Incarto n. 35.2025.3
mm
Lugano 28 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 maggio 2024, la ditta __________ di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, nato nel __________, il 26 aprile 2024, scaricando un letto dal furgone (trasloco), per impedirne la caduta ha tentato di tenerlo con il braccio e ha avvertito uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. 1).
L’esame di RMN del 22 maggio 2024 ha evidenziato la presenza di una lesione estesa del tendine sovraspinato, come pure una lesione del labbro glenoideo (doc. 8).
Il 31 luglio 2024, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di riparazione dei tendini sovraspinato e infraspinato, tenotomia del capolungo del bicipite e acromioplastica (doc. 5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 ottobre 2024, l’assicuratore ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento occorso nell’aprile 2024, sostenendo, da un lato, che i disturbi alla spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 41).
A seguito dell’opposizione interposta il 7 novembre 2024 da RI 1 (doc. 47), in data 10 dicembre 2024, l’amministrazione ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (doc. 51).
1.3. Con tempestivo ricorso del 17 gennaio 2025, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’CO 1 affinché riconosca il caso d’infortunio e corrisponda le prestazioni di legge, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Di conseguenza, essendo il sottoscritto di professione geologo e per nulla abituato a spostare dei carichi ingenti come il letto in questione, ancor meno ad arrestarne la caduta improvvisa, la casistica appena citata non ha rilevanza nella fattispecie. Già in sede di opposizione si è infatti sostenuto, e qui lo si ribadisce, che il gesto compiuto per trattenere il letto in caduta rappresenta, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, uno sforzo eccessivo e presenta così un carattere straordinario. Tentare di trattenere un letto a due piazze in legno massiccio di almeno 80 kg, poiché stava cadendo durante lo spostamento, supera in modo evidente le sollecitazioni alle quali sono normalmente esposto e alle quali sono abitualmente in grado di resistere.
A volere essere precisi, le regole della fisica (segnatamente la dinamica di caduta libera e la forza d’urto) dimostrano che – sulla scorta dei fatti accertati dalla CO 1 (doc. 50 incarto CO 1 e consid. 4 della Decisione su opposizione) – lo sforzo effettuato dal sottoscritto con l’arto superiore destro era considerevolmente superiore a quello normalmente sostenuto in una situazione di equilibrio statico. In effetti, dato che la presa della mano destra mi è sfuggita, il peso si è sbilanciato e la parte corrispondente del letto è andata in caduta libera per circa 10/20 cm.
L’entità di questa caduta è tutt’altro che trascurabile. Come dimostrato dal calcolo del peso statico e dinamico descritto nel Doc. C, al peso statico della parte del letto sostenuto dal braccio destro vanno aggiunte le forze dinamiche all’impatto (tenuto altresì conto della rispettiva distanza di arresto), le quali hanno così fatto gravare sul solo arto superiore coinvolto un peso di almeno 68/80 kg.
L’allusione della CO 1 alla suddivisione del peso del letto tra me e mio fratello, dalla quale comunque non deduce alcunché, va dunque relativizzata secondo quanto appena spiegato. Non è ragionevole sostenere che la rottura del tendine sovraspinato e infraspinato sia stata causata soltanto dal loro stato preesistente (peraltro usuale nella fascia di età considerata). Lo sforzo effettuato va pertanto qualificato come eccessivo ai sensi della giurisprudenza, data l’entità del peso sopportato all’improvviso e in una posizione di ripresa, senz’altro impreparata, da una persona non del mestiere come il sottoscritto.
Oltre a ciò, la caduta del letto, non programmata, mi ha anche costretto ad effettuare un movimento scoordinato per tentare per tentare di trattenerlo e stabilizzarlo. Sempre con riferimento ai fatti accertati nella Decisione impugnata, istintivamente avevo infatti effettuato un movimento di ripresa per evitare che il mobile cascasse, con possibili danni allo stesso, eventuali lesioni personali ai piedi o conseguenze a mio fratello che lo sorreggeva. Sostanzialmente, il movimento difensivo di riflesso che ho dovuto adottare, considerando anche l’entità del peso sopportato, adempie il presupposto della straordinarietà ai sensi della giurisprudenza. (…).” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro occorso il 26 aprile 2024, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute che ha presentato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 122 V 233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136 consid. 4b; 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.8. Nella concreta evenienza, in data 13 maggio 2024, il datore di lavoro dell’insorgente ha annunciato all’assicuratore che il 26 aprile 2024 era accaduto un evento riguardante la spalla destra. L’evento è così stato descritto:
" lavori domestici; Scaricando un letto dal furgone (trasloco), per impedirne la caduta, ho tentato di tenerlo con il braccio e ho sentito improvvisamente uno strappo alla spalla.”
(doc. 1)
Chiamato dall’amministrazione a descrivere nel dettaglio la dinamica dell’evento, l’assicurato ha dichiarato quanto segue:
" Scaricando un letto dal furgone (trasloco), per impedirne la caduta ho tentato di trattenerlo con il braccio destro e ho sentito improvvisamente uno strappo alla spalla.”
Egli ha inoltre risposto affermativamente alla questione di sapere se durante l’attività si fosse “verificato qualcosa di particolare” (doc. 17).
Nel quadro della procedura di opposizione, ha avuto luogo l’audizione dell’assicurato da parte di un funzionario CO 1.
In quell’occasione, il sinistro in discussione è stato descritto nei seguenti termini:
" (…).
In data 26 aprile 2024 mi trovavo a __________ e stavo scaricando un letto matrimoniale di legno massiccio da un furgone.
Mio fratello __________ mi stava aiutando ed era rimasto a terra.
Io ero invece salito sul pianale del mezzo per spostare il mobile domestico.
Avevo sollevato da un’estremità questo letto a due piazze, del peso approssimativo di 80 chilogrammi, mentre mio fratello lo sosteneva dalla parte opposta.
Mentre lo trattenevo con le due mani, improvvisamente mi era sfuggita la presa dalla mano destra e così facendo il peso si era sbilanciato, abbassandosi.
Istintivamente avevo effettuato un movimento di ripresa per evitare che il mobile cascasse, con possibili danni allo stesso, eventuali lesioni personali ai piedi o conseguenze a mio fratello che lo sorreggeva.
Nel frangente in cui avevo effettuato il gesto istintivo di recupero della presa con la mano destra, il letto era cascato verso il basso e in quel preciso istante avevo una fitta dolente all’articolazione.”
(doc. 49, p. 1)
Il ricorrente ha inoltre dichiarato di essere alto 175 cm e di pesare 80 kg (doc. 49, p. 2).
In sede di ricorso, RI 1 ha infine confermato la dinamica dell’evento accadutogli, precisando che, persa la presa, l’oggetto trasportato si è abbassato di 10/20 centimetri prima di essere ripreso con la mano destra (cfr. doc. I).
2.9. In concreto, chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che la dinamica dell’evento accaduto nell’aprile 2024, così come è stata descritta dall’insorgente in occasione della sua audizione del 5 dicembre 2024 (cfr. supra, consid. 2.8.), non è contestata (cfr. doc. III, p. 2: “L’CO 1 non ha mai preteso che tali dichiarazioni [quelle contenute nel verbale di cui al doc. 49, n.d.r.] contraddicono la versione dei fatti che figura sul’annuncio d’infortunio né tanto meno quanto indicato dall’assicurato stesso in risposta al questionario che gli è stato trasmesso il 9.8.2024. (…). L’CO 1 ha chiesto all’assicurato delle precisazioni in quanto gli elementi a sua disposizione non le permettevano di sapere se l’assicurato aveva o meno sollevato da solo il letto. (…). Tale elemento è determinante.”).
Alla luce di quella dinamica, va ritenuto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va dunque esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
2.10. In una sentenza 8C_438/2024 del 18 marzo 2025 - riguardante il caso di un custode che aveva compiuto un “falso movimento” con la schiena nel cercare di recuperare una lastra di rivestimento del peso di circa 10 kg che si era staccata da un muro, caso in cui è stato escluso l’intervento di un infortunio ai sensi di legge -, il TF ha esposto una panoramica di suoi precedenti in cui era stata ammessa, rispettivamente negata, l’esistenza di un fattore esterno straordinario, in presenza di un processo lesivo svoltosi all'interno del corpo:
" (…).
3.3.1. L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de mouvement non coordonné, à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute. Le facteur extérieur - modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1; arrêts 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 in SVR 2023 UV n° 13 p. 40; 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 et les références). À titre d'exemples, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le cas d'un assuré, blessé à l'épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre supérieur gauche, un panneau d'environ 80 kilos glissant des mains de la personne qui l'aidait à le transporter (arrêt 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2), dans le cas d'un poseur de sols qui, par un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit, présentant une certaine intensité, a rattrapé précipitamment un rouleau de moquette qui glissait d'une étagère (arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 5.2.2), dans le cas d'un assuré rattrapant, à moins de 80 centimètres du sol, un gaufrier de 25 kilos qui tombait d'une table, le dos courbé et les bras en avant (arrêt 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 5 et 6.3) ou encore dans le cas d'une infirmière, amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d'une patiente, déplacement qui devait impérativement s'effectuer à deux en raison des contraintes induites par l'invalidité de celle-ci; la collègue de l'infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière s'était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le pire (arrêt U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 5).
3.3.2. En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans les cas suivants: une assistante maternelle qui s'est blessée au poignet en empêchant un enfant de cinq ans, pesant 20 kilos, de tomber d'une chaise "Tripp-Trapp" (arrêt 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6 ss); un boucher qui s'est fait mal au dos en se saisissant d'une caisse de viande d'environ 25 kilos collant à l'étagère sur laquelle elle était posée, reculant de quelques pas pour retrouver l'équilibre (arrêt 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 6.2); un assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté de redresser, par un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait sur un chariot de transport, lequel menaçait de basculer (arrêt U 144/06 du 23 mai 2006 consid. 2.1 et 2.2); une aide-soignante qui s'est blessée à l'épaule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait glissé des mains (arrêt 8C_1019/2009 du 26 mai 2010 consid. 5.1.2); un infirmier qui s'est fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s'était levée de sa chaise roulante (arrêt 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 5); une infirmière, pesant 62 kilos, souffrant d'une hernie discale, qui a soudainement dû supporter le poids d'une patiente de 66 kilos, en la déplaçant de son lit au fauteuil (arrêt U 421/01 du 15 janvier 2003 consid. 3); une aide-soignante qui, avec une stagiaire, soutenait une patiente d'environ 90 kilos qui s'effondrait, la conduisant à se pencher plus fortement, entraînant une vive douleur à l'épaule (arrêt 8C_444/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.3); un acteur qui a souffert d'une hernie discale lors d'une représentation, alors qu'il devait amortir le saut d'une collègue (pesant environ 58 kilos) qui lui faisait face (arrêt U 67/94 du 10 octobre 1994 consid. 5).”
2.11. Nel caso di specie, va rilevato che, secondo l’insorgente, il fattore esterno straordinario sarebbe presente in ragione del compimento di uno sforzo manifestamente eccessivo, rispettivamente di un movimento scoordinato. Al riguardo, egli ha in particolare fatto valere che, dopo aver perso la presa con la mano destra, il letto è andato “in caduta libera per circa 10/20 cm”, cosicché, al momento della ripresa, sull’arto superiore destro è gravato un peso di 68 – 80 kg, manifestamente eccessivo per una persona che non svolge abitualmente delle attività manuali pesanti (cfr. doc. I).
Da parte sua, l’assicuratore resistente nega che il ricorrente abbia dovuto compiere uno sforzo manifestamente eccessivo, rispettivamente che abbia effettuato un movimento scombinato del corpo, precisando segnatamente che l’istituto “…, vista la professione dell’assicurato, avrebbe riconosciuto l’esistenza di uno sforzo eccessivo se egli stava trasportando da solo il letto. (…). Il sollevamento/porto di un peso di 40 chili per un uomo, anche se geometra (recte: geologo, n.d.r.) di professione, non costituisce uno sforzo eccessivo. (…). Sintomatico è il fatto che l’assicurato non ha lamentato dei disturbi al momento di sollevare il letto. (…). Non si può nemmeno parlare di movimento scoordinato in quanto il fatto che un oggetto sfugga di mano durante il trasporto non ha nulla di straordinario a differenza degli eventi oggetto delle sentenze del TF di cui 8C_194/2015 dell’11.8.2015 e 579/2014 del 28.11.2014 richiamate dall’assicurato.” (doc. III).
Questa Corte rileva che all’origine dei disturbi denunciati dall’assicurato non vi è stato il movimento da lui compiuto con il braccio destro, ma piuttosto lo sforzo che ha profuso per trattenere il letto ed evitare che cadesse a terra.
Stante ciò, la questione di sapere se si è o meno in presenza di un fattore esterno straordinario deve essere esaminata dal punto di vista dell’eventualità di uno sforzo eccessivo e non da quella di un movimento scoordinato del corpo (in questo senso, si veda la STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 5.3 e la STFA U 144/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.2).
In questo contesto, assume un ruolo decisivo il peso dell’oggetto sollevato/trasportato, così come lo ha pertinentemente ricordato l’amministrazione.
Al riguardo, è utile segnalare che - trattandosi di assicurati che svolgono attività manuali – la giurisprudenza ha negato l’intervento di uno sforzo eccessivo configurante un infortunio in caso di sollevamento di pesi tra i 60 e i 100 kg (cfr. STFA U 144/06 succitata consid. 2.2 e riferimento ivi menzionato).
Nella presente fattispecie, è incontestato che il letto aveva un peso di circa 80 kg, come pure che, trasportato assieme al fratello, RI 1 ne sopportava la metà, ossia circa 40 kg.
Il TCA può seguire l’CO 1 nella misura in cui sostiene che il fatto di sollevare/trasportare un peso di 40 kg non configuri ancora per un uomo uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, e ciò sebbene egli non svolga abitualmente un’attività manuale.
Con la propria impugnativa, l’assicurato fa però valere che, in base a calcoli da lui stesso eseguiti, il peso sopportato dal suo arto superiore destro al momento in cui ha ripreso il letto, sarebbe in realtà stato di 68/80 kg (doc. C: “Al peso statico della parte di letto sostenuto (di 392.4 N, cioè 40 kg) vanno aggiunte le forze dinamiche all’impatto (di 274 / 392 N, cioè 28 / 40 kg) che porta il totale del peso sostenuto dal solo arto superiore destro di 68 / 80 kg.”) (cfr. doc. I e doc. C).
Ora, questa Corte non possiede le conoscenze necessarie per valutare la fondatezza della tesi fatta valere dall’insorgente, a proposito della quale l’assicuratore convenuto non si è peraltro minimamente pronunciato.
Pertanto, tenuto conto che RI 1 non svolge abitualmente attività manuali pesanti, della sua non più giovane età (al momento del sinistro egli aveva 66 anni) e del fatto che anche secondo l’assicuratore resistente qualora egli avesse trasportato da solo il letto (di 80 kg) l’esistenza di uno sforzo eccessivo andrebbe ammessa (cfr. doc. III), il TCA ritiene che gli atti debbano essere rinviati all’amministrazione affinché disponga tutti gli accertamenti utili a verificare la correttezza di quanto sostenuto dall’assicurato. In questo contesto, occorrerà considerare che al momento in cui la mano destra ha perso la presa, il letto era comunque ancora in qualche modo sorretto da quella sinistra, aspetto che non sembra essere stato considerato nei calcoli effettuati dal ricorrente (che parla di letto in “caduta libera per circa 10/20 cm”).
Nel caso in cui dall’istruttoria dovessero emergere elementi atti a giustificare l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, l’istituto assicuratore dovrà ancora interrogarsi a proposito dell’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il danno alla spalla destra e quell’evento.
Al riguardo, va segnalato che, in base all’apprezzamento 5 ottobre 2024 del fiduciario dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, la presenza di un becco osteofitario nella regione sottoacromiale, componente di natura morbosa, rappresenterebbe “… la causa primaria della lesione patita dall’assicurato soprattutto considerando l’età anagrafica” (doc. 44, p. 2) e ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, non è necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr., fra le tante, la STF 8C_29/2009 del 1° maggio 2009 consid. 2).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato la propria responsabilità in merito all’evento accaduto all’assicurato il 26 aprile 2024, deve dunque essere annullata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni