Raccomandata
Incarto n. 35.2023.16
PC/sc
Lugano 10 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1974, attiva in qualità di “rappresentante con mansioni montaggio/smontaggio stands o spazi pubblicitari presso i clienti” a tempo pieno dal 1° febbraio 2020 presso la ditta __________ di __________, e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 12 luglio 2020, verso le 18:30, mentre stava scendendo le scale, è scivolata ed è caduta a terra, riportando una “sottile frattura incompleta, dorsale, di S5” (doc. 2, 59, 64 e 124). L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e amministrativi del caso, con scritto del 17 ottobre 2022, l’CO 1 ha comunicato all’assicurata la chiusura del caso al 20 ottobre 2022, in quanto la lesione al coccige era completamente guarita e gli ulteriori disturbi da lei lamentati non erano riconducibili all’infortunio del 12 luglio 2020. (doc. 220).
Preso atto del suo disaccordo (doc. 224), con decisione del 30 novembre 2022 (doc. 240), l’CO 1 ha confermato i contenuti del precedente scritto del 17 ottobre 2022 e, quindi, la chiusura del caso al 20 ottobre 2022.
1.3. In data 9 dicembre 2022 l’avv. RA 1 ha assunto il patrocinio dell’assicurata e chiesto all’CO 1 la trasmissione degli atti su CD-ROM oltre alla proroga del termine per presentare un’eventuale opposizione al 31 gennaio 2023 (doc. 242 e 243).
1.4. Il 23 dicembre 2022 l’CO 1 (__________) ha trasmes-so copia dell’incarto all’avv. RA 1 (doc. 241) e il 27 dicembre 2022 ha prorogato il termine al 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 244).
In data 25 gennaio 2023, l’avv. RA 1 ha interposto opposizione (doc. 246) e versato agli atti anche il referto 5 gennaio 2023 del dr. med. __________ della Clinica di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 245).
Con decisione su opposizione del 30 gennaio 2023, l’CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile, in quanto tardiva (doc. 249).
1.5. Con tempestivo ricorso del 20 febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e che l’opposizione venga giudicata tempestiva con rinvio dell’incarto all’CO 1 “per il giudizio sul merito, in particolare affinché venga accertato il nesso di causalità tra incidente e i rimanenti dolori e disagi” (doc. I, pag. 8).
1.6. Con risposta del 2 marzo 2023, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 8 marzo 2023 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre, puntualizzando, in particolare, di avere chiesto e ottenuto in altri casi una proroga del termine d’opposizione e che “se tra l'Agenzia CO 1 di __________ ed il Servizio di __________, non vi è una condivisione di simile prassi, non è certo questa una circostanza che può essere imputata al sottoscritto patrocinatore.” (doc. V).
1.8. Il 9 marzo 2023 il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’CO 1 (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare irricevibile l’opposizione dell’assicurata, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Fondandosi sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza - eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di diritto - a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti).
2.5. Le esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).
In una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.
In una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).
Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.
Il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien, dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016 que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce point.
Le recours doit donc être admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”
In proposito, vedi anche STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/ 2016 del 18 maggio 2016 (cfr., pure, la STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5.).
2.6. Ai fini del presente giudizio giova qui segnalare, in particolare, la sentenza 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, riguardante il caso di un’avvocatessa, al beneficio di una procura sottoscritta il 7 agosto 2021 dall’assicurato, che, con scritto del 9 agosto 2021, aveva informato l’amministrazione che il suo cliente interponeva opposizione contro la decisione del 14 luglio 2021 notificata il 22 luglio 2021, chiedendo nel contempo la trasmissione degli atti, al fine di poter motivare l’opposizione. In data 16 agosto 2021 le era stata inviata una copia del dossier. Con scritto del 31 agosto 2021, la patrocinatrice aveva comunicato all’amministrazione che: “Afin que je puisse prendre connaissance du dossier et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation de l'opposition formée le 9 août 2021 vous parviendra le 30 septembre 2021 au plus tard". Il 30 settembre 2021 la patrocinatrice aveva motivato l’opposizione interposta contro la decisione del 14 luglio 2021.
Con decisione del 20 ottobre 2021, l’assicuratore LAINF aveva dichiarato irricevibile l’opposizione, per il motivo che quella del 9 agosto 2021 non era stata motivata mentre quella del 30 settembre 2021 era sì motivata ma tardiva, visto che il termine legale per interporla era scaduto il 14 settembre 2021.
Con pronunzia del 7 marzo 2022, la Corte delle assicurazioni sociali del Cantone Vaud aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione, affinché entrasse nel merito dell’opposizione, ritenendo, tra l’altro, che la stretta applicazione delle regole di procedura fosse lesiva del principio di interdizione di un eccessivo formalismo e delle regole della buona fede.
Chiamata a pronunciarsi, la Corte federale ha innanzitutto nuovamente sottolineato la ratio legis degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 3.3 della STF in questione). In particolare, essa ha ribadito che, a fronte di un termine legale non prorogabile di 30 giorni per presentare opposizione contro una decisione, è stata prevista l’assegnazione di un congruo termine da parte dell’autorità per rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA, così da proteggere il semplice cittadino privo di conoscenze giuridiche, il quale, ignorando le esigenze formali di ricevibilità, ha depositato poco prima della scadenza del termine di 30 giorni uno scritto privo di motivazione, o la cui motivazione appare carente, dandogli così modo di presentare un’opposizione in buona e dovuta forma. Un’analoga assegnazione s’impone anche nel caso in cui l’assicurato abbia agito con il patrocinio di un avvocato o di altro rappresentante professionalmente qualificato nella materia, ma solo allorquando tali soggetti, a causa del tardivo incarico, non dispongano più di sufficiente tempo per adeguatamente motivare l’impugnativa per mancanza di conoscenza degli atti. Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi in cui il termine possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti).
L’Alta Corte ha quindi annullato la sentenza cantonale e confermato la decisione dell’assicuratore LAINF, sottolineando in particolare come la patrocinatrice dell’assicurato avesse mancato di soddisfare le (non elevate) esigenze di motivazione richieste nella procedura d’opposizione entro il termine legale del 14 settembre 2021, nonostante avesse avuto sufficientemente tempo per farlo (considerato che il dossier le era stato inviato il 26 agosto 2021 e che il suo scritto era datato 31 agosto 2021, ovvero 19 giorni rispettivamente 14 giorni prima della scadenza del termine legale). Il TF ha segnatamente rilevato quanto segue:
" 5.2. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la recourante du 14 juillet 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e (…), spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de la mandataire, la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26 août 2021, soit 19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au moment de l'envoi de son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Les conditions d'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27 juillet 2021 au 20 septembre 2021 n'est pas déterminant, tout indiquant que M e (…) était en contact avec l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021
Dès lors que la recourante ne pouvait pas - les conditions de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étant pas remplies - octroyer à l'intimé un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si l'écriture du 31 août 2021 aurait dû être interprétée comme une demande de prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, M e (…) devait savoir qu'elle ne pouvait pas motiver l'opposition au-delà du 14 septembre 2021 et la recourante n'était pas tenue d'attirer son attention sur ce point. Le silence de la recourante ensuite de la réception de l'écriture du 31 août 2021 ne pouvait en tout cas pas être interprété comme l'admission tacite d'une requête de prolongation du délai jusqu'au 30 septembre 2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d'une violation de l'art. 10 al. 5 OPGA s'avère ainsi fondé.”
2.7. Il TCA ricorda infine che, giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. Il cpv. 2 della medesima norma recita che se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate. Ai sensi del cpv. 3, il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
2.8. Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’avv. RA 1 ha assunto il patrocinio dell’assicurata in data 9 dicembre 2022 (cfr. procura - doc. 243).
Il giorno stesso il patrocinatore ha comunicato all’CO 1 quanto segue:
" (…) richiamo la decisione a margine e, richiamata l'annessa procura, mi pregio comunicare alla vostra cortese attenzione di avere assunto il patrocinio della signora RI 1. Allo scopo di permettermi di visionare gli atti sulla scorta dei quali poggia la vostra decisione, che mi riservo se del caso di avversare, chiedo mi sia trasmesso il relativo CD-ROM. Dal momento che mi sarà necessario consultare nel dettaglio tutta la documentazione formante l'incarto e ritenuto che, nei prossimi giorni, la mia mandante si sottoporrà ad una visita specialistica (al proposito rilevo che il medico __________ CO 1 non ha visitato la signora RI 1), pure mi permetto di richiedere la proroga del termine per l'inoltro dell'eventuale opposizione sino al 31 gennaio 2023.
Certo della vostra comprensione, ringrazio anticipatamente per la collaborazione e resto in attesa di quanto sopra (…)” (doc. 242 - il corsivo è della redattrice).
L’amministrazione gli ha trasmesso gli atti venerdì 23 dicembre 2022 (ricevuti dal rappresentante martedì 27 dicembre 2022 – cfr. doc. 241) e, il 27 dicembre 2022, prorogato il termine fino al 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 244). In data 25 gennaio 2023, l’avv. RA 1 ha interposto opposizione (doc. 246), producendo il referto 5 gennaio 2023 del dr. med. __________ (doc. 245). Con la decisione su opposizione del 30 gennaio 2023, l’CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione, osservando in particolare quanto segue:
" 1. (…) Dal Track-and-Trace della Posta risulta che la decisione del 30.11.2022 è stata notificata all'assicurata il 2.12.2022 (invio numero __________). Questo significa che il termine per formare opposizione è iniziato a decorrere il 3.12.2022 e, in considerazione delle ferie amministrative, è giunto a scadenza il 17.1.2023.
L'opposizione formulata il 25.1.2023 è pertanto fuori termine.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prolungato.
In assenza di un'opposizione la CO 1 non avrebbe dovuto accordare al patrocinatore una proroga del termine ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA (sentenza del TF 8C_775/2016 dell'1.2.2017 consid. 2.4).
II patrocinatore - avvocato di formazione e titolare di uno studio legale - non può avvalersi del principio della buona fede e pretende che non conosceva i disposti di legge vigenti.
L'opposizione non può pertanto essere esaminata nel merito essendo tardiva” (doc. 249).
In questa sede, l’avv. RA 1 contesta la decisione dell’CO 1, sottolineando in particolare che l’opposizione del 25 gennaio 2023 risponde ai requisiti (conclusione e motivazione) posti dall’art. 10 cpv. 1 OPGA e che, indipendentemente dal tenore dell’art. 40 cpv. 1 LPGA (termine di 30 giorni per presentare opposizione), l’art. 40 cpv. 3 LPGA prevede che il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza. L’avv. RA 1 osserva di avere ricevuto il mandato il 9 dicembre 2022 e che, durante il colloquio con la cliente, non erano emerse indicazioni sufficienti per poter valutare con criterio e coscienza se effettivamente avesse senso opporsi. Sottolinea di avere chiesto in medesima data (e, quindi, prima “della scadenza del termine originario fissato dalla competente Autorità”: cfr. doc. I, pag. 5, riga 7) sia l’incarto completo (rivelatosi molto più voluminoso rispetto a quanto si aspettasse) sia una proroga del termine assegnato, proprio per potere avere il “tempo necessario” per esaminare gli atti e redigere, se del caso, l’opposizione con cognizione di causa, compatibilmente con la cospicua mole di lavoro dello studio legale che caratterizza i periodi antecedenti e successivi alle festività (nello specifico, dicembre e gennaio).
Egli puntualizza inoltre che non vi sarebbe stata alcuna violazione della buona fede, dato che la richiesta di proroga è stata fatta proprio per tutelare al meglio gli interessi della sua patrocinata, allo scopo di motivare al meglio l’opposizione. Infatti, se essa fosse stata interposta senza tenere conto dell’incarto completo e senza uno studio approfondito della documentazione, avrebbe rischiato di non ossequiare uno dei presupposti dell’art. 10 cpv. 1 OPGA, ovvero quello della chiara motivazione scritta. In presenza di giustificati motivi, l’CO 1 (__________) avrebbe giustamente concesso la proroga del termine fino, come richiesto, al 31 gennaio 2023.
Alla luce delle considerazioni che precedono, egli sostiene che l’agire dell’CO 1 (__________) sarebbe lesivo del diritto di essere sentito della sua patrocinata oltre che del principio della buona fede, dato che “pur di non concedere più alcuna prestazione alla signora RI 1, finge di non sapere che sulla base della richiesta di proroga vi era l’esigenza di consultare l’incarto e pure dimentica il tenore dell’art 40 cpv. 3 LPGA” (cfr. doc. I, pag. 7).
In sede risposta, l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:
" (…)
Innegabile è il fatto che a mente dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
La legge non permette nessuna eccezione, nemmeno quando l'assicurato intende sottoporsi a degli accertamenti medici specialisti complementari.
L'art. 40 cpv. 3 LPGA non trova applicazione in quanto il termine di 30 giorni per formare opposizione è un termine legale e non un termine stabilito dall'amministrazione
Per quanto riguarda l'assegnazione di un termine supplementare per motivare l'opposizione l'CO 1 si permette di rinviare alle sentenze del TF (8C_817/2017 del 31.8.2018, 8C_660/2021 del 28.6.2022, 8G_289/2022 del 5.8.2022 e 8C_245/2022 del 7.9.2022), richiamate da questo Tribunale nella recentissima sentenza del 24.1.2023 in re D., a mente delle quali la possibilità data dall'art. 10 cpv. 5 OPGA ha lo scopo di proteggere cittadini privi di conoscenze giuridiche che, poco prima della scadenza del termine, depositano uno scritto privo di motivazione o con una motivazione insufficiente o ancora quando l'assicurato ha consultato tardivamente un avvocato che non disponeva di un sufficiente tempo per motivare l'opposizione per mancata conoscenza degli atti a causa del mandato concessogli tardivamente.
In concreto l'avv. RA 1 non può però avvalersi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA in quanto egli non ha presentato un'opposizione non motivata o insufficientemente motivata ma ha chiesto un termine supplementare per eventualmente formare opposizione.
Le esigenze formali dell'opposizione non sono elevate. È però necessario che la volontà di non accettare una decisione emerga chiaramente. Ciò non è il caso per lo scritto del 9.12.2022 dall'avv. RA 1 all'CO 1 dove veniva ventilata un'eventuale opposizione.
Come già rilevato con la decisione su opposizione l'avv. RA 1, vista la sua formazione, non può avvalersi della buona fede per il fatto che l'CO 1 ha accettato la proroga.
L'CO 1 avrebbe agito altrimenti se avesse erroneamente accordato una proroga ad un assicurato che non dispone delle conoscenze giuridiche necessarie per rendersi conto dell'errore manifesto dell'amministrazione.
Ciò non è il caso per un avvocato, peraltro titolare da anni di uno studio legale (sentenza del TF 9C_191/2016 del 18.5.2016 consid. 4.3).
Fra l'altro il rapporto medico è stato trasmesso all'assicurata il 5.1.2023 per cui, visto che il termine per formazione opposizione a causa delle ferie andava a scadere il 17.1.2023, il patrocinatore avrebbe potuto e dovuto agire entro tale data. (…).” (cfr. doc. III).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che la decisione del 30 novembre 2022 è stata notificata all’assicurata il 2 dicembre 2022, pertanto il termine (legale) di 30 giorni per interporre opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) ha iniziato a decorrere il 3 dicembre 2022 e, tenuto conto delle ferie amministrative (dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi: cfr. art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA), è giunto a scadenza il 17 gennaio 2023. Questo aspetto è rimasto, a giusta ragione, incontestato.
Fatta questa premessa, ci si deve innanzitutto chiedere se lo scritto del 9 dicembre 2022 dell’avv. RA 1 possa essere trattato alla stregua di un’opposizione, perlomeno cautelativa.
Con lo scritto del 9 dicembre 2022, l’avv. RA 1 ha chiesto, da un canto, una copia dell’incarto allo “scopo di permettermi di visionare gli atti sulla scorta dei quali poggia la vostra decisione, che mi riservo se del caso di avversare” e, dall’altro, una proroga del termine “per presentare una eventuale opposizione” (doc. 242).
Secondo questo Tribunale, come giustamente sottolineato dall’assicuratore resistente (cfr. supra, consid. 2.8.), dal documento appena citato non emerge in alcun modo una chiara volontà di contestare la decisione formale di soppressione delle prestazioni.
Se ne deduce pertanto che esso non può essere trattato alla stregua di un’opposizione, neppure semplicemente cautelativa.
In questo senso, non può nemmeno essere ignorato che, nel suo ricorso, l’avv. RA 1 ha osservato che, al momento in cui gli è stato conferito il mandato, non aveva alcuna conoscenza dei fatti e del procedimento in questione e che, dal colloquio con la cliente, non erano emerse indicazioni sufficienti per potere valutare, con criterio e coscienza, se effettivamente avesse senso opporsi alla decisione formale (cfr. doc. I, pag. 7).
In queste condizioni, avendo il patrocinatore interposto opposizione soltanto il 25 gennaio 2023 (cfr. doc. 246), quindi ben oltre il termine legale (scaduto, come visto, in data 17 gennaio 2023), l’atto in questione deve essere dichiarato tardivo e, pertanto, irricevibile.
Il TCA rileva che quand’anche si volesse considerare lo scritto del 9 dicembre 2022 alla stregua di un’opposizione cautelativa, ipotesi più favorevole alla ricorrente, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica il suo rappresentante, e ciò per i motivi che seguono.
2.10. Questa Corte constata in primo luogo che il patrocinatore dell’assicurata - avvocato di formazione e titolare di un proprio studio legale - ha assunto il mandato il 9 dicembre 2022 (a fronte di un termine legale che spirava, come visto, il 17 gennaio 2023) e ricevuto gli atti il 27 dicembre 2022 (ovvero 22 giorni prima della scadenza del citato termine). Egli disponeva, pertanto, del tempo necessario per contestare la decisione (cfr. per un caso in cui la patrocinatrice dell’insorgente, al momento in cui ha ricevuto il dossier, aveva a disposizione ancora 19 giorni prima della scadenza del termine legale: la già citata STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, consid. 5.2, riportato al consid. 2.7).
In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza federale riportata ai consid. 2.5 e 2.6, l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare alcun termine in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA. Nel caso di specie, non sussistevano infatti i presupposti per beneficiare della deroga suddetta, stante il fatto che l’assicurata era già rappresentata da un avvocato, il quale disponeva del tempo necessario per interporre opposizione, soddisfacendo le esigenze formali minime richieste per una valida motivazione in tale procedura, che avrebbero permesso al patrocinatore dell’insorgente di contestare il provvedimento in questione, persino con poche frasi (cfr., a tal proposito, la STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4 e la STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023, consid. 2.7).
Il TCA non ignora le rimostranze fatte valere dal patrocinatore (cfr. doc. I e doc. V) ma non le ritiene condivisibili.
La circostanza che l’insorgente si sarebbe dovuta sottoporre ad una visita medica specialistica non consente di giungere ad una differente conclusione, già solamente per il fatto che la con-sultazione neurochirurgica ha avuto luogo il 21 dicembre 2022 e il relativo referto (doc. 245) - prodotto con l’opposizione del 25 gennaio 2023 (doc. 246) - risale al 5 gennaio 2023, ovvero allorquando mancavano ancora 9 giorni alla scadenza del termine legale. Il patrocinatore aveva, pertanto, ancora tempo sufficiente per interporre opposizione, ribadite le (non elevate) esigenze di motivazione richieste in tale procedura.
Parimenti dicasi per un eventuale sovraccarico di lavoro. Tanto più che, come anzidetto, in concreto il termine era in ogni caso salvaguardabile con una opposizione motivata in modo conciso e persino con poche parole. Giova qui comunque ricordare che il sovraccarico di lavoro - al pari, ad es. dell'ignoranza del diritto rispettivamente dell'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale - non costituisce un motivo scusabile per non rispettare un termine legale (e chiedere eventualmente una restituzione del termine ex art. 41 LPGA: cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020, consid. 2.5).
La tesi del patrocinatore secondo cui il termine di 30 giorni per interporre opposizione sarebbe stato inoltre assegnato dall’CO 1 (cfr. doc. I, pag. 5: “in data 9 dicembre, ovvero prima della scadenza del termine originario di 30 giorni fissato dalla competente Autorità (…).”) e sarebbe, pertanto, prorogabile ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 LPGA è inoltre del tutto inconferente. Il termine di 30 giorni indicato nella decisione per presentare opposizione è, infatti, il termine legale dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, che è stato semplicemente ripreso nell’atto amministrativo (e, non, è quindi un termine assegnato dall’amministrazione ex art. 40 cpv. 2 LPGA che può essere prorogato, se del caso, prima della scadenza ex art. 40 cpv. 3 LPGA). Tanto più che, nella decisione del 30 novembre 2022, l’CO 1 ha addirittura esplici-tamente indicato, in relazione al termine di 30 giorni indicato, che “Il termine legale non può essere prolungato” (doc. 240, pag. 2).
Il fatto di avere ricevuto - a torto - una proroga del termine per interporre opposizione non può essere invocato quale scusante, dato che tale termine è legale e, quindi, non prorogabile secondo quanto disposto dall’art. 40 cpv. 1 LPGA unitamente all’art. 52 cpv. 1 LPGA, ciò che doveva apparire chiaro al legale patrocinatore dell’assicurata. Tanto più che, come poc’anzi evidenziato, nella decisione avversata, era stato anche esplicita-mente indicato che “il termine legale non può essere prolungato” (doc. 240, pag. 2).
Del resto, nella già citata STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022, l’Alta Corte ha avuto modo di sottolineare, al consid. 6.2.3, che un avvocato non può appellarsi al principio della buona fede per prevalersi di un’indicazione errata fornita dall’Autorità compe-tente, se l’errore è riconoscibile con un controllo grossolano (ad es., tramite una consultazione delle disposizioni procedurali applicabili al caso o tramite una lettura sistematica della legge); tanto più che un avvocato deve sapere che il termine per interporre opposizione, in quanto legale, non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA), trattandosi, tra l’altro, pure di un principio generale del diritto (a tal proposito cfr. pure la già citata STF 8C_244/2022 del 17 agosto 2022, consid. 5.3).
L’Alta Corte ha deciso in modo analogo pure nella già citata STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 (“il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort)”), nella già citata STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 (“que même si la recourante avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu'aurait placée la mandataire dans l'octroi de ce délai supplémentaire n'aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2)”) e anche nella STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022, consid., 4.6 (“Dass die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Nachfrist gewährte, ändert daran nichts, zumal die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist (vgl. Art. 40 Abs. 1 i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ATSG), was dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer im Übrigen klar sein musste”). Va qui pure ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003, STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020 confermata in STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020).
Il TCA non ignora neppure l’argomentazione, sollevata per la prima volta con lo scritto dell’8 marzo 2023 (doc. V), secondo la quale l’avv. RA 1 avrebbe beneficiato in passato in svariati casi analoghi di una proroga concessa dall’Agenzia CO 1 di __________ e che la circostanza che tale prassi non sia condivisa dal Servizio di __________, non potrebbe essergli imputata. A tal proposito va tuttavia ricordato che - accertata, per i motivi sopra esposti, la correttezza della decisione su opposizione impugnata - egli potrebbe pretendere un trattamento differente unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per applicare nel caso di specie il principio della parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 134 V 34, consid. 9; sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2; cfr. STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020, consid. 2.14). Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente, in concreto l’CO 1, dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Ora, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che l’CO 1 abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge (non essendo sufficienti un solo caso isolato o solo alcuni casi: cfr. STF 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3 e STCA 38.2011.61 del 16 novembre 2011, consid. 2.10). Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mettere in atto una simile prassi.
In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non può dunque che approvare l’operato dell’amministrazione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. RA 1, il modo di procedere dell’CO 1 non si rivela lesivo del diritto di essere sentito della sua patrocinata, né del principio della buona fede.
La decisione su opposizione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il TCA si è pronunciato su una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.
In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16; STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023, consid. 2.8).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti