Raccomandata
Incarto n. 35.2024.14
mm
Lugano 3 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 17 giugno 2010, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di operaio edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito all’arto inferiore sinistro da una pietra e ha riportato, secondo il rapporto 28 luglio 2010 dell’Ospedale __________, una lesione del menisco mediale (cfr. doc. 5).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione formale del 16 aprile 2013, poi confermata dopo opposizione (doc. 298), l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 30 aprile 2013 e ha negato l’assegnazione all’assicurato di una rendita d’invalidità e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 279).
1.2. Nel corso del mese di dicembre 2021, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 17 giugno 2010, determinata da una recrudescenza dei disturbi al ginocchio sinistro e dall’insorgenza di dolori alla schiena con piena inabilità lavorativa a contare dal 30 novembre 2021.
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 settembre 2023, l’amministrazione ha posto termine dal 30 settembre 2023 alle prestazioni di corta durata e ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 17% calcolata su un guadagno assicurato di fr. 51'748 e un’IMI del 12.5% (doc. 439).
L’assicurato ha personalmente interposto opposizione (cfr. doc. 444).
Con decisione su opposizione dell’8 gennaio 2024, intimata mediante posta A plus, l’CO 1 ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (doc. 460).
1.3. Con ricorso del 14 febbraio 2024, indirizzato al Tribunale amministrativo del Cantone __________ e redatto in lingua tedesca, RI 1, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto in via principale che venga ripristinato il diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 1° ottobre 2023, in subordine che gli venga riconosciuta una rendita d’invalidità di entità maggiore e in via ancora più subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio (cfr. doc. I).
1.4. In data 15 febbraio 2024, il Tribunale amministrativo del Cantone __________ ha trasmesso il ricorso a questa Corte per competenza territoriale (cfr. doc. II).
1.5. Il 21 febbraio 2024, il TCA ha chiesto alla RA 1 di presentare la traduzione dell’impugnativa in lingua italiana entro il termine di 15 giorni (doc. III).
La traduzione del ricorso è pervenuta in data 8 marzo 2024 (doc. IV 1).
1.6. Con scritto del 19 marzo 2024, l’CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile in quanto tardiva (doc. VII).
La rappresentante dell’insorgente si è pronunciata in proposito il 3 maggio 2024 (doc. XI).
Il 17 maggio 2024 l’istituto assicuratore convenuto ha ancora formulato alcune sue considerazioni attinenti alla tempestività del ricorso del 14 febbraio 2024 (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
2.2. Giusta l’art. 58 cpv. 1 LPGA, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Dalla banca dati MOVPOP – Movimento della popolazione, gestita dall’Ufficio cantonale dello Stato Civile, risulta che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________ a far tempo dal 1° aprile 2022.
Questa circostanza è stata confermata al TCA dalla Cancelleria comunale in data 19 febbraio 2024.
Stante quanto precede, posto come il ricorso sia stato interposto il 14 febbraio 2024 (cfr. doc. I), è data la competenza territoriale di questo Tribunale.
2.3. In concreto, nel merito è litigiosa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico a contare dal 1° ottobre 2023, come pure l’entità della rendita d’invalidità spettante al ricorrente e quella del guadagno assicurato sul quale calcolare la rendita medesima.
Preliminarmente, il TCA è però chiamato a verificare che il ricorso presentato dall’assicurato sia tempestivo, ciò che l’assicuratore convenuto contesta.
2.4. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 134 V 49 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.5. La posta A plus non è assimilata a un invio raccomandato. L’invio non viene consegnato soltanto dietro firma. Il mittente riceve una ricevuta che permette il monitoraggio elettronico degli invii (Track & Trace) su internet. La data di deposito nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario può in tal modo essere determinata (ma non la data in cui l’invio viene ritirato dalla bucalettere). Il termine inizia a decorrere da questo deposito: è in effetti a partire da questo momento che l’invio entra nella sfera d’influenza del destinatario (DTF 142 III 599 consid. 2.4; STF 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 4.2; 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.5). In caso d’invio mediante posta A plus, non si tiene conto del termine di giacenza. D’altro canto, come per l’avviso di ritiro di un invio raccomandato, esiste una presunzione che la data di distribuzione nella cassetta delle lettere o nella casella postale è stata correttamente registrata. La semplice eventualità di un errore di registrazione non basta a rovesciare questa presunzione. L’errore deve apparire plausibile tenuto conto delle circostanze (cfr. per analogia la STF 6B_517/2021 del 16 giugno 2021 consid. 1.1.2).
2.6. Nella concreta evenienza, risulta che l’CO 1 ha indirizzato la decisione su opposizione a “RI 1, __________”. Ora, dalla banca dati MOVPOP si evince che l’assicurato è stato domiciliato nel Comune di __________ sino al 31 marzo 2022, quando si è trasferito, come visto in precedenza, in Ticino, nel Comune di __________.
Al riguardo, la patrocinatrice del ricorrente fa valere che l’amministrazione ha intimato la decisione impugnata all’indirizzo sbagliato e si avvale della norma di cui all’art. 49 cpv. 3 LPGA, giusta la quale la persona interessata non deve subire pregiudizio alcuno dalla notifica irregolare di una decisione. Ella pretende inoltre che il proprio patrocinato avrebbe oralmente informato l’assicuratore del cambiamento di domicilio, non potendo comunque escludere che egli abbia in realtà confuso la CO 1 con la __________ “vista l’alta similitudine delle abbreviazioni” (doc. XI, p. 2).
Da parte sua, l’CO 1 sottolinea in particolare di aver intimato la decisione impugnata all’indirizzo indicato nell’opposizione ed esclude di avere avuto notizia del cambiamento d’indirizzo (cfr. doc. XIII).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che l’assicuratore convenuto aveva già intimato la decisione formale del 20 settembre 2023 all’indirizzo postale di __________ del qui insorgente (doc. 439).
L’assicurato si era personalmente opposto al provvedimento in data 6 ottobre 2023, senza sollevare obiezioni di sorta a proposito del luogo d’intimazione della decisione, e ciò sebbene fosse formalmente domiciliato a __________ da oltre un anno. Egli aveva anzi indicato quale mittente “RI 1, __________” (cfr. doc. 444).
D’altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua patrocinatrice, dagli atti non risulta che il ricorrente abbia mai informato l’CO 1 di avere nel frattempo cambiato indirizzo. Successivamente all’opposizione vi sono sì stati dei colloqui telefonici intercorsi tra l’assicurato e l’amministrazione, dalle relative note non risulta tuttavia che sia stata sollevata la questione del cambiamento di recapito postale (cfr. doc. 449 e doc. 458). In proposito, occorre inoltre considerare che in occasione della telefonata del 7 novembre 2023, l’insorgente ha chiesto all’assicuratore resistente l’invio degli atti per e-mail e per posta. Il CD contenente la documentazione è stato spedito il giorno stesso all’indirizzo postale di __________ (cfr. doc. 451). È dunque altamente verosimile che l’istituto non fosse stato nel frattempo avvertito del cambiamento d’indirizzo.
Il fatto che nell’incarto CO 1 siano presenti delle comunicazioni dell’Ufficio AI del Cantone __________ in cui figura l’indicazione “RI 1, __________”, non può essere di nessun soccorso al ricorrente. Le lettere in questione sono infatti datate 21 luglio e 10 novembre 2022 (cfr. doc. 360 e doc. 374) e sono pertanto ampiamente anteriori all’atto opposizione sul quale l’assicurato ha personalmente indicato, quale mittente, “RI 1, __________” (doc. 444). In base all’estratto Track & Trace relativo all’invio n. 98.01.048915.00197424, il provvedimento in questione è proprio stato recapitato (il 15 gennaio 2024) allo sportello dell’ufficio postale di __________.
Stante tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene che non si possa validamente sostenere che l’assicuratore resistente abbia spedito la decisione su opposizione a un indirizzo sbagliato, cosicché l’avv. __________ non è legittimata ad appellarsi alla norma di cui all’art. 49 cpv. 3 LPGA.
2.7. In relazione alla pretesa intempestività dell’impugnativa, l’assicuratore convenuto fa valere che il termine ricorsuale “non ha cominciato a decorrere dal 16.1.2024 bensì già dall’11.1.2024 e cioè dall’indomani dell’avvenuta notifica se l’assicurato non avesse chiesto di trattenere la posta e questo in considerazione del fatto che l’intimazione avviene quando l’invio entra nella sfera del destinatario e meglio quando viene depositato dalla Posta in un luogo ben determinato e definito in precedenza (...).” (doc. XII).
Con le proprie osservazioni del 3 maggio 2024, la rappresentante dell’assicurato, dopo aver segnalato che il suo patrocinato aveva un “fermoposta” presso l’ufficio postale di __________, obietta che, secondo la giurisprudenza federale, “… “la notificazione, determinante per la decorrenza per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario” (tra le tante STF 2C_943/2021, sentenza del 3 dicembre 2021, c. 2.2.2). Nell’ambito della giurisprudenza federale viene ugualmente menzionata la casistica di un deposito di una lettera spedita in “A+” nella cassetta delle lettere. Il che non è comunque stato fatto in casu. Infatti, dal Track & Trace del caso di specie si evince una prova di ritiro allo sportello in data 15.01.2024. In questo caso specifico non vi è quindi la necessità di procedere con la finzione di notifica creata dalla giurisprudenza per determinare qual è la data del recapito. (…).” (doc. XI).
Alla luce di quanto precede, controversa è dunque la questione di sapere a partire da quale data decorre il termine di ricorso previsto dall’art. 60 cpv. 1 LPGA.
Occorre rilevare che il TF ha già avuto modo di chinarsi sulla questione appena menzionata in una sentenza 8C_53/2017 del 2 marzo 2017.
In quel caso, la Corte federale è in effetti stata chiamata a pronunciarsi in merito alla questione di sapere quando la decisione su opposizione impugnata, spedita il 6 giugno 2016 mediante posta A plus, era stata intimata alla persona assicurata e, in ultima analisi, se era stato ossequiato il termine di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA. In base al tracciamento dell’invio, il 7 giugno 2016 la decisione su opposizione è stata trattenuta presso l’ufficio postale di destinazione, in quanto il ricorrente aveva impartito un ordine di “fermoposta” per il periodo 4-16 giugno 2016. La decisione su opposizione era poi stata effettivamente ritirata soltanto il 20 giugno 2016.
Secondo il tribunale cantonale, l’insorgente doveva attendersi un’intimazione da parte dell’autorità amministrativa, dopo che in data 4 maggio 2016 egli aveva inoltrato opposizione. L’invio dell’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e lavoro è quindi stato ritenuto intimato fittiziamente il giorno in cui è stato trattenuto presso la posta, dunque il 7 giugno 2016. L’ordine di “fermoposta” in vigore dal 4 al 16 giugno 2016, non era atto a prorogare il termine di ricorso, donde l’intempestività dell’impugnativa.
L’Alta Corte federale ha confermato la pronunzia cantonale sviluppando segnatamente le seguenti considerazioni:
" 4.3. Der zulässigerweise uneingeschrieben verschickte Einspracheentscheid wäre dem Beschwerdeführer - ohne anderweitige Abmachung mit der Post - am 7. Juni 2016 zugestellt worden. Mit dem Einwurf in den Briefkasten hätte er als eröffnet gelten müssen. Daran vermag der Postrückbehaltungsauftrag nach der dargelegten Rechtsprechung nichts zu ändern. Da nach Erhebung der Einsprache am 4. Mai 2016 mit einem Entscheid zu rechnen war, wäre der Beschwerdeführer gehalten gewesen, eine behördliche Zustellung zu ermöglichen oder aber der Verwaltung seine Abwesenheit zu melden und sie zu einem Zustellungsverzicht zu bewegen. Der erteilte Postrückbehaltungsauftrag genügte dazu nicht. Er konnte insbesondere nicht bewirken, dass eine rechtlich wirksame Zustellung erst bei der effektiven Empfangnahme der Sendung nach seiner Rückkehr aus dem Ausland (am 20. Juni 2016), statt bereits mit dem Einwurf in den Briefkasten, als erfolgt zu betrachten wäre. Denn Letzteres hätte faktisch zur Folge, dass die gesetzliche Beschwerdefrist nach Belieben des Beschwerdeführers verlängert würde (vgl. BGE 141 II 429 E. 3.1 S. 431). Seinem Einwand, dass die Sendung gar nicht in seinen Machtbereich gelangt sei, kann aus diesem Grund nicht gefolgt werden. Insbesondere ist nach dem Gesagten gerade nicht massgeblich, dass er die Verfügung gemäss Sendungsverfolgung ("Track & Trace") tatsächlich erst am 20. Juni 2016 entgegengenommen hat. Auch trifft es nicht zu, dass eine Zustellung während der von ihm in Auftrag gegebenen Postrückbehaltung nicht ordnungsgemäss habe erfolgen können, oblag es doch dem Beschwerdeführer, geeignete Vorkehren für die Zustellbarkeit zu treffen. Dass er dies versäumt hat, muss er sich entgegenhalten lassen. Seine Berufung darauf, dass er damals nicht anwaltlich vertreten gewesen sei, ist unbehelflich, denn dass kurz nach Einreichung eines Rechtsmittels regelmässig fristansetzende gerichtliche Mitteilungen erfolgen können, liegt in der Natur der Sache (Urteil 2F_10/2014 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.1).”
Questo Tribunale rileva che la fattispecie sub judice presenta evidenti similitudini con quella oggetto della sentenza federale appena citata.
Anche nel caso di specie, l’assicurato doveva attendersi un’intimazione da parte dell’assicuratore LAINF resistente, dopo che il 6 ottobre 2023 egli si era opposto alla decisione formale del 20 settembre 2023, e pertanto adottare quei provvedimenti idonei ad assicurare la recapitabilità, ciò che non è il caso per l’ordine di trattenere la corrispondenza da lui concordato con la Posta.
Se ne deduce dunque che la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2024, impostata presso l’Ufficio postale di __________ il 9 gennaio 2024, deve essere ritenuta fittiziamente intimata all’assicurato il 10 gennaio 2024, giorno in cui è stata trattenuta presso l’Ufficio postale di __________. Irrilevante è il fatto che il provvedimento in questione è stato effettivamente recapitato al ricorrente in data 15 gennaio 2024 (cfr. estratto Track & Trace relativo all’invio n. __________).
Il termine di ricorso di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia giovedì 11 gennaio 2024, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA. Esso è perciò giunto a scadenza venerdì 9 febbraio 2024.
Consegnato all’Ufficio postale di __________ in data 14 febbraio 2024 (cfr. la busta d’invio allegata all’impugnativa), il ricorso deve essere ritenuto tardivo e, pertanto, irricevibile in ordine.
2.8. Deve ancora essere esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avvocato della RA 1, oppure no.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie, posto come l’impugnativa sia stata presentata in maniera intempestiva, il requisito della probabilità di esito favorevole va ritenuto senz’altro inadempiuto.
In queste condizioni, non essendo soddisfatto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2024.
Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti