Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2024.70
Entscheidungsdatum
25.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2024.70

rs

Lugano 25 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 luglio 2024 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Dalla Notifica d’infortunio LAINF del 20 febbraio 2024 trasmessa all’CO 1 dallo __________ emerge che RI 1, nato nel 1979 e socio e gerente della __________, ha dichiarato che il 15 febbraio 2024 alle ore 17:00 a __________ “mentre scendevo dal furgone della ditta per recarmi da un cliente ho mal appoggiato il ginocchio destro accusando un lieve dolore. Poi nel corso dei giorni successivi il dolore ha iniziato a sentirsi e a peggiorare” (doc. 1).

Il 19 febbraio 2024 l’assicurato si è recato presso il Pronto soccorso della Clinica __________. Nel relativo attestato è stato indicato che il paziente il giovedì precedente, scendendo dal furgone, aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, riuscendo comunque a mobilizzarsi senza problemi eccessivi, a parte la dolenzia in regione poplitea, tanto che nel fine settimana si era recato a sciare.

Dall’esame obiettivo è risultato un ginocchio destro edematoso sul comparto inferiore con dolore alla palpazione sul legamento rotuleo, ma senza dolore sulla rima meniscale mediale o laterale, oltre che dolenzia alla palpazione dell’inserzione tendinea del gemello mediale (cfr. doc. 2)

1.2. Dal referto radiologico relativo alla RM del ginocchio destro di RI 1 eseguita il 7 marzo 2024 si evince:

" Segni RM per “bone bruise” prevalenti in sede femoro-tibiale al comparto laterale come sovradescritto.

Piccola lesione osteocondrale al condilo femorale mediale (estensione antero-posteriore di circa 8 mmm) al versante intrarticolare.

Esiti di elongazione al legamento crociato anteriore con lesione intrasostanza all’inserzione femorale.

Focale lesione a decorso obliquo al corno posteriore del menisco mediale.” (Doc. 13)

1.3. Il 5 marzo 2024 RI 1, rispondendo ad alcuni quesiti supplementari postigli dall’CO 1 il 23 febbraio 2024, ha precisato che il 15 febbraio 2024 alle ore 11:30, “saltando giù dal furgone, ho appoggiato male il piede e ho sentito dolore al ginocchio. Inoltre nei giorni successivi sono andato a sciare e il dolore è peggiorato”. Alla domanda volta a sapere se fosse accaduto qualcosa di particolare (scivolato, caduto, battuto contro qualcosa ecc.) ha risposto “mi è ceduto il ginocchio” (cfr. doc. 8; 6).

1.4. Il Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, l’11 marzo 2024 ha indicato di aver visitato l’assicurato dopo la RM del ginocchio destro che ha messo in evidenza “ginocchio destro: bone bruise, lesione del menisco mediale, elongazione del legamento crociato anteriore, lesione cartilaginea al condilo mediale”. Lo specialista ha descritto il seguente status: “ginocchio destro con versamento intrarticolare e legamento crociato anteriore leggermente più lasso rispetto al controlaterale. Non deficit senso motori distali” (cfr. doc. 23).

RI 1 si è sottoposto a un nuovo controllo da parte del Dr. med. __________ il 9 aprile 2024. È stato riscontrato un “ginocchio destro con dolore soprattutto mediale e posteriormente a livello del cavo popliteo. Buona mobilità” (cfr. doc. 24).

1.5. Fondandosi sul parere del 18 aprile 2024 del medico assicurativo __________, PD Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale ha posto come diagnosi in relazione ai disturbi accusati dall’assicurato una distorsione del ginocchio destro e ha affermato, da un lato, che non è presente un danno fisico dovuto principalmente all’usura o a malattia, dall’altro, che un “bone bruise” non fa parte della lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF e che “la lesione meniscale non può essere confermata. Sembra una lesione vecchia del legamento crociato anteriore” (cfr. doc. 29, 30), l’assicuratore LAINF, il 23 aprile 2024, ha comunicato a RI 1 di non poter corrispondere prestazioni assicurative, non essendosi verificato alcun evento infortunistico ai sensi dell’art. 4 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e non essendo date le premesse per l’accettazione del caso come lesione corporale parificata a infortunio (cfr. doc. 31).

1.6. Il 2 maggio 2024 il Dr. med. __________ ha rivisto l’assicurato, il quale ha riferito che grazie alla fisioterapia di mobilizzazione ha ottenuto un miglioramento della sintomatologia algica a livello del ginocchio destro. RI 1 ha puntualizzato, però, che “quando esegue sforzi ha il peggioramento dei dolori a tale livello”.

Quale status il medico ha indicato “dolore in corrispondenza del compartimento mediale del ginocchio destro”, rilevando che “il paziente ha subito due traumi distorsivi a livello del ginocchio destro: il primo scendendo dal camion mentre era al lavoro con conseguente trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Il secondo cadendo mentre sciava con conseguente trauma distorsivo a livello del ginocchio destro”.

Il Dr. med. __________ ha, infine, osservato all’attenzione dell’CO 1 che “il caso è chiaramente da delinearsi sotto infortunio” e ha chiesto di rivedere il provvedimento del 23 aprile 2024 (cfr. doc. 35).

1.7. Interpellato nuovamente dall’Istituto assicuratore, il PD Dr. med. __________, il 21 maggio 2024, si è segnatamente così espresso:

" (…) La lesione orizzontale del menisco non è dislocata e anche dall’aspetto con probabilità preponderante degenerativa. Quindi rimane in conseguenza dell’evento descritto un bone bruise alla parte laterale del ginocchio, che non fa parte della lista secondo art. 6.2 LAINF. La lesione meniscale è con probabilità preponderante degenerativa e anche la lesione osteocondrale descritta (con formazione cistica, tipicamente presente in una lesione degenerativa). Siamo anche in presenza di una gonartrosi femoro-tibiale laterale.” (Doc. 40)

1.8. Con decisione del 28 maggio 2024 l’CO 1 ha negato all’assicurato le prestazioni assicurative richieste, poiché “dai fatti descritti e dalla documentazione medica risulta che i disturbi non sono riconducibili né a un infortunio né a una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio” (cfr. doc. 43).

1.9. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 2 luglio 2024 ha interposto una tempestiva opposizione contro il provvedimento del 28 maggio 2024 (cfr. doc. 48; 49), nella quale ha chiesto che la stessa sia annullata, rispettivamente riformata nel senso che gli devono essere riconosciute le prestazioni LAINF, siccome l’evento del 15 febbraio 2024 deve essere considerato un vero e proprio infortunio.

Al riguardo è stato fatto riferimento al referto del 17 giugno 2024 in cui il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver evidenziato che il paziente, durante il consulto del 14 giugno 2024, l’ha informato “di aver fatto un falso movimento a febbraio 2024 scendendo dal camion e qualche giorno dopo di essere caduto a sci con una distorsione del ginocchio destro”, ha indicato che le lesioni al ginocchio destro sono dovute a un traumatismo subito nel febbraio 2024, senza fare alcun riferimento a precedenti stati degenerativi che escluderebbero l’infortunio (cfr. doc. 52; 48).

1.10. Con decisione su opposizione del 10 luglio 2024 l’CO 1 ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento.

L’assicuratore LAINF, per quanto attiene al diniego dell’esistenza di un infortunio, ha rilevato:

" (…)

  1. Tenuto conto delle dichiarazioni fornite dall'assicurato alla CO 1 non può essere riconosciuto che egli sia stato vittima di uno o due infortuni ai sensi di legge e meglio che abbia presentato due traumi distorsivi secondo il criterio della probabilità preponderante. L'assicurato ha indicato che ha appoggiato male il piede scendendo o saltando dal furgone e di avere sentito un lieve dolore al ginocchio. L'esistenza di un movimento scoordinato non può essere ammessa in quanto un appoggio non perfetto saltando da un furgone non ha nulla di straordinario. Si tratta di un rischio con il quale l'assicurato poteva e doveva contare. La soluzione sarebbe stata diversa se l'assicurato a causa di un pericolo latente avesse dovuto saltare improvvisamente dal furgone (cfr. la sentenza del TF 8C_781/2007 del 20.3.2008 dalla quale risulta che Der Versicherte konnte der latenten Gefahr, welche einer umkippenden Leiter innewohnt, dadurch entgehen, dass er von dieser absprang. Der Absprung erscheint somit als instinktive Abwehrmassnahme gegenüber einer von aussen drohenden, augenfälligen Gefahr. Insofern dìeser Absprung bzw. die darauffolgende Landung auf dem Boden einen körperschädigenden inneren Vorgang auslöste, wäre dieser Vorgang als ungewöhnlichen äusseren Faktor im Sinne einer programmwidrigen, unkoordinierten Bewegung zu werten, womit das Ereignis als Unfall zu qualifizieren wäre). Il fatto che l'assicurato sia andato a sciare il week-end comprova che i dolori erano minimi e non sussisteva nessun impedimento. L'assicurato non ha riferito alla CO 1 né ai medici del Pronto soccorso di essere caduto mentre sciava. Quanto lui dichiarato al dott. __________ e poi al dott. __________ non può essere ritenuto. Colui che pretende delle prestazioni deve rendere almeno verosimile che le condizioni giustificanti la corresponsione di quanto richiesto siano date.

L'assicurato deve fornire una versione plausibile e convincente dell'accaduto. La CO 1 non può essere costretta ad accettare incondizionatamente le sue dichiarazioni. Se l'assicurato fornisce delle spiegazioni inesatte o contraddittorie o se la descrizione dell'avvenimento non è convincente l'esistenza di un infortunio non appare verosimile. La domanda di prestazioni è infondata e il caso deve venire rifiutato (sentenza del TFA U 258/04 del 23.11.2006; RAMI 1990 pago 49 consid. 2). Secondo la giurisprudenza non vi è motivo per mettere in dubbio l'attendibilità della versione dei fatti fornita dall'assicurato quando era ancora sotto l'impressione immediata dell'avvenimento. La Massima Corte ha più volte ribadito che in presenza di versioni diverse deve essere data la preferenza a quella fornita dall'assicurato quando ignorava ancora le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni ulteriori possono essere influenzate consciamente o inconsciamente da considerazioni fatte in un secondo tempo (DTF 121 V 47 consid. 2a, DTF

115 V 143 consid. 8c; RAMI 1988 pago 363 consid. 3b/aa).” (Doc. L pag. 3-4)

In relazione al rifiuto di assumere il caso quale lesione corporale parificabile a infortunio, l’Istituto assicuratore ha asserito:

" (…)

  1. Come rilevato dal medico assicurativo un bone bruise non fa parte della lista. Il 23.5.2024 il PD dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha spiegato che la lesione meniscale è con probabilità preponderante degenerativa così come la lesione osteocondrale.

  2. Giova poi precisare che nessuno non ha mai ritenuto la presenza di una lacerazione del menisco ma solo una lesione obliqua. (…)” (Doc. L pag.

1.11. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha domandato l’annullamento della stessa e del provvedimento del 28 maggio 2024, come pure che gli venga riconosciuta per gli eventi traumatici subiti nel mese di febbraio 2024 la copertura delle prestazioni LAINF a titolo di infortunio.

A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

Il signor RI 1 ha prodotto alla CO 1 altri referti di specialisti che attestano per contro che il caso in esame debba rientrare, come vedremo in appresso, nelle lesioni che devono essere considerate e rientrare nel novero dell'infortunio e non nel novero delle malattie degenerative.

La CO 1 asserisce che il signor RI 1 ha sottaciuto alla CO 1 e al medico del pronto soccorso dell'ospedale __________ di aver subito un trauma riconducibile ad una caduta sciistica che avrebbe da sola permesso di trattare il caso del signor RI 1 come infortunio.

AI riguardo si osserva che l'infortunio relativo alla caduta sciistica è avvenuto qualche giorno dopo l'evento del trauma verificatosi rovinando dal proprio furgone è stato segnalato al medico curante del Pronto soccorso ma purtroppo verosimilmente per inavvertenza non è stato riportato a verbale.

Sempre per inavvertenza questa volta del signor RI 1 le dichiarazioni fornite dallo stesso nella notifica di infortunio hanno ripreso quanto rilevato nel verbale del Pronto soccorso.

Il signor RI 1 non ha fornito alla CO 1 spiegazioni inesatte e contraddittorie.

Egli si è semplicemente dimenticato di riportare il secondo evento nella notifica di infortunio. Lo stesso è comunque stato riferito verbalmente sia al medico del Pronto soccorso sia alla CO 1 che gli aveva consigliato di notificare l'apertura di un secondo evento e meglio quello del 17 febbraio 2024.

Non siamo quindi in presenza di versioni discordanti e diverse dell'assicurato. La giurisprudenza citata dalla CO 1 nella propria decisione a pag. 4 punto 3 non merita di essere applicata nel caso di specie poiché riferita ad una fattispecie dove le affermazioni fornite erano da considerarsi contraddittorie.

Già per questo motivo la decisione qui impugnata deve essere annullata e riconosciuta a favore del signor RI 1 la copertura assicurativa dell'infortunio.

Occorre in effetti prendere in considerazione nel caso di specie non soltanto l'evento traumatico dal riversamento a terra dell'arto destro uscendo dal furgone, ma occorre anche prendere in considerazione l'infortunio sciistico comunque segnalato alle strutture sanitarie coinvolte nel caso in esame.

Diversamente da quanto indicato dal dott. __________ che indica che la lesione lamentata da RI 1 non fa parte della lista secondo l'art. 6.2 LAINF e che la lesione meniscolare è con probabilità in modo preponderante degenerativa e anche la lesione osteocondrale descritta. Egli ritiene che nel caso di specie si sia in presenza di un inizio di una gonartrosi femoro-tibiale laterale.

Altri specialisti concludono per l'evento traumatico qualificabile come infortunio.

In effetti il dott. __________ con referto del 27 febbraio 2024 ed il dott. Med. __________ con referto del 19 febbraio 2024 concludono che il ginocchio ap e lat. dx presenta un trauma contusivo.

Il dott. med. __________ mediante referto del 09 aprile 2024 concludeva per la necessità di un intervento di artroscopia del ginocchio destro con meniscectomia mediale e tensionamento del legamento crociato anteriore. Egli chiedeva alla __________ il nulla osta per la copertura dell'eventuale intervento chirurgico.

Il dott. med. __________ di __________, letti i rapporti, concludeva indicando che il signor RI 1 presentava lesioni a livello del ginocchio destro da ricondurre a traumi subiti negli eventi del febbraio 2024.

Tutti i referti citati e prodotti alla CO 1 prendono in considerazione i traumi subiti dal signor RI 1 e concludono per l'esistenza in concreto di un caso infortunistico che rientra nella definizione dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

Non sussistono in concreto dubbi sul fatto che gli eventi del febbraio 2024 siano da ricondurre ad un evento traumatico che come tale giustifichi l'erogazione delle prestazioni della LAINF. (…)” (Doc. I pag. 4-5)

Al ricorso sono stati allegati due certificati medici allestiti il 5, rispettivamente il 14 agosto 2024 dai Dr. med. __________ e __________.

Il Dr. med. __________ ha ribadito che la problematica al ginocchio destro di RI 1 è dovuta “ad un trauma distorsivo e non a una problematica degenerativa, tanto è vero che con la fisioterapia prescrittagli ha beneficiato di un miglioramento della sintomatologia” (cfr. doc. N).

Il Dr. med. __________ ha attestato che “tutti i trattamenti intrapresi a carattere conservativo (tra cui la fisioterapia) sono legati all’infortunio come già enunciato nella lettera di consultazione” (cfr. doc. M).

1.12. Nella sua risposta del 17 settembre 2024 l’CO 1 ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.13. Il 24 ottobre 2024 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, dopo aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV; V; VI), ha formulato delle osservazioni (cfr. doc. VII) e ha prodotto una dichiarazione rilasciata il 3 ottobre 2024 da __________ di __________ (Italia) secondo cui “il giorno 17 febbraio 2024 in località __________ (__________) RI 1 durante una discesa sulle piste da sci del __________ cadeva rovinosamente scivolando a valle per diversi metri” (cfr. doc. O), nonché un certificato medico del 18 ottobre 2024 nel quale il Dr. med. __________ ha attestato che “la problematica al ginocchio destro del paziente sopracitato è dovuta ad un trauma distorsivo come si può evincere dalla risonanza magnetica del 07.03.2024 (…)”. Il medico ha poi ricordato quanto posto in luce dalla RM (cfr. doc. P).

1.14. L’assicuratore LAINF, il 31 ottobre 2024, ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. IX).

1.15. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 fosse legittimato a negare il diritto a prestazioni in relazione alle problematiche al ginocchio destro dell’assicurato, per il motivo che questi, nel mese di febbraio 2024, non sarebbe rimasto vittima di alcun infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute riportato dal medesimo costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. In concreto va, innanzitutto, segnalato che nella DTF 146 V 51 consid. 9.1 il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torni applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Il TCA, pertanto, è dapprima tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.5. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.6. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).

Pertanto è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_17/2024 del 9 luglio 2024 consid. 3.1.1.; STF 8C_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.).

In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 180 pag. 37, l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto, sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005 consid. 4.2.2., massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265).

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid. 1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).

2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_17/2024 del 9 luglio 2024 consid. 3.1.3.; STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, pag. 267).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8. Nella presente evenienza la dinamica dell’evento del 15 febbraio 2024 non è oggetto di discussione tra le parti.

In particolare dal rapporto del 19 febbraio 2024 del Pronto Soccorso della Clinica __________ emerge che “il paz giov scendendo dal furgone riportava trauma distorsivo al ginocchio destro (…)” (cfr. doc. 2; consid. 1.1.).

Nella Notifica d’infortunio LAINF del 20 febbraio 2024 è stato indicato che RI 1 il 15 febbraio 2024, mentre scendeva dal furgone della ditta per recarsi da un cliente, ha mal appoggiato il ginocchio destro accusando un lieve dolore (doc. 1; consid. 1.1.).

L’8 marzo 2024 l’assicurato ha precisato che il 15 febbraio 2024 “saltando giù dal furgone, ho appoggiato male il piede e ho sentito dolore al ginocchio. (…)” (cfr. doc. 8; consid. 1.3.).

In concreto, dunque, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno al ginocchio destro si è manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone, né con oggetti. L’assicurato, infatti, nell’azione di scendere dal furgone ha semplicemente appoggiato non correttamente il piede (cfr. STFA U 233/05 del 3 gennaio 2006 consid. 4).

Deve essere, perciò, esaminato se, nel caso di specie, si può ammettere che vi sia stato un movimento scombinato o uno sforzo eccessivo (cfr. consid. 2.6.).

2.8.1 La dinamica dell’evento, così come è stata descritta puntualmente dall’assicurato, sia nel modulo Notifica d’infortunio LAINF (cfr. doc. 1; consid. 1.1.), che rispondendo agli ulteriori quesiti postigli dall’Istituto assicuratore (cfr. doc. 8; consid. 1.3.) permette, altresì, già di per sé di scartare l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo (cfr. consid. 2.6.).

Affinché, poi, una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. consid. 2.6.).

È precisamente nell'imprevedibilità - come ad esempio, il fatto di scivolare, d'inciampare oppure il movimento istintivo compiuto per evitare una caduta - che risiede il fattore esterno straordinario (cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 130 V 117 consid. 2.1). In questo ordine d'idee, la Corte federale ha riconosciuto la straordinarietà di un movimento scoordinato, trattandosi di un assicurato che è scivolato sul pavimento umido e, per evitare la caduta, si è aggrappato ad una sbarra (cfr. DTF 44 II 100 consid. 1).

In casu, il ricorrente non ha fatto valere di essere scivolato, inciampato oppure ancora di avere compiuto un movimento di riflesso per evitare una caduta (cfr. RAMI 1999 U 333, pag. 199 consid. 3c/aa e U 345, pag. 422 consid. 2b; si veda inoltre la STF 8C_17/2024 del 9 luglio 2024 consid. 4.2., in cui la Corte federale ha riconosciuto l'intervento di un infortunio, statuendo che mediante un passo falso, o meglio, in quel caso concreto, lo scivolamento dell’assicurata sul terreno bagnato e coperto di foglie con distorsione del ginocchio destro, è stato perturbato in maniera inattesa il naturale decorso del movimento corporeo. In tale giudizio l’Alta Corte, al consid. 4.1., ha precisato ad ogni modo che “die Unterschiede, dass das eine Mal von einem Fehltritt, das andere Mal von einem Ausrutschen auf nassem Untergrund gesprochen wird, machen die Aussagen nicht unglaubwürdig. Mit einem Ausrutschen können nämlich auch Fehltritte verbunden sein (vgl. Urteil U 39/92 vom 15. Oktober 1992 E. 3b)”).

In effetti l’insorgente, rispondendo l’8 marzo 2024 ad alcuni quesiti supplementari postigli dall’CO 1, alla domanda se fosse accaduto qualcosa di particolare (scivolato, caduto, battuto contro qualcosa ecc.) ha semplicemente risposto “mi è ceduto il ginocchio” (cfr. doc. 8; consid. 1.3.).

In proposito cfr. pure STF 8C_24/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.3.; STFA U 233/05 del 3 gennaio 2006 consid. 4.

Del resto, trattandosi del furgone della ditta, per l’assicurato era abituale scendere dallo stesso.

Ne discende che il movimento in questione non si è prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma.

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, nel caso di specie, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come ha correttamente concluso l’assicuratore LAINF resistente.

2.9. Per quanto attiene al preteso evento del 17 febbraio 2024, ossia all’asserita caduta sugli sci, va osservato che nella Notifica d’infortunio LAINF del 20 febbraio 2024 non è stato fatto accenno alcuno a tale avvenimento (cfr. doc. 1).

Dal rapporto del 19 febbraio 2024 del Pronto Soccorso della Clinica __________ risulta, poi, soltanto che il trauma distorsivo al ginocchio destro riportato scendendo dal furgone non aveva causato problemi eccessivi tanto che nel fine settimana il ricorrente si era recato a sciare (cfr. doc. 2; consid. 1.1.).

Anche, rispondendo alle domande supplementari dell’CO 1, l’assicurato, l’8 marzo 2024, si è limitato ad affermare che nei giorni seguenti al 15 febbraio 2024 era andato a sciare e il dolore era peggiorato (cfr. doc. 8; consid. 1.3.).

È stato nell’attestato del 2 maggio 2024, ovvero successivamente alla comunicazione del 23 aprile 2024 con la quale l’assicuratore LAINF ha informato l’insorgente di non poter corrispondere prestazioni assicurative, non essendosi verificato alcun evento infortunistico ai sensi dell’art. 4 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e non essendo date le premesse per l’accettazione del caso come lesione corporale parificata a infortunio (cfr. doc. 31; consid. 1.5.), che per la prima volta il Dr. med. __________ ha rilevato che “il paziente ha subito due traumi distorsivi a livello del ginocchio destro: il primo scendendo dal camion mentre era al lavoro con conseguente trauma distorsivo a livello del ginocchio destro. Il secondo cadendo mentre sciava con conseguente trauma distorsivo a livello del ginocchio destro” (cfr. doc. 35; consid. 1.6.).

Nell’opposizione la parte ricorrente si è, altresì, riferita al certificato del 17 giugno 2024 del Dr. med. __________, da cui risulta che l’assicurato l’ha informato, “di aver fatto un falso movimento a febbraio 2024 scendendo dal camion e qualche giorno dopo di essere caduto a sci con una distorsione del ginocchio destro” (cfr. doc. 48; 52; consid. 1.9.).

2.9.1. Chiamata a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 6.4.; STF 8C_404/2021 dell’11 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, pag. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

2.9.2. In concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, il TCA ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne l’esistenza o meno del preteso evento del 17 febbraio 2024, su quanto dichiarato il 20 febbraio 2024 nella Notifica d’infortunio (cfr. doc. 1) e sulle risposte rilasciate dall’assicurato il 5 marzo 2024, rispondendo al questionario inviatogli dall’CO 1 (cfr. doc. 8), nonché sul rapporto del 19 febbraio 2024 allestito dal Pronto Soccorso della Clinica __________ che riporta i motivi di ingresso al PS dichiarati dall’insorgente (cfr. doc. 2).

Nella “Notifica d’infortunio” nemmeno è stato indicato che il ricorrente nel fine settimana successivo all’avvenimento del 15 febbraio 2024, quando è sceso dal furgone della ditta, si è recato a sciare.

Ciò, invece, risulta dal certificato del 19 febbraio 2024 del Pronto Soccorso e dalle risposte del 5 marzo 2024 ai quesiti supplementari. Nei documenti appena citati, però, non è stato fatto riferimento alcuno a una caduta sugli sci (cfr. consid. 2.10.).

Se, effettivamente, andando a sciare il 17 febbraio 2024 l’insorgente fosse caduto, come è stato sostenuto in un secondo tempo, non si vede per quale ragione egli non l’avrebbe dichiarato al medico del Pronto Soccorso e all’assicuratore LAINF, rispondendo alle puntuali domande sottopostegli il 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 6; 8), soprattutto considerato, da un lato, che in tali occasioni egli ha comunque precisato di essersi recato a sciare nel fine settimana e, dall’altro, che una caduta sugli sci può rappresentare una causa rilevante in caso di problematiche al ginocchio.

Del resto, in linea generale, la prima volta in cui un assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti al doc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro, normalmente, notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande aggiuntive, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità. (cfr. STCA 35.2022.49 del 16 agosto 2022; STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015).

Inoltre appare poco verosimile quanto fatto valere dalla parte ricorrente, e meglio che la caduta sciistica sarebbe stata segnalata al medico del PS ma per inavvertenza non è stata riportata nel rapporto medico (cfr. doc. I; consid. 1.11.).

In effetti il sanitario, dal momento che ha in ogni caso menzionato l’uscita con gli sci, avrebbe anche annotato la caduta, che sarebbe stata più specificatamente significativa per la problematica al ginocchio.

Al contrario la circostanza che l’assicurato si sia recato a sciare nel fine settimana seguente l’evento del 15 febbraio 2024 è stata indicata dal medico del PS sulla base di quanto riferitogli dal paziente per spiegare che il trauma distorsivo al ginocchio accusato scendendo dal furgone non aveva provocato in prima battuta disturbi tali da impedirgli di svolgere un’attività sportiva come lo sci (cfr. doc. 2).

