Raccomandata
Incarto n. 35.2022.90
dc/gm
Lugano 14 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 ottobre 2019, RI 1, nato nel 1968, attivo quale aiuto giardiniere presso la ditta __________ di __________ (Canton __________) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è stato vittima di una caduta che ha comportato, così come risulta dal rapporto del __________, un trauma cranico con/su focolai contusivo-emorragici fronto-temporali a destra con quota ematica subaracnoidea e sottile falda ematica sottodurale, una frattura della teca cranica a sinistra e un’escoriazione a livello occipitale sinistro.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 agosto 2022, l’istituto assicuratore ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità in quanto dal raffronto dei redditi non risultava una perdita di guadagno del 10% almeno. Nella valutazione non sono stati considerati i disturbi alla schiena e alla vista, non potendo gli stessi essere ricondotti, con il criterio della probabilità preponderante, all’infortunio. D’altro canto, l’CO 1 gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 22).
In data 28 ottobre 2022, l’CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 320 inc. LAINF), attribuendo a RI 1, a far capo dal 1° agosto 2022, una rendita d’invalidità del 10% sulla base di un guadagno annuo assicurato di fr. 54'236.-.
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2022, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione di una rendita di invalidità del 100% e di un’IMI del 100% per un importo di fr. 148'200.-.
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile per incompetenza territoriale di questa Corte (doc. III).
1.5. In data 12 dicembre 2022, l’avv. RA 1 ha comunicato che “effettivamente, per una manifesta svista è sfuggito a chi scrive che il ricorrente è domiciliato a __________ e non a __________, per cui sono con la presente a postulare, conformente all’art. 58 cpv. 3 LPGA, che questo lodevole Tribunale trasmetta il ricorso al competente Tribunale delle assicurazioni __________. Ricorso che, a scanso di equivoci, rimane comunque sia tempestivo ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia per analogia l’art. 60 cpv. 2 LPGA” (doc. V).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Con la risposta di causa l’assicuratore resistente ha sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III, p. 2).
Il TCA è quindi tenuto a verificare preliminarmente tale aspetto.
2.3. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).
Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
2.4. Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’assicurato è domiciliato nel Comune di __________ (Cantone __________). Competente a trattare la presente causa è, pertanto, il Tribunale amministrativo del Cantone __________.
Il presente ricorso si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci.
Gli atti vengono trasmessi per competenza al Tribunale amministrativo del Cantone __________ (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Cantone __________.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti