Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2023.13
Entscheidungsdatum
14.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 35.2023.13

PC/MM/sc

Lugano 14 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 emanata da

CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 29 agosto 2019, la __________ (di seguito: __________) ha comunicato al proprio assicuratore LAINF (CO 1; di seguito: CO 1) che l’8 agosto 2019 il suo dipendente RI 1 (attivo al 50% in qualità di “contabile e promotore” a far tempo dal 22 luglio 2019 e per un tempo indeterminato) era caduto dalle scale (doc. 1), riportando un trauma contusivo alla spalla destra con probabile sub-lussazione della medesima (doc. 1 e 47).

L’istituto ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

RI 1 è stato inabile al lavoro al 100% dal 12 agosto al 13 settembre 2019, all’80% dal 14 settembre 2019 al 6 gennaio 2020, al 50% dal 7 gennaio 2020 al 20 gennaio 2021, al 100% dal 21 gennaio 2021 al 6 maggio 2021 e al 50% dal 7 maggio 2021 (doc. 216, 219, 223, 248 e 257).

1.2. Nel settembre 2019, RI 1, attivo dal 2012 quale assicuratore indipendente, ha notificato l’evento occorso l’8 agosto 2019 all’assicuratore presso il quale è privatamente assicurato per le indennità giornaliere in caso di malattia e infortunio (sempre l’CO 1 - doc. 30) (cfr. “Denuncia di infortunio; Assicurazione Infortuni individuale”: doc. 13).

1.3. Nel maggio 2020, RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti giustificata dai postumi infortunistici (doc. 2 e 5 incarto AI).

In data 3 agosto 2020 (doc. 17 incarto AI) l’UAI ha trasmesso all’assicurato una richiesta volta a ottenere informazioni sulla sua attività d’indipendente, come pure informazioni e documentazione relative ad alcune società (__________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________), relativamente alle quali figura quale firmatario a registro di commercio (individuale o a due; doc. 18-26 incarto AI).

Dopo avergli inviato diversi richiami ed averlo diffidato, non avendo ricevuto alcun riscontro (doc. 36 incarto AI), mediante decisione del 14 dicembre 2020 (doc. 157), l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni per mancata collaborazione.

Su domanda dell’assicurato (che, in data 20 gennaio 2021, aveva fornito alcune indicazioni in merito alle società di cui figurava firmatario a RC e di quelle che deteneva in parte o totalmente - doc. 35 incarto AI), il 25 gennaio 2021 l’amministrazione ha annullato il precitato provvedimento (doc. 170).

In data 28 dicembre 2021, l’UAI ha quindi invitato l’assicurato a produrre la documentazione economica inerente le società di cui è totalmente o in parte proprietario.

Non avendo dato seguito alla richiesta, l’UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni.

1.4. In ambito LAINF, l’CO 1 ha indennizzato l’inabilità lavorativa fino al 30 aprile 2021 (doc. 236) e, dopo avere esperito gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 12 novembre 2021, ha ritenuto che, al momento dell’infortunio dell’8 agosto 2019, RI 1 non fosse dipendente della __________ e che, di conseguenza, “non vi era alcuna copertura assicurativa in base alla LAINF e la copertura assicurativa è stata erroneamente riconosciuta” (doc. 287, allegato 1).

A seguito dell’opposizione interposta il 10 dicembre 2021 dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 287), in data 10 gennaio 2023, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione, precisando in particolare che “agli atti nulla comprova ne tanto meno ci sono elementi inconfutabili che attestano che il Signor RI 1 sia un dipendente della spettabile __________. Pertanto - giacché il qui opponente esercita, dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali, unicamente un'attività lucrativa indipendente - l'infortunio del 08.08.2019 non è coperto dalla polizza assicurativa no. ____________” (doc. 314; pag. 9). In questo contesto l’CO 1 ha pure sottolineato che “Ne consegue che sono stati forniti dei dati errati per quanto concerne il salario di RI 1 e pertanto la scrivente Compagnia assicurativa si riserverà il diritto di intraprendere misure legali.” (doc. 314, pag. 6).

Con un’altra decisione formale del 12 novembre 2021, l’CO 1 ha richiesto alla __________ la restituzione ex art. 25 LPGA delle indennità giornaliere corrisposte nel periodo 8 agosto 2018 (recte: 2019) - 30 aprile 2021 per un importo totale di fr. 65'047 (cfr. doc. 264).

1.5. Con tempestivo ricorso del 10 febbraio 2023, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, sia “fatto ordine alla società CO 1 di dare copertura all’infortunio dell’08.08.2019 di RI 1 in base alla polizza LAINF No __________” (doc. I, pag. 6), argomentando segnatamente quanto segue:

" (…).

il contratto di lavoro è iniziato il 1.07.2019. La somma dichiarata come salario sotto punto 1.1. corrisponde al salario per il periodo che corre dal 01.07.2019 al 11.08.2019, data alla quale cominciano le prestazioni LAINF che sono riportate sotto punto 3.5 della dichiarazione fiscale (CHF 23.472).

Ancora una volta la busta paga di agosto 2019, copre il periodo che va dal 01.07.2019 al 11.08.2019 e corrisponde al salario mensile di CHF 5'500.

Le ulteriori buste paghe sono allegate al presente ricorso.

  1. II ricorrente si permette di ricordare che:

a. Ha prodotto un contratto di lavoro

b. Che le dichiarazioni fiscali confermano l'esistenza di un contratto di lavoro

c. Che le trattenute sociali sono state eseguite e pagate alla Cassa cantonale di compensazione

  1. L'esistenza o no di una tassazione d'ufficio non è per nulla

rilevante nel presente caso, semmai dimostra una possibile trascuratezza dell'assicurato nei suoi obblighi fiscali, trascuratezza che non ha nessuna pertinenza al momento di giudicare della presente causa e dovuta allo stato di salute del ricorrente all'epoca. Quell'argomento (ed altri) dimostra però la volontà dell'amministrazione di agire come accusatore e non come autorità che deve giudicare obiettivamente i fatti. A questo proposito, il ricorrente non è stato per nulla e a nessun momento interpellato dall'assicuratore per chiarire questi punti.

  1. Le dichiarazioni fatte alla Cassa di compensazione corrispondono

ai salari pagati all'assicurato prima dell'infortunio o per i periodi di capacità lavorativa parziale. Ancora una volta l'Amministrazione dimentica che le prestazioni LAINF non sono soggette a contributi sociali.

  1. Non è vero che il ricorrente è stato considerato in incapacità

lavorativa al 100% in modo continuo per ben 21 mesi. Ci sono stati dei periodi dove la sua incapacità lavorativa era del 50%! Dal primo gennaio 2020, CO 1 ha considerato l'assicurato in incapacità lavorativa al 80% fino al 6 gennaio e poi al 50% dopo questa data. Ovviamente i periodi nei quali l'assicurato ha dovuto sottomettersi a nuovi interventi hanno causato, momentaneamente, un'incapacità totale.

  1. In riassunto, a partire dal 01.07.2019, il Signor RI 1 era sotto contratto lavorativo con la società __________. Questo è provato sia dal contratto stesso che dalle dichiarazioni fiscali e dai contributi AVS pagati sul salario. Che, nel passato il ricorrente non fosse dipendente, rimane del tutto senza pertinenza.

  2. In conclusione, basandosi su interpretazioni errate fatte pro domo, CO 1 non ha considerato che il Signor RI 1 era in possesso di un regolare contratto di lavoro, che i contributi sociali inerenti al contratto sono stati pagati (sulla parte salariale e non sulle prestazioni LAINF) e che le dichiarazioni fiscali contengono i salari versati da __________.

  3. In queste considerazioni, la realtà della relazione di lavoro non

può essere negata, ma se l'assicuratore avesse ancora dei dubbi era suo obbligo eseguire un'istruzione del caso interpellando gli altri azionisti e richiedendo ulteriori informazioni all'assicurato. (…)” (doc. I, pag. 3-5)

A sostegno delle proprie argomentazioni, il rappresentante dell’insorgente ha versato agli atti le “dichiarazioni fiscali 2019 e 2020 del Signor RI 1” (limitatamente al modulo 1, n.d.r.) del 23 aprile 2022 per il 2019 e del 26 aprile 2022 per il 2020 (doc. A2 e A3), le “dichiarazioni dei salari a __________” (doc. A5 del 9 dicembre 2021 per il 2019 e doc. A4 del 10 febbraio 2021 per il 2020, n.d.r.) e il conteggio delle indennità giornaliere per il mese di gennaio 2020 trasmesso dall’CO 1 alla __________ (doc. A6).

1.6. Con risposta di causa del 14 marzo 2023, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V). In quell’occasione, essa ha pure chiesto alla __________ di “… produrre il bilancio, il conto economico e i conti bancari dal 2018 ad oggi (in modo che possiamo verificare il flusso di denaro fra la società e RI 1)” e a RI 1 di “… produrre i propri conti bancari e/o postali (sui quali sono stati versati i salari) dal 2016 ad oggi” (cfr. doc. V, pag. 12).

1.7. Il 24 aprile 2023, l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e conclusioni (cfr. doc. IX). In particolare, il patrocinatore ha osservato quanto segue:

" (…) II Signor RI 1 è proprietario del 40% della società ciò che basta a dimostrare che ovviamente non può che essere un impiegato di una società che non controlla, quando svolge per essa un'attività remunerata.

È importante sottolineare il poco tempo avvenuto tra la firma del contratto e il sinistro che ha impedito, per un certo lasso di tempo, lo svolgimento di attività professionali.

Tutti gli argomenti sul fatto che il Signor RI 1 abbia svolto altre attività indipendenti non sono rilevanti quando si tratta di giudicare la sua qualità di dipendente della __________.

I flussi di denaro, ovviamente tutti posteriori al sinistro, non dimostrano assolutamente nulla.

Desta scalpore che l'amministrazione non abbia interrogato gli altri azionisti della __________ per chiarire l'esatta relazione del Signor RI 1 con la Società.

Basicamente e fondamentalmente ci troviamo di fronte ad un contratto di lavoro valido, firmato tra le parti, contratto che ha preceduto da poco il sinistro.

L'analisi delle entrate economiche del Signor RI 1, prima dell'infortunio, non dimostra assolutamente nulla. Una persona, da un giorno all'altro, può perfettamente assumere un incarico come dipendente mentre la vigilia era ancora indipendente.

Il passato non ha nessuna valenza per giudicare il presente e la disorganizzazione personale del Signor RI 1 non ha nessuna pertinenza.

Sono però pertinenti i seguenti fatti:

  1. II Signor RI 1 aveva un contratto di lavoro con la Società __________

  2. Che il Signor RI 1 fosse amministratore della società non impedisce una relazione contrattuale lavorativa, considerando che la sua quota societaria era minoritaria (40%)

  3. La società ha pagato i contributi AVS per il Signor RI 1, come di legge.

  4. L'analisi fatta dall'amministrazione dei conti del Signor RI 1 e semmai dei movimenti bancari della Spett. __________, dimostra una disorganizzazione personale e o sociale senza influenza al momento di giudicare il presente caso.

  5. L'amministrazione fa un'istruzione accusatoria del caso dimenticando altri aspetti importanti e dimenticando di analizzare non il passato bensì il presente della società, omettendo pure di interrogare semmai gli altri soci.” (doc. IX, pag. 2 e 3)

1.8. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’CO 1 (doc. X).

considerato in diritto

2.1. Nella concreta evenienza, il TCA è chiamato a esaminare se l’CO 1 era legittimata a revocare, per via della revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso relativo all’infortunio dell’agosto 2019, negando ab initio la copertura assicurativa per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato che al momento di quell’evento RI 1 era un lavoratore dipendente della __________.

2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).

L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.

In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).

Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. STCA 35.2021.32 del 3 dicembre 2021, consid. 2.3 e STCA 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.3).

2.3. Conformemente alla giurisprudenza (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169), i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 ss.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

Secondo la giurisprudenza, il dirigente o l'amministratore di una società alle dipendenze di quest'ultima è, anche se di fatto è l'azionista unico o di maggioranza e ha un'influenza decisiva sulla gestione dell'impresa, formalmente un dipendente della stessa. Tuttavia, non è il rapporto di diritto civile che determina lo status di una persona dal punto di vista dell'assicurazione sociale, ma la posizione economica. La questione se una persona abbia un'influenza decisiva sulla politica e lo sviluppo della società - e sia quindi da considerare come titolare di un reddito da attività indipendente - deve essere esaminata sulla base di criteri quali la cerchia dei soci, la partecipazione al capitale della società, la composizione del consiglio di amministrazione, il livello di attività dei soci e la loro funzione nella società (DTF 8C_121/2017 del 5 luglio 2018 consid. 7.1; 9C_453/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4.1).

Come lo sottolinea il TF, in taluni casi particolari, il dirigente o l'amministratore di una società alle dipendenze di quest'ultima, va considerato formalmente un lavoratore indipendente, anche in presenza di un contratto di lavoro.

2.4. L'art. 53 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

L'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017, consid. 2.5).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; ELISABETH ESCHER, Revision und Erläuterung, in: THOMAS GEISER/PETER MÜNCH [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale.

È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205; e STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.3.).

2.5. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha sostenuto che, in base agli atti a sua disposizione, non risulterebbe sufficientemente dimostrato che al momento in cui è accaduto il noto infortunio RI 1 fosse un dipendente della __________ e che pertanto - esercitando un'attività lucrativa esclusivamente indipendente - quell’evento non sarebbe in realtà coperto dalla polizza assicurativa no. __________ (doc. 314).

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che non è contestato il fatto che l’insorgente svolgesse effettivamente un’attività lucrativa per la __________ (società fiduciaria iscritta a registro di commercio dal 28 giugno 2012, detenuta al 40% da RI 1, che ne è pure l’amministratore unico con firma individuale - doc. 25 e 35 incarto AI). Controversa è per contro la questione di sapere se l’attività da lui esercitata possa essere qualificata di dipendente, nel qual caso andrebbe riconosciuta la qualità di assicurato (e, pertanto, ammessa la copertura assicurativa dell’infortunio dell’8 agosto 2019).

2.6. Dall’annuncio d’infortunio del 29 agosto 2019 si evince che l’insorgente sarebbe entrato alle dipendenze della __________ a far tempo dal 22 luglio 2019 e per una durata indeterminata con un pensum del 50%, che la sua funzione sarebbe quella di “contabile e promotore” e che il suo salario lordo mensile ammonterebbe a fr. 5'500, oltre alla tredicesima (doc. 1).

Dalle carte processuali emerge inoltre che, in data 8 giugno 2021, l’CO 1 ha chiesto alla __________ di produrre gli estratti conti bancari relativi ai versamenti di salario per i mesi di luglio e agosto 2019, copia del contratto di lavoro e copia della descrizione delle mansioni (doc. 226).

In medesima data, l’amministrazione ha invitato RI 1 a produrre copia “delle buste paga del periodo da giugno 2018 a giugno 2019” (doc. 227 - la sottolineatura non è della redattrice). In risposta a tale richiesta, in data 16 giugno 2021 l’insorgente ha comunicato all’CO 1 che “nel periodo 2018-2019 ero indipendente” (doc. 232).

In data 30 luglio 2021 (doc. 241) la __________ ha informato l’assicuratore che le mansioni del loro dipendente RI 1 consistevano in “registrazioni contabili; chiusura trimestrale/annuale; tutte le attività legate alla contabilità commerciale; di fatto, in prevalenza, (…) si occupa di procacciare clientela che conferisca mandato di gestione amministrativo alla società” e ha quindi prodotto:

il “contratto di lavoro a tempo indeterminato” datato 1° luglio 2019, dal quale si evince che RI 1 avrebbe iniziato la sua attività lavorativa il 22 luglio 2019 con la mansione di “contabile, promotore e procacciatore” per fr. 5'500 lordi, più tredicesima, con orario di lavoro “secondo le esigenze della società e da concordare con la direzione”;

il conteggio di salario per il mese di agosto 2019, dal quale emerge che RI 1 avrebbe percepito per il periodo 22 luglio-8 agosto 2019 un salario lordo complessivo di fr. 6’434.20 (di cui fr. 3'300 a titolo di “salario lordo” per 18 giorni lavorativi e fr. 3'134.20 a titolo di “indennità infortunio” per 20 giorni). Dal salario lordo di fr. 3'300, sarebbero stati dedotti i contributi AVS (5.125%), AD (1.1%), LAINF (1.113%) e APGM (0.5370) per complessivi fr. 259.90, giungendo così a un salario netto pari a fr. 6'174.30. Il documento in questione riporta in calce pure la firma del ricorrente con la dicitura “Per ricevuta” con indicato pure “3'134.20 ccb 15.10.2019” e “3'040.10 contante 15.10.2019”;

un addebito bancario di complessivi fr. 7'303, valuta 15 ottobre 2019, a favore della __________ (società di intermediazione assicurativa, iscritta a registro di commercio dal 20 febbraio 2012, detenuta al 100% da RI 1 che ne è pure l’amministratore unico con firma individuale - doc. 18 e 35 incarto AI).

In data 12 agosto 2021, l’__________ ha trasmesso all’CO 1 le registrazioni distinte salari 2016-2020 (doc. 242). Negli anni 2016-2019 figura unicamente __________ (iscritta a registro di commercio quale direttrice con firma individuale - cfr. doc. 25 incarto AI). Vi è poi la dichiarazione relativa all’anno 2020 (timbrata e firmata in data 10 febbraio 2021 dalla direttrice della società e trasmessa all’__________ con messaggio elettronico di medesima data) in cui figura, oltre alla precitata (con numero AVS), anche RI 1 (senza numero AVS) per un importo di fr. 24'900.

Il 12 novembre 2021 l’CO 1 ha emanato la decisione formale con cui ha ritenuto che RI 1, al momento del noto infortunio, non sarebbe stato dipendente della __________.

Con l’opposizione del 10 dicembre 2021 (doc. 287), il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti:

  1. una copia del libro delle azioni, dalla quale si evince che RI 1 detiene il 40% delle azioni della __________;
  2. l’estratto RC della __________, dal quale si evince che RI 1 ne è l’amministratore unico con firma individuale;
  3. la lista 28 novembre 2021 riguardante i “mandati di gestione apportati da RI 1 dopo il 26.7.2019”, dalla quale risulta che tra il 1° febbraio 2020 e il 1° gennaio 2022 sarebbero stati 9, i primi dei quali risalirebbero al gennaio 2020, per complessivi fr. 42'094.50;
  4. alcune fatture emesse della __________ il 25 gennaio (“fattura commissioni al 31.12.2018” per un totale di fr. 9'184.40), il 26 febbraio (“fattura commissioni al 31 gennaio 2019” per un totale di fr. 41'751.75), il 26 marzo 2019 (“fattura commissioni al 28 febbraio 2019” per un totale di fr. 6'294.30) nei riguardi della __________ di __________, rispettivamente il 12 settembre (“fattura commissioni al 31.08.2019” per un totale di fr. 15'089.58) e il 22 novembre 2019 (“fattura commissioni al 30.10.2019” per un totale di fr. 6'333.50) nei confronti della __________ di __________, società di cui RI 1 detiene il 33% ed è socio e gerente con firma collettiva a due: doc. 22 e 35 incarto AI);
  5. la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021, timbrata e firmata da __________ (in veste di direttrice con firma individuale della __________), che include, oltre alla precitata, anche RI 1 per un importo di fr. 8'420.80;
  6. la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2020” del 10 febbraio 2021, timbrata e firmata dalla direttrice, che comprende, oltre alla precitata, anche RI 1 per un importo di fr. 24'900;
  7. la mail 13 febbraio 2020 della direttrice della __________ all’insorgente, il cui tenore è il seguente: “ok, allora devo fare il calcolo delle tue buste paga considerando le indennità percepite e poi rifaccio le dichiarazioni salariali AVS, malattia e infortunio”.

L’8 novembre 2022, l’__________ ha inviato all’CO 1 copia delle riprese salariali relative alle dichiarazioni salariali per gli anni 2017-2021 (doc. 307). Negli anni 2017, 2018 e 2021 figura unicamente la direttrice. Negli anni 2019 e 2020 figura pure il ricorrente con un salario lordo complessivo di fr. 8'420 nel primo anno, rispettivamente di fr. 24'900 nel secondo anno.

Il 16 novembre 2022 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha trasmesso all’CO 1 copia della dichiarazione d’imposta per l’anno 2019 (compilata il 23 aprile 2022) e della decisione di tassazione del 28 settembre 2022, precisando che contro quest’ultima è pendente un reclamo (doc. 309).

Dalla dichiarazione d’imposta appena citata si evince che RI 1 ha dichiarato un reddito “da attività dipendente” (__________) di fr. 8'420 (allegando quale giustificativo la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021, timbrata e firmata dalla direttrice della ditta), un reddito “da indipendente” (a titolo di “attività principale”) di fr. 18'000 (“retrocessione broker __________”; v. anche “Questionario complementare per indipendenti senza contabilità”), le indennità giornaliere LAINF di fr. 23'472, come pure un “reddito immobiliare netto” di fr. 35'620, per un “totale dei redditi” pari a fr. 85'512. D’altro canto, in essa figura un debito di complessivi fr. 638'000 (ipoteca su una casa unifamiliare a __________, per la quale ha pagato complessivamente fr. 9'659 di interessi annui) e un debito rubricato come “conto privato __________” di fr. 28'898 (per il quale non ha pagato interessi). È infine stata dichiarata una sostanza mobiliare di fr. 104'452 (sostanzialmente composta dal valore di 100 azioni della __________, 33 azioni della __________ 10 quote sociali della __________, 40 azioni della __________ e 66 quote sociali della __________).

Dalla decisione di tassazione del 28 settembre 2022, oggetto di reclamo, si evince che RI 1 è stato finalmente tassato d’ufficio su un reddito imponibile di fr. 183'900 e una sostanza di fr. 133'000.

Il 18 novembre 2022 l’__________ ha trasmesso all’CO 1 copia delle riprese salariali relative alle dichiarazioni salariali per gli anni 2019-2020 (doc. 311), da cui emerge che, con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2021, la direttrice della __________ ha inoltrato all’__________ “una correzione per quanto riguarda la distinta dei salari AVS per l’anno 2019” e, più precisamente, la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021.

Il 30 novembre 2022 l’__________ ha inviato all’assicuratore LAINF copia della ripresa relativa alla dichiarazione salariale per l’anno 2019 (doc. 313). Per quanto qui più interessa, dalla medesima si evince che la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 7 gennaio 2020, prevedeva esclusivamente il salario annuo lordo della direttrice.

2.7. In sede di ricorso, il patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti, segnatamente, il modulo 1 delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2019 (doc. A2) e 2020 (doc. A3), la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021 (doc. A5), nonché la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2020” del 10 febbraio 2021 (doc. A4).

Dal doc. A2 risulta che l’insorgente non ha fornito informazioni circa la sua “professione” e il “genere di attività” (ove figurano le seguenti possibilità da crociare: dipendente; indipendente; pensionato; altro; beneficiario di prestazioni complementari, assistenza, AFI/API), mentre alla casella “luogo di lavoro” ha indicato “reddito __________”.

Dal doc. A3 si evince che il ricorrente alla casella “professione” ha scritto “contabile broker”, alla casella “genere di attività” ha crociato “dipendente” e “indipendente” e alla casella “luogo di lavoro” ha scritto “__________”.

Dinanzi al TCA, l’amministrazione ha prodotto, in particolare, la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 7 gennaio 2020 della __________ (firmata da __________ in veste di direttrice con firma individuale) all’__________ (doc. 321, già agli atti quale doc. 313) e la “dichiarazione relativa al periodo di conteggio dal 1.1.2019 al 31.12.2019” (che prevede i seguenti salari AVS: fr. 29'791 per “uomini” e fr. 63'524 per “donne”) del 30 marzo 2020 della __________ (RI 1 in veste di amministratore unico con firma individuale) all’istituto assicuratore contro gli infortuni (doc. 322).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione, questa Corte ritiene che non sia stato sufficientemente dimostrato che, al momento in cui è accaduto il noto evento infortunistico (8 agosto 2019), l’insorgente fosse realmente vincolato alla __________ da un contratto di lavoro, e meglio per i motivi qui di seguito esposti.

Innanzitutto, a proposito del documento denominato “contratto di lavoro a tempo indeterminato” del 1° luglio 2019, al quale il patrocinatore sembra voler attribuire un significato decisivo ai fini della qualifica dell’attività svolta dal ricorrente in seno alla __________ (cfr. doc. IX, p. 2), questa Corte rileva che esso risulta sottoscritto da RI 1 tanto a titolo di datore di lavoro quanto a titolo di dipendente (cfr. allegato al doc. 241; per un caso in cui il TF ha posto in evidenza il fatto che l’attestazione del datore di lavoro era stata compilata con la medesima scrittura della richiesta di prestazioni all’assicurazione contro la disoccupazione, trattandosi di un assicurato che immediatamente prima di presentare la domanda di prestazioni avrebbe venduto la sua società alla madre, divenutane socia unica e gerente con firma individuale, cfr. la STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 6.2 in fine).

Il TCA osserva inoltre che dall’annuncio d’infortunio del 29 agosto 2019 si evince, segnatamente, che il ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze della __________ con un pensum del 50% (cfr. doc. 1). Nel documento denominato “contratto di lavoro a tempo indeterminato” del 1° luglio 2019, invece, non viene indicata alcuna percentuale di lavoro, ma è unicamente specificato, al punto “Orario di lavoro”, quanto segue: “secondo le esigenze della società e da concordare con la direzione” (cfr. allegato al doc. 241).

2.9. Questo Tribunale sottolinea pure che, nonostante esplicita e reiterata richiesta rivolta sia alla __________ che al ricorrente (da ultimo ancora con l’allegato di risposta, cfr. doc. V, p. 8), la prova dell’effettivo pagamento dei salari (per lo meno, dal 22 luglio al 18 agosto 2019) da parte del (presunto) datore di lavoro (ad esempio, mediante estratti conto bancari o postali; cfr., sul tema, STCA 35.2017.90 del 19 febbraio 2018 consid. 2.5., confermata con la STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018; 38.2017.47 del 19 ottobre 2017 consid. 2.5. in fine, confermata con la STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017; 35.2017.55 del 22 agosto 2017 consid. 2.4; 35.2023.34 del 26 giugno 2023, consid. 2.7), non è in realtà mai stata fornita.

Sempre riguardo al salario, dagli atti emergono del resto indicazioni incongruenti.

In primo luogo, si constata che il conteggio di salario “stipendio agosto 2019” comprende il salario lordo per il periodo 22 luglio-8 agosto 2019, per un ammontare di fr. 3'300, oltre le indennità giornaliere infortunio di fr. 3'134.20. Il documento in questione riporta in calce la firma del ricorrente con la dicitura “Per ricevuta” con l’indicazione “3'134.20 ccb 15.10.2019” e “3'040.10 contante 15.10.2019”. Ora, appare piuttosto inverosimile che la __________ abbia versato l’importo consistente nelle indennità giornaliere tramite bonifico bancario, mentre il salario lo sarebbe stato in contanti.

A proposito del bonifico bancario per un importo complessivo di fr. 7'303, valuta al 15 ottobre 2019, a favore della società __________, prodotto dal ricorrente, il TCA rileva che la somma in questione, oltre a essere diversa da quella che avrebbe dovuto essere, non è stata versata su un conto intestato a RI 1, bensì sul conto della società di intermediazione assicurativa (che detiene al 100% e di cui ne è pure amministratore unico con firma individuale) tramite la quale egli svolge la propria attività da indipendente (cfr. le dichiarazioni fiscali 2017, 2019 e 2020 di RI 1 agli atti, in particolare anche i corrispondenti “Questionario complementare per indipendenti senza contabilità”, come pure le fatture prodotte in sede di opposizione).

Il documento in discussione non appare, pertanto, suscettibile di dimostrare il pagamento di un salario all’insorgente da parte del suo presunto datore di lavoro.

Non risulta essere stato allestito un certificato di salario per l’anno 2019 e RI 1 ha trasmesso all’Ufficio di tassazione, unitamente alla dichiarazione fiscale per l’anno 2019, compilata soltanto nell’aprile 2022, quale giustificativo del proprio “reddito da dipendente”, unicamente la già citata “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021 (quindi nessun conteggio e nessun certificato di salario).

Per inciso, va pure osservato che agli atti non figura alcun estratto di conti bancari intestati a RI 1, dai quali possano essere ricostruiti i flussi di denaro relativi alla sua attività lavorativa.

Da notare pure che le fatture (“commissioni”) agli atti emesse dalla __________, prodotte con l’opposizione, sono unicamente atte a dimostrare l’attività indipendente del ricorrente.

Questo Tribunale sottolinea inoltre che la __________ ha sempre inoltrato tempestivamente all’__________ le “dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari”, così è stato per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. In particolare, la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” è stata presentata il 7 gennaio 2020 e prevedeva unicamente il salario annuo lordo della direttrice, al pari peraltro delle dichiarazioni per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2021 (doc. 313 e doc. 321).

Soltanto successivamente alla decisione formale del 12 novembre 2021, con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2021 (ovvero il giorno stesso in cui è stata interposta opposizione avverso la citata decisione), la direttrice della __________ ha inoltrato all’__________ “una correzione per quanto riguarda la distinta dei salari AVS per l’anno 2019” e, più precisamente, la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019” del 9 dicembre 2021, che contempla, oltre al salario annuo lordo della direttrice, anche quello di RI 1, corrispondente a un importo di fr. 8'420.80 (doc. 311).

Tale importo è peraltro differente da quello indicato, quale “salario AVS” “per uomini”, di fr. 29'791 nella “dichiarazione relativa al periodo di conteggio dal 1.1.2019 al 31.12.2019” del 30 marzo 2020 della __________, firmata da RI 1 in veste di amministratore unico con firma individuale, destinato all’istituto assicuratore contro gli infortuni (doc. 322).

Dal conto individuale dell’insorgente emerge inoltre che, per gli anni 2016 e 2017, egli era iscritto quale persona con attività indipendente (con registrazione di un reddito annuo di fr. 31'800, rispettivamente di fr. 34'300). Dal 2018 al novembre 2021 non figura invece alcun conseguimento di reddito.

Il Tribunale non ignora il tenore del messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2020 della direttrice della __________ al ricorrente (“ok, allora devo fare il calcolo delle tue buste paga considerando le indennità percepite e poi rifaccio le dichiarazioni salariali AVS, malattia e infortunio”), allegato all’opposizione del 10 dicembre 2021 e neppure quanto fatto valere dall’avv. RA 1 in merito alla “mancata comunicazione alla Cassa di compensazione da parte di __________ del salario del Signor RI 1 per l’anno 2019”, ovvero che si sarebbe trattato di “una semplice dimenticanza, oggi corretta, tant’è vero che per l’anno 2020 è stato regolarmente annunciato” (doc. 287, pag. 4).

Tali giustificazioni, già di per sé poco convincenti, devono essere valutate con cautela, alla luce delle tante incongruenze che emergono dalla documentazione a disposizione. Ciò deve evidentemente valere anche per l’affermazione, sempre del patrocinatore, secondo la quale “l’analisi fatta dall’amministrazione dei conti del Signor RI 1 e semmai dei movimenti bancari della Spett. __________, dimostra una disorganizzazione personale e/o societaria senza influenza al momento di giudicare il presente caso.” (doc. IX, p. 3).

2.10. Il TCA ricorda peraltro che, se da una parte, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante ne abbia avuto la possibilità, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, l’insorgente non ha prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i flussi di denaro tra lui, preteso lavoratore dipendente, e la __________, preteso suo datore di lavoro. In questo contesto, non ci si può esimere dal sottolineare che questa documentazione era stata richiesta dall’CO 1 già nel quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito. In quella sede, era inoltre emerso che RI 1 non aveva presentato gli estratti dei conti bancari di cui sarebbe intestatario, neppure all’Ufficio di tassazione di __________ e all’Ufficio AI.

In simili condizioni, il TCA non può condividere le critiche che il patrocinatore dell’insorgente ha mosso nei confronti dell’__________, per non avere interpellato gli altri azionisti in merito alle relazioni societarie (doc. I, pag. 3), per non avere interrogato gli altri soci (doc. IX, pag. 3) - dei quali non era peraltro stata chiesta l’audizione in sede di opposizione (cfr. doc. 287) -, rispettivamente per non aver richiesto ulteriori informazioni all’assicurato medesimo (doc. I, pag. V).

Questa Corte rinuncia a procedere all’assunzione di ulteriori mezzi di prova. A tal proposito, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In questo contesto, è utile segnalare che il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione in una sentenza 8C_726/2022 del 20 giugno 2023, riguardante un’assicurata, socia unica e gerente con firma individuale di una società a garanzia limitata (di seguito: Sagl), che era rimasta vittima di un infortunio. La Sagl aveva stipulato una “Personenversicherung Professional” con un assicuratore, che aveva assunto il caso. Successivamente, assicuratore LAINF aveva però negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni, in quanto l’assicurata, al momento del sinistro, non avrebbe avuto lo statuto di lavoratrice dipendente della Sagl.

Il Tribunale cantonale aveva confermato, su ricorso, la decisione dell’assicuratore. Per quanto qui d’interesse, la Corte cantonale aveva sottolineato, così risulta dalla pronunzia federale, che “nach einlässlicher Würdigung der Beweislage stellte die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin habe für den Unfallzeitpunkt die verlangten Angaben und Unterlagen (wie z.B. Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, Bankbelege betreffend Lohnzahlungen, Steuerunterlagen etc.) zum Nachweis der Arbeitnehmereigenschaft (vgl. BGE 141 V 313 E. 2.1 mit Hinweisen), des Lohnanspruchs und des tatsächlich erfolgten Lohnbezuges nicht vorgelegt. Insbesondere die widersprüchlichen Angaben zur Arbeitstätigkeit der Beschwerdeführerin in der GmbH und zu ihren daraus im Juni 2019 angeblich erzielten Einkünften, die unentschuldbare Verletzung der Mitwirkungspflicht sowie das unbestritten korrekt durchgeführte Mahn- und Bedenkzeitverfahren liessen nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführerin damals die Versicherteneigenschaft zugekommen sei.”. Il successivo ricorso inoltrato dall’assicurata è stato finalmente respinto dal TF, il quale ha condiviso integralmente le motivazioni addotte dai giudici cantonali. In merito alla mancata audizione testimoniale degli agenti dell’assicurazione, l’Alta Corte ha rilevato che essa non avrebbe cambiato nulla, a fronte delle numerose contraddizioni riscontrate a proposito dei dati riguardanti l’effettivo pagamento dei salari.

2.11. Sulla scorta di tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che al momento del noto sinistro sussistesse un rapporto di lavoro tra la __________ e l’insorgente e che, quindi, quest’ultimo fosse coperto dalla polizza assicurativa no. T111763021.

In esito a ciò, l’CO 1, con la decisione impugnata, ha a ragione revocato, per via della revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso dipendente dal sinistro dell’8 agosto 2019, negando ab initio la copertura assicurativa.

La decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

32