Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2022.31
Entscheidungsdatum
04.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2022.31

mm

Lugano 4 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7 aprile 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 giugno 2017, RI 1, alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di operaio edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è precipitato dal tetto di un garage e ha riportato un politrauma (cfr. doc. 1).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera).

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’11 maggio 2020, l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° aprile 2020 in ragione della pretesa stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, negato il diritto a una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. 517).

Patrocinato dal Sindacato __________, l’assicurato si è opposto a quel provvedimento (cfr. doc. 529, 540 e 551).

1.3. Nel quadro della procedura di opposizione, l’assicuratore ha ritenuto indicato disporre una perizia pluridisciplinare (neurologica, neuropsicologica, di chirurgia traumatologica, otorinolaringoiatrica, urologica e psichiatrica) (cfr. doc. 552).

In data 19 novembre 2020, l’CO 1 ha quindi informato il rappresentante dell’assicurato circa la propria intenzione di conferire il mandato peritale al __________ di __________, accordandogli il diritto di pronunciarsi in merito alla necessità della perizia, al nominativo dei periti e al catalogo delle domande (doc. 581).

Il 23 novembre 2020, il patrocinatore ha comunicato che, nel frattempo, lo stato dell’arto superiore destro si era aggravato al punto tale da rendere indicato intervenire chirurgicamente (ciò che è in effetti avvenuto il 4 dicembre 2020 [doc. 625: resezione di sperone osseo scapolo-toracico a destra] e il 30 aprile 2021 [doc. 684: artroscopia diagnostica con stabilizzazione del labbro glenoideo e fissazione del tendine sottoscapolare]) (cfr. doc. 588).

L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità a titolo di ricaduta e ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 612).

A seguito delle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1, riguardanti principalmente l’effettiva insorgenza di una ricaduta (a suo avviso, si sarebbe piuttosto trattato della continuazione del caso iniziale - cfr. doc. 617), in data 15 gennaio 2021, l’assicuratore ha emanato una seconda decisione formale, mediante la quale ha confermato che l’aggravamento accusato dall’assicurato era costitutivo di una ricaduta dell’evento del giugno 2017, che l’importo dell’indennità giornaliera ammontava perci.a fr. 53.75 e che la procedura di opposizione dipendente dalla decisione dell’11 maggio 2020 era stata sospesa in ragione dell’intervento del 4 dicembre 2020 (doc. 626).

Il 17 febbraio 2021, il patrocinatore dell’assicurato ha interposto opposizione contro questo provvedimento, chiedendo che la decisione de facto del 22 gennaio 2020, successivamente confermata con quella formale dell’11 maggio 2020, venisse annullata con ripristino a far tempo dal 1° aprile 2020 delle cure sanitarie e dell’indennità giornaliera precedentemente in vigore (doc. 634).

In data 1° aprile 2021, l’assicuratore ha informato il rappresentante che le procedure di opposizione sarebbero state riattivate una volta stabilizzate le condizioni di salute post ricaduta. A qual momento, ai periti designati sarebbe stato chiesto di pronunciarsi anche a proposito della chiusura del caso iniziale (doc. 653).

Sentito il parere del medico curante specialista (cfr. doc. 715, p. 3: “… la situazione attualmente clinicamente non è ancora del tutto stabilizzata motivo per cui aspetterei circa un paio di mesi prima di fare la perizia. Tra circa un paio di mesi ritengo un’ottima idea quella di fare una perizia pluridisciplinare …”), in data 24 agosto 2021, l’assicuratore LAINF ha comunicato al rappresentante dell’assicurato il (nuovo) catalogo dei quesiti peritali, concedendogli peraltro la facoltà di proporne dei propri (doc. 726).

L’avv. RA 1 ha presentato le proprie domande peritali il 30 novembre 2021 (doc. 768).

1.4. Sempre il 30 novembre 2021 ha avuto luogo la visita __________ di chiusura (della pretesa ricaduta) a cura del dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia. Il relativo referto è stato consegnato all’amministrazione in data 7 gennaio 2022 (doc. 781).

Con scritto del 7 gennaio 2022, l’CO 1 ha informato il rappresentante che il diritto alle prestazioni di corta durata (dipendente dalla pretesa ricaduta) si sarebbe estinto a contare dal 1° marzo 2022 (doc. 784).

1.5. Il 10 gennaio 2022, l’istituto assicuratore ha comunicato al patrocinatore di aver chiesto al proprio Servizio clearing perizie di trasmettere l’incarico peritale al __________ (doc. 791).

Nel prosieguo è emerso che il servizio peritale appena citato ha nel frattempo cessato la propria attività (doc. 818, p. 1).

Dalle carte processuali emerge che, durante il periodo 17 gennaio – 24 marzo 2022, l’amministrazione ha interpellato numerosi altri centri peritali, ricevendo soltanto risposte negative (__________ [doc. 793 e doc. 801, p. 1], Ospedale cantonale di __________ [doc. 802 e doc. 805], __________ di __________ [doc. 806 e doc. 808], Ospedale universitario di __________ [doc. 810 e doc. 812, p. 1], __________ di __________ [doc. 813 e doc. 820, p. 1], __________ di __________ [doc. 821 e doc. 829, p. 1], __________ di __________ [doc. 830 e doc. 831, p. 1] e Clinica __________ di __________ [doc. 832 e doc. 833, p. 1]).

Il 29 marzo 2022 l’CO 1 ha contattato la __________ di __________ [doc. 834]. La risposta di quest’ultimo centro non era ancora pervenuta al momento in cui l’assicuratore ha presentato la propria risposta di causa (cfr. doc. III, p. 3).

1.6. Con ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7 aprile 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha formulato le seguenti domande di giudizio:

" (…).

In via principale

  1. È fatto ordine all’CO 1 di evadere senza ulteriori ritardi l’opposizione 17 febbraio 2021 del signor RI 1 relativamente al versamento delle indennità giornaliere.

  2. È fatto ordine all’CO 1 di procedere immediatamente con l’esperimento di una perizia pluridisciplinare e di evadere non appena vi sarà il rapporto peritale che dovrà essere reso al più tardi entro 3 mesi, l’opposizione 25 maggio 2020 del signor RI 1 relativamente alla rendita d’invalidità e all’indennità per menomazione.

  3. Protestate tasse, spese.

In via subordinata

  1. È fatto ordine all’CO 1 di procedere immediatamente con l’esperimento di una perizia pluridisciplinare e di evadere non appena vi sarà il rapporto peritale che dovrà essere reso al più tardi entro 3 mesi, le opposizioni 17 febbraio 2021 e 25 maggio 2020 del signor RI 1 relativamente al versamento delle indennità giornaliere, rispettivamente alla rendita invalidità e all’indennità per menomazione.

  2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via ancor più subordinata

  1. È fatto ordine all’CO 1 di procedere immediatamente con l’esperimento di una perizia pluridisciplinare e di evadere non appena vi sarà il rapporto peritale, le opposizioni 17 febbraio 2021 e 25 maggio 2020 del signor RI 1 relativamente al versamento delle indennità giornaliere, rispettivamente alla rendita invalidità e all’indennità per menomazione.

  2. Protestate tasse, spese e ripetibili.” (doc. I)

1.7. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Nella concreta evenienza, il TCA è chiamato unicamente a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite (cfr., su questo aspetto, la SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s.).

2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

2.4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In una sentenza 8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018 interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto al proprio medico consulente.

L’Alta Corte ha per contro riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un periodo di 18 mesi un’ottima idea giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).

2.5. Nel caso di specie, questa Corte constata innanzitutto che il rappresentante del ricorrente non pretende (giustamente) che la perizia pluridisciplinare disposta dall’amministrazione costituirebbe un provvedimento probatorio superfluo. Del resto, è stato lui stesso a formulare, nel corso del novembre 2021, delle domande complementari da rivolgere agli esperti (cfr. doc. 768). Anche il medico curante specialista, dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, ha definito come una “ottima idea” la decisione di sottoporre l’assicurato a un approfondimento peritale pluridisciplinare (cfr. doc. 715, p. 3).

D’altro canto, secondo il TCA, non è censurabile la circostanza secondo cui l’istituto assicuratore convenuto abbia sospeso la procedura probatoria (e, quindi, anche la trattazione dell’opposizione interposta avverso la decisione formale dell’11 maggio 2020) in ragione della necessità per l’insorgente di sottoporsi a due (ulteriori) interventi chirurgici all’arto superiore destro, i cui costi sono stati finalmente presi a carico dall’assicuratore stesso.

Parimenti corretto appare il fatto che l’amministrazione abbia riattivato la procedura soltanto al momento in cui le condizioni di salute post-operatorie sono risultate stabilizzate.

Sapere se è a torto o a ragione che l’CO 1 ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata a titolo di ricaduta ex art. 11 OAINF (con tutto quanto ne è conseguito dal profilo dell’entità dell’indennità giornaliera versata), è una questione di merito che esula dall’oggetto della presente procedura giudiziaria. Trattandosi di un aspetto controverso, l’assicuratore resistente ne ha giustamente fatto l’oggetto di uno specifico quesito peritale (cfr. doc. 726, p. 2).

Dalle carte processuali non si evince nemmeno che, una volta appreso che il servizio inizialmente designato aveva nel frattempo cessato la propria attività peritale, la procedura sia stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”. Risulta anzi che, ogniqualvolta ha ricevuto la risposta negativa da parte di un centro peritale, l’amministrazione ne ha immediatamente interpellato un altro. Basti osservare che durante il (breve) periodo che va dal 17 gennaio al 29 marzo 2022, sono stati ben nove i servizi da essa contattati (cfr. supra, consid. 1.5.). Ovviamente, l’CO 1 non può essere ritenuto responsabile per il fatto che nessuno dei servizi interpellati ha purtroppo accettato l’incarico peritale.

Dalla documentazione agli atti emerge, dunque, che l’assicuratore convenuto ha sempre adottato le misure necessarie per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio di celerità. In siffatte circostanze, questa Corte ritiene che, al momento in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice (aprile 2022), all’CO 1 non potesse ancora essere imputata una denegata/ritardata giustizia.

Il ricorso presentato da RI 1 deve quindi essere respinto.

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

Nel caso di specie, il ricorso è del 7 aprile 2022. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

Il TCA si è pronunciato sull’esistenza, nel caso di specie, di una denegata/ritardata giustizia commessa dall’assicuratore LAINF convenuto.

In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante specificatamente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16)

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

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