Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2023.24
Entscheidungsdatum
17.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2023.24

mm

Lugano 17 luglio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 febbraio 2023 emanata da

CO 1 a rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

considerato, in fatto e in diritto

che - con sentenza 35.2022.19 del 30 maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2022, nel senso che, accertato che le cervicalgie costituiscono una conseguenza naturale ed adeguata dell’infortunio del 19 aprile 2016 e/o di quello del 15 agosto 2017, gli atti sono stati retrocessi all’CO 1 affinché definisse il diritto alle prestazioni dipendente da quel disturbo (cfr. doc. 222);

  • in data 29 novembre 2022, l’amministrazione ha assegnato all’allora patrocinatore dell’assicurato un termine per produrre la documentazione inerente il rachide cervicale necessaria a definire il diritto a prestazioni, con l’avvertenza che in caso d’inadempimento sarebbe stata rilasciata una decisione di non entrata in materia (doc. 229);

  • con decisione formale del 16 dicembre 2022, l’assicuratore LAINF ha comunicato la non entrata nel merito e, pertanto, il rifiuto di erogare prestazioni (doc. 231);

  • il 1° febbraio 2023 RI 1 si è opposto al provvedimento appena citato (cfr. doc. 232);

  • con decisione su opposizione del 9 febbraio 2023, l’CO 1 ha confermato il contenuto di quella formale del 16 dicembre 2022 (cfr. doc. 235);

  • con ricorso del 9 marzo 2023, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’istituto convenuto “affinché previo accertamenti esterni all’amministrazione a cui posso sottopormi ben volentieri, definisca le prestazioni di corta e di lunga durata che vengono a giustificarsi.” (doc. I);

  • con decisione del 5 aprile 2023, l’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________, ha incaricato l’avv. RA 1 di “rappresentare RI 1 nella procedura pendente avanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Tribunale d’appello, Lugano, nella procedura da lui stesso promossa contro una decisione inerente all’assicurazione CO 1.” (doc. IV);

  • con scritto del 20 aprile 2023, questo Tribunale ha quindi assegnato all’avv. RA 1 un termine di 10 giorni per comunicare se intendesse “ratificare e quindi mantenere il ricorso” nel frattempo interposto personalmente dall’assicurato (doc. V);

  • in data 16 giugno 2023, l’avv. RA 1 ha informato il TCA che “sulla base di quanto visionato e attentamente studiato, con la presente, ritenuto il grande rischio di causa e estrema la possibilità di un esito negativo della procedura, se non addirittura la qualifica di temerarietà della richiesta, non posso, negli interessi del mio assistito, che non ratificare l’allegato di ricorso in questione. In alcun modo risulta che il signor RI 1, o chi per esso, abbia presentato la sua cartella clinica. (…).” (doc. X – il corsivo è del redattore);

  • con risposta di causa del 5 luglio 2023, l’CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. XII);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

  • la capacità processuale, ossia, per quanto qui d'interesse, la facoltà d’inoltrare un ricorso e quindi di condurre personalmente la propria causa spetta a chi ha l'esercizio dei diritti civili (art. 13 CC; DTF 132 I 1 consid. 3.1). Chi invece non ha l'esercizio dei medesimi deve agire per mezzo del suo rappresentante (art. 19 cpv. 1 CC), salvo eccezioni (cfr. art. 19c CC) che qui non ricorrono (cfr. STF 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022);

  • l’esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario dell’insorgente risulta limitato, posto che a suo favore è stata istituita una curatela di rappresentanza e di amministrazione ai sensi degli articoli 394 e 395 CC e, in quel contesto, considerato che il curatore (__________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione) “non ha le competenze giuridiche atte a poter patrocinare il curatelato con cognizione di causa”, è stato conferito un mandato speciale giusta l’art. 392 CC a un professionista, nella persona dell’avv. RA 1, con l’incarico di “tutelare convenientemente i diritti e gli interessi di RI 1” nell’ambito della vertenza che lo vede opposto all’CO 1 (cfr. decisione del 5 aprile 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________ – doc. IV);

  • l’avv. RA 1 - che deve rappresentare l’assicurato in ambito giudiziario - non ha dato il suo consenso all’impugnativa da lui presentata (cfr. doc. X). Quest'ultima si rivela quindi irricevibile;

  • l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto dell’assicurato contro la decisione su opposizione del 9 febbraio 2023, mediante la quale l’CO 1 aveva negato il diritto a prestazioni.

In concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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