Raccomandata
Incarto n. 35.2024.76
mm
Lugano 18 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 20 febbraio 2023, RI 1, nato nel 1991 e domiciliato a __________ (Italia - provincia di __________), assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito al collo e alla spalla destra dal telaio di ferro di una porta, è caduto a terra e ha picchiato la schiena su un gradino.
I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale di __________, consultati il giorno stesso, hanno diagnosticato una miogelosi post-traumatica del muscolo trapezio e della muscolatura paravertebrale sinistra, come pure una contusione al rachide toracale (doc. 43).
L’esame di artro-RMN della spalla destra del 15 marzo 2023 ha evidenziato la presenza di una possibile focale fissurazione del labbro antero-superiore (doc. 50, p. 1). La RMN cervicale del 6 aprile 2023 è invece risultata nella norma (doc. 50, p. 6).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In ragione della persistenza dei dolori alla spalla destra, nel corso del mese di novembre 2023, l’assicurato ha consultato il dott. __________, il quale, tenuto conto degli esiti di una nuova artro-RMN eseguita nel frattempo, ha proceduto a infiltrare l’articolazione acromion-claveare destra, precisando che, in caso di effetto positivo, sarebbe stata considerata la possibilità di effettuare un intervento artroscopico di resezione (doc. 140).
A margine della visita del 20 dicembre 2023, il dott. __________ ha confermato l’indicazione a sottoporre RI 1 a intervento artroscopico (doc. 141).
Dalla valutazione neurologica eseguita dal dott. __________ il 23 gennaio 2024, non sono risultate patologie di rilievo (doc. 156).
1.3. Con decisione formale del 20 febbraio 2024, l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a prestazioni con effetto immediato, ritenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato - risultati privi di sostrato organico oggettivabile -, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento traumatico occorso nel febbraio 2023 (cfr. doc. 178).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc.188), poi completata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 198), in data 31 luglio 2024, l’assicuratore LAINF ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 207).
1.4. Con ricorso del 13 settembre 2024 presentato a questo Tribunale, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e ripristinato il diritto a prestazioni a contare dal mese di febbraio 2024 (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile, posto che la competenza ratione loci del TCA non sarebbe data. Infatti, secondo l’assicuratore convenuto, “…, l’assicurato è domiciliato in Italia (località di __________) e lo era già al momento del sinistro. L’ultimo datore di lavoro dell’assicurato aveva invece sede e quindi domicilio a __________, nel Canton __________. Riteniamo pertanto che il Tribunale di __________ sia quello che la controparte avrebbe dovuto adire per derimere la controversia che la oppone alla CO 1” (doc. III).
1.6. In data 17 ottobre 2024, il patrocinatore dell’insorgente ha osservato quanto segue a proposito dell’invocata incompetenza territoriale di questa Corte:
" (…) Effettivamente, come rilevato dalla resistente, nel momento in cui ha interposto ricorso il ricorrente era – come è – pacificamente domiciliato all’estero, per cui, conformemente all’art. 58 cpv. 2 LPGA, è competente il Tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio oppure quello in cui ha sede l’organo di esecuzione.
L’ultimo datore di lavoro dell’assicurato è la __________ (doc. E), agenzia interinale con sede a __________, nel Canton __________, che lo ha collocato a lavorare presso la __________, la quale ha invece la propria sede a __________, nel Canton __________.
La questione che si pone ora è quella di sapere se il menzionato art. 58 cpv. 2 LPGA fonda un foro presso il luogo in cui lavorava al momento dell’infortunio, oppure no. A mente di chi scrive, la stessa va risolta affermativamente, essendo l’insorgente assunto per lavorare nel Canton __________, a __________ (v. doc. E).
(…).
…, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale appena citata, la ratio della norma di cui all’art. 58 cpv. 2 LPGA è soltanto quella di facilitare l’accesso alla giustizia da parte della persona assicurata, lo scrivente legale ritiene che occorra ammettere un foro (anche) nel luogo di lavoro abituale, quale domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero. Tale foro appare pure compatibile con il principio giurisprudenziale secondo il quale è opportuno che di una lite si occupino quei tribunali che si trovano territorialmente più vicini alla fattispecie da giudicare (cfr. pure DTF 145 V 247 consid. 5.6.2; 139 V 170 consid. 4.3; 124 V 310 consid. 6b/bb).
Nel caso di specie, è inconfutabile che RI 1 ha svolto il proprio lavoro da ultimo presso la citata __________, di modo che è dato un foro in __________, Cantone che rappresenta il punto di contatto preponderante per la controversia. (…).” (doc. VII)
1.7. Il 24 ottobre 2024, questo Tribunale ha sottoposto l’allegato 17 ottobre 2024 dell’avv. RA 1 all’amministrazione per presentare osservazioni scritte, “… in particolare a proposito della tesi secondo la quale andrebbe ammesso un foro nel luogo in cui l’assicurato ha svolto il proprio lavoro, quindi nel Cantone __________" (doc. VIII).
Per quanto qui d’interesse, con scritto del 5 novembre 2024, la rappresentante dell’CO 1 ha rinunciato a formulare delle osservazioni e si è rimessa al giudizio della Corte (doc. IX).
Il documento appena citato è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Con la risposta di causa l’assicuratore resistente ha innanzitutto sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III).
Il TCA è quindi tenuto a verificare preliminarmente tale aspetto.
2.2. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).
Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
2.3. Nel caso di specie, dagli atti risulta che, al momento in cui ha interposto ricorso, l’assicurato era domiciliato nel Comune di __________ (Italia - provincia di __________), circostanza che entrambe le parti riconoscono (cfr. doc. III e doc. VII, p. 1), quindi all’estero.
D’altro canto, non risulta che egli abbia mai avuto un domicilio in Svizzera
Il foro deve pertanto essere stabilito in funzione del cantone di domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero del ricorrente, conformemente all’art. 58 cpv. 2 LPGA.
Dalle carte processuali si evince che, al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio del febbraio 2023, il ricorrente si trovava alle dipendenze della ditta __________ di __________ (Cantone __________ – cfr. estratto RC del Cantone __________, consultato il 22 ottobre 2024), agenzia di lavoro temporaneo, la quale lo aveva prestato, a far tempo dal 20 febbraio 2023 e per una durata massima di tre mesi, alla ditta __________, con sede a __________ (Cantone __________ – cfr. estratto RC del Cantone __________, consultato il 22 ottobre 2024) (cfr. doc. 1 e doc. 21).
Nessuno pretende che, successivamente al sinistro, e meglio sino al momento in cui è stato interposto ricorso, RI 1 abbia avuto altri datori di lavoro in Svizzera.
La questione che si pone è quindi quella di sapere se, in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, è territorialmente competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone __________ oppure quello del Cantone __________.
Secondo l’amministrazione, l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato ai sensi della disposizione legale appena citata aveva la propria sede nel Cantone __________, ragione per la quale la competenza per dirimere la vertenza con RI 1, incomberebbe al tribunale delle assicurazioni di questo Cantone (cfr. doc. III).
L’avv. RA 1 fa per contro valere che l’insorgente ha svolto il proprio lavoro da ultimo presso la ditta __________, quindi nel Cantone __________, di modo che la competenza ratione loci spetterebbe al tribunale delle assicurazioni di quest’altro Cantone (cfr. doc. VII).
2.4. Come già indicato in precedenza, l’art. 58 cpv. 2 prima frase LPGA recita che se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio.
L’art. 11 LPGA definisce datore di lavoro chi impiega salariati.
La disposizione legale appena citata rinuncia a una propria definizione della nozione di datore di lavoro e fa invece direttamente riferimento al disposto dell’art. 10 LPGA, giusta il quale è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
La relazione diretta tra le due disposizioni ha per conseguenza che, al di là del suo tenore letterale, l’art. 11 LPGA implica, non soltanto l’impiego di lavoratori, ma pure il pagamento di un salario determinante.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 in relazione con l’art. 5 cpv. 2 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione per il lavoro svolto a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato.
Datore di lavoro è dunque colui che occupa effettivamente una persona assicurata e che le paga un salario determinante.
Ciò che è da considerare salario determinante, si determina secondo una prospettiva legata all’oggetto. Sebbene valga la presunzione che colui che paga effettivamente il salario è il datore di lavoro, questo approccio soggettivo non è finalmente determinante. Nel caso in cui la persona che paga il salario non sia la medesima che occupa effettivamente il lavoratore, quest’ultima è da considerare datore di lavoro. In altri termini, determinante non è l’organo formale di pagamento, ma piuttosto per chi viene svolta l’attività lucrativa. Tuttavia, trattandosi di lavoratori temporanei, si considera datore di lavoro l’agenzia di lavoro interinale e non l’azienda d’impiego (cfr. Basler Kommentar ATSG – A. Janett, art. 11 n. 5 s.; a quest’ultimo proposito, si veda la STF 9C_456/2010 del 3 agosto 2010 consid. 4.3, emanata in materia di contributi sociali, e riferimenti ivi menzionati).
Da notare che, in ambito di diritto civile, la fornitura di personale a prestito ai sensi della legge federale sul collocamento (LC), nozione che comprende anche il lavoro interinale propriamente detto (lavoro temporaneo - cfr. J. Billarant, Pour une approche nouvelle du rapport de subordination en droit privé suisse du travail, Neuchâtel 2019, n. 667, 710 ss.), implica due contratti: da un lato un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO che vincola il prestatore al lavoratore e dall’altro un contratto di prestito di personale tra il prestatore e l’acquisitore (DTF 148 II 426 consid. 5.1). Formalmente, il lavoratore non è vincolato all’acquisitore da nessun contratto (STF 4A_134/2022 del 16 settembre 2022 consid. 3.2.2), anche se una relazione “quasi contrattuale” li unisce, il lavoratore temporaneo essendo segnatamente subordinato all’acquisitore, al quale il prestatore ha ceduto una parte importante del suo potere di direzione (J.-Ph. Dunand, Commentaire du contrat de travail, Berna 2022, art. 319 n. 77). Tuttavia, il diritto di disdire il contratto di lavoro appartiene al prestatore e non all’acquisitore (STF 4A_134/2022 consid. 3.2.3 succitata; 2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid. 4.3.3).
Il contratto di lavoro tra il prestatore e il lavoratore soggiace agli artt. 319 ss. CO, come pure alle norme specifiche previste dall’art. 19 LC (Dunand, op. cit., art. 319 n. 74).
In concreto, dalle carte processuali si evince che, nel febbraio 2023, RI 1 ha stipulato un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO e 19 LC con la ditta __________ (prestatrice), la quale l’ha prestato, per la durata massima di tre mesi a partire dal 20 febbraio 2023, alla ditta __________ (acquisitrice) (cfr. doc. 21).
In ossequio ai dettami giurisprudenziali esposti in precedenza, (ultimo) datore di lavoro in Svizzera dell’insorgente deve dunque essere considerata la ditta __________, che ha sede ad __________, nel Cantone __________ (cfr. supra, consid. 2.3.).
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, competente territorialmente è il Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________, al quale vanno trasmessi gli atti.
Al ricorrente non può essere di soccorso la giurisprudenza di cui alla DTF 144 V 313, mediante la quale la Corte federale ha ammesso il foro della succursale, quale domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero (per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto il foro della filiale, si veda la STCA 35.2022.48 del 22 dicembre 2022 consid. 2.3., cresciuta incontestata in giudicato), già per il motivo che la succursale fa giuridicamente parte dell’azienda principale (cfr. DTF 144 V 133 consid. 6.3), ciò che non è invece il caso dell’acquisitore rispetto al prestatore, trattandosi di due entità giuridiche distinte.
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto dell’assicurato contro la decisione su opposizione del 31 luglio 2024, mediante la quale l’CO 1 aveva dichiarato estinto il diritto a prestazioni.
In concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone _________.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti