Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2023.61
Entscheidungsdatum
25.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2023.61

mm

Lugano 25 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 giugno 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 23 agosto 2021, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di operaio edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato ferito al volto da una scheggia mentre stava tagliando una putrella e ha riportato una ferita lacero-contusa a tutto spessore dall’ala nasale sinistra al labbro omolaterale con frattura della branca montante dell’osso mascellare di sinistra (doc. 32 – fasc. 1).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel corso del mese di novembre 2021, l’assicurato è stato vittima di un secondo evento infortunistico: mentre stava eseguendo una scanalatura con il martello, una scheggia gli è penetrata nell’occhio destro.

1.3. Alla chiusura dei casi, con decisione formale del 28 marzo 2023, l’amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15.5% (8% a carico del primo infortunio e 7.5% a carico del secondo) (cfr. doc. 83).

1.4. A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 87 – fasc. 2), in data 7 giugno 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 89 – fasc. 2).

1.5 Con tempestivo ricorso del 7 luglio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto in via principale che l’CO 1 venga condannato ad assegnargli un’IMI del 30% e in subordine che gli atti vengano rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. In data 23 agosto 2023, il rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è riconfermato nelle proprie richieste (cfr. doc. V + allegati).

L’11 settembre 2023, l’assicuratore convenuto ha versato agli atti gli apprezzamenti di due suoi medici fiduciari e, in base a ciò, ha dichiarato di riconoscere al ricorrente un’IMI del 26%, in luogo di quella assegnata con la decisione su opposizione impugnata (doc. IX + allegati).

In data 19 settembre 2023, il patrocinatore dell’assicurato ha comunicato al TCA di prendere atto che “… l’assicuratore infortuni ha rivalutato la situazione alla luce della documentazione medica prodotta e ha deciso di riconoscere un’indennità per menomazione dell’integrità globale maggiore pari al 26%, valore prossimo a quanto richiesto dall’assicurato, il quale ritiene adeguato quanto ora riconosciuto e concorda con tale maggiore riconoscimento.” (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. L’art. 6 Lptca stabilisce che:

" 1L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.

2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: RJN 1984, p. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in: SZS 1997 p. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 p. 988).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nel senso della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 p. 988).

In concreto, il contenuto dello scritto 11 settembre 2023 dell’CO 1 - trasmesso al TCA dopo la presentazione della risposta di causa -, ha dunque il valore di una semplice proposta indirizzata al giudice, il quale è tenuto a valutarne la conformità al diritto federale.

2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.7. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere dei propri medici fiduciari (dottori __________, spec. FMH in oftalmologia e __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia), ha in un primo tempo assegnato all’assicurato un’IMI del 15.5% (8% per il primo infortunio e 7.5% per il secondo) (cfr. doc. 83 e doc. 89 – fasc. 2).

In corso di causa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto i referti dei suoi medici curanti specialisti.

Con rapporto del 12 maggio 2023, il Prof. dott. , Primario del Servizio multisito di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell’, ha dichiarato che “il paziente presenta un buon esito nonostante la gravità del trauma iniziale. Permangono come descritto all’obiettività delle alterazioni morfofunzionali stabili e per le quali non vediamo una possibilità di miglioramento in futuro con il trattamento conservativo, che tuttavia perturbano in parte le funzionalità della vita quotidiana, per esempio l’assunzione di cibo, la respirazione, soprattutto sotto sforzo, la mobilità della bocca in generale. Alla luce di tali deficit funzionali, valutiamo che l’indennità per menomazione dell’integrità per l’emi-viso di sinistra sia insufficiente con l’attuale decisione (7.5%). Riteniamo che il 5% per il deturpamento debba essere aumentato al minimo del 50%, quindi a 7.5%, vista la posizione centrale della cicatrice coinvolgente sia naso che labbro. Oltre a ciò, riteniamo che un grado di 2.5% per i deficit funzionali non rappresentino in modo ottimale tale deficit, visto che la gravità è comparabile, se non peggiore della menomazione estetica. Riteniamo quindi un minimo di 15% per la menomazione del emi-viso di sinistra come adeguato.” (doc. O).

Dal canto suo, con rapporto del 21 luglio 2023, il dott. __________, Capoclinica presso la Clinica di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, con riferimento al grado di menomazione riconosciuto dall’assicuratore LAINF, ha segnalato che, tenuto conto degli esiti dell’esame del campo visivo dinamico Goldmann, “… pur in presenza di un recupero visivo del 100% nel periodo post operatorio, abbiamo avuto modo di oggettivare la presenza di una amputazione del campo visivo a carico dell’occhio destro a livello del quadrante nasale superiore che riteniamo di dover segnalare ai fini di una eventuale rivalutazione del grado di inabilità residuo post infortunio.” (doc. N).

L’amministrazione ha quindi sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo ai propri medici interni per una loro presa di posizione (cfr. doc. IX 2 e IX 3).

Sulle considerazioni espresse dal Prof. __________ si è pronunciato il dott. __________, per il quale “…, vi sono delle norme per l’assegnazione dell’IMI che vanno rispettate. La funzionalità delle parti del corpo colpite sono la base per avere diritto ad un’IMI. Nel nostro caso vi è una funzionalità ancora ben conservata del volto con delle alterazioni rimanenti che avevo valutato il 5% in base ad un completo deturpamento del viso che vale 50%. Gli ulteriori argomenti prodotti dalla divisione di chirurgia plastica di Lugano possono essere ben compresi. Gli sforzi nel muovere la bocca per l’assunzione del cibo e nel respirare possono essere ritenuti validi e pertanto possono essere accettati. Quindi il tasso d’indennità per la menomazione può essere aumentato al 7.5% per i deficit funzionali dell’emivolto sinistro. Nella mia valutazione dell’IMI del 3 marzo 2023 avevo inoltre aggiunto 2,5% per la riduzione permanente della sensibilità cutanea nei tessuti circostanti. Questo tasso non viene accettato dai medici dell’Ospedale di __________, i quali ritengono che la menomazione estetica fosse molto superiore a quella assegnata. Come avevo già spiegato nel mio rapporto precedente gli aspetti estetici non vengono considerati in modo specifico per assegnare l’IMI, se non nel deturpamento del viso che è già stato valutato. Quindi in questo caso le argomentazioni dei medici dell’Ospedale di __________ non possono essere prese in considerazione. Nuova decisione per l’assegnazione dell’IMI: 7,5% per i deficit funzionali e 2,5% per la permanente riduzione della sensibilità cutanea. In complessiva 10%." (doc. IX 3).

Sugli aspetti oftalmologici si è invece (di nuovo) espressa la dott.ssa __________, con apprezzamento del 6 settembre 2023, il cui tenore è il seguente:

" (…).

1 Befund

Es besteht eine unfallbedingte Pseudophakie und eine unfallbedingte chorioretinale Narbe bei 6h am rechten Auge, welche einen Gesichtsfelddefekt im oberen Bereich nach sich zieht. Der Visus ist bestkorrigiert 1.0 beidseits.

2 Schätzung des Integritätsschadens

Ein Integritätsschaden von 8% wurde am 27.03.2023 bereits gesprochen. Zusätzlich können weitere 8% gesprochen werden, das heisst insgesamt beläuft sich der Integritätsschaden neu auf 16%.

3 Begründung

Grundlage der Schätzung des Integritätsschadens ist die Tabelle 11.3 unter Punkt 4, Integritätsentschädigung gemäss UVG (Revision 1998), einseitige Pseudophakie ohne Visuseinschränkung. Dafür wurden die ersten 8% bereits gesprochen.

Der Gesichtsfelddefekt wird mittels Arbeitsbehelf Augenschäden 1994=ABAS94, Beurteilung von Augenschäden im Rahmen des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG), Seite 63, Abschnitt 927, Spalte B, ermittelt. Es handelt sich hier nicht um eine konzentrische Einschränkung, sondern um eine Einschränkung im oberen Gesichtsfeldbereich bis 20° der Marke V4. Eine konzentrische (allseitige) Einengung auf 20° würde einen Schaden von 12-18% entsprechen. Die Einschränkung ist im oberen Bereich und ein zusätzlicher Integritätsschaden von 8% kann gesprochen werden." (doc. IX 1)

Con scritto dell’11 settembre 2023, l’CO 1 ha informato questa Corte di riconoscere all’insorgente un’IMI del 26%, in sostituzione di quella del 15.5% assegnata con la decisione formale del 28 marzo 2023 (e confermata con la decisione su opposizione impugnata) (doc. IX).

Chiamato a formulare delle osservazioni al riguardo, il patrocinatore di RI 1 ha dichiarato di ritenere adeguata l’indennità proposta dall’assicuratore resistente e, pertanto, di concordare “con tale maggiore riconoscimento” (doc. XI).

2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene innanzitutto che la documentazione medica ulteriormente prodotta dal ricorrente sia atta a generare dei dubbi circa l’affidabilità dei pareri fiduciari sui quali si fonda la decisione su opposizione impugnata e, pertanto, a scostarsene. Del resto, è la stessa amministrazione ad essersene distanziata, visto che, con scritto dell’11 settembre 2023, essa ha proposto al giudice che il grado di menomazione inizialmente riconosciuto venga aumentato al 26%.

D’altra parte, questa Corte non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla, motivata e convincente, valutazione dell’IMI formulata nel settembre 2023 dai dottori __________ e __________, specialisti proprio nelle rispettive materie che qui interessano, i quali hanno anche debitamente preso in considerazione le obiezioni formulate in corso di causa dai medici curanti specialisti dell’insorgente. D’altronde, il rappresentante stesso dell’assicurato ha esplicitamente affermato di ritenere adeguata l’indennità fissata dai succitati medici fiduciari (e fatta propria dall’amministrazione) (cfr. doc. XI).

Stante tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’istituto assicuratore convenuto condannato ad assegnare a RI 1 un’IMI complessiva del 26%.

2.10. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un sindacato, ha diritto a un importo di fr. 1’500 a titolo d’indennità per ripetibili da mettere a carico dell’CO 1.

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’CO 1 è condannato a riconoscere all’assicurato un’IMI complessiva del 26%.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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