Incarto n. 35.2023.25
cr
Lugano 19 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 febbraio 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, allora attivo in qualità di operaio tuttofare presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 30 gennaio 2020 è caduto dalla scaletta sulla quale si trovava per tinteggiare una parete, mancando gli ultimi scalini, riportando una distorsione alla caviglia sinistra (doc. 1 inc. 1).
In data 31 agosto 2020, mentre stava camminando sul tetto della ditta per liberare le griglie di scolo intasate, è caduto in avanti sulla ghiaia scivolosa, risentendo un “crac” alla spalla destra (doc. 1 inc. 2).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha terminato la propria attività, causa licenziamento, con il 31 luglio 2022.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e amministrativi del caso, in particolare una visita medica in __________ (doc. 138 inc. 1), con scritto del 27 settembre 2022 indirizzato all’avv. RA 1, già rappresentante legale dell’interessato, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che avrebbe posto termine alle prestazioni di corta durata con il 1° novembre 2022 (doc. 145 inc. 1).
Con decisione formale del 24 novembre 2022, l’CO 1 ha confermato i contenuti del precedente scritto del 27 settembre 2022, rifiutando di versare una rendita di invalidità (in quanto dal raffronto dei redditi non risulta alcun discapito economico), accordando invece un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% per la caviglia (doc. 156 inc. 1).
1.3. In data 28 novembre 2022 (medesimo giorno di ricezione della decisione, come indicato dalla stessa patrocinatrice, cfr. doc. 161 inc. 1) l’avv. RA 1 ha chiesto all’CO 1 di poter ricevere copia dell’intero incarto (cfr. doc. C1).
Non avendo ricevuto risposta alcuna, con messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2022 la patrocinatrice ha nuovamente chiesto all’CO 1 di “inviarmi urgentemente copia dell’incarto” (doc. C4).
Essendo anche tale sollecito rimasto inevaso, con scritto del 16 dicembre 2022 ella ha nuovamente sollecitato l’invio dell’incarto, rilevando che “questo ritardo compromette notevolmente il diritto alla difesa del mio cliente” (doc. C6).
1.4. Il 15 dicembre 2022 l’CO 1 (__________) ha trasmesso copia dell’incarto all’avv. RA 1, ma ad un indirizzo errato (doc. 171 inc. 2).
Da una nota telefonica datata 28 dicembre 2022, emerge che la funzionaria incaricata ha indicato che “nel controllare l’indirizzo di spedizione mi accorgo che sono stati inviati ad un indirizzo che l’avvocato riconosce come un suo vecchio indirizzo privato” (doc. 159 inc. 1).
In data 30 dicembre 2022 l’incarto è stato correttamente trasmesso alla patrocinatrice dell’assicurato, indicando che “a seguito del ritardo nell’invio degli atti che si è creato per un disguido da parte nostra, proroghiamo i termini per un’eventuale opposizione al 31.1.2023” (doc. 174 inc. 2).
In data 31 gennaio 2023 l’avv. RA 1 ha interposto opposizione (doc. 175 inc. 2).
Con decisione su opposizione del 7 febbraio 2023, l’CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile, in quanto tardiva (doc. B).
1.5. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, che l’opposizione venga giudicata tempestiva o, in via subordinata, che vengano restituiti i termini per presentare opposizione (doc. I, pag. 6).
Egli ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I pag. 6).
Sostanzialmente la patrocinatrice dell’assicurato ha ritenuto tempestiva l’opposizione inoltrata in data 31 gennaio 2023, vale a dire entro il “nuovo” termine indicato dall’amministrazione stessa, rifacendosi al principio della buona fede.
Ella ha, inoltre, osservato che “mi è ben nota la portata dell’art. 40 cpv. 1 LPGA”, motivo per il quale “non ho in alcun modo considerato di richiedere un prolungamento del termine”.
Al contrario, ella ha rilevato come sia stato lo stesso Istituto assicuratore a prorogare il termine fino al 31 gennaio 2023, visto il ritardo nella trasmissione degli atti, avvenuta solo il 30 dicembre 2022, con ricezione al più presto il 2 gennaio 2023. Per tali ragioni, la legale ha concluso che “l’assegnazione di un nuovo termine da parte della CO 1 è stato pertanto inteso quale restituzione del termine a seguito degli errori e dei ritardi causati dalla CO 1 stessa” (doc. I).
1.6. Con risposta del 2 marzo 2023, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.7. In data 4 aprile 2023 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VI + 1).
1.8. In data 17 aprile 2023 l’insorgente ha prodotto la documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. VIII + allegati).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile l’opposizione dell’assicurato, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Fondandosi sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza - eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di diritto - a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti).
2.5. Le esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).
In una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.
In una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).
Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.
Il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien, dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016 que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce point.
Le recours doit donc être admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”
In proposito, vedi anche STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 (cfr., pure, la STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5. e 35.2023.16 del 10 maggio 2023 consid. 2.5.).
2.6. Ai fini del presente giudizio giova qui segnalare, in particolare, la sentenza 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, riguardante il caso di un’avvocatessa, al beneficio di una procura sottoscritta il 7 agosto 2021 dall’assicurato, che, con scritto del 9 agosto 2021, aveva informato l’amministrazione che il suo cliente interponeva opposizione contro la decisione del 14 luglio 2021 notificata il 22 luglio 2021, chiedendo nel contempo la trasmissione degli atti, al fine di poter motivare l’opposizione. In data 16 agosto 2021 le era stata inviata una copia del dossier. Con scritto del 31 agosto 2021, la patrocinatrice aveva comunicato all’amministrazione che: “Afin que je puisse prendre connaissance du dossier et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation de l'opposition formée le 9 août 2021 vous parviendra le 30 septembre 2021 au plus tard". Il 30 settembre 2021 la patrocinatrice aveva motivato l’opposizione interposta contro la decisione del 14 luglio 2021.
Con decisione del 20 ottobre 2021, l’assicuratore LAINF aveva dichiarato irricevibile l’opposizione, per il motivo che quella del 9 agosto 2021 non era stata motivata mentre quella del 30 settembre 2021 era sì motivata ma tardiva, visto che il termine legale per interporla era scaduto il 14 settembre 2021.
Con pronunzia del 7 marzo 2022, la Corte delle assicurazioni sociali del Cantone Vaud aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione, affinché entrasse nel merito dell’opposizione, ritenendo, tra l’altro, che la stretta applicazione delle regole di procedura fosse lesiva del principio di interdizione di un eccessivo formalismo e delle regole della buona fede.
Chiamata a pronunciarsi, la Corte federale ha innanzitutto nuovamente sottolineato la ratio legis degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 3.3 della STF in questione). In particolare, essa ha ribadito che, a fronte di un termine legale non prorogabile di 30 giorni per presentare opposizione contro una decisione, è stata prevista l’assegnazione di un congruo termine da parte dell’autorità per rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA, così da proteggere il semplice cittadino privo di conoscenze giuridiche, il quale, ignorando le esigenze formali di ricevibilità, ha depositato poco prima della scadenza del termine di 30 giorni uno scritto privo di motivazione, o la cui motivazione appare carente, dandogli così modo di presentare un’opposizione in buona e dovuta forma. Un’analoga assegnazione s’impone anche nel caso in cui l’assicurato abbia agito con il patrocinio di un avvocato o di altro rappresentante professionalmente qualificato nella materia, ma solo allorquando tali soggetti, a causa del tardivo incarico, non dispongano più di sufficiente tempo per adeguatamente motivare l’impugnativa per mancanza di conoscenza degli atti. Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi in cui il termine possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti).
L’Alta Corte ha quindi annullato la sentenza cantonale e confermato la decisione dell’assicuratore LAINF, sottolineando in particolare come la patrocinatrice dell’assicurato avesse mancato di soddisfare le (non elevate) esigenze di motivazione richieste nella procedura d’opposizione entro il termine legale del 14 settembre 2021, nonostante avesse avuto sufficientemente tempo per farlo (considerato che il dossier le era stato inviato il 26 agosto 2021 e che il suo scritto era datato 31 agosto 2021, ovvero 19 giorni rispettivamente 14 giorni prima della scadenza del termine legale). Il TF ha segnatamente rilevato quanto segue:
" 5.2. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la recourante du 14 juillet 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e (…), spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de la mandataire, la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26 août 2021, soit 19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au moment de l'envoi de son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Les conditions d'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27 juillet 2021 au 20 septembre 2021 n'est pas déterminant, tout indiquant que M e (…) était en contact avec l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021
Dès lors que la recourante ne pouvait pas - les conditions de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étant pas remplies - octroyer à l'intimé un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si l'écriture du 31 août 2021 aurait dû être interprétée comme une demande de prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, M e (…) devait savoir qu'elle ne pouvait pas motiver l'opposition au-delà du 14 septembre 2021 et la recourante n'était pas tenue d'attirer son attention sur ce point. Le silence de la recourante ensuite de la réception de l'écriture du 31 août 2021 ne pouvait en tout cas pas être interprété comme l'admission tacite d'une requête de prolongation du délai jusqu'au 30 septembre 2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d'une violation de l'art. 10 al. 5 OPGA s'avère ainsi fondé.”
2.7. Il TCA ricorda infine che, giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. Il cpv. 2 della medesima norma recita che se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate. Ai sensi del cpv. 3, il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
2.8. Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’avv. RA 1 ha assunto il patrocinio dell’assicurato in data 2 giugno 2022 (cfr. procura - doc. A), quindi ancora prima dell’emissione della decisione del 24 novembre 2022.
Quest’ultima, inviata direttamente alla legale dell’assicurato, è stata notificata in data 28 novembre 2022. Il termine di 30 giorni per interporre opposizione, tenuto conto delle ferie giudiziarie, giungeva a scadenza in data 13 gennaio 2023, come peraltro correttamente indicato dalla stessa avv. RA 1 nel ricorso (cfr. doc. I).
Lo stesso 28 novembre 2022, giorno di ricezione della decisione in oggetto, la patrocinatrice dell’assicurato ha chiesto all’CO 1 di ricevere copia dell’intero incarto (cfr. doc. 168 inc. 2).
Non ricevendo risposta, in data 9 dicembre 2022 l’avv. RA 1 ha inviato all’CO 1 un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" Mi riferisco al mio scritto del 28 novembre 2022 di cui allego copia, rimasto inevaso, e vi chiedo gentilmente di inviarmi urgentemente copia dell’incarto.
In attesa di un vostro sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.”
(Doc. 170 inc. 2)
Dalla documentazione all’incarto risulta che l’amministrazione ha trasmesso gli atti in data 15 dicembre 2022 (cfr. doc. 171 inc. 2).
Con scritto del 16 dicembre 2022 la patrocinatrice dell’assicurato ha nuovamente chiesto all’amministrazione di poter ricevere copia degli atti, indicando:
" Mi riferisco al caso in oggetto ed alle mie richieste del 28 novembre 2022 e del 9 dicembre 2022 rimaste totalmente inevase.
Questo ritardo compromette notevolmente il diritto di difesa del mio cliente. Infatti, il termine per presentare opposizione decorre dal 29 novembre 2022 e dalla mia prima richiesta sono passate ben oltre due settimane.
Vi chiedo pertanto urgentemente di volermi inviare l’incarto completo del signor RI 1.” (Doc. 172 inc. 2)
Da una nota telefonica del 28 dicembre 2022, emerge quanto segue:
" tel. da avvocato.
Chiede spiegazioni sul fatto che gli atti inviatigli non sono mai arrivati. Nel controllare l’indirizzo di spedizione mi accorgo che sono stati inviati ad un indirizzo che l’avvocato riconosce come un suo vecchio indirizzo privato. Mi scuso per il disguido e provvedo immediatamente a rifare i CD e mandarli al più presto. L’avvocato visto il ritardo nel mandargli la documentazione chiede una proroga. D’accordo possiamo prorogare il termine fino al 31.1.2023 scusandoci nuovamente per il ritardo nell’invio della documentazione” (doc. 159 inc. 1).
In data 30 dicembre 2022 l’incarto è stato correttamente trasmesso alla patrocinatrice dell’assicurato, indicando che “a seguito del ritardo nell’invio degli atti che si è creato per un disguido da arte nostra, proroghiamo i termini per un’eventuale opposizione al 31.1.2023” (doc. 174 inc. 2).
In data 31 gennaio 2023, l’avv. RA 1 ha interposto opposizione, indicando che:
" La decisione 24.11.2022 è stata notificata alla scrivente il giorno 28.11.2022. Il termine di trenta (30) giorni per impugnare la summenzionata decisione sarebbe scaduto il 13.01.2023. Tuttavia, a causa di un ritardo dell’invio degli atti, tra l’altro richiesti il medesimo giorno in cui è stata notificata la decisione e successivamente più volte sollecitati, con vostro scritto del 30 dicembre 2022 mi avete trasmesso gli atti e prorogato il termine al 31.01.2023. Ne discende pertanto la tempestività della presente opposizione” (doc. 161 inc. 1).
Con la decisione su opposizione del 7 febbraio 2023, l’CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione, osservando in particolare quanto segue:
" (…)
Dall’opposizione risulta che l’impugnata decisione è stata notificata alla patrocinatrice il 28.11.2022 per cui il termine per formare opposizione, viste le ferie amministrative, è giunto a scadenza il 13.1.2023.
Visto il disguido nella trasmissione degli atti la CO 1 ha accettato di prolungare il termine fino al 31.1.2023.
Ora, giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prolungato.
Ne consegue pertanto che l’opposizione è fuori termine e non può essere esaminata nel merito.
La patrocinatrice – avvocato di formazione e titolare di uno studio legale – non può avvalersi del principio della buona fede e pretendere che non conosceva i disposti di legge.” (doc. B).
In questa sede, l’avv. RA 1 contesta la decisione dell’CO 1, sottolineando in particolare che l’opposizione del 31 gennaio 2023 è tempestiva, in quanto inoltrata, in buona fede, entro il termine prorogato al 31 gennaio 2023 dall’amministrazione stessa, a seguito del ritardo nella trasmissione degli atti, da intendere quindi come restituzione del termine (doc. I).
In sede risposta, l’CO 1 ha ribadito che l'art. 40 cpv. 1 LPGA prevede che i termini fissati dalla legge non possono essere prolungati; che la patrocinatrice dell’assicurato, avvocato di formazione e titolare di uno studio legale, non può prevalersi della buona fede, precisando inoltre che l’CO 1 avrebbe agito altrimenti se avesse erroneamente accordato una proroga ad un assicurato che non dispone delle conoscenze giuridiche necessarie per rendersi conto dell’errore manifesto dell’amministrazione.
Quanto alla restituzione del termine, l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:
" (…)
L’art. 41 LPGA non trova applicazione.
Tale disposto di legge avrebbe dovuto essere invocato con l’opposizione e non a posteriori preso atto della decisione di non entrata in materia. A mente dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Inoltre la mancata ricezione degli atti – che comunque sono stati trasmessi ala patrocinatrice prima della scadenza del termine – non è un motivo di restituzione dei termini.
Secondo la prassi costituiscono motivi di restituzione la malattia o il servizio militare. La malattia deve essere stata tale da aver impedito l’assicurato o il suo mandatario di agire entro il termine o di fare capo ad un rappresentante risp. a un sostituto (DTF 112 V 255 consid. 2a, DTF 119 II 87 consid. 2a, sentenza del TFA P 47/06 del 4.12.2006; sentenza del TF 2C_401/2007 del 21.1.2008 consid. 3.3). La patrocinatrice avrebbe potuto e dovuto introdurre un’opposizione cautelativa o sommariamente motivata e richiedere un termine per completare la sua impugnativa.” (Doc. IV)
2.9. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che la decisione del 24 novembre 2022 è stata notificata direttamente alla patrocinatrice all’assicurato il 28 novembre 2022, pertanto il termine (legale) di 30 giorni per interporre opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) ha iniziato a decorrere il 29 novembre 2022 e, tenuto conto delle ferie amministrative (dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi: cfr. art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA), è giunto a scadenza il 13 gennaio 2023. Questo aspetto è rimasto, a giusta ragione, incontestato.
La stessa avv. RA 1, come visto, ha più volte riconosciuto che il termine legale per interporre opposizione scadesse il 13 gennaio 2023, rilevando pure di essere perfettamente a conoscenza del fatto che lo stesso non fosse prorogabile.
In queste condizioni, avendo la patrocinatrice interposto opposizione soltanto il 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 161 inc. 1), quindi ben oltre il termine legale (scaduto, come visto, in data 13 gennaio 2023), l’atto in questione deve essere dichiarato tardivo e, pertanto, irricevibile.
2.10. La patrocinatrice ha evidenziato di avere atteso fino al 31 gennaio 2023 per interporre opposizione facendo affidamento, in buona fede, sul “nuovo” termine fissato al 31 gennaio 2023 dall’amministrazione stessa, visto il ritardo nella trasmissione dell’incarto ad essa imputabile.
Ella ha rilevato che l’assegnazione di questo “nuovo” termine da parte dell’amministrazione va inteso “quale restituzione di termini ex art 41 LPGA a seguito degli errori e dei ritardi causati dalla CO 1 stessa”. Avendo l’CO 1, infatti, provveduto ad inoltrare gli atti all’indirizzo corretto soltanto in data 30 dicembre 2022 - con conseguente ricezione, al più presto, in data 2 gennaio 2023 - l’avv. RA 1 ha sostenuto come fosse estremamente difficile, se non addirittura l’impossibile, redigere l’opposizione nel tempo a disposizione “di soli 7 giorni lavorativi, durante i quali la scrivente ha avuto delle udienze. Gli atti sono composti da 335 pagine per l’infortunio __________ e da 310 pagine per l’infortunio __________. Oggettivamente si tratta di incarti di una certa dimensione che per la visione richiedono un certo lasso di tempo” (doc. I).
Ora, al riguardo, il TCA rileva che è indubbio che l’amministrazione ha ritardato a farle pervenire copia dell’incarto completo, da ella prontamente richiesto il giorno stesso di ricezione della decisione del 24 novembre 2022 – ritardo dovuto anche al disguido derivante dall’inoltro ad un precedente indirizzo della patrocinatrice. Ciò posto, resta comunque il fatto che, una volta in possesso della documentazione, la legale disponeva ancora del tempo necessario per contestare, anche in maniera sommaria o tramite un’opposizione cautelativa, la decisione entro il termine legale di 30 giorni, chiedendo semmai un termine per completare la motivazione dell’opposizione. Questo tanto più tenuto conto del fatto che la patrocinatrice dell’assicurato - avvocato di formazione e titolare di un proprio studio legale - ha assunto il mandato ben prima dell’emanazione della decisione del 24 novembre 2022, e meglio già in data 2 giugno 2022 (cfr. doc. A). Al di là quindi dei numerosi atti componenti l’incarto, va evidenziato come ella fosse già a conoscenza della sospensione delle prestazioni di corta durata a partire dal 1° novembre 2022, così come direttamente comunicatole dall’amministrazione già con lo scritto del 27 settembre 2022 (cfr. doc. 145 inc. 1) e, in seguito, confermato con la decisione formale del 24 novembre 2022 (doc. 156 inc. 1).
In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza federale riportata ai consid. 2.5 e 2.6, l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare alcun termine in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA. Nel caso di specie, non sussistevano infatti i presupposti per beneficiare della deroga suddetta, stante il fatto che l’assicurato era già rappresentato da un avvocato, il quale disponeva del tempo necessario per interporre opposizione, soddisfacendo le esigenze formali minime richieste per una valida motivazione in tale procedura, che avrebbero permesso alla patrocinatrice dell’insorgente di contestare il provvedimento in questione, persino con poche frasi (cfr., a tal proposito, la STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4 e la STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023, consid. 2.7).
Quanto all’invocata restituzione dei termini, va detto che giusta l’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato a incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a, DTF 112 V 255 consid. 2a).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
Nella concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione emanata dall’CO 1.
Le rimostranze fatte valere dalla patrocinatrice non costituiscono un impedimento tutelabile. La circostanza che l’avv. RA 1, nei pochi giorni a disposizione tra la ricezione dell’incarto e la scadenza del termine per interporre opposizione, abbia dovuto presenziare a delle udienze non risulta infatti decisivo ai fini di una eventuale restituzione dei termini. Tanto più che, come anzidetto, in concreto il termine era in ogni caso salvaguardabile con una opposizione motivata in modo conciso e persino con poche parole.
Giova qui comunque ricordare che il sovraccarico di lavoro - al pari, ad es. dell'ignoranza del diritto rispettivamente dell'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale - non costituisce un motivo scusabile per non rispettare un termine legale (e chiedere eventualmente una restituzione del termine ex art. 41 LPGA: cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020, consid. 2.5).
Anche l’invocato affidamento riposto, in totale buona fede, nel termine del 31 gennaio 2023 indicato dall’amministrazione stessa non può essere ritenuto da questo Tribunale come valido motivo degno di protezione.
Il fatto di avere ricevuto - a torto - una proroga del termine per interporre opposizione non può essere invocato quale scusante, dato che tale termine è legale e, quindi, non prorogabile secondo quanto disposto dall’art. 40 cpv. 1 LPGA unitamente all’art. 52 cpv. 1 LPGA, ciò che doveva apparire chiaro alla patrocinatrice dell’assicurato. Tanto più che nella decisione avversata era stato anche esplicitamente indicato che “il termine legale non può essere prolungato” (doc. 156, pag. 3).
Del resto, nella già citata STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022, l’Alta Corte ha avuto modo di sottolineare, al consid. 6.2.3, che un avvocato non può appellarsi al principio della buona fede per prevalersi di un’indicazione errata fornita dall’Autorità competente, se l’errore è riconoscibile con un controllo grossolano (ad es., tramite una consultazione delle disposizioni procedurali applicabili al caso o tramite una lettura sistematica della legge); tanto più che un avvocato deve sapere che il termine per interporre opposizione, in quanto legale, non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA), trattandosi, tra l’altro, pure di un principio generale del diritto (a tal proposito cfr. pure la già citata STF 8C_244/2022 del 17 agosto 2022, consid. 5.3).
L’Alta Corte ha deciso in modo analogo pure nella già citata STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 (“il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort)”), nella già citata STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 (“que même si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2)”) e anche nella STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022, consid., 4.6 (“Dass die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Nachfrist gewährte, ändert daran nichts, zumal die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist (vgl. Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ATSG), was dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer im Übrigen klar sein musste”). Va qui pure ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003, STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020 confermata in STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020).
In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non può dunque che approvare l’operato dell’amministrazione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. RA 1 il modo di procedere dell’CO 1 non si rivela lesivo del diritto di essere sentito del suo patrocinato, né del principio della buona fede.
La decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.
A titolo abbondanziale, il TCA rileva infine che in tempi recenti si è già dovuto pronunciare più volte su fattispecie presentanti una problematica analoga a quella ora sub judice. Sarebbe pertanto auspicabile che i funzionari dell’amministrazione che si trovano a diretto contatto con gli assicurati, rispettivamente con i loro patrocinatori, venissero istruiti sui contenuti della giurisprudenza federale vigente nella materia e qui riprodotta ai considerandi 2.5. e 2.6.
2.11. Deve ancora essere verificato se l’insorgente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato su una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.
In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16; STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023, consid. 2.8).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti