Incarto n. 35.2023.52
mm
Lugano 13 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 31 luglio 2005, RI 1, nata nel 1943, in quel momento dipendente della __________ di __________ in qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato con sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio cerebri.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con due distinte decisioni formali, datate entrambe 28 gennaio 2008, poi confermate in sede di opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica, siccome da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un notevole miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche e ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 66% a far tempo dal 1° febbraio 2008, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 35%.
Con sentenza 35.2008.54+55 del 29 settembre 2008, questo Tribunale ha annullato le decisioni su opposizione impugnate, ritenuto che, al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, lo stato di salute infortunistico dell’assicurata non poteva essere considerato stabilizzato, esistendo ancora un significativo margine di miglioramento mediante ulteriori provvedimenti terapeutici. Gli atti sono quindi stati retrocessi all’CO 1 affinché definisse il diritto alle prestazioni a contare dal 1° febbraio 2008.
La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione formale del 20 maggio 2016, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurata una rendita d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° novembre 2013, calcolata quale rendita complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF, corrispondente a un importo di fr. 2’674/mese. Trattandosi dell’IMI, la CO 1 ha precisato che la relativa decisione sarebbe stata presa in separata sede, una volta conosciute le risultanze del richiesto approfondimento medico.
Il 13 marzo 2017, l’CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione interposta nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, nel senso che, a modifica della decisione formale, ha riconosciuto un’IMI del 45%. Va precisato che l’amministrazione ha inoltre ridotto dal 100 al 73% il grado dell’invalidità presentata da RI 1, riduzione che non ha però comportato una modifica dell’importo versato a titolo di rendita complementare (fr. 2’674/mese).
Con pronunzia 35.2017.45 del 23 ottobre 2017, il TCA ha parzialmente accolto l’impugnativa dell’assicurata nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è stata annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché procedesse ai sensi dei considerandi. In quel giudizio, questa Corte ha accertato che, riducendo il grado d’invalidità, l’assicuratore aveva di fatto peggiorato la posizione dell’assicurata (reformatio in pejus), senza però concederle la possibilità di ritirare l’opposizione. D’altro canto, pronunciandosi sull’entità della menomazione dell’integrità con la decisione su opposizione, la CO 1 aveva privato RI 1 del suo diritto di opposizione previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.
Anche questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 2 dicembre 2017, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento chirurgico di prolungamento e stabilizzazione L4/L5 e L5/S1, revisione e stabilizzazione in L5 ed estrazione delle viti del corpo vertebrale di L5.
1.5. Con decisione formale del 31 ottobre 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha assegnato all’assicurata una rendita d’invalidità del 73% a contare dal 1° novembre 2013, calcolata quale rendita complementare (importo mensile di fr. 2'674). Per contro, la CO 1 le ha negato il diritto a prestazioni di cura fondate sull’art. 21 LAINF, e ciò a far tempo dalla data di nascita del diritto alla rendita (1° novembre 2013), così come la revisione della rendita in vigore a seguito del peggioramento intervenuto nel contesto della ricaduta annunciata nel 2017.
Con giudizio 35.2019.41 del 25 maggio 2020, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, nel senso che la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 è stata annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
Per quanto qui d’interesse, trattandosi della determinazione del grado dell’invalidità, è innanzitutto stato ritenuto accertato che RI 1 sarebbe stata in grado di svolgere un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, in misura del 50%. Per quanto riguarda invece gli aspetti economici, la causa è stata rinviata all’assicuratore affinché raccogliesse tutti i dati utili a stabilire i redditi da raffrontare, in particolare quelli riguardanti la formazione scolastica e professionale dell’assicurata, nell’ottica di un’applicazione del disposto di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF.
A proposito della ricaduta annunciata nel 2017 (in relazione all’intervento di cui al consid. 1.4.), secondo questa Corte, l’CO 1 era legittimata a negare l’assunzione dei costi di cura generati in quel contesto, ritenuto che a quel momento l’insorgente aveva raggiunto ormai da tempo l’età di pensionamento AVS.
Il TCA ha infine negato che la rendita d’invalidità potesse essere sottoposta a revisione a seguito del peggioramento legato alla ricaduta del 2017, considerato che RI 1 aveva raggiunto l’età di pensionamento AVS nel mese di dicembre 2007, e ciò in applicazione dell’art. 22 LAINF, giusta il quale la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l’avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell’AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS.
Con sentenza 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020, il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurata e confermato la pronunzia cantonale.
1.6. Con scritto del 20 dicembre 2022, l’CO 1 ha informato la patrocinatrice dell’assicurata che quest’ultima non avrebbe avuto diritto alla copertura dei costi generati dalle ulteriori cure mediche a cui si sarebbe sottoposta (doc. 1).
La posizione dell’assicuratore è stata contestata dall’avv. RA 1, la quale ha finalmente chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc. 2).
1.7. Con decisione formale del 7 febbraio 2023, l’amministrazione ha confermato il rifiuto di corrispondere ulteriori prestazioni sanitarie mentre, trattandosi della sostituzione dei mezzi ausiliari (protesi della spalla e del ginocchio), si è riservata di decidere in merito soltanto al momento in cui sarebbe effettivamente insorta la necessità (doc. 3).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 4), in data 10 maggio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 5).
1.8. Con tempestivo ricorso del 16 giugno 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto preliminarmente che il TCA constati che la decisione formale emanata dall’CO 1 il 20 maggio 2016 è tutt’ora valida, rispettivamente che quella datata 31 ottobre 2018 è nulla, come pure che sussiste il “diritto alle prestazioni LAINF derivante dal riconosciuto grado d’invalidità al 100% (art. 21 cpv. 1 lett. (d) LAINF), segnatamente, la domanda di copertura dei costi di manutenzione, inter alia, quelli programmati per rimuovere le viti rotte”, nel merito che vengano accolte le domande di IMI e AGI, subordinatamente che venga designato un perito giudiziario.
A sostegno delle proprie pretese, la rappresentante della ricorrente rimprovera innanzitutto all’assicuratore resistente di aver violato il “divieto di arbitrio formale, ovvero il diniego della giustizia formale (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.), ma pure quello della giustizia materiale (art. 9 Cost.)”, e ciò per il motivo che, con la decisione impugnata, “CO 1 ha ripetuto ricopiando gli argomenti più o meno già svolti in sede della sua decisione 7.02.2023 senza confrontarsi con le precise peculiarità del caso concreto, segnatamente in ordine alla esplicita e chiara domanda di constatazione dell’esistenza della decisione 20 maggio 2016 in punto al grado d’invalidità al 100% (cfr. Doc. 1), rispettivamente ed implicitamente all’inesistenza (nullità) della decisione 31 ottobre 2018 (cfr. Doc. 5).” (doc. I, p. 11-13).
D’altro canto, trattandosi della domanda tendente alla costatazione che la decisione formale del 20 maggio 2016 sarebbe a tutt’oggi in vigore, rispettivamente che quella che l’CO 1 ha emesso il 31 ottobre 2018 andrebbe invece dichiarata nulla, la patrocinatrice osserva in particolare che “… con l’impugnativa del 28 giugno 2016, qui rubricata ed annessa sub (Doc. 4) (già Doc. C allegato alle osservazioni 24.09.2021), la qui istante e ricorrente RI 1 non ha mai formulato – ovviamente – opposizione al grado d’invalidità del 100% accordato da CO 1. Anzi aveva espresso ed evidenziato la sua soddisfazione nel constatare che CO 1 aveva finalmente correttamente determinato il grado d’invalidità al 100%, così come già stabilito dall’AI di Bellinzona con decisione del 14 novembre 2017 (…). Ne consegue che il ricorso RI 1 5 maggio 2007 al Tribunale delle assicurazioni (di seguito: TRASS) ineriva alla decisione su opposizione CO 1 del 13 maggio 2017 nei limiti espressi nel suo dispositivo dinazi citato, ovvero sicuramente ad esclusione del grado d’invalidità correttamente stabilito al 100%; e, simmetricamente, la sentenza Tribunale delle assicurazioni n. 35.2017.45 del 23 ottobre 2021 si è superfluamente premurata di sanzionare CO 1 per violazione dell’art. 12 cpv. 2 OPGA in punto al grado d’invalidità modificato a discapito dell’Assicurata (ridotto al 73%), annullato appunto da Tribunale dlle assicurazioni, stante la circostanza che RI 1 non ha mai, ovviamente, interposto nessun’opposizione al grado massimo del 100%, correttamente determinato da CO 1 nella sua decisione 20 maggio 2016 ed in suo favore. E, solo per ipotesi di lavoro, quand’anche l’avesse pure (l’opposizione) interposta, il TRASS, annullando la decisione su opposizione di CO 1 13 marzo 2017 (sentenza TRASS del 23.10.2017 n. 35.2017.45 e sentenza TRASS 35.2019.41 del 25.05.2020 sempre in punto al grado d’invalidità 73%), ha restituito a RI 1 il diritto di ritirarla. Permettendo così a RI 1 di mantenere la decisione sul grado d’invalidità al 100%, manifestamente a lei più favorevole, riconosciuto da CO 1 con la decisione 20 maggio 2016. (…). Infatti, a distanza di un (1) anno (…) dalla chiarissima sentenza TRASS del 23.10.2017 de qua, CO 1, anziché provvedere a restituire il diritto a RI 1 di ritirare l’opposizione riguadagnandosi il grado d’invalidità al 100% (ancorché, come dianzi puntualizzato, RI 1 non ha mai formulato opposizione al dispositivo inerente al grado d’invalidità al 100% riconosciuto da CO 1 nella sua decisione del 20 maggio 2016 (cfr. Doc. 1)) ha, in data 31 ottobre 2018 (Doc. 5), emesso una nuova decisione (ai sensi dell’art. 49 LPGA, invece di emettere una decisione ai sensi dell’art. 52 LPGA), inter alia, confermando il grado d’invalidità (illegittimamente ridotto nella sua decisione 13 marzo 2017) al tasso del 73%. Che è totalmente errato e non conforme agli obblighi tassativamente stabiliti dalla sentenza TRASS del 23.10.2017 precisamente sul punto del grado d’invalidità riconosciuto da CO 1 con decisione 20 maggio 2016. La modalità adottata da CO 1 non è meritevole di tutela alcuna per il semplice fatto che essa, qualora avvalorata/ratificata, permetterebbe di circuire e disapplicare l’art. 12 cpv. 2 OPGA impunemente. (…). In conclusione, la decisione CO 1 20 maggio 2016 è tuttora valida limitatamente in ordine al dispositivo sul grado d’invalidità determinato al 100% (cfr. Doc. 1), ragion per cui, la ricorrente RI 1 ha diritto a tutte le prestazioni LAINF derivanti da tale riconosciuto grado d’invalidità al 100% (art. 21 cpv. 1 lett. (d) LAINF), inter alia, l’intervento chirurgico previsto per la rimozione delle viti rotte – come raccomandato dal Dr. __________ (Doc. 6) - deve essere coperto da CO 1, da una parte, e, dall’altra parte, la decisione CO 1 31 ottobre 2018 (cfr. Doc. 5) è manifestamente e gravemente viziata ed inefficace, quindi assolutamente nulla per dolosa violazione dell’art. 12 cpv. 2 OPGA, della sentenza TRASS 23 ottobre 2017, e degli artt. 9 e 29 cpvv. 1 e 2 Cost. Chi scrive chiede a questo preg.mo Giudice Adito di volerla constatare. Ricordiamo che la nullità di un atto può e deve essere constatata in ogni tempo ed in ogni stato e grado di giudizio, financo successivamente alla formazione del giudicato. (…). Decisione questa (quella del 31 ottobre 2018, n.d.r.) che è comunque assolutamente nulla e non valida. In virtù del fatto che CO 1 ha così di fatto posto in essere una revisione del tutto irregolare. Illegale. Infatti giusta l’ostativo articolo 22 LAINF, in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può essere riveduta dal mese in cui l’avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell’AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS. Ora, la qui ricorrente RI 1 ha raggiunto l’età di pensionamento il 10.12.2007 e da quel momento percepisce la rendita AVS. Ne segue che la revisione operata da CO 1 con decisione 31.10.2018 è nulla ed invalida, volendo pure prescindere dalla decisione TRASS n. 35.2019.41 del 25.05.2020 che, ad abundantiam, l’ha annullata. (…).” (doc. I, p. 5-11).
Infine, l’avv. RA 1 chiede al TCA di “voler valutare la possibilità di decidere sull’IMI e AGI, con o senza perizia, e di valutare pure, se del caso, l’eventualità di nominare un perito giudizialmente.” (doc. I, p. 12).
1.9. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. In data 11 settembre 2023, la patrocinatrice della ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, producendo ulteriore documentazione (doc. IX + allegati).
L’assicuratore convenuto si è pronunciato in proposito il 25 settembre 2023 (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Sul piano formale, l’avv. RA 1 fa valere che l’CO 1 ha commesso un diniego di giustizia nei confronti dell’assicurata per la ragione che, con la decisione su opposizione qui impugnata, essa avrebbe omesso di pronunciarsi sull’argomento riguardante la nullità della decisione formale emanata il 31 ottobre 2018, rispettivamente la validità di quella datata 20 maggio 2016 (cfr. doc. I).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) il dovere per l’autorità di motivare le sue decisioni, affinché il destinatario le possa comprendere, se del caso contestarle in modo profiquo ed esercitare il suo diritto di ricorso correttamente. Per rispondere a tali esigenze, l’autorità deve indicare, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui quali ha fondato la sua decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata di quest’ultima e impugnarla con cognizione di causa. L’autorità non è tuttavia tenuta a esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dall’interessato ma può limitarsi a esaminare le questioni decisive per l’esito della vertenza (DTF 134 I 83 consid. 4.1 e i riferimenti ivi menzionati). Dal momento in cui è possibile distinguere i motivi che hanno guidato la decisione dell’autorità, il diritto a una decisione motivata è rispettato anche se la motivazione esposta è errata. La motivazione può peraltro essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (STF 2C_23/2009 del 25 maggio 2009 consid. 3.1, pubblicata in RDAF 2009 II p. 434). Per conto, un’autorità si rende colpevole di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., laddove omette di pronunciarsi sulle censure che presentano una certa pertinenza o di considerare delle allegazioni e degli argomenti importanti per la decisione che è chiamata a rendere (cfr. DTF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).
Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte non può seguire la rappresentante laddove rimprovera all’CO 1 di aver commesso un diniego di giustizia nei confronti dell’insorgente. In effetti, dal tenore della decisione su opposizione impugnata si evince che, secondo l’assicuratore resistente, la questione di sapere se l’assicurata presenti, o meno, una totale incapacità lucrativa sarebbe ormai irrilevante per determinare il diritto a ulteriori prestazioni di cura medica ex art. 21 LAINF, posto che tale diritto si sarebbe estinto in ogni caso con il raggiungimento dell’età di pensionamento (cfr. doc. 5, p. 4). Se ne deduce pertanto che, perlomeno implicitamente, l’amministrazione ha preso posizione sull’argomentazione sollevata in sede di opposizione, nel senso che, a suo avviso, visto che RI 1 è beneficiaria di una rendita di vecchiaia, sarebbe ormai superfluo interrogarsi a proposito della nullità della decisione formale del 31 ottobre 2018 (in cui era stata ammessa l’esistenza di una residua capacità lucrativa), rispettivamente della validità di quella del 20 maggio 2016 (con cui la ricorrente era stata invece dichiarata totalmente incapace al guadagno).
Sapere se la tesi difesa dall’CO 1 è o meno corretta, è una questione di merito che verrà esaminata nel seguito.
2.2. Nel merito, è litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il diritto a ulteriori prestazioni di cura medica, specificatamente a rifiutare l’assunzione dei costi generati dall’intervento di rimozione delle viti in S1 e sostituzione della sbarra sinistra e destra (intervento previsto per il 25 settembre 2023 – cfr. doc. A 8), in ragione del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria AVS da parte dell’insorgente, oppure no.
Stante il contenuto della decisione su opposizione, che delimita l’oggetto della lite (cfr., fra le tante, la DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e i riferimenti ivi menzionati), esula dalla presente procedura la questione riguardante l’entità dell’IMI e dell’AGI (eventualmente) spettanti all’assicurata, sulla quale il TCA non è dunque legittimato a entrare nel merito.
D’altro canto, questa Corte prende atto che l’istituto assicuratore convenuto si pronuncerà sul proprio obbligo a prestazioni in relazione alla sostituzione delle protesi di spalla e ginocchio (che, come tali, costituiscono dei mezzi ausiliari giusta l’art. 11 LAINF – sul tema, si veda la DTF 143 V 148), soltanto al momento in cui dovesse insorgere la necessità di sottoporre la ricorrente a tali interventi.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
L’art. 19 cpv. 1 LAINF prevede che il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.
Interpretando a contrario l’art. 19 cpv. 1 LAINF risulta che di regola la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di cura ai sensi dell’art. 10 LAINF soltanto fintantoché dalla loro continuazione vi è da attendersi un sensibile miglioramento del suo stato di salute. Con la chiusura del caso si estingue il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e occorre esaminare il diritto alla rendita (DTF 134 V 109 consid. 4.1).
Restano riservati i casi riguardanti la cura medica dopo la determinazione della rendita di cui all’art. 21 cpv. 1 LAINF, disposizione giusta la quale le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario è affetto da malattia professionale (lett. a), soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett. b), abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno (lett. c) o è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento (lett. d).
Dal profilo della sistematica della legge, questa norma è legata strettamente all’art. 19 LAINF (DTF 134 V 109 consid. 4.2). Essa regola la possibilità di riconoscere eccezionalmente una cura medica necessaria dopo l’assegnazione di una rendita d’invalidità e, in questo senso, enumera esaustivamente le eventualità che giustificano una cura successiva (DTF 140 V 130 consid. 2.7). Nei casi in cui, da un lato, dalla continuazione della cura medica non vi sia più da attendere un sensibile miglioramento delle condizioni di salute ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e, dall’altro, i presupposti di cui all’art. 21 cpv. 1 LAINF non sono adempiuti, l’assicuratore infortuni non è più tenuto ad assumere le prestazioni di cura medica. In sua vece subentra l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (DTF 144 V 418 consid. 2.2).
2.4. In una sentenza 8C_620/2023 del 21 settembre 2023, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che non vi è nessuna limitazione nel tempo, legata all'età, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita parzialmente invalidi secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.
Il relativo Comunicato stampa precisa quanto segue:
" Il Tribunale federale accoglie il ricorso interposto da una persona parzialmente invalida beneficiaria di una rendita contro la decisione dell'assicurazione contro gli infortuni che sopprime il versamento delle prestazioni a suo carico, dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Dal tenore, dalla genesi, dal contesto e dall'interpretazione teleologica dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c LAINF non si evince nel complesso una limitazione nel tempo, legata all'età, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita parzialmente invalidi.
"L'assicurazione contro gli infortuni eroga alla ricorrente parzialmente invalida una rendita d'invalidità da diversi anni e ha sinora anche coperto i costi di una fisioterapia a lungo termine finalizzata a mantenere la capacità di guadagno residua. Mediante decisione e successiva decisione su opposizione, l'assicurazione contro gli infortuni ha soppresso le prestazioni di cure e il rimborso dei costi con effetto dal 31 maggio 2020 con la motivazione che la ricorrente avrebbe raggiunto l'età di 64 anni a metà maggio 2020 e, quindi, l'età ordinaria di pensionamento. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione. Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata e la decisione su opposizione.
"Il Tribunale federale ha esaminato in modo approfondito il senso dell'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Dal chiaro tenore di questa disposizione risulta in primo luogo che la persona assicurata non è tenuta a esercitare effettivamente la capacità di guadagno residua. Inoltre, nulla indica che le prestazioni in natura per i beneficiari di rendite parziali non siano più dovute dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS. In secondo luogo, l'iter legislativo non fornisce indicazioni al riguardo. In terzo luogo, diversamente da quanto previsto per la rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, non sussistono disposizioni legali relative alle conseguenze del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS sul diritto alle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 LAINF. Neppure dal punto di vista della sistematica si riscontrano restrizioni oppure limitazioni temporali derivanti dal criterio dell'età. In quarto luogo, considerando il senso e lo scopo della disposizione, risulta piuttosto improbabile che, attraverso la distinzione fatta tra le lettere c e d, il legislatore abbia voluto limitare il diritto alle cure mediche delle persone anziane parzialmente invalide. Secondo le condizioni stabilite in modo chiaro nella lettera d del suddetto articolo, l'assicurazione contro gli infortuni copre infatti i costi per le cure mediche dei beneficiari di una rendita per invalidità totale a prescindere dall'età. Nel caso di persone parzialmente invalide al beneficio di una rendita, non è pertanto giustificabile un trasferimento all'assicurazione malattie della copertura dei costi di trattamento causati da un infortunio, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.
In sintesi, dal tenore, dalla genesi, dal contesto e dall'interpretazione teleologica della disposizione in oggetto non si evince nel complesso una limitazione nel tempo, legata all'età, fondata sull'articolo 21 capoverso 1 lettera c LAINF, delle prestazioni erogate ai beneficiari di una rendita parzialmente invalidi. L'assicurazione contro gli infortuni rimane pertanto tenuta, fino a nuovo avviso, a coprire i costi di una fisioterapia a lungo termine finalizzata a mantenere la capacità di guadagno residua. (…)”
2.5. Nel caso di specie, con la decisione formale del 7 febbraio 2023, poi confermata con quella su opposizione qui impugnata, l’CO 1 ha negato che l’assicurata abbia diritto alla continuazione delle cure mediche (concretamente, in discussione vi è l’intervento chirurgico previsto per il 25 settembre 2023) ai sensi l’art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, in quanto “la signora RI 1 ha raggiunto da tempo l’età di pensionamento secondo l’AVS; pertanto, non sussiste più una capacità lavorativa residua da mantenere. (…). Voglia annunciare la sua mandante presso l’assicurazione malattia competente per l’assunzione delle ulteriori cure mediche.” (doc. 3).
A proposito della questione di sapere se assicurati al beneficio di una rendita d’invalidità LAINF parziale possono avere diritto in virtù dell’art. 21 LAINF alle prestazioni di cura medica anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS, come visto (cfr. supra, consid. 2.4.), con la sentenza 8C_620/2023, il TF ha stabilito che non esiste alcuna limitazione delle prestazioni dipendente dall’età per i beneficiari di rendita parzialmente invalidi fondata sull’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF (cfr., in particolare, il consid. 6.4 di quella pronunzia).
In concreto, tenuto conto di quanto precede e per i motivi che verranno meglio spiegati qui di seguito, secondo questa Corte, è irrilevante stabilire se l’assicurata vada ritenuta totalmente oppure parzialmente incapace al guadagno. In effetti, in entrambi i casi, il solo fatto che RI 1 abbia raggiunto l’età di pensionamento AVS già nel mese di dicembre 2007, non basta per negarle il diritto alla continuazione della cura medica. Di conseguenza, in questa sede, ci si può parimenti esimere dal pronunciarsi sulla domanda tendente alla constatazione che la decisione formale del 20 maggio 2016 sarebbe a tutt’oggi in vigore, rispettivamente che quella datata 31 ottobre 2018 andrebbe invece dichiarata nulla (cfr. supra, consid. 1.8.).
Nell’ipotesi in cui la ricorrente fosse totalmente invalida, tornerebbe applicabile l’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF (cfr. DTF 140 V 130 consid. 2; STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023 consid. 5.2), di modo che le spese di cura - adempiuti i presupposti del caso - dovrebbero essere assunte dall’assicuratore convenuto senza limiti di età (cfr. DTF 144 V 418 consid. 3.3.1).
A questa medesima conclusione si giungerebbe nell’ipotesi in cui l’insorgente fosse invece soltanto parzialmente invalida. In quel caso, la fattispecie sarebbe da valutare principalmente sotto il profilo dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che la vertenza è inerente a una ricaduta legata all’intervento chirurgico previsto per il 25 settembre 2023.
Ora, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che le considerazioni sviluppate dalla Corte federale nella sentenza riassunta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.4.) a fondamento della decisione secondo cui l’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF non prevede alcuna limitazione delle prestazioni legata all’età della persona assicurata, debbano valere anche per l’eventualità oggetto dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF, qui in discussione.
Innanzitutto, dal tenore letterale di quest’ultima disposizione non è possibile desumere una limitazione della prestazione in natura determinata dal raggiungimento dell’età pensionabile AVS e nemmeno che la persona assicurata debba effettivamente sfruttare la sua residua capacità di guadagno (cfr. STF 8C_620/2023 succitata consid. 6.1.3).
D’altro canto, entrambe le eventualità riguardano i beneficiari di rendita parzialmente invalidi e per entrambe, seppur con modalità diverse (la lett. b esige che le cure mediche migliorino sensibilmente la residua capacità di guadagno o ne impediscano una notevole diminuzione, la lett. c presuppone invece che le cure permettano di mantenere la restante capacità di guadagno), l’efficacia reintegrativa (“Eingliederungswirksamheit”) è riferita alla (residua) capacità di guadagno (cfr. STF 8C_620/2023 succitata consid. 5.1 e riferimento ivi menzionato).
Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione impugnata non può essere confermata, visto che l’istituto assicuratore resistente ha fondato il proprio rifiuto a riconoscere ulteriori prestazioni di cura medica, sulla sola circostanza che RI 1 ha raggiunto ormai da anni l’età di pensionamento ordinaria AVS.
Gli atti vengono quindi retrocessi all’amministrazione affinché, tenuto conto di quanto precede, decida nuovamente, se del caso previa disposizione di un approfondimento medico specialistico, in merito all’assunzione dei costi legati all'intervento chirurgico programmato per il 25 settembre 2023.
2.6. L’insorgente, vincente in causa, è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la questione di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.
Per giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287 consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1) o altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 con riferimenti).
Nella concreta evenienza, non risulta che l’avv. RA 1 abbia un interesse proprio all’esito della presente procedura ricorsuale, ragione per la quale nulla osta all’assegnazione di un’indennità per ripetibili, che viene fissata in un importo di fr. 2000 (IVA inclusa).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per nuova decisione.
L’CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti