Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2023.115
Entscheidungsdatum
22.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2023.115

CL/gm

Lugano 22 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 novembre 2023 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 8 dicembre 2022, RI 1, nato nel 1960, esercente albergatore a beneficio delle indennità di disoccupazione – e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto dalle scale del palazzo abitativo sul braccio sinistro (cfr. doc. 1).

L’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________ (specialista in medicina interna generale), che ne ha certificato un’abilità lavorativa del 100% a più riprese, e meglio come emerge dai certificati medici in atti e da questa è, poi, stato indirizzato al dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia.

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In data 28 settembre 2023 l’CO 1 ha emesso una decisione nella quale ha comunicato all’assicurato la chiusura del caso a decorrere dal 1° ottobre 2023, con conseguente sospensione della corresponsione delle prestazioni fin lì accordate, ritenuto che, secondo il parere del medico __________, i disturbi ancora accusati dall’interessato alla spalla sinistra non erano più causati dall’infortunio (cfr. doc. 48).

1.3. Il 12 ottobre 2023 l’assicurato si è personalmente opposto a tale provvedimento censurando l’operato dell’Istituto assicuratore, in particolare, sulla base di quanto attestato dal dr. med. __________ il giorno precedente (cfr. doc. 61 e 62)

1.4. Dopo avere sottoposto al medico fiduciario (cfr. doc. 66) il referto del dr. med. __________ di data 11 ottobre 2023, prodotto dall’assicurato a dimostrazione del fatto che lesioni alla spalla destra sarebbero da imputare, “con ogni probabilità”, all’infortunio dell’8 dicembre 2022 (cfr. doc. 62), con decisione su opposizione del 17 novembre 2023 l’CO 1 ha confermato la chiusura del caso, con relativa sospensione delle prestazioni assicurative a decorrere dal 1° ottobre 2023 (doc. 67).

1.5. Con tempestivo ricorso del 13 dicembre 2023 l’assicurato chiede “una rivalutazione della pratica, atta” a comportare l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il ripristino delle prestazioni da parte dell’assicuratore infortuni.

In particolare, il ricorrente ritiene, contrariamente all’CO 1, che il proprio stato di salute non è dovuto in modo preponderante a fattori di origine degenerativa e/o preesistenti, bensì all’infortunio dell’8 dicembre 2022, prima del quale non aveva “mai lamentato nessun tipo di disturbo alla spalla sinistra” e non ha “nemmeno mai eseguito delle cure a questa parte del corpo”.

La sintomatologia riferita, precisa RI 1, si è manifestata “immediatamente come conseguenza dell’infortunio” laddove, quindi, a suo avviso “eventuali predisposizioni generiche o degenerative causate dall’età non hanno” giocato “alcun ruolo” per quanto lo concerne.

L’assicurato imputa, inoltre, all’CO 1 di non avere “disposto tutte le cure necessarie e le misure da attuare per poter dimostrare” ch’egli ha “raggiunto lo stato di salute esistente prima dell’infortunio oppure lo stato di salute che sarebbe intervenuto in seguito alla naturale progressione di un quadro patologico preesistente anche senza infortunio”, avendo egli effettuato unicamente “due cicli di fisioterapia ed un’infiltrazione”, non, invece, un “colloquio personale con un collaboratore della CO 1 ma anche nessuna visita medica presso un medico __________”.

Osservato che il referto della risonanza magnetica cui si è sottoposto dà atto della “presenza di una rottura parziale delle fibre inserzionali del sottoscapolare”, l’assicurato fonda, poi, le proprie ragioni su quanto certificato dal dr. med. __________, tanto l’11 ottobre 2023, quanto con rapporto del 10 dicembre 2023 (che allega), e meglio sul fatto che, asserisce, “non ci sono fattori estranei all’infortunio e che con ogni probabilità i disturbi sono la conseguenza del trauma subito. La relazione causale tra gli attuali disturbi e l’infortunio è da considerare come probabile e non solo come possibile”.

Quanto alle censure mosse dalla parte resistente al rapporto del dr. med. __________, l’assicurato ha osservato che “il fatto che il professor __________ si sia solamente successivamente espresso sul concetto di causalità probabile e non possibile è dovuto al fatto che non è suo compito esprimersi sulla causalità. La sua principale mansione è quella di curare il suo paziente indipendentemente dalla responsabilità assicurativa. Successivamente si è espresso sulla causalità perché la CO 1 ha reso necessario che il professore si esprimesse. Pertanto, non è corretto sostenere che il professor __________ abbia cambiato idea solo dopo che la CO 1 ha sospeso le prestazioni.” (cfr. doc. I).

1.6. Nella propria risposta del 20 dicembre 2023, l’CO 1, dopo aver sottoposto il rapporto del dr. med. __________ di data 10 dicembre 2023 al medico fiduciario, ha postulato che l’impugnativa venga respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 21 dicembre 2023, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, ed a RI 1, cui ha trasmesso la risposta di causa dell’Istituto assicuratore, per presentare le proprie osservazioni scritte in merito (cfr. doc. IV).

Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore fosse legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 1° ottobre 2023 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento infortunistico dell’8 dicembre 2022.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.5. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b).

2.6. Chiamato a pronunciarsi, nel caso di specie, il TCA constata che l’assicurato è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA - circostanza incontestata – riportando una lesione alla spalla sinistra rientrante nell’elenco previsto dall’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Ora, al riguardo, occorre rilevare che in una sentenza di principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF.

Qualora, invece, non sia accaduto un infortunio ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione (consid. 9.1).

Alla luce di quanto appena esposto, la valutazione del diritto alle prestazioni dell’assicurato deve avvenire in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 LAINF.

2.7. Dagli atti emerge che il medico curante di RI 1, dr.ssa med. __________, ha a più riprese certificato l’inabilità lavorativa dell’assicurato al 100% per il periodo dal 9 dicembre 2022 al 31 agosto 2023 (cfr. doc. 4-7, 19, 34, 37, 57).

Dal rapporto medico intermedio sottoscritto dalla dr.ssa med. __________ il 26 aprile 2023 risulta che la diagnosi posta dalla curante era quella di “distrazione in elevazione spalla sinistra il 8.12.23 [recte: 2022].

Contestualmente, è stata indicata la persistenza di “(…) dolore alla spalla (fino a gomito) se effettua certi movimenti o solleva oggetto o se dorme su braccio”.

La prognosi è descritta come “da valutare -> miglioramenti lenti -> prevista a breve valutazione di __________ ortopedico __________”. Pure “da valutare” è precisata anche la tempistica di ripresa dell’attività lavorativa.

La cura a quel momento in corso consisteva in fisioterapia e “FANS” (cfr. doc. 28).

Con rapporto relativo al consulto di 1° giugno 2023, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…)

Esame clinico

All’esame clinico articolarità conservata con elevazione a 160, rotazione interna al sacro, rotazione esterna 30°, Jobe, Whipple e O’Brian sono tenuti e sono lievemente dolorosi. Hawkins e Neer positivi, Lift-Off e Belly-press dubbi.

Esami radiologici

Una radiografia eseguita in data odierna rivela un quadro di conflitto sottoacromiale.

Diagnosi: sindrome di conflitto sottoacromiale della spalla sinistra.

Procedere

In conclusione ho dunque spiegato al paziente che verosimilmente con il trauma si era procurato una piccola lesione della cuffia dei rotatori. Per il momento decidiamo di tentare di migliorare la situazione con un’infiltrazione sottoacromiale che ho realizzato in data odierna. Ho tuttavia spiegato al paziente che se la situazione non dovesse migliorare occorrerà eseguire anche una risonanza magnetica” (cfr. doc. 29).

Dal referto dell’esame radiologico cui RI 1 si è sottoposto il 1° giugno 2023, emerge quando segue:

" Rapporti gleno-omerali congrui. Non calcificazioni nei tessuti periomerali. Acromion del tipo II e spazio sub-acromiale centimetrico. Prominenza dell’estremo distale claveare.

Dal certificato redatto dal dr. med. __________, che il 6 luglio 2023 ha rivisitato l’assicurato, risulta che:

" (…) in data odierna il paziente mi riferisce che la situazione non è purtroppo migliorata. Malgrado l’infiltrazione presenta sempre dolori e difficoltà con le attività della vita quotidiana. Anche sul lavoro presenta spesso dolori. Gli ho spiegato che a questo punto sarebbe consigliabile eseguire una risonanza magnetica ma, siccome il paziente è claustrofobico, non è detto che riesca ad eseguire l’esame. Faremo comunque un tentativo (…)” (cfr. doc. 35).

Il 17 luglio 2023, il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha così risposto ai quesiti nel frattempo sottopostigli dell’CO 1 (cfr. doc. 33):

" (…)

Domanda

  1. Prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata dall’attuale infortunio?

1.1. Se sì, in che misura?

  1. In caso di risposta negativa alla domanda 1:

2.1. Secondo il criterio della probabilità preponderante, quali lesioni ha causato l’infortunio?

2.2. Secondo il criterio della probabilità preponderante queste lesioni sono guarite? Se sì, da quando?

  1. In caso di risposta affermativa alla domanda 1:

3.1. L’infortunio ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili? In caso negativo si prega di motivare.

3.2. In caso negativo, da quale data la sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio?

3.3. Se la data non è ancora valutabile, quando la domanda 3.2. va nuovamente esaminata dal punto di vista medico?

Se causalità ancora data:

  1. Osservazioni circa il decorso e la cura medica in atto?

  2. Prognosi ripresa lavorativa al 100%?

Apprezzamento:

1.1. e 1.2. Sì, secondo le lettere Dr. __________: citazione “Diagnosi: sindrome di conflitto sottoacromiale della spalla sinistra”

  1. Negli atti nessuna lesione documentata, in attesa RM e le prossime visita presso Dr. __________

  2. Non applicabile

  3. No

  4. Non ancora prevedibile. In attesa RM e prossime visite Dr. __________” (cfr. doc. 36).

L’esito dell’esame radiologico “artro-RM della spalla sinistra” cui l’assicurato si è sottoposto il 14 luglio 2023 è il seguente:

" Referto

Rottura parziale inserzionale delle fibre del sottoscapolare, al terzo superiore e medio.

Conservata l’inserzione del sovraspinato, infraspinato e piccolo rotondo.

Nei limiti il trofismo muscolare.

Regolare l’inserzione e il decorso del capo lungo del bicipite.

Integri i legamenti coraco-clavicolari.

Moderati segni degenerativi dell’articolazione acromion-claveare.

Non borsite subacromion-deltoidea.

Non rotture labrali.

Conclusioni:

Rottura parziale delle fibre inserzionali del sottoscapolare.

Regolare il decorso del capo lungo del bicipite.” (cfr. doc. 41).

Nel rapporto del consulto di data 17 agosto 2023, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" Diagnosi: conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspianto e del sottoscapolare della spalla sinistra.

Procedere:

In data odierna abbiamo potuto visionare la risonanza magnetica recentemente eseguita. Tale esame mostra fondamentalmente un quadro di conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e soprattutto del sottoscapolare.

Ho dunque spiegato al paziente che, a mio modo di vedere, erano indicate piuttosto misure conservative e gli ho fatto un’ulteriore prescrizione per della fisioterapia. Gli ho tuttavia anche proposto di ricontattarmi per eventualmente anche eseguire un’ulteriore infiltrazione.” (cfr. doc. 39).

Con contestuale certificato, il medico ha attestato l’inabilità lavorativa dell’assicurato per il periodo dal 31 agosto al 30 settembre 2023 (cfr. doc. 40).

Nuovamente interpellato dall’CO 1, il 5 settembre 2023, il medico fiduciario, dr. med. __________, ha fornito riscontro ai seguenti quesiti:

" Domanda

  1. Prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata dall’attuale infortunio?

1.1. Se sì, in che misura?

  1. In caso di risposta negativa alla domanda 1:

2.1. Secondo il criterio della probabilità preponderante, quali lesioni ha causato l’infortunio?

2.2. Secondo il criterio della probabilità preponderante queste lesioni sono guarite? Se sì, da quando?

  1. In caso di risposta affermativa alla domanda 1:

3.1. L’infortunio ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili? Quali?

In caso negativo si prega di motivare.

3.2. In caso negativo, da quale data la sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio?

3.3. Se la data non è ancora valutabile, quando la domanda 3.2. va nuovamente esaminata dal punto di vista medico?

Se causalità ancora data (rispondere solo se causalità ancora data):

  1. Osservazioni circa il decorso e la cura medica in atto?

  2. Prognosi ripresa lavorativa al 100%?

Apprezzamento:

  1. e 1.1. Con probabilità preponderante sì. Citazione lettera dr. __________: “in data odierna abbiamo potuto visionare la risonanza magnetica recentemente eseguita. Tale esame mostra fondamentalmente un quadro di conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e soprattutto del sottoscapolare”. Concordo con il conflitto cronico sottoacromiale a base di una degenerazione e una lesione degenerativa.

  2. Non applicabile.

  3. Possibilmente, ma non con probabilità preponderante. Motivazione: come citato sopra, la lesione è dall’aspetto cornica, si trova un impingement sottoacromiale. Nessun segno di un trauma fresco visibile nella RM. Sembra che il dr. __________ concordi.

3.2. 3-6 mesi.

    • 5.: non applicabile” (cfr. doc. 43).

Dal rapporto del dr. med. __________ relativo al consulto del 26 settembre 2023 risulta quanto segue:

" (…) In data odierna osservato che la situazione è migliorata. Il paziente presenza una miglior mobilità e meno dolori. Per il momento decidiamo dunque di rinunciare all’infiltrazione e di continuare con la fisioterapia. Ho prolungato l’inabilità lavorativa sino alla fine del mese di ottobre” (cfr. doc. 44).

Con decisione sul 28 settembre 2023, l’CO 1, “in base alla documentazione (…) e alla valutazione del nostro servizio medico”, ha ritenuto che “i disturbi oggi presenti alla spalla sinistra non sono più causati dall’infortunio” ed ha chiuso il caso dell’assicurato “con il 1° ottobre 2023” mettendo “un termine al versamento delle prestazioni da tale data”, precisando che parimenti sarebbe state sospese “le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di cura)” (cfr. doc. 48 e supra consid. 1.2.).

In data 12 ottobre 2023 RI 1 si è, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), opposto a tale decisione, allegando alla propria opposizione il certificato medico del dr. med. __________ di data 11 ottobre 2023, dal quale risulta quanto segue:

" (…) scrivo in merito alla vostra recente decisione di porre fine alle prestazioni in merito all’infortunio di cui il paziente è stato vittima il 08.12.2022. Segnalo che, a mio modo di vedere, non ci sono fattori estranei all’infortunio. L’attuale situazione è, con ogni probabilità, la conseguenza del trauma subito. Chiediamo di rivedere la vostra posizione” (cfr. doc. 53).

Nel rapporto relativo al consulto del 26 ottobre 2023, il dr. med. __________ - indicando, per la prima volta, che la contestualmente certificata inabilità al 100% sino al 30 novembre 2023 era “per infortunio” – ha così descritto l’esito della consultazione del paziente:

" (…) in data odierna il paziente mi riferisce che la situazione è lievemente migliorata. Presenta meno dolori ed un miglior funzione dell’arto. Continua, dunque, con la fisioterapia ma prolungo l’inabilità lavorativa sino a fine novembre.” (cfr. doc. 64).

Nell’apprezzamento medico del 15 novembre 2023, il dr. med. __________, si è innanzitutto espresso come segue sulle radiografie e sulla RM agli atti:

" (…) Confermo grossomodo il referto radiologico. Mi permetto di aggiungere quanto segue:

non vedo nessun segno di un trauma acuto. Non vedo una borsite sottoacromiale. È presente una tendinosi del tendine del muscolo sovraspinato, ben visibile nella serie 6 (immagine 13). In questa seconda la zona dell’inserimento è intatta. Nella serie 6 (immagine 11) comunque si vede un’artrosi sottoacromiale con impingement. In questa lesione è visibile una piccola rottura delle fibre nella zona dell’inserimento ma senza versamento intrarticolare. Il muscolo sovraspinato mi sembra intatto senza degenerazione e senza retrazione dei tendini.” (cfr. doc. 66).

Preso atto del certificato del dr. med. __________ dell’11 ottobre e del rapporto relativo al consulto del 26 ottobre 2023 del medesimo specialista, il dr. __________ ha poi risposto come segue ai quesiti postigli dall’Istituto assicuratore:

" (…) Risposta alle domande

Conferma che l’infortunio non ha causato secondo il criterio della probabilità preponderante delle lesioni strutturali?

Se sì, si tratta di un peggioramento direzionale o solo transitorio dello stato pregresso? In caso di peggioramento transitorio conferma che l’infortunio non gioca più alcun ruolo causale dopo 3-6 mesi?

Faccio riferimento al mio breve apprezzamento del 05.09.2023.

Abbiamo un infortunio del 08.12.2022 con un trauma alla spalla sinistra. Il primo documento medico è il rapporto intermedio del medico curante che descrive dolori non specifici della spalla. Purtroppo, il resto rimane illeggibile in quanto il rapporto è scritto a mano.

Invece il rapporto del dr. med. __________ del 01.06.2023 conferma conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare della spalla sinistra. Il prof. Dott. med. __________ non fa mai riferimento ad una causa infortunistica. Per confermare una probabilità preponderante della piccola lesione, che certamente è presente, si aspetta qualsiasi sintomatologia clinica specifica.

Nella sua lettera del 01.06.223 (secondo gli atti la prima visita specialistica) il prof. Dott. med. __________ all’esame clinico descrive un’articolarità conservata con elevazione a 180°, rotazione interna al sacro, rotazione esterna 30° e Jobe, Whipple e O’Brian lievemente dolorosi. I testi per un impingement (Hawkins e Neer) sono positivi. Quindi non vengono descritti segni tipici indicativi per una lesione fresca della cuffia rotatoria. Questo corrisponde bene alla tempistica dopo l’infortunio e la prima visita specialistica, in cui sono quasi passati sei mesi.

Nella sua lettera del 28.10.2023 in supporto di una lesione infortunistica il prof. Dott. med __________ non mette più argomenti a favore di una probabilità preponderante. È chiaro che è successo un infortunio, la lesione visibile è possibilmente in correlazione con l’infortunio. Purtroppo, la legge richiede una probabilità preponderante e per questo il prof. Dott. med. __________ non mette a diposizione elementi concreti. Al contrario, il prof. Dott. med. __________ scrive sempre di un impingement cronico senza esprimersi in merito all’infortunio nel corso di tutte le visite. Visto che il prof. Dott. med. __________ è sub-specializzato nella cura delle spalle, sarebbe da aspettarsi anche da parte sua una presa di posizione più dettagliata se anche lui fosse convinto di una lesione infortunistica. Adesso sarebbe da discutere un peggioramento direzionale visto che è visibile un certo impingement e una tendinosi.

Quindi, sarebbe da discutere se nel senso di un peggioramento direzionale la lesione è dovuta all’infortunio. Faccio riferimento alla mia argomentazione antecedente. È certamente possibile ma mi mancano gli argomenti per la probabilità preponderante. Lo specialista per le spalle, il prof. Dott. med. __________, ha sempre trattato la spalla come un impingement cronico anche dopo la risonanza magnetica effettuata. Solo dopo il rifiuto della CO 1, il prof. Dott. med. __________ ha messo a disposizione una lettera a sostegno di una conseguenza infortunistica. Sembra che abbia cambiato idea e adesso non vede più “fattori estranei” (non infortunistici?). Questo è in evidente contraddizione di tutte le sue pregresse valutazioni. Dunque, questo solo cambio di idea non mi basta per confermare la probabilità preponderante di una lesione infortunistica. È chiaramente argomentato un miglioramento e nella ultima lettera il prof. Dott. med __________ ha scritto che non ha più effettuato l’infiltrazione sottoacromiale pianificata. Questo è un segno molto indicativo di un peggioramento transitorio dello stato pregresso. Per un decorso favorevole sarebbe da confermare una tempistica di più o meno 6 mesi, sempre guardando il caso individuale che, nel caso dell’assicurato, potrebbe durare anche un po’ più a lungo.

Secondo l’ultimo rapporto del prof. Dott. med __________ del 26.09.2023 viene descritto un miglioramento. È ipotizzabile un inizio dell’attività lavorativa – solo per le cause infortunistiche – dal 01.10.2023.

Tutti i sintomi ancora presenti sono con probabilità preponderante, dopo questa data, dovuti alla malattia (impingement cronico con lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato), non di competenza CO 1.” (cfr. doc. 66).

Con decisione su opposizione del 17 novembre 2023, fondandosi sul parere del medico fiduciario di data 15 novembre 2023, l’CO 1 ha confermato la propria precedente decisione ritenuto che “il parere privo di motivazione del prof. Dott. __________ non permette di mettere in dubbio l’analisi effettuata dal PD dott. __________, il quale ha invece spiegato in modo chiaro e convincente per quali motivi l’infortunio non ha causato delle lesioni strutturali né un peggioramento direzionale della situazione pregressa”.

La parte resistente ha pure rilevato che nel caso concreto non si imponeva una valutazione personale dell’assicurato (cfr. doc. 67).

Dal rapporto medico del dr. med. __________ di data 10 dicembre 2023, prodotto da RI 1 unitamente al ricorso con il quale ha contestato la decisione su opposizione (cfr. supra consid. 1.5.), risulta quanto segue:

" (…) in data odierna il paziente mi riferisce che purtroppo la situazione non è migliorata. Presenta sempre dolori particolarmente sotto sforzo e con le attività al livello e sopra l’orizzontale. Nel frattempo, la CO 1 ha deciso di sospendere le prestazioni in quanto il nesso causale sarebbe estinto con il 1° ottobre 2023. Ho nuovamente visionato la risonanza magnetica confermando un quadro di tendinosi interpretabile come lesione parziale sia del sottoscapolare che del sovraspinato.

A mio modo di vedere vi è una chiara relazione tra l’attuale situazione e l’infortunio del paziente. E soprattutto il nesso causale non può considerarsi estinto. Credo che il paziente non possa riprendere l’attività lavorativa. Inoltre, sono del parere che il nesso causale sia molto probabile e non solo possibile. Inoltre, ritengo che vada continuata la fisioterapia per la quale ho fatto un’ulteriore prescrizione.

Chiederei alla CO 1, che ci legge in copia, di voler rivedere la propria posizione e incoraggio il paziente a voler fare opposizione alla recente decisione” (cfr. doc. 69 ed all. A3 a doc. I).

Nuovamente interpellato dall’CO 1, nel proprio apprezzamento medico del 18 dicembre 2023, il dr. med. __________, preso atto del rapporto del dr. med. __________ del 10 dicembre precedente, si è espresso come segue:

" (…) siamo quasi ad un anno dall’evento di trauma contusivo della spalla sinistra. La situazione secondo i rapporti del prof. Dott. med. __________ non sta migliorando. Vedo nuove valutazioni da parte del prof. Dott. med. __________ ma purtroppo non vedo nessun esame ortopedico approfondito che trovo un po’ insolito vista la situazione del suo paziente.

Il prof. Dott. med. __________ invece conferma la sua presa di posizione soggettiva che si tratta di conseguenze infortunistiche. Purtroppo, il prof. Dott. med. __________ non mette in evidenza fatti nuovi che potrebbero sostenere questa presa di posizione. Egli scrive che ha nuovamente visionato la risonanza magnetica e ha confermato una lesione parziale del sottoscapolare e del sovraspinato. Questo è già stato confermato dal referto radiologico della RM del 14.07.2023. Io non ho nessun dubbio in merito alla presenza di una lesione. Purtroppo, il prof. Dott. med. __________ non prende posizione per una causa infortunistica con probabilità preponderante. Non vi sono fatti nuovi che parlano in favore di questo eventuale nesso causale.

Un conflitto sottoacromiale e una lesione parziale della cuffia dei rotatori sono dolorosi e ci vuole qualche volta un po’ di tempo per le cure.

Solo per le cause infortunistiche anche in base alla nuova documentazione non posso cambiare la mia presa di posizione dettagliata contenuta nell’apprezzamento medico del 15.11.2023” (cfr. all. III1 a doc. III).

2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso negli apprezzamenti medici del dr. med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa, possa essere considerato pienamente probante in quanto dettagliato, approfondito, quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.) e, di conseguenza, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione, il quale ha, in maniera motivata e convincente, spiegato le ragioni per le quali, sulla base delle inequivocabili risultanze degli esami strumentali effettuati (e meglio: RM spalla sinistra del 14.07.2023, cfr. doc. 41), si deve concludere che l’evento dell’8 dicembre 2022 ha “slatentizzato” e prodotto un aggravamento unicamente temporaneo di una situazione degenerativa già da tempo presente, seppure in forma silente e asintomatica, con il raggiungimento dello status quo sine da situare tutt’al più a 6 mesi (“3-6 mesi”; cfr. doc. 43) dall'episodio iniziale (cfr. doc. 43, 66 ed all. III1 a doc. III).

In particolare, il medico fiduciario dell’amministrazione ha elencato le ragioni che lo hanno portato a tale conclusione, fondata, in particolare, sulla RM del 14 luglio 2023 e meglio su quello stesso elemento in base al quale anche il dr. med. __________ aveva diagnostico un conflitto sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare, senza fare riferimento, sino alla decisione di sospensione delle prestazioni del 28 settembre 2023, a lesioni di origine traumatica.

Il dr. med. __________ ha, così, ritenuto che già prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla spalla coinvolta nel sinistro, rilevando che la risonanza magnetica ha permesso di mettere in evidenza un conflitto cronico sottoacromiale – lo si ripete, diagnosticato anche dal medico curante dell’assicurato (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 29, 39) - che il fiduciario ritiene essere dovuta ad una degenerazione e quindi ad una lesione degenerativa in presenza di un impingement sottoacromiale (“Nella serie 6 (immagine 11) comunque si vede un’artrosi sottoacromiale con impingement. In questa lesione è visibile una piccola rottura delle fibre nella zona dell’inserimento ma senza versamento intrarticolare. Il muscolo sovraspinato mi sembra intatto senza degenerazione e senza retrazione die tendini”; cfr. supra consid. 2.7.).

Il TCA non ha motivo per scostarsi dalle considerazioni espresse dal dr. med. __________. Del resto, né gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I), né la documentazione medica prodotta, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’Istituto assicuratore resistente, con considerazioni puntuali e convincenti.

In effetti, la valutazione dello specialista fiduciario dell’assicuratore LAINF

  • che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica – basata su riscontri oggettivi incontrovertibili, risultanti dall’esame RM spalla sinistra, non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

Il TCA non ignora i certificati medici del dr. med __________, prodotti dall’assicurato, con particolare riferimento a quelli successivi alla decisione del 28 settembre 2023.

Questa Corte rileva, però, che, come osservato anche dalla parte resistente, è stato proprio e solo dopo avere preso atto dell’interruzione del riconoscimento delle prestazioni LAINF a favore del proprio paziente che lo specialista curante si è espresso nel senso di una natura infortunistica delle lesioni lamentate da RI 1.

Il dr. med. __________, tuttavia, non ha fondato la propria nuova prospettiva su esami ulteriori rispetto alla RM del 14 luglio 2023, né si è confrontato a sufficienza con le considerazioni espresse dal dr. med. __________, limitandosi ad affermazioni generiche che, in quanto tali, non sono atte a generare dubbi, neppure lievi, circa l’apprezzamento del medico fiduciario.

Il dr. med. __________, come visto – e peraltro dopo aver diagnosticato a più riprese un conflitto sottoacromiale alla spalla sinistra (cfr. doc. 29 e 39), in ragione sia della radiografia del 1 giugno 2023, che della RM del 14 luglio 2023 senza indicare che avrebbe avuto origine infortunistica - solamente ad ottobre 2023, dopo che l’CO 1 aveva posto un termine al versamento delle proprie prestazioni, senza esperire ulteriori accertamenti e quindi sulla base della situazione di fatto che gli si è presentata quantomeno dalla metà di luglio 2023, ha attestato l’inesistenza di fattori estranei all’infortunio ed a ricondurre, “con ogni probabilità” i disturbi lamentati al trauma dell’8 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 53 ed all. III1 a doc. III).

Sennonché, in assenza di specifiche argomentazioni in suo sostegno o elementi oggettivi atti a confortarla, la sua affermazione secondo cui il danno in questione sarebbe imputabile all’infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato non rappresenta una valida risposta alle argomentazioni sviluppate in proposito dallo specialista interpellato dell’assicuratore LAINF.

In ogni caso, tale presa di posizione dello specialista curante è stata valutata ed analizzata – e respinta, fondamentalmente perché non argomentata – dal dr. med. __________, il quale ha esaurientemente spiegato per quali ragioni le lesioni alla spalla sinistra vadano considerate croniche, preesistenti, seppure silenti e siano, poi, state “slatentizzate” dall’evento dell’8 dicembre 2022.

Al riguardo - e con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato non ha “mai lamentato nessun tipo di disturbo alla spalla sinistra” e non ha “nemmeno mai eseguito delle cure a questa parte del corpo” (cfr. supra consid. 1.5.) -va ribadito che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019; 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6).

Infine, è pure utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

Il TCA rileva che la tempistica (3-6 mesi dall'episodio iniziale secondo l’apprezzamento del dr. med. __________, cfr. supra consid. 2.7.) ritenuta dall’CO 1 (che ha versato le prestazioni da dicembre 2022 a settembre 2023, per totali 10 mesi) per ritenere raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al trauma subito alla spalla sinistra risulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale (cfr., per un caso analogo, STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.7, ove è stato confermato il raggiungimento dello status quo sine vel ante in relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).

In una STF 8C_19/2020 del 21 settembre 2020, l’Alta Corte ha confermato il raggiungimento di uno status quo sine a distanza di tre mesi dall’evento, nel caso di un maestro di sci che, dopo una caduta sulla neve, aveva riportato una contusione della spalla destra con rottura dei muscoli sottoscapolare e sovraspinoso.

Il TF ha giudicato convincente l’apprezzamento con il quale i medici fiduciari dell’assicuratore infortuni avevano rilevato che le lesioni all’arto superiore destro messe in evidenza dalla risonanza magnetica eseguita a distanza di alcuni mesi alla spalla destra – e poi oggetto di intervento chirurgico – erano tipicamente degenerative.

I medici fiduciari dell’amministrazione avevano sottolineato come la sintomatologia accusata dall’interessato fosse in relazione con una lesione degenerativa classica per un uomo di 53 anni, che praticava degli sport con carichi pesanti in maniera ripetuta per gli arti superiori.

Inoltre, essi avevano precisato che se la rottura fosse stata traumatica vi sarebbe stata l’insorgenza di una immediata impotenza funzionale, con conseguente incapacità lavorativa quale maestro di sci nei giorni successivi alla caduta. Per tutte queste ragioni, solo la diagnosi di contusione della spalla era da ritenere in nesso causale con l’evento traumatico, con raggiungimento dello status quo sine dopo tre mesi dall’infortunio.

In una STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, il Tribunale federale ha confermato il sopraggiungere di uno status quo sine a distanza di 4-6 settimane dall'episodio iniziale, con un limite massimo superiore, situato a tre mesi dall’evento - così come deciso dall’amministrazione e ratificato da questo Tribunale con STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 - considerando che la causalità tra l'episodio traumatico del 18 febbraio 2017 e la lesione degenerativa oggettivata dagli esami complementari e da un intervento chirurgico alla spalla sinistra, non era probabile, ma solo possibile e che il trauma aveva causato solamente un aggravamento temporaneo e non determinante, di una situazione degenerativa già presente.

In particolare, l’Alta Corte ha giudicato non esservi il benché minimo dubbio riguardo all’apprezzamento con il quale il medico fiduciario aveva rilevato come dall'artro-MRI del 26 giugno 2017 risultasse una situazione tipica di un processo degenerativo del tendine sovraspinato, come si trova abitualmente nei casi di lesioni degenerative della cuffia dei rotatori (che comincia classicamente sul versante articolare per poi progredire verso l'acromion ed eventualmente completarsi con una rottura/separazione).

Anche in quel caso – così come nella vertenza oggetto della presente controversia - l’Alta Corte ha considerato ininfluenti i referti medici prodotti dall’assicurato, i quali si limitavano a presentare lo stato di salute del ricorrente, senza esprimersi in sostanza sul nesso di causalità tra i disturbi di cui soffriva l'assicurato e l'infortunio, e senza neppure tentare di contestare o mettere in dubbio le considerazioni dei medici fiduciari dell’amministrazione. Il Tribunale federale ha ricordato come la circostanza che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per concludere all'esistenza di un nesso causale.

In un’altra STF 8C_167/2018 del 28 febbraio 2019, concernente il caso di un assicurato che si era infortunato alla spalla destra mentre stava giocando a pallanuoto, il Tribunale federale - ritenendo corretta la valutazione del medico fiduciario, peraltro non smentita tramite refertazioni specialistiche di senso contrario, e basandosi sulle risultanze dell’esame MRI, dal quale risultavano solo alterazioni degenerative

  • ha confermato l’avvenuto raggiungimento dello status quo sine a distanza di circa due mesi dall’evento, come deciso dai primi giudici.

In quel caso, in particolare, l’Alta Corte ha considerato pienamente probante il ragionamento sviluppato dal medico fiduciario dell’amministrazione per spiegare quali meccanismi e quali movimenti fossero necessari per produrre una rottura traumatica della cuffia dei rotatori, la quale avrebbe comportato delle lesioni con determinate corrispondenti caratteristiche morfologiche, non presenti nel caso oggetto di disamina. Da tali elementi si doveva quindi concludere, a suo modo di vedere, che i disturbi che l’assicurato continuava ad accusare alla spalla dopo due mesi dall’evento non fossero più prevalentemente correlati al trauma, ma costituissero, piuttosto, delle conseguenze delle degenerazioni preesistenti.

In un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica.

In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene che l’assicuratore resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento dell’8 dicembre 2022.

In tale contesto è peraltro utile ricordare che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui il consulente dell’CO 1 ha espresso la propria valutazione in base a tutta la documentazione medica e non da ultimo proprio ai referti elaborati dal dr. med. __________ a seguito di ripetute visite personali della ricorrente.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF 8C_167/2018 del 28 febbraio 2019, STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione su opposizione contestata merita conferma.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

39