Raccomandata
Incarto n. 35.2022.16
mm
Lugano 14 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7 febbraio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che RI 1 è rimasta vittima di diversi infortuni, riguardo ai quali la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità, che hanno interessato le ginocchia (31 agosto 1997: ginocchio sinistro; 18 ottobre 2004: entrambe le ginocchia; 29 febbraio 2008: ginocchio sinistro);
che, nel mese di dicembre 2013, l’assicurata ha annunciato all’amministrazione un aggravamento dei disturbi al ginocchio sinistro;
che, con decisione formale del 22 giugno 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha assegnato all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% a carico dell’evento traumatico del 1997 e ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni con riferimento ai succitati infortuni assicurati;
che, con sentenza 35.2017.117 del 14 agosto 2018, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo da RI 1. Annullata la decisione su opposizione del 13 settembre 2017, gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché disponesse un approfondimento peritale volto a valutare l’entità dell’IMI e a determinare l’esistenza di un diritto a prestazioni in relazione alla ricaduta del settembre 2013;
che la pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato;
che, in data 5 marzo 2020, la CO 1 ha comunicato al patrocinatore dell’assicurata la propria intenzione di conferire il mandato peritale al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 22);
che, con scritto del 9 marzo 2020, l’avv. RA 1 ha dato il proprio assenso di principio a che il dott. __________ esperisse la perizia amministrativa, a condizione che il suo referto fosse poi tradotto in lingua italiana. Il rappresentante ha inoltre chiesto che gli venisse trasmesso il catalogo dei quesiti per formulare eventuali domande supplementari (cfr. doc. 21);
che, in data 14 luglio 2020, il patrocinatore ha invitato l’assicuratore a dare seguito a quanto domandato con il suo precedente scritto (doc. 21), ciò che ha avuto luogo il 13 agosto 2020 (doc. 20);
che, il 24 settembre 2020, l’avv. RA 1 ha chiesto alla CO 1 che all’esperto designato venisse sottoposto (anche) un suo quesito aggiuntivo (doc. 12);
che il dott. __________ ha consegnato il proprio rapporto peritale nel corso del mese di novembre 2020 (doc. 6). La relativa traduzione in lingua italiana, curata dal dott. __________, è invece datata 27 luglio 2021 (doc. 7);
che il rappresentante dell’assicurata ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare in merito alle conclusioni contenute nella perizia amministrativa, sollecitando più volte l’assicuratore ad emanare la decisione di sua competenza (cfr. doc. 2, 5, 9 e 10);
che, con ricorso del 7 febbraio 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della CO 1 a emanare, entro 10 giorni, la decisione formale da lui richiesta in merito al riconoscimento di un’IMI e di una rendita d’invalidità (doc. I);
che, in risposta, l’amministrazione ha postulato che l’impugnativa sia respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III);
che, in data 28 febbraio 2022, il TCA ha chiesto alla rappresentante dell’amministrazione di produrre l’intero incarto dell’assicurata (doc. IV), richiesta alla quale è stato dato seguito il 4 marzo 2022 (doc. V);
considerato, - che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
che, in questa sede, il TCA è chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite (cfr. SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s.);
che, giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;
che, secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);
che, nel caso di specie, il fatto che l’amministrazione, dopo aver ricevuto il referto peritale del dott. __________ nel novembre 2020 (traduzione in italiano del luglio 2021), sia praticamente rimasta inattiva sino a febbraio 2022 (eccezion fatta per l’aver richiamato l’estratto conto individuale dell’assicurata – cfr. doc. 1), momento in cui l’avv. RA 1 è stato informato circa la necessità di esperire una perizia economica (cfr. allegato al doc. III), è senz’altro costitutivo di una denegata/ritardata giustizia. Del resto, non può neppure essere ignorato che è soltanto a seguito dell’inoltro del presente ricorso per denegata/ritardata giustizia che la procedura si è finalmente sbloccata;
che, da un attento esame dell’incarto emerge inoltre chiaramente che tutta l’istruttoria è stata segnata da innumerevoli “tempi morti”, imputabili all’inerzia dei funzionari incaricati. Particolarmente eloquente in questo senso è la circostanza che, dopo aver ricevuto la sentenza di rinvio (agosto 2018), i funzionari della CO 1 si siano attivati soltanto nel corso del mese di marzo 2020 (cfr. doc. 22), dopo essere stati più volte sollecitati dal rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. 23 e 24);
che, pertanto, accertata l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, alla CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e, quindi, di emanare la decisione formale richiesta dall’assicurata;
che, vincente in causa, l’assicurata, rappresentata da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
Nel caso di specie, il ricorso è del 7 febbraio 2022. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.
Il TCA si è pronunciato sull’esistenza, nel caso di specie, di una denegata/ritardata giustizia commessa dall’assicuratore LAINF convenuto.
In una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante specificatamente il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Alla CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di emanare la decisione formale più volte sollecitata dall'assicurata.
La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti