Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.86
Entscheidungsdatum
27.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.86

mm

Lugano 27 febbraio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 settembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto - che, in data 21 settembre 2021, RI 1 è caduta dalle scale e ha riportato, secondo il rapporto 9 ottobre 2021 della dott.ssa __________, contusioni alla spalla sinistra e alla colonna lombare;

  • che, con decisione formale del 27 giugno 2022, la CO 1 ha dichiarato l’assicurata abile al lavoro in misura del 50% a contare dal 22 gennaio 2022;

  • che, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente, in data 29 settembre 2022, l’istituto assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione. Quale rimedio di diritto, l’assicuratore ha indicato la via del ricorso al tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio della persona assicurata (cfr. doc. A);

  • che, con ricorso del 2 novembre 2022, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore venga condannato a versarle indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 100% “a partire dal 22 gennaio 2022 fino al completamento diagnostico e terapeutico e alla totale guarigione …”, più interessi di mora del 5% all’anno da calcolarsi ogni mese sulle prestazioni spettanti (doc. I);

  • che, con la risposta di causa, la CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta (doc. V);

  • che, in data 9 gennaio 2023, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VIII + allegati);

  • che il 16 gennaio 2023, l’assicurata ha versato agli atti due referti relativi ad esami di RMN lombari eseguiti nel gennaio 2016, rispettivamente nel novembre 2021 (doc. X + allegati);

  • che, in data 31 gennaio 2023, l’assicuratore ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…) Analizzando nuovamente la documentazione agli atti, ci siamo resi conto che la polizza assicurativa conclusa dalla sig.ra RI 1 non è una polizza LAINF, ma bensì una speciale polizza perdita di guadagno LCA in caso d’infortunio. Per informazione alleghiamo una copia della polizza – anonimizzata – e le relative condizioni generali.

In un simile caso, non si doveva emettere una decisione formale e avviare una procedura di opposizione, ma si doveva rendere attenta l’assicurata del diritto a presentare una petizione al competente tribunale contro la decisione di ridurre le indennità giornaliere (ed in seguito porvi fine).

Con il presente scritto CO 1 dichiara quindi di ritirare con effetto immediato la decisione formale del 27 giugno 2022 e la propria decisione su opposizione del 29 settembre 2022. Il caso verrà riattribuito alla sede regionale – non prima di aver atteso la vostra decisione di stralcio – per la corretta gestione della pratica LCA.

Non da ultimo, CO 1 si scusa con la sig.ra RI 1 e con codesto Lodevole Tribunale per l’involontario errore occorso.” (doc. XIV + allegati);

  • che, il 15 febbraio 2023, RI 1 si è espressa nei seguenti termini in merito a quanto comunicato dall’assicuratore:

" (…) Per quanto concerne la richiesta della CO 1, faccio presente che l’errore può essere sanato anche nel corso di questa procedura data la competenza per materia, territorio e connessione di codesto Tribunale adito anche in ambito LCA. Difatti, se non muta la presa di posizione negativa della CO 1 di ridurre le indennità e di porvi poi definitivamente fine a partire dal 1° dicembre 2022, risulta essere inutile avviare ex novo una procedura per poi arrivare nuovamente dinanzi codesto Tribunale per derimere la controversia. (…).

Per questo motivo si chiede alla CO 1 di prendere posizione in questa procedura circa il diritto alle indennità giornaliere spettanti all’assicurata ai sensi della LCA e data la connessione di cause di unificare anche in questa procedura la decisione del 29 novembre 2022 con la quale la CO 1 ha completamente negato le indennità giornaliere all’assicurata a partire dal 1 dicembre 2022 (cfr. doc. 3) e alla cui decisione l’assicurata si è opposta in data 12 gennaio 2023 (cfr. doc. 4) e con integrazione probatoria del 16 gennaio 2023 (cfr. doc. 5). (…).” (doc. XVI)

considerato - che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

  • che, secondo l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;

  • che, giusta l’art. 1 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e le azioni in materia di previdenza professionale. Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2);

  • che, nella presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da un'assicurazione di perdita di guadagno in caso d’infortunio professionale e non professionale, retta dalla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) (cfr. doc. XIV e gli allegati), quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali (e ciò diversamente dai litigi riguardanti le complementari alla LAMal (rette dalla LCA), tra cui si annoverano le assicurazioni per perdita di guadagno, che siano gestite da un assicuratore riconosciuto quale assicuratore sociale o da un assicuratore privato, relativamente ai quali l’art. 75 LCAMal prevede la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni);

  • che, in questo contesto, l’assicuratore non gode di potere pubblico e quindi neppure del potere di regolare i rapporti con i propri assicurati mediante l’emanazione di decisioni;

  • che il ricorso in esame si rivela irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae (in questo senso, si vedano la STCA 36.2017.19 del 27 febbraio 2017 consid. 7 e la STCA 35.2020.71 del 12 ottobre 2020, entrambe cresciute in giudicato). Di conseguenza, l’assicurata non può essere seguita laddove sostiene che l’errore commesso dalla CO 1 potrebbe essere sanato dal TCA, data “la competenza per materia, territorio e connessione di codesto Tribunale adito anche in ambito LCA” (doc. XVI);

  • che non vi sono motivi per scostarsi da questa giurisprudenza, anche ritenuto che il trattamento dell’iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Roger Golay, tendente a parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal, è stato prorogato fino alla sessione primaverile 2023 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130441, consultato il 16 febbraio 2023);

  • che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto contro la decisione del 29 settembre 2022, mediante la quale la CO 1 aveva dichiarato l’assicurata abile al lavoro al 50% e, quindi, pagato l’indennità giornaliera in tale misura.

Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

4

Cost

LCAMal

  • art. 75 LCAMal

LOG

LPGA

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