Ancora meno convincente è l’asserzione secondo cui per disattenzione l’insorgente, nella Notifica di infortunio del 20 febbraio 2024, ha ripreso quanto rilevato nel verbale del Pronto soccorso, omettendo quindi la caduta sugli sci (cfr. doc. I; consid. 1.11.).

Va, infatti, evidenziato che, mentre il medico del PS ha menzionato il fatto che l’assicurato si sia recato a sciare, nella Notifica d’infortunio non vi è traccia al riguardo.

Ne discende che il ricorrente, il 20 febbraio 2024, non ha semplicemente riportato in tale modulo le dichiarazioni risultanti dal referto del 19 febbraio 2024 del PS.

D’altronde, qualora il medico, a causa di una svista, non avesse effettivamente riportato la caduta, l’assicurato, trattandosi di un avvenimento non trascurabile, sarebbe stato attento a precisarlo nella Notifica di infortunio.

A maggior ragione sorprende tale omissione – nel caso in cui, per ipotesi di lavoro, la caduta sugli sci abbia realmente avuto luogo –, siccome secondo __________ l’insorgente, sulle piste da sci, sarebbe caduto rovinosamente, scivolando a valle per diversi metri (cfr. doc. O; consid. 1.13.).

In ogni caso la dichiarazione di __________ di per sé non consente di sovvertire l’esito della presente lite, visto che è stata prodotta unicamente in sede ricorsuale e in precedenza mai è stato fatto accenno a un testimone, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. IX).

Nel modulo relativo ai quesiti supplementari dell’CO 1 del 23 febbraio 2024 il ricorrente, dopo aver specificato che nei giorni successivi all’evento del 15 febbraio 2024 “sono andato a sciare e il dolore è peggiorato”, ha, peraltro, barrato le righe di risposta alla domanda “2. Nome e indirizzo degli eventuali testimoni?” (cfr. doc. 8).

In simili condizioni nel caso di specie occorre, dunque, concludere che RI 1 non ha reso verosimile l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA verificatosi il 17 febbraio 2024 (cfr. consid. 2.7.).

2.10. La decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui l’assicuratore LAINF ha negato che il danno alla salute lamentato dall'insorgente possa essere assunto a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. L pag. 4).

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto nel gennaio 2020, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti - fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Nella già citata DTF 146 V 51 (cfr. consid. 2.4.), la Corte federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha precisato che, in presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

  • a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre, dunque, accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

Sul tema, si veda pure la STF 8C_1/2024 del 10 giugno 2024 consid. 3.2.; STF 8C_533/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 2.3.; STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

2.11. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018 del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid. 4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

In proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.

Giova, in ogni caso, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid. 11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Il Tribunale federale ha comunque anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA 32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Le perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.; STF 8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.12. Nella presente fattispecie dalle carte processuali si evince che l’assicuratore LAINF, riguardo alla questione di un’eventuale lesione ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha interpellato il medico assicurativo, PD Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (cfr. doc. 41).

Dall’apprezzamento del 21maggio 2024 dello specialista emerge:

" (…) Il Dott. __________ non aggiunge ulteriori informazioni per il supporto di una lesione infortunistica. Aggiungo al mio apprezzamento del 18.04.2024 che nella risonanza magnetica è descritta una lesione obliqua del menisco mediale e un “bone bruise”. In sede femoro-tibiale è anche descritta una piccola lesione osteocondrale al condilo femorale mediale. Confermo che nella Serie 9, immagine 21 della risonanza magnetica del 07.03.2024 si vede un osteodema sia nel piatto tibiale laterale che nel condilo femorale laterale. È anche documentata la lesione obliqua del menisco mediale. La lesione osteocondrale descritta si vede nella Serie 9, immagine 21 e immagine 20. Non vedo nessuna corrispondente bone bruise o con un liquido, dall’aspetto piuttosto degenerativo cistico. Alla parte laterale del ginocchio segni di una osteofitosi femorale e assottigliamento della cartilagine, anche ben visibile nella Serie 9, immagine 20. La lesione orizzontale del menisco non è dislocata e anche dall’aspetto con probabilità preponderante degenerativa. Quindi rimane in conseguenza dell’evento descritto un bone bruise alla parte laterale del ginocchio, che non fa parte della lista secondo art. 6.2 LAINF. La lesione meniscale è con probabilità preponderante degenerativa e anche la lesione osteocondrale descritta (con formazione cistica, tipicamente presente in una lesione degenerativa). Siamo anche in presenza di una gonartrosi femoro-tibiale laterale.” (Doc. 40)

Tutto ben considerato, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal PD Dr. med. __________, specialista nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo il quale i reperti oggettivati al ginocchio destro sono principalmente degenerativi (lesione orizzontale del menisco mediale non dislocata, lesione osteocondrale, gonartrosi femoro-tibiale laterale), ad eccezione di un “bone bruise” alla parte laterale del ginocchio, il quale tuttavia non rientra nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Del resto, dalla restante documentazione medica, e meglio dalle certificazioni dei medici consultati dal ricorrente non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi (cfr. consid. 2.11.), a proposito della correttezza del parere dello specialista interpellato dall’Istituto assicuratore resistente (cfr. STF 8C_185/2024 del 1° ottobre 2024 consid. 5.6.).

Infatti il Dr. med. __________ si è limitato ad affermare senza debitamente motivare, il 2 maggio 2024 che “il caso è chiaramente da delinearsi sotto infortunio (…)” (cfr. doc. 35; consid. 1.6.) e il 5 agosto 2024 che la problematica al ginocchio destro di RI 1 è dovuta “ad un trauma distorsivo e non a una problematica degenerativa, tanto è vero che con la fisioterapia prescrittagli ha beneficiato di un miglioramento della sintomatologia” (cfr. doc. N; consid. 1.11.).

Il Dr. med. __________, dal canto suo, ha semplicemente attestato, il 17 giugno 2024 che le lesioni al ginocchio destro sono correlabili al traumatismo subito nel febbraio 2024 (cfr. doc. 52; consid. 1.9.) e il 14 agosto 2024 che “tutti i trattamenti intrapresi a carattere conservativo (tra cui la fisioterapia) sono legati all’infortunio come già enunciato nella lettera di consultazione” (cfr. doc. M; consid. 1.11.).

Infine, il Dr. med. __________, del __________, il 19 febbraio 2024, ha soltanto indicato quale dato clinico relativo al ginocchio destro “trauma contusivo” (cfr. doc. 49).

Pertanto non va dato seguito alla richiesta dell’insorgente di fare visionare la documentazione medica agli atti a un medico indipendente (cfr. doc. VII pag. 3; consid. 2.11.).

Inoltre, trattandosi del menisco, è utile segnalare che la rottura meniscale traumatica è sovente una rottura verticale e mobile nel ginocchio, per contro la lacerazione meniscale degenerativa è orizzontale oppure detta talvolta complessa con plurime mini lacerazioni ed è talora accompagnata da un inizio di artrosi (cfr., in questo senso, www.clinique-arthrose.fr e, tra le tante, la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023 consid. 3.1; STCA 35.2024.42 del 12 agosto 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.116 del 18 marzo 2024 consid. 2.9; 35.2022.49 del 16 agosto 2022 consid. 2.10.).

Va aggiunto che, in questo contesto, secondo la giurisprudenza federale citata in precedenza, assume un’importanza rilevante la questione di sapere se l’evento in discussione possa essere qualificato di “benigno o anodino” (cfr. STF 8C_185/2024 del 1° ottobre 2024 consid. 5.2.).

Il TCA ritiene che ciò sia il caso in concreto.

Il fatto di scendere dal furgone della ditta in cui si lavora, è un gesto tutto sommato anodino che non espone le estremità inferiori a forze particolarmente importanti (in questo senso, si vedano la STCA 35.2022.69 del 30 gennaio 2023 consid. 2.11, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante un assicurato che aveva riportato una lesione parziale del tendine di Achille sinistro nel salire e scendere più volte da un dumper e la STCA 35.2020.104 del 12 aprile 2021 consid. 2.6., anch’essa cresciuta in giudicato, concernente un’assicurata che aveva lamentato la rottura del tendine estensore lungo del pollice destro nel tagliare le verdure con il coltello).

Avendo fornito la prova liberatoria, la responsabilità dell’CO 1 non può, in ogni caso, essere considerata impegnata nemmeno a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF.

2.13. Nel ricorso è stato chiesto l’interrogatorio di RI 1 (cfr. doc. I pag. 6).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie la parte ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato l’interrogatorio dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 6).

È stata, quindi, chiesta l’assunzione di una nuova prova.

L’assicurato, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.14. Stante quanto precede la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore LAINF resistente ha rifiutato di versare RI 1 le prestazioni assicurative in relazione ai disturbi lamentati al ginocchio destro, deve essere confermata.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto 2024 consid. 2.12.; STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

LAINF

LPGA

v.OAINF

  • art. 9 v.OAINF

Gerichtsentscheide

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