Raccomandata
Incarto n. 35.2023.6
PC/sc
Lugano 29 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Paola Carcano, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 dicembre 2022 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
chiamata in causa: TERZ 1
rappr. da: __________
ritenuto in fatto
1.1. A seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020, avvenuto l’11 maggio 2022 presso la RI 1, azienda con sede a __________, affiliata come datrice di lavoro, l’CO 1 ha effettuato delle riprese di fr. 117'446.- per il 2018, di. fr. 117'302 per il 2019 e di fr. 148'200 per il 2020 (doc. 141 e 144).
1.2. Ritenendo tali retribuzioni come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente dalla ditta individuale TERZ 1, mediante “fattura dopo revisione 01.01.2018-31.12.2020” del 18 maggio 2022 l’CO 1 ha fissato in complessivi fr. 7'284.95, i premi per infortuni professionali e non professionali ancora dovuti da RI 1 per gli anni 2018, 2019 e 2020 (doc. 144).
1.3. Con opposizione del 25 maggio 2022 (doc. 145) la RI 1 ha chiesto, innanzitutto, di chiarire la posizione assicurativa della ditta individuale TERZ 1, la cui attività lucrativa andrebbe considerata autonoma anziché dipendente e ha poi proposto, a titolo di “accordo transattivo”, quanto segue: “1. Le prestazioni erogate dalla ditta individuale TERZ 1 alla RI 1 non sono considerate salario determinante ai fini della LAINF (CO 1); 2. Il signor TERZ 1 si impegna a fornire una dichiarazione scritta ufficiale nella quale conferma di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della spettabile CO 1” (doc. 145, pag. 2).
1.4. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione su opposizione del 23 dicembre 2022 (doc. 164), l’CO 1 ha stabilito che l’attività svolta dal titolare della ditta individuale TERZ 1 presso la ditta RI 1 costituisce un’attività lucrativa dipendente, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto. Di conseguenza, l’amministrazione ha respinto l’opposizione, confermando la sua precedente decisione (costituita dalla fattura dei premi in questione).
1.5. Con tempestivo ricorso del 31 gennaio 2023, la ditta RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della citata decisione su opposizione e, di conseguenza, pure della “fattura del 18 maggio 2022 della CO 1 relativa agli anni 2018, 2019 e 2020” (doc. I, pag. 12). Anche in questa sede la ricorrente chiede che l’attività svolta dal titolare della ditta individuale TERZ 1 presso di lei venga considerata a tutti gli effetti un’attività lucrativa indipendente, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto (doc. I).
1.6. Con risposta del 10 marzo 2023, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. Nel successivo scambio di allegati, le parti hanno confermato integralmente le proprie posizioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII e IX).
1.8. Con decreto del 15 maggio 2023 questa Corte ha chiamato in causa TERZ 1, titolare dell’omonima ditta individuale, assegnandogli un termine di 20 giorni per visionare gli atti di causa e pronunciarsi in merito (doc. XI). Gli atti sono stati visionati in data 26 maggio 2022 (doc. XI).
1.9. Con osservazioni del 5 giugno 2023 TERZ 1, patrocinato dall’avv. __________, ha sostenuto integralmente la posizione della ricorrente, chiedendo che l’attività da lui svolta per tale società venga considerata a tutti gli effetti un’attività lucrativa indipendente, con argomenti (e documentazione) di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto (doc. XII e allegati).
1.10. Chiamati ad esprimersi al riguardo, l’avv. RA 1 e l’CO 1 hanno confermato integralmente le proprie posizioni in data 21 giugno 2023 rispettivamente in data 30 giugno 2023, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV e XVII).
Nel successivo scambio di allegati, gli avv. __________ e RA 1 rispettivamente l’CO 1 hanno confermato integralmente le proprie posizioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVI, XXVII, XXXI e XXXIII).
1.11. In corso di causa, il TCA ha interpellato l’avv. __________, chiedendo di rispondere ad alcune domande e di produrre diversa documentazione relativa alla ditta individuale TERZ 1 come pure all’attività svolta dalla stessa, anche con espresso riferimento al lavoro effettuato per la RI 1 (doc. XVIII). La risposta (con allegati) è pervenuta il 15 settembre 2023 (doc. XXV).
1.12. Nel successivo scambio di allegati, gli avv. RA 1 e __________ rispettivamente l’CO 1 hanno confermato integralmente le proprie posizioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXXII, doc. XXXIII, XXXVII, XXXVIII e doc. XLI). Tali scritti sono stati trasmessi per conoscenza ai diretti interessati in data 7 dicembre 2023 (doc. XLII-XLIV).
considerato in diritto
2.1. Questo Tribunale è innanzitutto chiamato a decidere se gli importi versati dalla ditta RI 1 (di seguito: RI 1) alla ditta individuale TERZ 1 (di seguito: ditta individuale) nel 2018 (fr. 117'446.-), nel 2019 (fr. 117'302) e nel 2020 (fr. 148'200) debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento di un’attività indipendente.
Da ciò dipende infatti la classificazione di RI 1 quale datrice di lavoro di TERZ
2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).
L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.3. Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.
In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).
Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.3; STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3 e STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023, consid. 2.2).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
Secondo la giurisprudenza, il dirigente o l'amministratore di una società alle dipendenze di quest'ultima è, anche se di fatto è l'azionista unico o di maggioranza e ha un'influenza decisiva sulla gestione dell'impresa, formalmente un dipendente della stessa. Tuttavia, non è il rapporto di diritto civile che determina lo status di una persona dal punto di vista dell'assicurazione sociale, ma la posizione economica. La questione se una persona abbia un'influenza decisiva sulla politica e lo sviluppo della società - e sia quindi da considerare come titolare di un reddito da attività indipendente - deve essere esaminata sulla base di criteri quali la cerchia dei soci, la partecipazione al capitale della società, la composizione del consiglio di amministrazione, il livello di attività dei soci e la loro funzione nella società (DTF 8C_121/2017 del 5 luglio 2018 consid. 7.1; 9C_453/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4.1; cfr. STCA 35.2023.13 del 14 agosto 2023, consid. 2.3).
In una sentenza 8C_205/2023 del 21 dicembre 2023, il Tribunale federale si è occupato di una fattispecie riguardante una società a garanzia limitata attiva nel ramo delle costruzioni quale appaltatore generale, i cui collaboratori erano obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’CO 1. Il Tribunale cantonale aveva ritenuto che le somme di denaro versate in contanti dalla ditta ricorrente alle società B e C (pure società a garanzia limitata attive nel ramo delle costruzioni) non potevano essere qualificate quale compenso per prestazioni riconducibili a un contratto d’appalto (“Entgeld für werkvertragliche Leistungen”), ma che erano invece servite a retribuire le prestazioni di lavoro fornite dalle persone fisiche dipendenti di B e C.
Il TF ha confermato integralmente la pronunzia cantonale e ha ribadito il principio secondo il quale un “Rechtsmissbrauch vorliegt, falls ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen will (vgl. Urteil 8C_218/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”
(sul tema, si veda pure la STF 8C_317/2023 del 5 ottobre 2023, in particolare i consid. 3.1 e 3.2).
2.5. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
(cfr. STCA 30.2022.2 del 3 giugno 2022, consid. 2.12).
2.6.
2.6.1. Tornando al caso di specie, la società insorgente, iscritta a registro di commercio dal 10 maggio 1991, ha quale scopo: “Il commercio all'ingrosso e al dettaglio di cucine componibili e di elettrodomestici di ogni genere, in modo particolare l'importazione, la distribuzione, l'acquisto e la vendita, l'installazione e la riparazione di elettrodomestici, come pure la rappresentanza di marche di elettrodomestici; la compravendita, l'installazione e riparazione di apparecchi climatizzatori per uso domestico e commerciale; la modifica di autoveicoli, furgoni, campers e roulottes, allo scopo d'installare impianti di climatizzazione fissi, nonché la loro manutenzione e riparazione ed ogni attività nel campo della meccanica fine. La società può inoltre acquistare, vendere, gestire e noleggiare aeroplani da turismo, trasportare per via aerea merci e persone, nonché impartire istruzioni relative alla guida di aeroplani. La società può inoltre svolgere tutte le attività aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo.” (consultabile su www.zefix.ch). TERZ 1 figura quale delegato con firma individuale, mentre il presidente (__________ in ) e il membro ( in __________) hanno firma collettiva a due (cfr. www.zefix.ch).
TERZ 1 è pure titolare di una ditta individuale dal 4 maggio 1988 che ha quale scopo. “Vendita e riparazione elettrodomestici, condizionatori e termopompe. Allestimento e riparazione di veicoli frigoriferi” (consultabile su www.zefix.ch).
Il 31 ottobre 2007 le parti hanno sottoscritto un “accordo di collaborazione (contratto di mandato)” (doc. B). Nella premessa figura che le parti intrattengono da parecchi anni rapporti commerciali, nella misura in cui
" la ditta TERZ 1 espleta nella forma del mandato (verbale) prestazioni tecniche di vario genere per la RI 1. I rapporti finanziari tra le due entità sono sempre stati basati su accordi verbali intercorsi tra l'amministratore della mandante e il titolare della mandataria.
I recenti accadimenti legati alla salute del titolare della mandataria nonché un approfondito esame interno della situazione da parte della mandante hanno convinto le parti della necessità di formalizzare gli accordi in forma scritta. Questo non da ultimo per evitare che determinate questioni note alle persone coinvolte possano essere misconosciute da eventuali sostituti e/o successori. II presente contratto di mandato riveste quindi un'importante funzione a tutela degli interessi delle parti, ma in particolare della mandataria, che ha espresso il desiderio di poter fruire di condizioni contrattuali con garanzie a medio e lungo termine. Il mandante, che ha più volte espresso piena soddisfazione per l'operato della mandataria, a sua volta ritiene opportuno stipulare degli accordi che permettano di pianificare dovutamente l'attività aziendale futura”.
L’art. 2, rubricato “inizio del contratto e durata”, prevede quanto segue:
" Il presente contratto si applica retroattivamente all' 1.1.2007 per una durata di 5 anni, potendo essere disdetto con scadenza di 6 mesi, la prima volta per il 31.12.2011. Alla scadenza, qualora non venisse inoltrata alcuna disdetta; il contratto si intende rinnovato tacitamente con scadenza annuale, mantenendo il termine di disdetta di 6 mesi.”
L’art. 3, rubricato “Lavori effettuati sulla scorta del mandato verbale fino al 31.12.2006 e relative conseguenze finanziarie”, prevede quanto segue:
" Tutte le questioni relative all'esecuzione del mandato verbale fino al 31.12.2006 vengono regolate sulla scorta degli accordi attualmente in vigore e non sono oggetto del presente contratto con un'unica eccezione:
tra le attività commerciali della ditta TERZ 1 figura la messa a disposizione di lavatrici dietro compenso (noleggio). Questa attività è sempre stata svolta esclusivamente dalla mandataria per proprio conto. Tuttavia, su esplicita osservazione da parte della mandante, la mandataria riconosce che, in alcune occasioni, ha potuto sfruttare le circostanze di collaborazione con la mandante per veicolare la propria attività. Questo nella forma della conoscenza di potenziali clienti, nella forma dell'allestimento della pubblicità e altra documentazione avvenuta congiuntamente o sfruttando il marchio della mandante. Nell'impossibilità oggettiva di quantificare in dettaglio le singole situazioni occorse nel decennio le parti si accordano come segue:
la mandataria riconosce alla mandante un importo di CHF 20'000.-- (con l'aggiunta dell'IVA 7.6%) forfetariamente una tantum a saldo di ogni e qualsiasi pretesa a riguardo di quanto precedentemente menzionato. Tale importo sarà portato in deduzione delle prestazioni dovute alla mandataria da parte della mandante. Con il pagamento di detta somma la mandataria si libera da ogni obbligo nei confronti della mandante per quanto precedentemente indicato. La mandante si impegna inoltre in futuro e come finora a non intraprendere alcuna attività nell'ambito della messa a disposizione di lavatrici.”.
L’art. 4, rubricato “Descrizione del mandato-compiti della mandataria”, prevede quanto segue:
" I compiti richiesti dalla mandante alla mandataria sono i seguenti:
a) consulenza generalizzata e costante nell'ambito tecnico
b) consulenza e supporto al personale di vendita e di montaggio della mandante
c) verifica costante della qualità dei lavori svolti, esame delle capacità professionali del personale della mandante
d) assistenza nella valutazione di eventuale nuovo personale da assumere
e) consulenza nell'ambito degli investimenti aziendali
f) allestimento in ogni tempo di relazioni riguardanti gli aspetti precedentemente citati su richiesta da parte della mandante e da consegnare all'amministratore
g) procacciamento di affari
Le parti precisano che il mandato viene attribuito alla ditta TERZ 1 e quindi può essere svolto dal signor TERZ 1 personalmente o da suoi collaboratori o da persone di sua scelta del cui operato la ditta mandataria risponde”.
L’art. 5, rubricato “Obblighi della mandante”, prevede quanto segue:
" La mandante si impegna a fornire tempestivamente alla mandataria tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del mandato. Si impegna inoltre a mettere a disposizione una struttura assolutamente funzionante in modo che il mandatario possa svolgere le consulenze in modo adeguato. La mandataria non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi che dovessero sorgere se la mandante non fosse in grado di dare seguito correttamente alle direttive operative da lei emanate. La mandante si impegna ad eseguire tempestivamente i pagamenti a favore della mandataria.
Si impegna inoltre a non avviare forme di collaborazione analoghe a quelle del presente contratto di mandato fintanto che detto contratto non è disdetto.
L’art. 6, rubricato “Compenso”, prevede quanto segue:
" Per i compiti descritti al punto 4 da a) fino a f) le parti concordano un compenso annuo di CHF 100'000.-- (+ IVA 7.6%), con aggiunta del rimborso di tutte le spese vive concernenti lo svolgimento del mandato.
A riguardo delle spese vive la mandante può scegliere di mettere a disposizione della mandataria i necessari mezzi d'esercizio in luogo del rimborso di talune spese vive.
La base di cifra d'affari su cui si basa il compenso forfetario è di CHF 2'000'000.--. In caso di aumento o diminuzione del volume degli interventi, ma solo se tale variazione ammonta almeno al 10% dell'importo base, il compenso sarà modificato di conseguenza, ritenuto che vi è un nesso diretto tra il volume di cifra d'affari realizzato dalla mandante e l'intervento richiesto al mandatario.
Per quanto riguarda il compito indicato al punto 4 lettera g) (procacciamento di affari) le parti concordano di discutere di volta in volta una provvigione, da aggiungere al compenso base, ritenuto che l'ammontare di tale provvigione non può essere stabilito in anticipo unicamente sulla scorta del volume dell'affare senza tener conto del margine di guadagno.
La mandataria può inviare durante l'anno delle richieste di acconto sull'ammontare dovuto a fine anno a seconda dell'entità dei lavori svolti in un determinato periodo.
I conteggi definitivi tuttavia vengono eseguiti dalla mandante sulla scorta dei dati di chiusura di ogni singolo periodo contabile.”.
L’art. 7, rubricato “Coperture assicurative”, prevede quanto segue:
" La mandataria si assume in proprio tutte le coperture assicurative necessarie all'espletamento del mandato, compresi tutti gli oneri sociali”.
2.6.2. In data 11 settembre 2017 __________, consulente e ispettore revisore CO 1/AVS, ha richiesto alla RI 1 svariati documenti in vista della revisione fissata per il 20 settembre 2017 (doc. 79; doc. 85). Durante la visita è emerso che, in relazione all’attività svolta da TERZ 1, veniva dichiarato un salario da dipendente per la RI 1 all’CO 1 di fr. 12'800.- mentre dai documenti AVS il salario dichiarato in relazione a TERZ 1 risultava superiore (Fr. 107'800.- per il 2012, Fr. 87'647.- per il 2013, Fr. 87'466.- per il 2014 e Fr. 130'133.- per il 2015 e il 2016: doc. 82). In tale occasione è pure emerso che TERZ 1 aveva concluso nel 2012 una polizza di assicurazione infortuni facoltativa presso la __________ (doc. 83).
In data 31 ottobre 2017 (doc. 85) __________ della __________, consulente fiduciario di RI 1, ha informato l’CO 1 che TERZ 1 era titolare di una ditta individuale che si occupava del noleggio di lavatrici (fornitura e manutenzione) e che forniva prestazioni di consulenza alla RI 1, di cui era pure azionista. A mente di __________ le due ditte cooperavano già dalla metà degli anni '90. Inoltre egli precisava che, nonostante la predetta situazione e “dopo un iter procedurale kafkiano di cui risparmiamo il dettagli" (doc. 85, pag. 1) dinnanzi alle autorità AVS TERZ 1 era stato assoggettato prima in qualità di indipendente e poi di dipendente.
Nel rapporto di revisione del 20 settembre 2017, relativo al periodo 01.01.2012-31.12.2016, __________ ha indicato che il calcolo del salario massimo LAINF non era corretto, in quanto “non tenuto in considerazione il salario del sig. TERZ 1” (doc. 90). Dal documento rubricato “revisione aziendale/risultato per la CO 1” del 9 ottobre 2017, relativo al medesimo periodo, sottoscritto (elettronicamente) da __________ e da __________ (di proprio pugno) per l’impresa si evince quanto segue: “Si rinuncia eventuali riprese al riguardo, ma la ditta è pregata di regolare la pratica trattenute in busta paga del sig. TERZ 1 a partire dal 2017.” (doc. 91).
Dalla nota telefonica del 22 novembre 2017 (doc. 93) di __________ si evince quanto segue:
" (…) Dopo aver avuto il supporto anche da parte dell'esperto __________ delle revisioni, __________, si decide all'unanimità che il salario AVS del sig. TERZ 1 deve essere dichiarato anche alla CO 1.
Contattato telefonicamente il sig. Martinetti che si occupa della contabilità della ditta individuale del sig. TERZ 1. Dopo aver saputo della nostra posizione ferma di far rientrare i salari AVS del sig. TERZ 1 anche alla CO 1, ha accennato nuovamente di non essere d'accordo. Ribadisce ancora che se cambia la sua polizza Lainf, a lui verrebbero sottratti molti privilegi che non li avrebbe nemmeno con una polizza Lainf complementare. Tuttavia riferisce che sarebbe disposto ad accettare anche la soluzione di compromesso, cioè di far rientrare i suoi salari dal 01.01.2018.
Nei prossimi giorni il sig. __________ contatterà nuovamente il sig. __________ e rilascerà un comunicato per e-mail, in modo da capire se faranno opposizione alla decisione della CO 1. Al momento sono due le situazioni:
Rinuncia opposizione = nessuna ripresa retroattiva e salario AVS del sig. TERZ 1 anche per CO 1 da 01.01.2018 Decisione di opposizione = ripresa retroattiva dei salari non dichiarati alla CO 1 negli anni revisionati. La ditta farà opposizione sulla fattura post-revisione e sulla posizione assicurativa del sig. TERZ 1.
Si attende il comunicato da parte del sig. __________ e del sig. TERZ 1.
Nel frattempo viene mandata avanti la pratica sulla parte dei risultati di revisione, approvati dalla sig.ra __________ in sede di revisione.”
Con e-mail del 23 novembre 2017 (doc. 89) __________ ha comunicato a __________, con copia per conoscenza a __________ e __________ per l’impresa, quanto segue:
" Ciao __________,
come da intesa telefonica di ieri, attendo che ti consulti col sig. TERZ 1 e mi fai sapere se siete intenzionati a fare opposizione.
Allora due sono le opzioni:
Si accetta che le prestazioni del sig. TERZ 1 presso la ditta RI 1 - assoggettate come salario AVS - vengano dichiarate alla CO 1 a partire da 01.01.2018, per cui nessuna ripresa retroattiva (anche perché non ha senso, aveva già una propria copertura Lainf). Si verrebbe dunque a rispettare la parte giuridica, ossia che il salario Lainf segue il salario AVS della ditta.
Non si è assolutamente d'accordo nel far rientrare il suo salario alla CO 1.
A questo punto l'opposizione non può basarsi su uno scritto "a partire da 01.01.2018... ", ma su una fattura reale. Quindi deve essere "per forza" emessa la fattura sulla ripresa retroattiva dei salari non dichiarati alla CO 1 durante il periodo revisionato della ditta. Diventerà poi un problema tra compagnie assicurative. La __________ si rivendicherà alla CO 1 di tutte le IG infortuni pagate nei confronti del sig. TERZ 1 nel periodo 2012-2016.
Io sono in vacanza fino al 10.12.2016 e gestirò la pratica al mio rientro.
Nel frattempo mando avanti la revisione della RI 1, con i risultati già discussi in sede di revisione.
Ci sentiamo
Cari saluti
__________” (n.d.r.: il corsivo e le sottolineature non sono della redattrice).
Con e-mail del 6 marzo 2018 (doc. 98) __________ ha comunicato a __________ per l’impresa, con copia per conoscenza a __________ e __________, quanto segue:
" Ciao __________,
mi riferisco alla ditta RI 1, in modo particolare al salario LAINF del sig. TERZ 1.
A seguito della revisione delle buste paghe e della discussione successiva col sig. __________ della fiduciaria
__________, si conviene che le prestazioni sig. TERZ 1 - ritenute salario AVS - vengano dichiarate anche alla CO 1 a partire da 01.01.2018.
Ti auguro una buona giornata.
Cordiali saluti
__________” (n.d.r.: il corsivo e grassetto non sono della redattrice).
2.6.3. Nel maggio 2022 l’CO 1 ha proceduto ad una nuova revisione relativa al periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020. In tale occasione ha effettuato delle riprese di fr. 117'446.- per il 2018, di. fr. 117'302 per il 2019 e di fr. 148'200 per il 2020 per le retribuzioni versate a TERZ 1, ritenute provento da attività lucrativa da lui svolta in modo dipendente per la RI 1. Mediante “fattura dopo revisione 01.01.2018-31.12.2020” del 18 maggio 2022 l’CO 1 ha quindi fissato in complessivi fr. 7'284.95, i premi per infortuni professionali e non professionali ancora dovuti da RI 1 per gli anni 2018, 2019 e 2020 (doc. 140, 141, 142 e 144).
In data 10 ottobre 2022 (doc. 159) __________ ha comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…) Il sottoscritto è presidente del consiglio di amministrazione della RI 1 e incaricato dal signor TERZ 1 di redigere il presente documento.
Il signor TERZ 1 è titolare di una ditta individuale che si occupa del noleggio di macchine lavatrici e del management della ditta RI 1, di cui egli è azionista e membro del consiglio di amministrazione.
In qualità di amministratore della RI 1 egli riceve un salario (a titolo di esempio alleghiamo il certificato di salario 2021). Le prestazioni di management vengono per contro fatturate dalla ditta individuale.
Le domande che voi avete cortesemente posto riguardo all'organizzazione del lavoro, mezzi operativi, ferie, risultano quindi non attinenti alla fattispecie in quanto il signor TERZ 1 come tale non lavora per la RI 1: si occupa del management. Nello svolgimento di questo mandato egli non è minimamente vincolato a direttive aziendali, a orario di lavoro, all'utilizzo delle risorse.
Non esiste quindi alcuna direttiva in merito a:
Orario di lavoro: il mandato deve essere svolto in maniera indipendente e con la finalità di raggiungere l'obiettivo;
Ferie, supplenze, ecc: non è di competenza di RI 1. Come precisa il contratto di mandato che alleghiamo il mandato viene svolto autonomamente dalla ditta TERZ 1 e non deve necessariamente essere svolto dal signor TERZ 1 personalmente;
Il signor TERZ 1 non riceve alcuna retribuzione su base oraria perché la ditta TERZ 1 emette una fattura annua su base contrattuale per il mandato di management.
Occuparsi del management significa intervenire nel procacciamento di clienti (egli è una figura molto conosciuta) e nel dare supporto tecnico alla struttura di RI 1, che è di per sé autoportante e che dispone dei tecnici, dell'apparato amministrativo e direzionale, di mezzi d'esercizio e di un capannone. Egli non fa parte dell'organico e non ha una funzione tra le maestranze.
La ditta individuale TERZ 1 ha uffici propri, per i quali paga un regolare canone di locazione, ha i propri mezzi d'esercizio, le proprie infrastrutture.
L'attività della ditta individuale TERZ 1 non ha nulla a che vedere con quella svolta da RI 1. Quest'ultima si occupa della compravendita e riparazione di elettrodomestici, condizionatori, apparecchi affini, all'ingrosso e al dettaglio.
La ditta individuale TERZ 1, oltre che del management della RI 1, si occupa esclusivamente della messa a disposizione di macchine da lavare nei palazzi (noleggio di lavatrici).
Non esiste alcuna concorrenza tra le due entità giuridiche.
In questa sede riteniamo necessario spiegare perché una situazione tanto semplice e elementare sia divenuta problematica.
La ditta RI 1 è stata oggetto in passato di alcune revisioni da parte della Cassa __________. I risultati di queste revisioni sono stati oggetto di diverse contestazioni, anche in sede legale, proprio per la definizione delle prestazioni della ditta individuale TERZ 1.
In un primo tempo la Cassa __________ aveva imposto di separare l'attività di consigliere di amministrazione dal quella del management e di assoggettare la prima come salario.
Le parti si sono dichiarate d'accordo.
In un secondo tempo (quindi in una revisione successiva) la stessa Cassa __________ è ritornata sui suoi passi in contraddizione con la soluzione che era stata concordata in buona fede ed ha preteso che anche le prestazioni di management fossero assoggettate quale salario.
L'intenzione di RI 1 era quella di contestare nuovamente per vie legali la decisione della Cassa __________, soprattutto per l'agire ritenuto poco consono di quest'ultima.
Dopo valutazione dei costi che questa procedura avrebbe comportato e considerato che I'AVS era comunque dovuta (sia essa come salario o come reddito d'attività indipendente) si è deciso di rinunciare.
La fattura di management è quindi assoggettata all'AVS come se fosse un salario mentre che fiscalmente fa parte del reddito. aziendale dell'attività indipendente. La prestazione viene anche assoggettata all'IVA. L'autorità fiscale, quando procede all'annuncio del reddito d'attività indipendente alla Cassa __________, neutralizza l'importo della fattura di management.
Analoghe considerazioni non possono tuttavia essere espresse per quanto riguarda la copertura perla perdita di guadagno in caso di infortunio e malattia. La ditta individuale TERZ 1 ha stipulato delle polizze in tal senso. Va ricordato che la perdita di guadagno assicurata dalla ditta TERZ 1 va oltre la mera prestazione di management perché assicurato è l'insieme del reddito aziendale.
Dal momento che la ditta TERZ 1 è assicurata non vi è alcuna ragione per avere un'altra copertura che causerebbe una fattispecie di sovra copertura in contrasto con le norme di legge.
II contratto di mandato prevede inoltre espressamente che "la mandataria si assume in proprio tutte le coperture assicurative necessarie all'espletamento del mandato, compresi gli oneri sociali.”
2.6.4. In questa sede, in data 24 marzo 2023 (doc. VII), la RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha puntualizzato al TCA, con riferimento a quanto avvenuto al momento dell’ultima revisione dell’CO 1 del 20 settembre 2017, che:
" (…)
II signor __________ della __________ ha spiegato alla CO 1 il motivo di questa differenza ed ha più volte ribadito e comprovato che si trattava di una soluzione di compromesso con le autorità AVS e che questo non significava in alcun modo che il signor TERZ 1 fosse un dipendente della RI 1.
Infatti, è importante ricordare che l'affiliazione di un assicurato all'AVS non lo qualifica definitivamente. Lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente (TCA 30.2008.45 del 13.01.2009, c. 6).
Come riporta giustamente la CO 1 nella sua risposta, a pagina 3 paragrafo 4, già a seguito della revisione del 20.09.2017 le parti non erano d'accordo circa la qualifica giuridica del lavoro svolto dalla ditta individuale TERZ 1 per la RI
La CO 1 nella sua risposta afferma però che le parti hanno trovato un compromesso che desse il tempo al signor TERZ 1 di disdire la polizza assicurativa facoltativa sottoscritta con la __________ ed hanno quindi stabilito che dal 01.01.2018 il salario del signor TERZ 1 sarebbe stato assoggettato alla CO 1 esattamente come era stato dichiarato alle autorità AVS.
(…). 6. (…) non vi è però alcun documento, sottoscritto dalle parti, che confermi l'esistenza di questo presunto accordo.
lI signor __________, inoltre, non aveva comunque il potere di convenire assolutamente nulla. Ricordiamo che il signor __________ nel 2017 non aveva nessun ruolo all'interno di RI 1. Infatti, quest'ultimo è diventato presidente della RI 1, con firma collettiva a due, solamente a partire dal 2019, come risulta dall'estratto del Registro di commercio prodotto sub doc. I. Ci si chiede quindi a che titolo avrebbe firmato un accordo con la CO 1.”
2.6.5. In data 23 marzo 2023 (doc. H) __________ ha comunicato all’avv. RA 1 quanto segue:
" (…) come da sua richiesta ed in riferimento alla pratica in oggetto le invio volentieri la mia presa di posizione In merito a quanto avvenuto nell'anno 2018 durante l'ultima revisione della CO 1, dato che in quel periodo ho avuto vari contatti con il signor __________.
Constato che nei documenti stilati unilateralmente dal signor __________ si fa spesso riferimento al sottoscritto, senza però alcun intervento da parte mia.
(…). In data 31 ottobre 2017 avevo inviato in forma scritta alla CO 1 una presa di posizione riguardo all'eventuale assoggettamento delle prestazioni fornite dalla ditta TERZ 1 alla RI 1, postulando di rinunciare all'assoggettamento confermando in forma scritta la rinuncia a far valere nei confronti di CO 1 pretese per eventuali infortuni.
Gli stessi contenuti Ii ho ribaditi a 5 anni di distanza con la mia lettera del 10 ottobre 2022. In altre parole non ho mai cambiato la mia opinione sull'argomento. Ciò è ampiamente dimostrato dagli scritti che recano la mia firma.
Confermo che vi sono stati diversi contatti telefonici per discutere la questione, ma confermo pure di aver sempre ribadito la mia contrarietà, come pure quella del mio cliente signor TERZ 1, all'assoggettamento prospettato. I motivi sono indicati nei miei scritti.
Ciò che è stato "convenuto", meglio sarebbe dire "di cui ho preso atto" o "di cui sono stato informato", è che CO 1 avrebbe imposto queste prestazioni a partire dal 1.1.2018 qualora esse fossero ancora state svolte. Prendere atto dl una decisione unilaterale da parte della CO 1 non significa in alcun modo che lo fossi d'accordo e ancor meno che avrei accettato di pregiudicare il diritto dei miei clienti ad impugnare un'eventuale decisione in tal senso, secondo i rimedi giuridici previsti dalla legge.
I fatti sono che, nonostante vari colloqui, le divergenze di opinione non si sono appianate e quindi le parti erano pienamente coscienti che la questione sarebbe stata da chiarire nell'ambito di un procedimento di opposizione e in seguito di ricorso.
(…). Con il senno di poi, a scanso di equivoci o malintesi in buona fede, convengo che sarebbe stato opportuno stilare un protocollo controfirmato dalle parti.
Per contro sull'opportunità di esibire documentazione di lavoro allestita in assenza di una presa di posizione della controparte e di intenderla come un accordo non mi esprimo, se non per dire che lo in più di 30 anni di carriera non mi sono mai permesso di farlo. (…)”.
2.6.6. A seguito della del decreto di chiamata in causa del 15 maggio 2023 (doc. XI), in data 5 giugno 2023 l’avv. __________ ha chiesto al TCA di considerare l’attività svolta presso la ditta insorgente da TERZ 1 a tutti gli effetti un’attività lucrativa indipendente per i seguenti motivi.
Essa verrebbe esercitata dal suo cliente presso i suoi due uffici (uno a __________ e uno a __________) rispettivamente presso la propria officina (a __________), con il proprio personale (una segretaria, un tecnico e operai, che vengono retribuiti ad ore), per svariati clienti.
Tra di essi figura pure la RI 1, con la quale il suo cliente avrebbe stipulato il 3 ottobre 2007 un contratto di mandato - e non di lavoro - e per la quale rappresenterebbe semplicemente un collaboratore esterno che svolgerebbe determinate prestazioni a titolo indipendente. Le entrate relative a questo mandato non rappresenterebbero neppure il 50% degli introiti della ditta individuale e, in caso di interruzione della collaborazione, il suo assistito si troverebbe con un’entrata minore e con più tempo per procacciarsi e dedicarsi ad altri clienti. La decisione di collaborare in modo importante con la ditta insorgente costituirebbe unicamente una pura scelta strategica (doc. XII pag. 9 e 10), disponendo il suo cliente pure dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del lavoro (ovvero un furgone) e un proprio numero di telefono. Inoltre egli emetterebbe una fattura un’unica volta all’anno (IVA inclusa), con possibilità di effettuare delle richieste di acconto sull’ammontare dovuto a fine anno, secondo l’entità dei lavori svolti in un determinato periodo.
Per il procacciamento di affari, il suo assistito comparirebbe per una pura scelta di opportunità, strategia e risparmio, come collaboratore sul sito della ditta insorgente rispettivamente pubblicizzerebbe la propria attività anche interessanti promozioni con volantini. Dispone di un’assicurazione infortuni privata presso la __________, è iscritto al Registro di Commercio del Cantone Ticino ed è assoggettato all’IVA.
Quale ditta individuale, TERZ 1 sosterrebbe quindi tutte le spese fisse e il rischio economico.
Per quanto concerne l’affiliazione alla Cassa di compensazione AVS, il legale ha precisato che “il costrutto alla quale è giunta la cassa di compensazione è frutto di un accordo bonale tra le parti” e, in ogni caso, non è vincolante e non giustificherebbe “un’errata qualifica dell’attività lucrativa svolta dalla ditta individuale TERZ 1 anche per quanto concerne l’assicurazione infortuni.” (doc. XII, pag. 9).
L’avv. __________ ha pure precisato che il suo cliente, al momento della revisione del 20 settembre 2017, non aveva preso parte alle trattative tra CO 1 (nella persona di __________) e __________ né aveva sottoscritto alcun accordo con il precitato funzionario della CO 1.
Da ultimo, ha indicato che il suo assistito percepisce un salario per l’attività di dipendente delegato che svolge per la ricorrente, con mansioni differenti rispetto a quelle previste dal contratto di collaborazione (cfr. doc. XII e allegati).
2.6.7. In data 15 luglio 2023 il TCA ha interpellato l’avvocato __________, chiedendo di rispondere ad alcune domande e di produrre diversa documentazione attinenti alla ditta e all’attività svolta dalla ditta individuale, anche con espresso riferimento al lavoro effettuato per la RI 1 (doc. XVIII) con il seguente scritto:
" (…) ai fini dell’istruttoria di causa, il TCA necessita delle copie dei seguenti documenti:
i contratti di locazione riguardanti l’ufficio di __________ e il locale commerciale ubicato in __________, come pure i giustificativi (ad esempio, estratti conto bancari e postali) attestanti il pagamento dei relativi canoni di locazione per il periodo 2018-2020;
i contratti di lavoro, le buste paga, i certificati di salario del personale della ditta individuale TERZ 1 per il periodo 2018-2020 e le relative dichiarazioni dei salari inoltrate all’Istituto delle assicurazioni sociali;
la carta grigia (e, se del caso, il relativo contratto di leasing) del furgone raffigurato nella fotografia che ha versato agli atti il 5 giugno 2023;
il/i contratto/i relativo/i alla/e utenza/e telefoniche della ditta individuale TERZ 1 a __________, a __________ e a __________, come pure le relative fatture per il periodo 2018-2020;
una lista dei clienti della ditta individuale TERZ 1 per gli anni 2018-2020, con indicato quanto è stato loro fatturato su base annua durante tale periodo;
i giustificativi (ad esempio, estratti conto bancari e postali) degli (eventuali) acconti ricevuti (cfr. p.to 6 del contratto del 3 ottobre 2007 agli atti) durante gli anni 2018-2020 oppure dei tre singoli bonifici di fr. 118'470 (v. fatture del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019 del suo cliente agli atti) e di fr. 161'550 (v. fattura del 31 dicembre 2020 del suo cliente agli atti) ricevuti da parte della RI 1;
i giustificativi (ad esempio, estratti conto bancari e postali) di eventuali rimborsi spese ricevuti da parte della RI 1 nel corso degli anni 2018-2020;
una copia delle dichiarazioni d’imposta del suo cliente e delle relative decisioni di tassazioni per il periodo 2018-2020.
Questa Corte necessita inoltre di sapere:
a) se la RI 1 ha messo a disposizione del suo patrocinato “i necessari mezzi di esercizio in luogo del rimborso di talune spese vie” (cfr. p. to 6 del contratto del 3 ottobre 2007 agli atti), precisando - se del caso
b) in cosa è consistita la “struttura assolutamente funzionante” che sarebbe stata messa a disposizione del suo patrocinato dalla RI 1 per poter “svolgere le consulenze in modo adeguato” (cfr. p. to 5 del contratto del 3 ottobre 2007 agli atti);
c) chi (per quanto tempo e con quali mansioni) presenzia nel locale commerciale di __________ durante una usuale giornata lavorativa.”
2.6.8. In data 15 settembre 2023 l’avv. __________ ha risposto al TCA (producendo pure svariata documentazione) come segue (doc. XXV e allegati):
" (…) faccio seguito al suo scritto 13.07.2023 e, con la presente, le trasmetto quanto da lei richiesto con le dovute delucidazioni.
L'ufficio sito in __________ è stato utilizzato dalla ditta individuale TERZ 1 unicamente fino al 2015.
Come già spiegato in precedenza, l'ufficio di __________ è di proprietà del signor TERZ 1 mentre l'ufficio sito in __________ viene locato dalla RI 1 alla ditta individuale TERZ 1 sulla base di un contratto di locazione verbale.
In allegato vengono trasmesse pure alcune fotografie dell'ufficio sito in __________ (doc. XII-11).
Per quanto concerne il pagamento della pigione relativa all'ufficio sito in __________, la RI 1 emette delle fatture (già prodotte sub doc. C) che vengono regolarmente contabilizzate, come risulta dalle schede contabili allegate al presente scritto sub doc. XII-12 e XII-12a.
In particolare, nella scheda contabile prodotta sub doc. XII-12 vengono registrate tutte le posizioni di dare / avere tra la ditta individuale TERZ 1 e la RI 1.
In arancione è stata evidenziato il costo relativo alla pigione.
Questo importo risulta pure nella scheda contabile relativa alle pigioni (doc. XII-12a).
L'importo complessivo relativo alle pigioni viene in seguito registrato nel conto economico della ditta individuale TERZ 1 (già prodotto sub doc. XII-5).
Quindi, per il periodo 2018-2020, il pagamento della pigione è sempre stato regolarmente contabilizzato e, evidentemente, regolarmente esposto nelle dichiarazioni dei redditi.
Quando la ditta individuale TERZ 1 necessita di mano d'opera supplementare fa capo alla RI 1 chiedendole un prestito di personale.
Anche detto prestito di personale viene regolarmente fatturato alla ditta individuale TERZ 1 come risulta dal doc. XII-13.
Queste fatture vengono registrate nella succitata scheda contabile prodotta sub doc. XII-12 (posizioni evidenziate in verde).
In seguito, anche la posizione concernente il prestito di mano d'opera viene inserita nel conto economico.
Vi è una piccola differenza tra la cifra che risulta dalla scheda contabile e quella riportata nel conto economico poiché, nel conto economico, la cifra viene registrata esente IVA.
Questo furgone è sempre stato utilizzato dalla ditta individuale (quindi pure durante il periodo oggetto della presente vertenza ovvero tra il 2018 ed il 2020).
Detta licenza di circolazione è stata recentemente annullata poiché il furgone necessita di riparazioni (come risulta dalle fotografie annesse sub. doc. XII-14a).
Le stesse vengono effettuate personalmente dal signor TERZ 1.
Nel frattempo, TERZ 1 si è procacciato un veicolo sostitutivo.
È inoltre in uso, l'utenza natel di cui alle fatture doc. XII-15b.
Trattandosi di contratti di telefonia sottoscritti molti anni fa, non è stato possibile reperire la copia dei contratti sottoscritti dal signor TERZ 1 con __________.
Non vi è alcuna utenza telefonica relativa all'ufficio di __________, dato che lo stesso non viene più utilizzato dalla ditta individuale TERZ 1 già dal 2015.
II conto economico dal quale risultano le entrate registrate nelle schede contabili è già stato prodotto sub doc. XII-5.
II bonifico viene in seguito inserito nel conto economico (già prodotto sub doc. XII-5) mentre gli acconti che risultano dalla scheda contabile vengono riportati nel bilancio della ditta individuale TERZ 1 (prodotto sub doc. XII-17).
L'unico rimborso spese che il signor TERZ 1 percepisce dalla RI 1 è il pagamento delle fatture di telefonia concernenti il suo telefono cellulare, come risulta dalle fatture prodotte sub doc. XII-15b.
In allegato sub doc. XII-18 vengono prodotte le copie delle dichiarazioni d'imposta con le relative decisioni di tassazione del signor TERZ 1 per il periodo 2018-2020.
Per quanto concerne le domande formulate a pagina 2 dello scritto 13.07.2023:
a. Nonostante la pattuizione contrattuale, in concreto, una circostanza del genere non si è mai verificata.
b. Questa pattuizione serve a delimitare la responsabilità di TERZ 1, rispettivamente quella della RI 1.
TERZ 1 fornisce alla menzionata SA tutte le consulenze tecniche del caso ma sta a lei implementarle per il tramite di strutture operative "assolutamente funzionanti".
Qualora, per qualsiasi ragione, la SA non disponesse delle strutture operative necessarie per implementare le succitate consulenze tecniche, ciò non è responsabilità di TERZ 1 (che, operando, deve sempre partire dal presupposto di poter disporre di una "struttura assolutamente funzionante").
c. L'ufficio sito in __________ non è più utilizzato dalla ditta individuale TERZ 1 già a far tempo dal 2015. (…)”.
2.7. Il TCA osserva innanzitutto che la questione di sapere se tra le parti sia intercorso o meno un accordo in base al quale il lavoro svolto a partire dal 1° gennaio 2018 dalla ditta individuale per la RI 1 debba essere considerato attività dipendente può rimanere qui indecisa. Come si vedrà meglio appresso, infatti, tale attività lucrativa deve essere in ogni caso qualificata come dipendente per i motivi qui di seguito esposti.
2.7.1. Dalle tavole processuali emerge che per l’“attività principale dipendente” (di delegato con firma individuale della ditta RI 1) TERZ 1 ha percepito un salario lordo annuo di fr. 12'000.- nel 2018, fr. 18'350.- nel 2019, fr. 14'000.- nel 2020 oltre a fr. 10'500.- nel 2018, fr. 11'193.- nel 2019 e fr. a fr. 11'200.- nel 2020 a titolo di “vantaggi goduti nell’ambito della SA” (cfr. decisioni di tassazione anni 2018-2020 di cui al doc. XXV-9). Nel 2021 ha percepito un salario annuo lordo di fr. 16'820.20 (pari ad un salario netto di fr. 16'000.-: cfr. certificato di salario del 31 dicembre 2021 di cui al doc. 159, pag. 11).
Nel medesimo periodo, per l’“att. indipendente principale” (ovvero quella di noleggio di macchine e lavatrici in stabili a reddito rispettivamente del management in senso lato della ditta RI 1 - di cui è pure azionista - per il tramite della ditta individuale: cfr. doc. 159, pag. 1), ha percepito un reddito lordo annuo di fr. 216'000.- nel 2018 e nel 2019, fr. 245'000 nel 2020 (cfr. decisioni di tassazione anni 2018-2020 di cui al doc. XXV-9).
Giova qui ricordare che la qualifica a livello fiscale dell’attività svolta da TERZ 1 è irrilevante ai fini del giudizio (cfr. consid. 2.4 in fine).
Detto questo, per l’attività di management in senso lato [cfr. compiti indicati ai punti a), b), c), d), e), f), e g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui al doc. B, riportato al consid. 2.6.1] svolta per la ditta insorgente, TERZ 1 ha fatturato i seguenti importi (IVA inclusa): fr. 118'470.- nel 2018 e nel 2019 rispettivamente fr. 161'550.- nel 2020 e nel 2021 (cfr. fatture prestazioni 2018-2021 del 31 dicembre 2018-2021 di cui al doc. 159, pag. 7-10). Egli ha pertanto percepito, conformemente a quanto stabilito nel citato contratto (doc. B), un compenso di fr. 110'000.- per il 2018 e 2019 rispettivamente fr. 150'000.- per il 2020 e il 2021 (pari ai citati importi IVA esclusa). Nel medesimo periodo egli ha inoltre percepito puntualmente, alla fine di ogni mese, dalla ditta insorgente (oltre all’importo fisso di fr. 1'000.- a titolo di “stipendio” per l’attività di delegato) fr. 2'532.- e fr. 3'000.- (per complessivi fr. 5'532.-) a titolo di “acconti” per l’attività svolta dall’omonima ditta individuale (cfr. doc. XXV-2).
Ora, più che di acconti, secondo questo TCA si trattava in realtà di versamento di salario, potendo invero paragonare questi acconti (di complessivi fr. 5'532.- mensili) ad una vera retribuzione fissa. Questo fa sì che nell’eseguire la propria attività, TERZ 1 non ha corso alcun rischio particolare legato al suo lavoro. Questo elemento è tipico di un rapporto di lavoro.
La regolarità dei versamenti ha fatto inoltre sì che solo la società si sia assunta un rischio economico, mentre TERZ 1 non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio di incasso [in particolare, con riferimento all’attività di “procacciamento” di affari di cui al punto g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui al doc. B, riportato al consid. 2.6.1], avendo egli garantito il versamento regolare di un ragguardevole acconto mensile (come pure di un cospicuo conguaglio a fine anno), proprio come un collaboratore dipendente (inserito nella qualifica dei quadri, con mansioni anche di livello dirigenziale) subordinato al proprio datore di lavoro che riceve lo stipendio a fine mese.
Ciò significa che il collaboratore della ditta ricorrente si trovava nella situazione tipica di una persona salariata. L’eventualità che la ditta ricorrente avrebbe potuto non versare a TERZ 1 gli importi complessivi che gli spettavano (fr. 110'000.- per il 2018 e 2019 rispettivamente fr. 150'000.- per il 2020 e il 2021) avrebbe infatti posto quest’ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro.
Il rischio economico che TERZ 1 sopportava in relazione all’attività di management in senso lato della ditta ricorrente (e, in particolare, con riferimento alla mansione di “procaccia-mento” di affari) era praticamente nullo e, di conseguenza, non analogo a quello di un imprenditore.
Per tale attività appare pertanto decisiva l’importante dipendenza economica esistente nei confronti della RI 1 che emerge, oltre che dai cospicui importi conseguiti ogni anno, anche dalla regolarità della percezione degli stessi, ciò che li accomuna ad un normale salario di un lavoratore dipendente di alto livello.
2.7.2. Il TCA non ignora le argomentazioni sollevate dal legale di TERZ 1, secondo il quale in particolare la ditta ricorrente sarebbe solo uno dei tanti clienti della ditta individuale, le entrate relative a questo mandato non rappresenterebbero neppure il 50% degli introiti della ditta individuale, che, in caso di interruzione della collaborazione, si troverebbe con un’entrata minore e con più tempo per procacciarsi e dedicarsi ad altri clienti.
Tuttavia le stesse non consentono di giungere ad una differente conclusione, in quanto non possono essere condivise da questa Corte per i seguenti motivi.
Innanzitutto va ricordato che l’attività di management in senso lato [cfr. compiti indicati ai punti a), b), c), d), e), f), e g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui al doc. B, riportato al consid. 2.6.1] svolta da TERZ 1 per la ditta insorgente deve essere qualificata come attività lucrativa dipendente (cfr. consid. 2.7.1). La circostanza che TERZ 1 svolga pure l’attività (indipendente) di noleggio di macchine e lavatrici in stabili a reddito per svariati clienti (come, peraltro, pure quella dipendente di delegato d’amministrazione per la ditta ricorrente) è ininfluente ai fini del presente giudizio. Essa, infatti, non muta la natura dei rapporti esistenti tra la ditta ricorrente e TERZ 1, siccome di rilievo appaiono i contorni precisi della sua attività di management in senso lato per la RI 1. Come visto, infatti, un lavoratore può essere qualificato quale dipendente per un’attività ed indipendente per un’altra e può pure trovarsi simultaneamente in condizioni d’indipendente e di dipendente nei confronti della stessa persona (cfr. consid. 2.2).
Secondariamente non ci si può esimere dal rilevare che i numerosi clienti vantati dalla ditta individuale, sono in realtà quelli riconducibili alla attività di noleggio di macchine e lavatrici in stabili a reddito esercitata dalla ditta individuale e, pertanto, trattasi sostanzialmente di privati (singoli e/o nuclei famigliari) che versano singolarmente degli importi modesti (cfr. doc. XXV-7).
Ovviamente questi importi (talvolta molto esigui: cfr. doc. XXV-7), se considerati nel complesso, costituiscono una cospicua entrata per la ditta individuale. Dedotti gli importi di fr. 110'000.- per il 2018 e 2019 rispettivamente fr. 150'000.- per il 2020 percepiti da TERZ 1 per l’attività svolta per la RI 1 dal reddito lordo annuo per l’“att. indipendente principale” di fr. 216'000.- nel 2018 e nel 2019, fr. 245'000 nel 2020, si ottengono infatti i seguenti importi: fr. 106'000 per il 2018 e 2019 rispettivamente fr. 95'000.- nel 2020 (cfr. decisioni di tassazione anni-2018-2020 di cui al doc. XXV-9).
D’altro canto però, va sottolineato che, in assenza della sola attività di management in senso lato svolta per la RI 1, TERZ 1 si sarebbe ritrovato con una entrata annuale “fissa e garantita” in meno di ben fr. 110'000.- per il 2018 e 2019 rispettivamente fr. 150'000.- per il 2020.
Inoltre, va pure osservato che il successo dell’attività di noleggio esercitata dalla ditta individuale è comunque legato, in parte, alla sua significativa pubblicizzazione sul sito Internet della RI 1 (cfr. __________), che molto verosimilmente verrebbe meno, in assenza dell’attività di management in senso ampio svolta da TERZ 1 per la stessa. Il TCA sottolinea inoltre che per tale pubblicità non risulta neppure che TERZ 1 versi alcunché alla ditta ricorrente. Per inciso, va anche rilevato che questa Corte non ignora il volantino, mediante il quale la ditta individuale promuoverebbe la propria attività, versato agli atti dall’avv. __________ (doc. XII-6). Tuttavia, a prescindere dal fatto che non è dato sapere “se” e “dove” esso sarebbe stato distribuito (anche per questo aspetto inoltre non figura alcuna spesa sostenuta da TERZ 1), tale metodo di “procacciamento degli affari” appare quantomeno obsoleto rispetto all’importante visibilità garantita dal sito internet della ditta ricorrente, come peraltro riconosciuto dalla stessa ditta individuale (cfr. co. XII, pag. 7 in fine).
2.8.
2.8.1. Dalle tavole processuali emerge inoltre che la ditta individuale (per svolgere sia l’attività di noleggio sia quella di management in senso lato per la ditta ricorrente) non ha dipendenti.
L’avv. __________ ha puntualizzato a questa Corte che l’operatività della ditta individuale sarebbe garantita dal suo cliente in persona e che, quando necessiterebbe di mano d’opera supplementare, farebbe capo alla ditta insorgente (per complessivi fr. 27'892.60 annui, nel periodo 2018-2020: cfr. doc. XXV-2, 3 e 4).
A questo proposito il TCA osserva che la ditta individuale fa sistematicamente capo alla ditta ricorrente per il prestito di personale. Nel periodo 2018-2020, ha corrisposto annualmente l’importo di fr. 27'892.60 (composto da fr. 15'840.- per ¾ h al giorno per la segretaria e fr. 12'936.- per ½ al giorno per il tecnico per complessivi fr. 28'776.- a cui viene poi applicato uno sconto del 10% pari a fr. 2'877.60: doc. XXV-2 e 4). Tali importi (IVA esclusa) sono registrati nei relativi estratti conto contabili come segue: “RI 1 prestito manodopera 2018”, “RI 1 prestito manodopera 2019”, “RI 1 prestito manodopera 2020” (cfr. doc. XXV-2 e 3).
Il TCA osserva che, nel 2018, la ditta ricorrente ha fatturato pure un importo complessivo di fr. 57'510.- per “3 Operai (non qualificati) Fr. 31.50 per 1826 ore (CHF 30+ 5%)” e che tale importo + IVA 7,7%, ovvero fr. 61'938.25, è stato registrato nel relativo estratto conto contabile come segue: “RI 1 prestito manodopera 2018 privato”. Nell’estratto conto contabile del 2019 della ditta individuale è stato registrato un importo di fr. 145'285.05 quale “RI 1 prestito manodopera 2019 privato”. Nel 2020 (anno pandemico) non risulta alcuna registrazione a titolo di prestito di manodopera privato da parte della ditta ricorrente (doc. XXV-2 e 3).
A prescindere dalla questione (sollevata dall’CO 1) di sapere se tale prestito di manodopera sia rispettoso o meno dei dettami legali vigenti in materia (che può rimanere qui indecisa, in quanto ininfluente ai fini del giudizio), anche la circostanza di potere fare affidamento sul prestito di manodopera della ditta ricorrente, consente sostanzialmente alla ditta individuale di contenere significativamente il rischio d’impresa legato al personale impiegato (congiuntura, malattia, infortunio, maternità, contributi sociali, ecc.). Ciò che è, ad es., stato evidente durante l’anno pandemico, per il quale, come poc’anzi osservato, non è stato registrato nessun prestito di manodopera privato (contro i citati importi di fr. 61'938.25 nel 2018 e ben fr. 145'285.05 nel 2019).
Tenuto inoltre conto della tipologia di manodopera che viene presa prestito da TERZ 1 (segretaria, tecnico e operai), si deve concludere che egli necessita la stessa sostanzialmente per garantire il funzionamento dell’attività di noleggio esercitata dalla ditta individuale, mentre l’attività di management in senso lato viene svolta da lui personalmente proprio come un collaboratore dipendente (inserito nella qualifica dei quadri, con mansioni anche di livello dirigenziale) che è subordinato al suo datore di lavoro, considerata, come visto, la dipendenza economica che lo lega alla ditta ricorrente per tale attività (cfr. consid. 2.7.1).
2.8.2. D’altra parte, non ci si può neppure esimere dal rilevare che i recapiti professionali di TERZ 1 (numero di telefono: __________, numero di fax: __________, indirizzo di posta cartacea: __________ oppure __________ e posta elettronica: __________; consultabili sui siti www.local.ch, www.search.ch, www.locale.infobel.ch; www.zip.ch; www.comparazione.ch) coincidono con quelli della ditta ricorrente. Aspetto questo che, solo in parte, può essere giustificato dalla circostanza che TERZ 1 fa capo per il prestito di manodopera alla RI 1.
Il TCA non ignora le indicazioni fornite dall’avv. __________, secondo il quale la ditta individuale disporrebbe di tre utenze telefoniche: la prima sarebbe il numero __________ di __________ (cfr. doc. XXV-6), la seconda sarebbe il numero __________ (cfr. doc. XXV-6a) e la terza sarebbe il numero __________ (cfr. doc. XXV-6b).
A questo proposito il TCA osserva tuttavia che la prima utenza è costituita da un numero individuale “Business e Marketing” (__________), detto anche numero di servizi a valore aggiunto, in quanto oltre alla semplice conversazione, questo tipo di collegamenti offre anche servizi che vengono addebitati direttamente sulla fattura telefonica
(__________). Questa utenza è quella relativa al __________ (Fr. 2.- al minuto da rete fissa) per l’attività di noleggio, come risulta chiaramente dal sito della ditta ricorrente (cfr. __________).
La seconda utenza è quella relativa all’abitazione primaria di TERZ 1 a __________ e non è significativa ai fini del giudizio, visto che tale collegamento è sostanzialmente destinato a telefonate di carattere privato. A questo proposito va qui pure rilevato, con riferimento all’ufficio che TERZ 1 avrebbe allestito a casa sua, che non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad uso abitazione. Per quanto, invece, concerne l’officina di cui disporrebbe presso casa sua, essa è parimenti connessa all’attività di noleggio, ma non di certo ai compiti indicati ai punti a), b), c), d), e), f), e g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui al doc. B, riportato al consid. 2.6.1.
La terza utenza, invece, è quella relativa al telefono cellulare, che viene però pagata dalla ditta ricorrente a titolo di rimborso spese. Questo elemento è tipico di un rapporto di lavoro. A maggior ragione se si considera che TERZ 1 svolge sia l’attività di delegato d’amministrazione (con diritto di firma individuale) sia quella di management in senso lato per la RI 1.
2.8.3. Va poi considerato che l’attività di management in senso lato, deve essere inevitabilmente svolta, per lo più, in __________, ovvero presso la sede della ditta ricorrente.
Ora il TCA non ignora che la ditta ricorrente avrebbe stipulato un contratto di locazione verbale con TERZ 1 avente per oggetto un ufficio presso la propria sede a __________ contro pagamento di un canone di locazione annuo di fr. 24'000.- (rispettivamente di fr. 15'000 nel 2020, molto verosimilmente a causa della pandemia), come risulterebbe pure dagli estratti conto contabili 2018-2020 (cfr. doc. XXV-2 e 3).
Al riguardo questa Corte osserva che, se è pur vero - come precisato dall’avv. __________
Secondariamente il pagamento effettivo dei canoni di locazione per il periodo 2018-2020 non è stato comprovato in questa sede con i relativi giustificativi (ad esempio, estratti conto bancari e postali) né da parte della ditta ricorrente né da parte di TERZ 1.
In terzo luogo, appare quantomeno inverosimile che il delegato d’amministrazione (peraltro, il solo con diritto di firma individuale) di una ditta della portata di quella della ricorrente non disponga di un proprio ufficio singolo (e, giova qui pure soggiungere, percepisca un salario annuo lordo di appena fr. 12'000 o poco più). Qualora invece egli disponga già, quale delegato d’amministrazione, di un ufficio proprio, appare quantomeno inverosimile che egli pagherebbe un canone di locazione (di ben fr. 2'000.- mensili) per disporre di un secondo ufficio presso la medesima ditta.
2.8.4. Da ultimo, va pure segnalato di transenna che l’utilizzo del furgone di cui alle fotografie agli atti (la cui licenza di circola-zione, a nome di TERZ 1, è stata recentemente annullata) da parte della ditta individuale nel periodo 2018-2020 risulta compatibile con l’attività (indipendente) di noleggio di lavatrici ed asciugatrici a prepagamento (in stabili a reddito).
2.9. In simili circostanze, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’attività di management in senso lato [cfr. segnatamente i compiti indicati ai punti a), b), c), d), e), f), e g) del contratto del 31 ottobre 2007, di cui al doc. B, riportato al consid. 2.6.1] svolta da TERZ 1 per la ditta ricorrente debba essere qualificata come attività lucrativa dipendente.
Del resto, non ci si può neppure esimere dal rilevare che la sostanziale dipendenza economica di TERZ 1 dalla ditta ricorrente per la citata attività di management in senso lato (aspetto questo che accomuna TERZ 1 ad un collaboratore dipendente inserito nella qualifica dei quadri, con mansioni anche di livello dirigenziale) è talmente importante (cfr. a tal proposito il consid. 2.7.1), che già di per sé stessa giustificherebbe di qualificare tale attività lucrativa come dipendente.
L’indipendenza dell’attività per quanto concerne per esempio l’orario e l’esecuzione del lavoro o l’assenza di istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni, che è del resto propria dell’attività di management in senso lato, ha inoltre in concreto un’incidenza nettamente inferiore rispetto alla citata dipendenza economica.
D’altre parte - anche se, in ambito LAVS, l’affiliazione di un assicurato non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell’affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un’attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente (STCA 30.2008.45 del 13 gennaio 2009, consid. 6) - non ci si può tuttavia neppure esimere dal rilevare che anche la Cassa di compensazione è giunta alla medesima conclusione di questa Corte in relazione alla citata attività lucrativa. Va inoltre ricordato che la circostanza che TERZ 1 ha concluso nel 2012 una polizza di assicurazione infortuni facoltativa presso la __________ (doc. 83) è ininfluente ai fini del giudizio, in quanto la copertura assicurativa obbligatoria, come nel caso di specie, presso l’CO 1 non può essere sostituita né da una convenzione individuale né dalla stipula di un’assicurazione privata contro gli infortuni.
Da ultimo, per quanto concerne l’argomentazione che l’assicurato è iscritto al Registro di Commercio del Cantone Ticino ed è assoggettato all’IVA, ciò che confermerebbe la sua indipendenza, va qui rilevato che tale iscrizione rileva solamente che l’interessato è indipendente dal profilo del diritto civile; tuttavia, nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali questa indipendenza deve essere ritenuta solo come un indizio (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b). Essa non muta infatti la natura dei rapporti esistenti tra la ditta ricorrente e TERZ 1, siccome di rilievo appaiono i contorni precisi della sua attività di management in senso lato per la RI 1. L’iscrizione a registro di commercio non impedisce infatti al Tribunale di analizzare in concreto l’attività svolta in un preciso contesto e quindi di ritenere una determinata attività esercitata quale dipendente. In casu, come ampiamente visto, l’attività di management in senso lato svolta da TERZ 1 per la RI 1 deve essere qualificata come dipendente. L’iscrizione a registro di commercio permette comunque all'assicurato di esercitare l’attività (indipendente) di noleggio di macchine e lavatrici (in stabili a reddito).
2.10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale giunge alla conclusione che, per l’attività di management in senso lato svolta, TERZ 1 deve essere considerato come un dipendente di RI 1.
Ritenuto inoltre che gli importi ripresi dall’amministrazione non sono stati contestati né dalla RI 1 né da TERZ 1, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Di conseguenza, il ricorso presentato dalla RI 1 deve essere integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti