr. 12'000 per il periodo 7 agosto 2022 – 28 marzo 2023 e ha inoltre preteso dall’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 20'989.80.
Quale rimedio giuridico l’assicuratore ha indicato che “Contro la presente decisione può essere sollevata opposizione per iscritto o a voce entro 30 giorni dal suo ricevimento. L’opposizione dev’essere motivata e indirizzata ad CO 1.” (cfr. doc. B).
1.6. Con ricorso del 13 giugno 2025, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via principale che CO 1 venga condannata a versargli l’importo di fr. 60'599.04 oltre gli interessi di mora e in subordine il rinvio degli atti all’assicuratore affinché proceda all’audizione di coloro che a suo tempo negoziarono il contratto di lavoro con l’__________ (cfr. doc. I).
1.7. Con osservazioni del 7 luglio 2025, l’amministrazione ha chiesto in via principale che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile e in via subordinata l’assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta unitamente all’incarto completo (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a; 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81 p. 294).
In una sentenza C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268 s., la Corte federale ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
2.3. Nella concreta evenienza, il TCA constata che tra la documentazione a sua disposizione non figura alcuna decisione impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA, di modo che l’impugnativa presentata dall’assicurato deve essere dichiarata irricevibile.
L’allegato 13 giugno 2025 dell’avv. RA 1, da trattare alla stregua di un’opposizione ex art. 52 cpv. 1 LPGA contro la decisione formale del 15 maggio 2025, va quindi trasmesso all’assicuratore resistente affinché proceda all’emanazione della decisione di sua competenza.
2.4. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità dell’impugnativa inoltrata dall’assicurato.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vanno trasmessi ad CO 1 affinché proceda all’emanazione della decisione su opposizione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti