Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.74
Entscheidungsdatum
24.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.74

CR

Lugano 24 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2022 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. In data 21 giugno 2017, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di mulettista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha accusato uno strappo alla spalla destra nell’utilizzare un muletto transpalett elettrico per scaricare della merce, riportando la rottura completa dei tendini sovra- e sottospinato (cfr. doc. 29).

Nell’ottobre 2017, egli è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione tendinea con decompressione sottoacromiale.

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione formale del 25 luglio 2018, poi confermata su opposizione in data 17 settembre 2019, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra, oggetto di un prospettato intervento artroscopico, sostenendo che i disturbi interessanti la spalla destra, privi di sostrato organico oggettivabile, non costituivano la conseguenza adeguata dell’evento traumatico occorso nel giugno 2017 (doc. 163).

Con STCA 35.2019.116 del 27 aprile 2020, questo Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione agli atti non fosse possibile escludere che i disturbi alla spalla destra fossero effettivamente privi di sostrato organico oggettivabile, rinviando gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio (accertamento peritale esterno) e nuova decisione.

1.3. Alla luce delle risultanze peritali e delle successive valutazioni del medico fiduciario, con decisione del 1° febbraio 2022 l’Istituto assicuratore ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, in difetto di un grado di invalidità pensionabile, e gli ha attribuito un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 247).

Contro tale decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha formulato in data 3 marzo 2022 un’opposizione cautelativa (doc. 255).

L’amministrazione, con scritto del 9 marzo 2022, ha confermato all’allora legale dell’interessato la ricezione dell’opposizione, accordando un termine scadente in data 8 aprile 2022 per motivarla (cfr. doc. 257).

Con scritto del 4 aprile 2022 l’avv. __________ ha chiesto all’CO 1 una proroga del termine per motivare l’opposizione del 3 marzo 2022, non avendo ricevuto la documentazione medica richiesta e non avendo potuto approfondire con il proprio assistito le motivazioni (cfr. doc. 258).

Tale richiesta è stata accolta dall’amministrazione, la quale con scritto del 12 aprile 2020 ha prorogato il termine fino al 24 maggio 2022 (cfr. doc. 260).

Con messaggio di posta elettronica del 23 maggio 2022 l’avv. __________ ha chiesto nuovamente all’CO 1 di poter ottenere una proroga del termine di almeno 20 giorni per motivare l’opposizione del 3 marzo 2022, avendo dovuto richiedere delle ulteriori informazioni di ordine medico (doc. 264).

Anche questa richiesta è stata accolta dall’amministrazione, la quale ha prorogato il termine per presentare le necessarie motivazioni all’opposizione fino al 23 giugno 2022 (cfr. doc. 265).

In data 23 giugno 2022, sempre tramite posta elettronica, l’avv. __________ ha chiesto “un ulteriore termine per motivare l’opposizione cautelare del 3.3.2022 interposta alla vostra decisione del 1.2.2022. È infatti ancora in attesa di ricevere la presa di posizione medica richiesta già tempo fa” (doc. 267).

L’CO 1, con messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2022, ha concesso un’ulteriore proroga fino al 14 luglio 2022 (doc. 267).

Tramite e-mail del 14 luglio 2022 il precedente legale dell’assicurato ha nuovamente richiesto una proroga del termine per motivare l’opposizione, adducendo che “il medico interpellato dall’avv. __________ non ci ha ancora fornito la propria presa di posizione in punto al caso del signor RI 1”, concludendo che “spero capisca che senza le informazioni di cui sopra non è possibile per l’avvocato avere un quadro chiaro della situazione” (doc. 269).

La __________ dell’CO 1, con messaggio e-mail del 14 luglio 2022, ha risposto di non potere “prolungare sistematicamente i termini per mesi. Resto in attesa delle motivazioni entro il 26.8.2022 altrimenti l’opposizione verrà dichiarata irricevibile in quanto non adempie i requisiti formali necessari (art. 10 cpv. 1 OPGA)” (doc. 269).

Con scritto del 26 agosto 2022 l’avv. __________ ha chiesto “un ulteriore termine per la presentazione di accertamenti medici richiesti sino al prossimo 15 settembre 2022”, con la motivazione che “il medico è rientrato da un periodo di ferie prolungato lo scorso martedì e non è stato in grado di fornirmi quanto richiesto. Ravviso peraltro che sono appena terminate le ferie giudiziarie. In tutti i casi, per quanto ne è del merito, sin d’ora confermo che mi rimetto alle conclusioni mediche di cui al dr. __________, nella misura in cui non voleste accettare la mia richiesta di proroga dei termini, sia in merito all’IMI che alla capacità di lavoro del mio assistito” (doc. 270).

Con decisione su opposizione del 31 agosto 2022 l’CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile, ritenendo che “quanto vantato il 26.8.2022 non costituisce una motivazione” (doc. 271).

1.4. Con tempestivo ricorso datato 31 gennaio 2022, ma messo alla posta il 3 ottobre 2022, l’assicurato ha personalmente contestato la decisione su opposizione dell’CO 1, ritenendo valida la motivazione dell’opposizione, visto che l’avv. __________, nello scritto del 26 agosto 2022, ha chiaramente indicato che in merito alle conclusioni si affidava a quanto affermato dal dottor __________, perito scelto e incaricato dall’amministrazione stessa.

Egli ha quindi chiesto che l’CO 1 decida nel merito o, in alternativa, che gli atti vengano rinviati all’amministrazione per ulteriori approfondimenti circa i reali impedimenti funzionali e l’entità dell’IMI spettantegli (doc. I).

1.5. In data 14 ottobre 2022 l’avv. RA 2 ha informato il TCA di avere assunto il patrocinio dell’assicurato (doc. III + 1).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.7. In data 11 novembre 2022 il patrocinatore dell’insorgente ha chiesto che l’amministrazione sia tenuta ad entrare nel merito della questione, chiarendo le ragioni per le quali si è discostata dalla valutazione fornita dal perito da essa stessa designato.

Quanto alle proroghe del termine per motivare l’opposizione ricevute dal precedente legale, l’avv. RA 2 ha ritenuto che l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto concedere anche l’ultima, chiesta per giustificati motivi (far capo ad un parere medico), “visti anche i brevi periodi di proroga accordati in precedenza e tenuto del conto che si era a cavallo delle vacanze estive, con conseguenti inevitabili rallentamenti di qualsiasi attività” (doc. VIII).

1.8. Con osservazioni del 16 novembre 2022 l’CO 1 ha sottolineato di non essere entrata nel merito degli argomenti sollevati dal legale avendo dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dal precedente rappresentante legale dell’assicurato.

L’amministrazione ha poi aggiunto di avere “dato prova di estrema tolleranza concedendo all’ex patrocinatore oltre sei mesi per motivare la propria impugnativa e questo anche se egli era in attesa di un rapporto medico. Sintomatico è il fatto che a tutt’oggi – e quindi ben oltre l’ultima data prospettata dall’avv. __________ – detto rapporto non è ancora stato prodotto”.

Infine, ritenuto come la decisione sia stata rilasciata in data 1° febbraio 2022, l’amministrazione ha evidenziato come si fosse “ben distanti dalle vacanze estive a differenza di quanto sostenuto dal nuovo patrocinatore” (doc. X).

Tali considerazioni dell’assicuratore infortuni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a dichiarare irricevibile l’opposizione dell’assicurato, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Fondandosi sulla delega di competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione, come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).

2.4. Conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il giudice di prima istanza – eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di diritto – a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti).

2.5. Le esigenze poste alla forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V 162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).

In una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.

In una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

  1. Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu'il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir une motivation.

  1. En l'occurrence, on se trouve dans une situation similaire.

Il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente. Après avoir sollicité et obtenu de la CNA la communication du dossier administratif et médical le 14 décembre 2016, il restait à ASSUAS encore 26 jours avant l'échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son écriture d'opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra 4), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Il s'ensuit qu'ASSUAS ne pouvait compter sur le fait qu'un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu'au 28 février 2017 pour indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de la CNA était attaquée et les motiver, alors qu'elle aurait pu le faire dans le délai légal. Aussi bien, dès lors qu'il n'est pas possible de déduire de l'opposition du 2 décembre 2016 que l'assuré entendait contester la décision du 23 novembre 2016 sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, la recourante était-elle fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce point.

Le recours doit donc être admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il renvoie la cause à la CNA pour statuer sur le droit à la rente par une décision sur opposition. (…)”

In proposito cfr. anche STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016.

2.6. In una sentenza 8C_660/2021 del 28 giugno 2022, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’assicurato, per il motivo che non era stata motivata e che l’assicurato non aveva provveduto a correggere tale vizio nonostante i termini accordatigli per porvi rimedio.

In quel caso, con decisione del 22 agosto 2019, l’amministrazione aveva messo fine al diritto alle prestazioni tre mesi dopo l’evento infortunistico, secondo quanto valutato dal medico fiduciario.

Contro tale decisione l’assicurato, per il tramite della propria protezione giuridica, aveva formulato opposizione in data 20 settembre 2019, chiedendo un termine supplementare al fine di produrre ulteriore documentazione medica da parte dei propri medici curanti.

Tale richiesta era stata accolta dall’assicuratore LAINF, il quale aveva poi accordato ulteriori proroghe per motivare l’opposizione del 20 settembre 2019, fino ad un ultimo termine, fissato al 13 ottobre 2020, con la comminatoria che in caso contrario l’amministrazione non sarebbe entrata nel merito.

A fronte di un’ulteriore richiesta della protezione giuridica, formulata in data 13 ottobre 2020, di ottenere un prolungamento del termine fino a fine ottobre o novembre 2020, sperando nel frattempo di ricevere la necessaria documentazione medica, con decisione del 19 ottobre 2020 l’Istituto assicuratore aveva dichiarato l’opposizione irricevibile.

Tale decisione su opposizione era stata giudicata corretta da parte dei primi giudici, i quali avevano sottolineato come con l’opposizione del 20 settembre 2019 l’assicurato si fosse limitato a contestare il raggiungimento dello status quo sine, senza minimamente motivare la propria allegazione. E ciò neppure successivamente, nonostante il lungo tempo trascorso tra la decisione del 22 agosto 2019 e la scadenza dell’ultimo termine accordato a tal fine (13 ottobre 2020).

L’Alta Corte ha integralmente confermato la decisione dell’assicuratore LAINF, rilevando, in particolare, come l’assicurato, malgrado agisse per il tramite di un rappresentante professionista, abbia mancato di soddisfare le (non elevate) esigenze di motivazione richieste nella procedura d’opposizione:

" 4.3.2. Pour le surplus, l'argumentation n'est pas davantage fondée. En effet, il ressort tant du texte de l'art. 10 al. 1 OPGA que de la jurisprudence y relative que l'opposition doit être motivée, quant bien même les exigences à cet égard ne sont pas élevées. Certes, le recourant cite un passage de jurisprudence selon lequel il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C_404/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3. et la référence à l'ATF 115 V 422 consid. 3a). La cause 8C_404/2008 portait toutefois sur la question de la volonté de s'opposer à la décision litigieuse, et non sur l'étendue de la motivation. Il en va de même de l'affaire à la base de l'ATF 115 V 422, qui ne traite pas concrètement des exigences de motivation de l'opposition, lesquelles ont néanmoins été précisées dans plusieurs arrêts publiés. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près (ATF 118 V 186 consid. 2b); il doit en tout cas être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 123 V 128 consid. 3a). Ainsi, la volonté clairement manifestée de s'opposer ne saurait constituer en soi une motivation suffisante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, dans son courrier du 20 septembre 2019, le recourant a clairement manifesté sa volonté de s'opposer à la décision de l'intimée du 22 août 2019, qu'il a contesté le statu quo sine déterminé par le médecin d'arrondissement et qu'il a conclu à la reprise du versement des prestations légales. Selon les constatations de la juridiction précédente, le recourant n'a toutefois nullement motivé ses conclusions, et quand il a produit le rapport d'IRM du 2 février 2018, il n'a fait aucun commentaire sur le fond. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait déduire de la production de ce rapport - figurant déjà au dossier - qu'il contestait, même implicitement, l'absence de lésion structurelle, d'autant moins que, dans son courrier du 20 septembre 2019, il évoquait uniquement la question du statu quo sine. A ce dernier propos, on ne parvient pas non plus à déduire du rapport d'IRM une argumentation à l'encontre de l'appréciation du médecin d'arrondissement, et le recourant n'est pas fondé à expliquer, à ce stade de la procédure, en quoi le rapport d'IRM permettrait de mettre en doute l'avis de ce médecin. En tout état de cause, postérieurement à la production du rapport d'IRM, le recourant a encore bénéficié d'un délai pour compléter sa motivation, ce qu'il n'a pas fait alors même qu'il agissait par le biais d'un mandataire professionnel.”

2.7. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, l’insorgente, per il tramite del proprio precedente legale (al quale è stata direttamente notificata per posta A Plus la decisione del 1° febbraio 2022, essendo suo patrocinatore da anni, cfr. doc. 249), ha inoltrato in data 3 marzo 2022 un’opposizione cautelativa contro la decisione del 1° febbraio 2022 (cfr. doc. 255).

Questa opposizione era priva di conclusione e motivazione e non adempie, dunque, i requisiti fissati all’art. 10 cpv. 1 OPGA.

In seguito, a fronte della concessione di un termine, scadente in data 8 aprile 2022, accordato dall’assicuratore LAINF al fine di motivare l’opposizione, e delle successive proroghe concesse su reiterate richieste in tal senso formulate dal precedente legale dell’assicurato, quest’ultimo si è sempre limitato, di volta in volta, a sollecitare una nuova proroga del termine, visto che era in attesa di ricevere della documentazione medica “per avere un quadro chiaro della situazione” (cfr. doc. 269), senza aggiungere alcun tipo di motivazione di merito.

Solo in data 26 agosto 2022 – ossia allo scadere dell’ultimo giorno concesso dall’amministrazione al fine di ricevere la motivazione dell’opposizione, pena l’irricevibilità della stessa secondo l’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.) – il precedente legale, chiedendo ancora una volta la concessione di un ulteriore termine per la presentazione di accertamenti medici da lui richiesti, ha aggiunto che “in tutti i casi, per quanto ne è del merito, sin d’ora confermo che mi rimetto alle conclusioni mediche di cui al dr. __________, nella misura in cui non voleste accettare la mia richiesta di proroga dei termini, sia in punto all’IMI che alla capacità di lavoro del mio assistito” (doc. 270).

L’Istituto assicuratore, con decisione su opposizione del 31 agosto 2022, ha dichiarato l’opposizione irricevibile, ritenendo che “quanto vantato il 26.8.2022 non costituisce una motivazione” (doc. 271).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato dell’amministrazione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione.

Innanzitutto, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3., l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare alcun termine in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, visto che l’allora patrocinatore dell’assicurato - persona qualificata in materia e avvocato esperto nel diritto delle assicurazioni sociali - ha ricevuto la decisione all’inizio del termine di 30 giorni per formulare l’opposizione (come ricordato sopra, la decisione è stata notificata direttamente all’avv. __________, in quanto patrocinatore da anni dell’assicurato, cfr. doc. 249) e disponeva, dunque, del tempo necessario per contestare la decisione.

Come ancora una volta ribadito dall’Alta Corte nella STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, a fronte di un termine legale non prorogabile di 30 giorni per presentare opposizione contro una decisione, è stato prevista l’assegnazione di un congruo termine da parte dell’autorità per rimediare ai vizi di forma (mancanza di conclusioni e motivazione) ai sensi degli articoli 61 lett. b LPGA e 10 cpv. 5 OPGA, così da proteggere il semplice cittadino privo di conoscenze giuridiche, il quale, ignorando le esigenze formali di ricevibilità, ha depositato poco prima della scadenza del termine di 30 giorni uno scritto privo di motivazione, o la cui motivazione appare carente, dandogli così modo di inoltrare un’opposizione in buona e dovuta forma.

Un’analoga assegnazione si impone anche nel caso in cui l’assicurato abbia agito con il patrocinio di un avvocato o di altro rappresentante professionalmente qualificato in materia, ma solo allorquando tali soggetti, a causa del tardivo incarico, non dispongano più di un sufficiente tempo nel termine di legge per adeguatamente motivare l’impugnazione per mancanza di conoscenza degli atti.

Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi in cui il termine possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti).

Nel caso di specie, dunque, malgrado le rimostranze fatte valere dal nuovo patrocinatore dell’insorgente nello scritto dell’11 novembre 2022 – ritenendo “giuridicamente censurabile” la mancata concessione di un’ennesima proroga dopo il 26 agosto 2022 (cfr. doc. VIII) - non sussistevano i presupposti per beneficiare della deroga suddetta, stante il fatto che l’assicurato è stato rappresentato sin da subito da un avvocato esperto nella materia.

Come ricordato ancora recentemente dall’Alta Corte nella STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022, il fatto che nonostante il termine di opposizione fosse scaduto l’amministrazione avesse concesso una proroga non può essere invocato quale scusante, dato che il termine legale per interporre opposizione non è prorogabile secondo quanto disposto dall’art. 40 cpv. 1 LPGA unitamente all’art. 52 cpv. 1 LPGA, ciò che doveva apparire chiaro al legale patrocinatore dell’assicurato.

Inoltre, anche ammettendo - per pura ipotesi di lavoro (cfr. la già citata STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 “il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a été accordé (à tort)”) - che l’art. 10 cpv. 5 OPGA sia applicabile, l’Istituto assicuratore ha assegnato all’allora patrocinatore dell’assicurato una serie di termini per rimediare all’assenza di motivazione, l’ultimo dei quali, scadente il 26 agosto 2022, con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito.

Ciononostante, il precedente patrocinatore, anziché procedere con la completazione dell’opposizione tramite adeguata motivazione, ciò che doveva essergli evidente visto il lungo tempo trascorso dalla ricezione della decisione, ha chiesto un’ulteriore proroga del termine il giorno stesso in cui scadeva l’ultima proroga che gli era stata concessa.

Sono così passati sei mesi dall’emanazione della decisione formale senza che l’opposizione sia stata completata e motivata (cfr., per casi analoghi, STCA 35.2018.108 del 20 febbraio 2019; 35.2017.56 del 31 agosto 2017).

Anche per questo motivo, la decisione su opposizione con la quale è stata dichiarata irricevibile l’opposizione deve essere confermata dal TCA.

Quanto all’invocata presunta valida motivazione che sarebbe stata fornita dall’avv. __________ nello scritto del 26 agosto 2022, così come invocato dall’insorgente in sede ricorsuale – avendo il legale “chiaramente indicato che in merito alle conclusioni si affidava a quanto affermato dal dottor __________, perito scelto e incaricato dall’amministrazione stessa” (cfr. doc. I) – e ribadito dall’avv. RA 2 in data 11 novembre 2022 (cfr. doc. VIII), questo Tribunale rileva quanto segue.

Analogamente a quanto esposto nella STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 sopra riassunta (cfr. consid. 2.6.) – con riferimento in particolar modo alla trasmissione, in quel caso, quale motivazione dell’opposizione, delle risultanze di una RMN già presente agli atti, senza aggiungere alcun tipo di annotazione di merito – il TCA non reputa che il semplice rinvio, senza commenti, fatto dall’avv. __________ alle risultanze peritali del dr. __________, possa valere quale valida motivazione a sostegno dell’opposizione. L’essersi limitato a “rimettersi” alle conclusioni peritali – peraltro già presenti agli atti e oggetto di analisi e valutazione successiva da parte del medico fiduciario dell’assicuratore, nonché di scambio di prese di posizione tra l’amministrazione e lo stesso allora rappresentante legale dell’assicurato - non può essere considerato un argomento di contestazione sufficiente per rimettere in discussione la decisione del 1° febbraio 2022.

Il precedente patrocinatore dell’assicurato, malgrado il lungo tempo trascorso tra l’emissione della decisione e della decisione su opposizione (sei mesi), non ha minimamente sostanziato per quali ragioni l’amministrazione avrebbe dovuto rivedere la propria decisione, utilizzando ad esempio le considerazioni esposte dall’avv. RA 2 nello scritto dell’11 novembre 2022 a dimostrazione della presunta validità quale motivazione dell’opposizione di quanto indicato dall’avv. __________ (cfr. doc. VIII). Il generico rinvio alle conclusioni di una perizia agli atti, peraltro nell’ultimo giorno utile, e la richiesta di un ennesimo nuovo termine per la trasmissione di non meglio precisata documentazione medica, di fatto mai avvenuta (neppure a tutt’oggi) non può, di tutta evidenza, a mente del TCA costituire una valida motivazione dell’opposizione, anche tenendo conto delle esigenze formali minime richieste e che avrebbero permesso all’insorgente di contestare facilmente il provvedimento in questione, persino con poche frasi (art. 10 cpv. 5 OPGA; STF 8C_10/2021 del 28 aprile 2021 consid. 3.3.; STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.3; STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4).

In simili condizioni, tutto ben considerato e ritenuto, da una parte, che l’opposizione cautelativa inoltrata il 3 marzo 2022 non era motivata, dall’altra, che anche l’ultima richiesta del 26 agosto 2022 di prolungamento del termine supplementare scadente lo stesso 26 agosto 2022 non è stata debitamente motivata, occorre concludere che a ragione l’Istituto assicuratore ha considerato l’opposizione contro la decisione del 1° febbraio 2022 irricevibile e non è entrata nel merito della stessa.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

Nel caso di specie, il ricorso è del 3 ottobre 2022. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

Il TCA si è pronunciato su una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicurato si è validamente opposto alla decisione formale emanata dall’CO 1.

In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2022.31 del 4 maggio 2022 consid. 2.6.; 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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