Raccomandata
Incarto n. 35.2023.53
PC/MM/sc
Lugano 28 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 15 novembre 2021, RI 1, attivo dal 16 novembre 2020 a tempo pieno in qualità di “impiegato/operaio” presso la ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'CO 1, mentre si trovava su un cantiere a __________, è scivolato “durante il salire una scala ed è atterrato sulla spalla destra”, riportando un trauma contusivo alla stessa (doc. 1 e 3). Per i soli postumi infortunistici, egli è stato inabile al lavoro al 100% dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2022 (doc. 62).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (spese di cura e indennità giornaliere) fino a quest’ultima data (doc. 6, 38 e 62).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 17 aprile 2023 (doc. 82), l’amministrazione ha chiesto a RI 1 la restituzione ex art. 25 LPGA dell’importo di fr. 18'452.70, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) In data 27 febbraio 2023 è avvenuto un colloquio presso i nostri uffici con il datore di lavoro del signor RI 1 il quale ci ha consegnato i giustificativi di pagamento inerenti i versamenti dello stipendio all'assicurato. Il totale versato da parte loro per l'infortunio è stato di CHF 18'500, tali giustificativi sono anche in vostro possesso. L'importo menzionato sopra verrà quindi rimborsato al datore di lavoro e richiesto al signor RI 1 in quanto tale indennità è stata percepita due volte da parte sua. Gli scoperti salariali che vi erano prima dell'infortunio del 15 novembre 2021 non sono di nostra competenza, a noi compete unicamente l'intero periodo d'inabilità lavorativa. (…). Dal conteggio che sarà spedito per posta separata al signor RI 1 risulta un saldo a nostro favore di CHF 18’452.70, di cui dobbiamo chiedere la restituzione. (…)”.
1.3. Questa decisione è stata confermata, a seguito dell’opposizione interposta il 16 maggio 2023 dall’RA 1 (in seguito: RA 1) (doc. 83) - dall’CO 1 in data 22 maggio 2023 (doc. 84), e ciò per le seguenti ragioni:
" (…). 2. Innegabile è il fatto che l'assicurato ha ricevuto a due riprese fr. 18'500.-- e cioè l'ammontare dell'indennità giornaliera.
L'assicurato chiede che la CO 1 abbia a diminuire le proprie pretese a fr. 6'283.35 in quanto il rimanente che gli è stato versato dalla ditta e cioè fr. 12'216.65 concernevano degli arretrati.
L'importo vantato dall'assicurato nei confronti del datore di lavoro prima dell'infortuno non concerne la CO 1. Il versamento dell'indennità giornaliera della CO 1 al datore di lavoro ha come unico scopo quello di compensare la perdita di guadagno causata degli esiti di un avvenimento infortunistico e non di saldare dei debiti pregressi.
II datore di lavoro ha ricevuto dalla CO 1 fr. 18'500.-- e ha riversato tale somma al proprio dipendente fr. 18'500.--.
Non incombe alla CO 1 assumere le conseguenze delle difficoltà finanziarie del datore di lavoro risp. il mancato versamento dello stipendio o parte dello stipendio per un periodo antecedente l'infortunio. (…).”.
1.4. Con tempestivo ricorso del 21 giugno 2021, RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione del 22 maggio 2023 (cfr. doc. I, pag. 3). Questo in particolare il tenore dell’impugnativa:
" (…) Precisiamo che l'evento del 15.11.2021 ha causato all'assicurato un'inabilità lavorativa nella misura del 100% fino al 30.5.2022. Per tale periodo, CO 1 ha riconosciuto al signor RI 1 un'indennità pari a CHF 28'557.75. (…). I fatti dimostrano che al momento dell'infortunio avvenuto il 15.11.2021, il signor RI 1 vantava nei confronti del datore di lavoro crediti salariali per un totale di CHF 12’216.65. Pacifico che per il tramite della scrivente RA 1, il pagamento di tali crediti veniva sistematicamente sollecitato.
Tuttavia, anche dopo l'infortunio, e il relativo riconoscimento delle indennità da parte di CO 1, il datore di lavoro ha continuato a versare al suo dipendente unicamente piccoli e sporadici acconti.
Cosicché, al momento della chiusura dell'infortunio e alla rispettiva ripresa dell'attività lavorativa dell'assicurato (1.6.2022) si è reso necessario diffidare il datore di lavoro fino al punto di invocare la disdetta per mora ex art. 337 CO a far tempo dal 20.6.2022.
Ne è seguita tutta la procedura per accedere alla Cassa insolvenza passando in primis dall'Istanza di fallimento presso la Pretura di __________ fino al ritiro per poter accedere alla Cassa disoccupazione e richiedere l'indennità per insolvenza.
Con scritto datato 22.8.2022, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, riconosceva il pagamento per il periodo 1-19 giugno 2022 a favore del signor RI 1, mentre per il periodo precedente indicava "chiedere rimborso direttamente a CO 1".
Dopo innumerevoli solleciti e l'inoltro di tutti i documenti comprovanti il credito a favore del signor RI 1, finalmente il 14.9.2022 CO 1 diffidava __________ ad autorizzare il pagamento delle indennità direttamente all'assicurato.
Passato infruttuoso il termine ivi impartito, ma solo il 10.10.2022, veniva emesso il conteggio e relativo pagamento delle indennità giornaliere da versare sul conto del signor RI 1.
Ora, a distanza di qualche mese dal pagamento e dopo aver tentato invano di chiedere a __________ il rimborso delle indennità impropriamente trattenute dal datore di lavoro, CO 1 chiede la restituzione all'assicurato.
Dopo uno scambio copioso di e-mail con il signor __________ (CO 1), riteniamo di aver ampiamente dimostrato e comprovato che al momento dell'infortunio l'assicurato vantava crediti salariali nei confronti del datore di lavoro per un totale di CHF 12'216.65.
Va ribadito come tutti gli acconti versati da __________ a far tempo dal 5.11.2021 siano privi di causale, pertanto riteniamo sensato che gli stessi siano da intendersi come acconti relativi gli stipendi ancora insoluti.
Gli estratti conto bancari più volte trasmessi a CO 1, dimostrano infatti, che il versamento datato 29.10.2021 indicava quale causale "saldo luglio 2021", mentre in realtà si trattava dell'acconto del mese di agosto 2021, pertanto l'importo versato senza causale il 5.11.2021 di CHF 1'381.00 è da considerarsi quale saldo del mese di agosto 2021 (cfr. importi indicati sulle buste paga).
Di conseguenza ci permettiamo di trascrivere sulla base della documentazione allegata, gli accrediti versati dal datore di lavoro privi di causale che devono essere intesi innanzitutto a saldare gli scoperti, e solo a completo saldo di questi ultimi, conteggiati quali pagamento delle indennità CO 1, in questo modo:
16.11.2021 CHF 2'000.00 acc. 9.2021
23.12.2021 CHF 2'000.00 acc. 9.2021
31.12.2021 CHF 3'000.00 saldo 9.2021 e acc. 10.2021
25.1.2022 CHF 3'000.00 saldo 10.2021 e acc. 11.2021
16.2.2022 CHF 1'500.00 saldo 11.2021 e acc. 12.2021
10.3.2022 CHF 2'500.00 acc. 12.2021
3.5.2022 CHF 1'500.00 saldo 12.2021 e acc. 1.2022
15.6.2022 CHF 3'000.00 acc. 1.2022
Come si può notare dallo specchietto esposto, i nostri tentativi di ottenere dal datore di lavoro un pagamento sistematico e il rientro degli arretrati non sono serviti. Da notare come il penultimo acconto di CHF 1'500.00 del 3.5.2022 (!) andava a saldare gli stipendi e le indennità CO 1 al 31.12.2021.
Conclusioni:
Pacifico che se CO 1 avesse corrisposto subito, come da noi più volte richiesto, le indennità direttamente al signor RI 1, almeno a partire dal mese di gennaio 2022, questa situazione probabilmente non si sarebbe verificata.
Oggi, alla luce di tutti i conteggi già più volte trasmessi a CO 1, riteniamo che i versamenti senza causale effettuati dal datore di lavoro a favore del signor RI 1, si riferiscono chiaramente ai salari arretrati. Si invita pertanto CO 1 a voler richiedere direttamente a __________ le indennità ingiustamente o erroneamente richieste al signor RI 1 (…)” (cfr. doc. I, pag. 2-5).
1.5. Con risposta del 10 luglio 2023, l'CO 1 ha versato agli atti l'incarto dell'assicurato (infortunio n. 27.11031.21.1) e ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 20 luglio 2023, l’RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. V). In particolare, è stato rilevato quanto segue:
" (…) non si comprende per quale ragione il dipendente non debba essere tutelato quanto al suo diritto di recuperare i salari arretrati, mentre non ci si preoccupa di versare le indennità ad un datore di lavoro che non paga i premi all'assicuratore. (…) ribadiamo che dagli estratti conto bancari si evince che già a far tempo dal mese di novembre 2021 gli acconti versati dal datore di lavoro erano privi di causale. Tali acconti, conformemente al contratto di lavoro e CCL andavano pertanto a saldare i salari precedenti.
(…) non è possibile dimostrare che vi sia un solo pagamento del datore di lavoro che corrisponda almeno per l'importo ad un qualsiasi versamento CO 1.
In conclusione ci permettiamo di far nuovamente notare il "ritmo" con cui venivano pagati gli acconti dal datore di lavoro. Consapevoli del numero di dipendenti di quest'ultimo e del fatto che altri dipendenti si sono trovati nella stessa situazione del qui ricorrente, vien altresì da pensare che i versamenti di CO 1 servivano al datore di lavoro per versare acconti ai dipendenti più fragili cercando di "tenerli buoni" perché vicini al prepensionamento e difficili da ricollocare. (…)”.
1.7. Con osservazioni del 28 luglio 2023, l'assicuratore convenuto ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, per i motivi già illustrati in sede di risposta di causa (doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso all’RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se RI 1 è tenuto a restituire all'CO 1 l’importo di fr. 18'452.70, oppure no.
2.3. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAINF, ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera - soggiunge il cpv. 2 della medesima disposizione - nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio; esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
L’art. 25 cpv. 1 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAINF - stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C24/01 e C137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40 pag. 208 (STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017 consid. 2.4.; 35.2018.111 del 16 maggio 2019 consid. 2.3.).
2.4. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, quanto al principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto al rimborso ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.
Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. In effetti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STCA 38.2016.68 e 69 del 18 luglio 2017 consid. 2.7.; 35.2018.111 del 16 maggio 2019 consid. 2.4.).
In concreto, esaminate le carte processuali, questa Corte constata che l’infortunio del 15 novembre 2021 ha provocato all'assicurato un'inabilità lavorativa totale fino al 31 maggio 2022 e che, per tale periodo, in data 10 ottobre 2022 l’CO 1 ha pagato direttamente al ricorrente indennità giornaliere pari a un importo di fr. 28'557.75 (cfr. doc. 61-63).
Nel febbraio 2023, la ditta __________ ha comunicato all’CO 1 di avere versato all’assicurato, durante il periodo 30 novembre 2021-15 giugno 2022, salari per complessivi fr. 18’500, così come si evince in effetti dall’estratto dei pagamenti (a favore dell’insorgente) registrati dall’istituto bancario del datore di lavoro nel periodo 30 novembre 2021-15 giugno 2022 (cfr. doc. 64-67: fr. 2'000 il 30 novembre 2021, fr. 2'000 il 23 dicembre 2021, fr. 3'000 il 30 dicembre 2021, fr. 3'000 il 25 gennaio 2022, fr. 1’500 il 16 febbraio 2022, fr. 2'500 il 10 marzo 2022, fr. 1'500 il 3 maggio 2022 e fr. 3'000 il 15 giugno 2022).
I citati importi risultano pure essere stati accreditati sul conto bancario privato dell’assicurato (cfr. estratti conto di cui al doc. A19).
D’altra parte, dai conteggi salariali agli atti relativi al periodo novembre 2021-giugno 2022 incluso emerge che, da novembre 2021 a maggio 2022 compreso, il datore di lavoro ha ricevuto dall’assicuratore resistente indennità giornaliere per un importo complessivo di fr. 28'557.75 (cfr. doc. 71 p. 3 – 9).
In queste condizioni, il TCA deve concludere che l’insorgente ha percepito l’importo di fr. 18'500 sia dal datore di lavoro a titolo di salario sia dall’CO 1 a titolo di indennità giornaliere (importo compreso in quello di fr. 28'557.75 pagatogli nell’ottobre 2022), e ciò nel corso dello medesimo periodo di tempo corrispondente a quello in cui egli è stato inabile al lavoro (15 novembre 2021- 31 maggio 2022).
Di conseguenza, da un profilo oggettivo, il 10 ottobre 2022 RI 1 ha in effetti percepito a torto dall’CO 1 l’importo di fr. 18'500 (doc. 62) e, come visto, l'assicuratore è venuto a conoscenza di tale circostanza soltanto nel mese di febbraio 2023 (doc. 66).
Secondo questo Tribunale, le obiezioni che sono state sollevate con il ricorso non consentono di giungere a una diversa conclusione.
In particolare, non può essere condivisa la tesi giusta la quale i citati versamenti, in quanto privi di causale, andrebbero considerati alla stregua di acconti relativi a crediti salariali, per un ammontare complessivo di fr. 12'216.65 (cfr. specchietto che figura sia nell’opposizione che nell’impugnativa), che il ricorrente avrebbe vantato, al momento dell’infortunio, nei confronti del suo ex datore di lavoro (cfr. doc. I, pag. 3).
Anche l’argomento ricorsuale secondo cui, in base all’estratto dell’Ufficio di esecuzione di __________, già a partire dal 2020 l’CO 1 sarebbe stato uno dei maggiori creditori della ditta __________ (cfr. doc. I, pag. 3), è irrilevante ai fini del giudizio.
Parimenti dicasi per quello secondo il quale la Cassa __________, con scritto (recte: conteggio) del 22 agosto 2022, ha riconosciuto a favore dell’assicurato l’indennità per insolvenza del datore di lavoro per il periodo 1°-19 giugno 2022, mentre per il periodo precedente ha indicato di “chiedere il rimborso direttamente alla CO 1” (doc. 52 e doc. A 10). A questo proposito, giova qui segnalare che l’RA 1 ha ritirato l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione inoltrata il 23 giugno 2022 (per crediti salariali dal 1° gennaio al 19 giugno 2022), in quanto il suo patrocinato non aveva la possibilità di pagare l’anticipo spese di fr. 1'000, donde il decreto di stralcio della procedura del 20 luglio 2022, con il quale sono poi state chieste le indennità previste dalla LADI alla competente Cassa (cfr. doc. 50 e 53).
Per quanto attiene invece all’obiezione secondo cui non sarebbe chiaro “se” e “quanto” l’CO 1 avrebbe versato alla ditta __________ visto che con messaggio di posta elettronica dell’8 marzo 2023 (doc. 75 e A5) l’amministrazione dichiarava di avere pagato fr. 13'473.40, va segnalato che, in un secondo momento, l’istituto ha provveduto a informare il patrocinatore dell’insorgente che la somma indicata in precedenza era errata (cfr. doc. 76).
Secondo il TCA, ciò che importa ai fini del giudizio è che, considerando il periodo determinante (15 novembre 2021-31 maggio 2022), tenuto conto di quanto complessivamente pagato da datore di lavoro (fr. 18'500 versati a titolo di salario) e assicuratore LAINF resistente (fr. 28'557.75, importo mediante il quale è stato indennizzato l’intero periodo d’inabilità), l’assicurato si è trovato indebitamente arricchito, donde l’obbligo di restituire la parte ricevuta in eccesso (fr. 18'500).
Stante tutto ciò, questo Tribunale ritiene che nella presente fattispecie siano adempiuti i presupposti per procedere alla revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione informale mediante la quale al ricorrente è stato corrisposto l’importo di fr. 28'557.75 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.3; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3 e STCA 35.2018.111 del 16 maggio 2019 consid. 2.4.). Il pagamento (a titolo di salario), durante il medesimo periodo, di complessivi fr. 18'500 da parte del datore di lavoro, rappresenta un fatto nuovo che, qualora fosse stato conosciuto, avrebbe indotto l’amministrazione a decidere differentemente.
Per quanto concerne l’entità della somma da restituire, l’CO 1 ha preteso dall'assicurato la restituzione di fr. 18'452.70, ovvero di un importo leggermente inferiore a quello poc’anzi detto che, in base agli atti, il TCA non può che confermare. Ciò è tanto più vero se si considera che in proposito il patrocinatore del ricorrente non ha sollevato alcuna specifica obiezione.
2.5. In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha chiesto al ricorrente la restituzione di un importo pari a fr. 18'452.70, deve essere confermata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti