Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2021.90
Entscheidungsdatum
30.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 35.2021.90

mm

Lugano 30 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1967, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di posatore di pavimenti, nel corso degli anni è rimasto vittima di numerosi infortuni interessanti diverse parti del corpo.

Per quanto qui d’interesse, in data 21 settembre 2011, all’assicurato è caduta una bombola del gas quasi piena sul piede sinistro, ciò che gli ha procurato una frattura dell’alluce. L’evento è stato assunto dall’CO 1 (inf. n. __________).

1.2. Con decisione su opposizione del 14 maggio 2014, l’amministrazione ha negato l’eziologia infortunistica ai disturbi localizzati alla spalla destra e, tenuto conto dello stato del piede sinistro, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 173).

Il provvedimento appena citato è stato confermato con la sentenza 35.2014.56 del 21 maggio 2015 (doc. 199). Il giudizio cantonale è poi stato tutelato dalla Corte federale con la pronunzia 8C_454/2015 del 30 maggio 2016 (doc. 239).

1.3. In data 18 luglio 2017, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro (artrodesi metatarso-falangea all’alluce sinistro con osteotomia e allungamento a Z dell’estensore lungo del medesimo dito), assunto dall’CO 1 a titolo di ricaduta dell’infortunio del 21 settembre 2011. RI 1 è quindi stato posto al beneficio delle indennità giornaliere dal 18 luglio al 31 dicembre 2017 e, di nuovo, dal 10 aprile 2018 in poi.

Il 10 aprile 2018 è in effetti stata eseguita una revisione dell’artrodesi metatarso-falangea all’alluce sinistro con placca e viti a stabilità angolare + bone graft da cresta iliaca a sinistra (doc. 340), il 6 dicembre 2018 l’asportazione del materiale di osteosintesi con prelievi bioptici MTF1 (doc. 375) e il 7 maggio 2020 un’artrodesi C2-MT2 con placca TMT (doc. 455).

1.4. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 14 giugno 2021, l’CO 1 ha posto fine dal 6 aprile 2021 al diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e ha dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro nei limiti dell’esigibilità definita in occasione delle pregresse visite __________ (doc. 522).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 533), in data 7 ottobre 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 546).

1.5. Con tempestivo ricorso dell’8 novembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per “ulteriore disamina e nuova decisione in merito al grado d’invalidità e relativa rendita ai sensi dei considerandi”.

A sostegno della propria pretesa, il patrocinatore contesta che lo stato del piede sinistro sarebbe rimasto invariato a seguito delle ricadute assunte dall’assicuratore resistente, rilevando in proposito che quest’ultimo avrebbe omesso di “… considerare globalmente entrambi gli arti inferiori ed i postumi lasciati dai vari infortuni. Tale ponderazione s’impone anche alla luce di quanto correttamente accertato dal Dr. med. __________ nei suoi rapporti (e nella cura dispensata) che non ha considerato solo il piede sinistro ma anche le ginocchia e le caviglie (cfr. i vari rapporti del medico dal febbraio 2017 all’agosto 2019). Al riguardo il ricorrente rinvia ancora alle risultanze della scintigrafia 20.09.2019 dove: “l’esplorazione dei restanti distretti osteo-articolari conferma quadro di artropatia degenerativa a carico del ginocchio destro con persistente entesopatia inserzionale del legamento patellare a carico di entrambe le tuberosità tibiali anteriori, con attuale interessamento del ginocchio sinistro, della caviglia e del tarso di destra”.”.

D’altro canto, con riferimento al rapporto di uscita della Clinica di __________ richiamato dal medico __________, l’avv. RA 1 gli rimprovera di non aver spiegato “… perché ritenga la situazione del piede sovrapponibile a quella del 2013 allorquando un’esigibilità completa dell’assicurato sarebbe data solo per lavori medi e leggeri, che non prevedano una salita frequente di scale, posizioni inginocchiate o accovacciate di lunga durata o sforzi statici prolungati sul piede sinistro (cfr. apprezzamento 11.06.2021 a pag. 2 in fine).”.

Inoltre, sempre secondo il rappresentante, “… che la situazione (algica, ortopedica e dunque funzionale) del piede sinistro non sia migliorata lo dimostrano già le diverse ricadute (e cadute fisiche!) e l’accertamento 4.09.2019 del Servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ (dr. med. __________) che riferisce di dolori diffusi e una prognosi ancora aperta. Rilevante per una corretta valutazione della gravità dei disturbi e dei dolori, è altresì il rapporto 21 febbraio 2020 del servizio di chirurgia e ortopedia che informa della ferma volontà dell'assicurato a sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico al piede sinistro nonostante i seri rischi operatori e il procedere post operatorio, con il solo e massimo auspicio di un “abbassamento dei suoi dolori”. Orbene, posto che non c’è un apparecchio che misura l’intensità del dolore, nel caso di specie questa può essere apprezzata per rapporto al grado di rischio che l’assicurato è stato disposto a correre con l’unico massimo auspicio, appunto, di un mero “abbassamento dei suoi dolori”. Il ricorrente veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico il 7 maggio 2020. Veniva in seguito visitato dal chirurgo il 3 agosto 2020, il decorso veniva indicato come favorevole benché “ancora doloroso”. Il 10 giugno 2020 l’assicurato veniva nuovamente visitato dal chirurgo il quale riscontrava all’esame obiettivo “dolori alla palpazione a livello del II raggio e I raggio. Avampiede diffusamente gonfio. Lo stress all’artrodesi causa ancora dolori”. Veniva previsto un nuovo controllo dopo sei settimane. Nel frattempo, l’assicurato restava inabile al lavoro al 100%. Una terza visita di controllo veniva svolta l’11 novembre 2020, e dopo sei mesi dall’intervento chirurgico non veniva risentito un sostanziale beneficio rispetto all’ultima volta, nonostante le ripetute sedute di fisioterapia. Persistevano dolori rivolti più verso il retropiede rispetto al dolore all’avampiede presente in precedenza. Veniva anche constatata una vistosa zoppia. Veniva pertanto prevista la prosecuzione delle sedute di fisioterapia e un’ulteriore visita di controllo dopo tre mesi. Successivamente il ricorrente è stato sottoposto a ulteriori controlli presso la Clinica __________ di cui si è già riferito sopra e con l’esito di cui si è detto, ovvero tra i problemi alla dimissione si cita la persistenza di un dolore bruciante al piede sinistro con una ipoestesia dorsale del piede sinistro, un’instabilità del piede e ginocchio sinistro e un dolore persistente al ginocchio sinistro. Non è quindi sostenibile affermare che la situazione del piede sinistro sia sovrapponibile a quella del 2011/2013 quando in tutta evidenza è peggiorata.”.

Il patrocinatore ha infine chiesto che venga esperita un’indagine economica volta a determinare il discapito salariale che subisce l’assicurato, accertamento ritenuto necessario posto che lo stato del piede sinistro è sensibilmente peggiorato con incidenza sull’esigibilità lavorativa (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 9 dicembre 2021, l’avv. RA 1 ha domandato una proroga del termine per la presentazione di nuovi mezzi di prova, preannunciando la produzione di un nuovo rapporto medico (doc. V), proroga concessa dal TCA (doc. VI).

A tutt’oggi non è pervenuta ulteriore documentazione.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, il TCA è chiamato in primo luogo a esaminare se l’CO 1 era legittimato a dichiarare stabilizzato dal 6 aprile 2021 lo stato del piede sinistro dell’assicurato e, dunque, a porre fine alle prestazioni di corta durata da quella medesima data, oppure no.

In caso di risposta positiva, occorrerà poi valutare il diritto alla rendita d’invalidità.

2.3. Estinzione dal 6.4.2021 delle prestazioni di corta durata dipendenti dalla ricaduta dell’aprile 2018?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3.2. Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 6 aprile 2021 alle prestazioni di corta durata dipendenti dalla ricaduta dell’aprile 2018, ritenendo che da quella data lo stato del piede sinistro fosse ormai stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Innanzitutto, va ricordato che il caso iniziale del settembre 2011 era stato dichiarato chiuso, senza diritto alla rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 148, doc. 160 e doc. 173). Tale decisione era stata confermata tanto da questa Corte quanto dal TF (cfr. supra, consid. 1.2.).

Successivamente, l’CO 1 ha assunto due ricadute, la prima determinata dall’intervento del 18 luglio 2017, la seconda da quelli del 10 aprile 2018, del 6 dicembre 2018 e del 7 maggio 2020. Conseguentemente, l’assicurato è stato nuovamente posto al beneficio delle prestazioni di corta durata sino al 31 dicembre 2017, rispettivamente al 5 aprile 2021 (termine quest’ultimo oggetto della presente vertenza; cfr. supra, consid. 1.3.).

In data 12 marzo 2021 il ricorrente è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Il medico __________ ha refertato, dal punto di vista oggettivo, una “… area di ipodisestesia al I raggio. Buon allineamento e buon appoggio plantare del piede, callosità simmetriche, non segni di flogosi articolare a livello del piede.”.

Egli si è quindi espresso nei termini seguenti a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:

" (…) L’assicurato potrà proseguire i controlli presso il dr. med. __________. Qualora egli voglia rimuovere i mezzi di sintesi, questo gesto chirurgico sarà da ritenere in nesso con l’evento a nostro carico. Attendiamo che egli si esprima in merito. Per il resto la situazione del piede appare stabilizzata e paragonabile alla situazione precedente.” (doc. 500, p. 6)

Da notare che, in occasione della degenza 25 gennaio – 12 febbraio 2021 presso la Clinica di riabilitazione di __________, i sanitari hanno rilevato che, in ragione del decorso stagnante, non erano stati previsti ulteriori provvedimenti fisioterapici. L’assicurato è peraltro stato istruito a eseguire degli esercizi presso il suo domicilio (doc. 492, p. 3).

A margine della consultazione del 15 febbraio 2021, il dott. __________, Caposervizio di chirurgia e ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________, ha sostenuto che, vista la situazione del piede sinistro, “… l’unico modo che vedo per il momento, se il paziente è d’accordo, è di presentarsi presso il Centro di terapia del dolore. Ho i miei dubbi che anche questo possa cambiare la sua situazione di dolori cronici. (…). Vista la situazione non prevedo un ulteriore controllo. Non credo neanche che possa beneficiare di una rimozione del materiale.” (doc. 511 – il corsivo è del redattore).

Un’ulteriore visita di controllo da parte del dott. __________ ha avuto luogo nel settembre 2021. Dal relativo rapporto si apprende che la RMN del piede sinistro eseguita il 2 settembre 2021 aveva evidenziato la fusione a livello del tarso-matatarsale I e II, un buon posizionamento della placca e l’assenza di lesioni vascolo-nervose o legamentarie. Lo specialista ha quindi spiegato all’insorgente che, dal profilo radiografico, “… sia la radiografia sia la risonanza magnetica non mostrano alterazioni patologiche, le fusioni sono ben riuscite, al momento non abbiamo dal punto di vista radiologico una causa dei suoi dolori. Spieghiamo come l’ultimo passo che possiamo fare per escludere qualcosa è fare un intervento per la rimozione della placca, in considerazione comunque della fusione ossea ottenuta.” (doc. 550).

Chiamata a pronunciarsi in merito alla pretesa intervenuta stabilizzazione dello stato del piede sinistro a contare dal 6 aprile 2021 (con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata), questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso al riguardo dal medico __________ dell’CO 1, al quale va dunque attribuito pieno valore probatorio.

Al riguardo, occorre osservare come il parere del dott. __________ trovi sostanziale conferma nella restante documentazione medica specialistica, specificatamente nel rapporto di uscita della Clinica di __________ e nei referti del chirurgo ortopedico dott. __________. È vero che quest’ultimo ha evocato la possibilità di consultare il Centro per la terapia del dolore, rispettivamente di sottoporsi a un’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (AMO). È però altrettanto vero che lo stesso dott. __________ ha espresso grande scetticismo a proposito dei benefici ottenibili grazie a tali passi terapeutici (cfr. doc. 511). In questo contesto, non può neppure essere ignorato che, secondo la giurisprudenza, una futura AMO non giustifica il versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano STFA del 30 luglio 1993 nella causa V. non pubblicata e STCA 35.2004.56 del 3 dicembre 2004; STCA 35.2014.51 del 20 ottobre 2014 consid. 2.4.4.; STCA 35.2015.119 del 9 agosto 2016 consid. 2.6; STCA 35.2017.110 del 15 gennaio 2018 consid. 2.6).

Stante ciò, in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alla corresponsione delle prestazioni di corta durata e pertanto, in tale misura, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

A fronte della stabilizzazione delle condizioni del piede sinistro, il TCA può qui di seguito esaminare il diritto alle prestazioni di lunga durata, specificatamente quello a una rendita d’invalidità.

2.4. Diritto a una rendita d’invalidità a seguito dalla ricaduta dell’aprile 2018?

2.4.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U 529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).

2.4.2. Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub judice.

Dalle carte processuali si evince che il diritto alla rendita era già stato negato all’assicurato con la decisione su opposizione del 14 maggio 2014, confermata su ricorso dal TCA e dal TF (cfr. supra, consid. 1.2.).

Il ricorrente fa ora valere che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione appena citata, lo stato dei suoi arti inferiori si sarebbe aggravato con conseguente modifica dell’esigibilità lavorativa stabilita al momento della chiusura del caso iniziale.

In questo contesto, è utile rilevare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art. 17 cpv. 1 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.

D’altro canto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6 novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).

2.4.3. Nella concreta evenienza, è utile ricordare che, con sentenza 35.2014.56 del 21 maggio 2015, il TCA ha confermato la decisione su opposizione 14 maggio 2014 dell’CO 1. Con quel giudizio, è stato innanzitutto accertato che la questione concernente l’eziologia dei disturbi interessanti il rachide lombo-sacrale e le ginocchia era già stata oggetto di decisioni cresciute in giudicato (mediante le quali ne era stata negata la natura traumatica), di modo che l’assicuratore aveva a ragione valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata facendo astrazione da quelle problematiche. Trattandosi della spalla destra, questa Corte ha negato che i relativi disturbi costituissero una conseguenza naturale dell’infortunio occorso nel mese di gennaio 2011, allorquando l’assicurato era stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale.

D’altro canto, in merito al diritto a una rendita d’invalidità, posto che già prima dell’evento traumatico del settembre 2011, in ragione soprattutto dei disturbi (extra-infortunistici) alle ginocchia e alla schiena, l’assicurato era stato giudicato completamente inabile nell’attività propriamente detta di parchettista ma in grado di svolgere, senza limitazioni di tempo e di rendimento, delle attività sostitutive da leggere a tutt’al più medio-pesanti in posizione prevalentemente seduta o con possibilità di alternare la posizione con regolarità, il TCA, facendo propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ a margine della visita __________ di chiusura del 28 ottobre 2013, ha ritenuto che non si poteva ammettere che il danno al piede sinistro avesse comportato un peggioramento della capacità di guadagno di RI 1, non essendo subentrata alcuna modifica della precedente capacità/esigibilità lavorativa. Donde il rifiuto di assegnargli una rendita d’invalidità (cfr. doc. 199).

La pronunzia cantonale è stata confermata dalla Corte federale con la sentenza 8C_454/2015 del 30 maggio 2016 (cfr. doc. 239).

Questo Tribunale è chiamato ora a stabilire se, nel frattempo, le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente si sono modificate in una misura tale da incidere negativamente sull’esigibilità lavorativa definita a suo tempo.

Al riguardo, deve essere immediatamente precisato che, contrariamente a quanto pretende il patrocinatore dell’assicurato, nella valutazione occorre prendere in considerazione unicamente lo stato del piede sinistro, interessato dalla ricaduta qui in discussione, e non altre parti del corpo, segnatamente le ginocchia, che sono già state oggetto di decisioni cresciute in giudicato.

Dalle tavole processuali emerge che, a margine della degenza riabilitativa presso la Clinica di __________, i sanitari hanno evidenziato l’esistenza di un’importante amplificazione dei sintomi, le limitazioni fisiche denunciate dal ricorrente non potendo essere pienamente spiegate con lo stato oggettivabile, di modo che la valutazione dell’esigibilità lavorativa ha dovuto essere fatta su basi medico-teoriche. A loro avviso, quindi, l’assicurato è da ritenere completamente inabile nella sua precedente professione di parchettista ma in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo attività da leggere a medio-pesanti, da svolgere in posizione alternata, evitando le posizioni inginocchiata e accovacciata di lunga durata, come pure l’utilizzo frequente di scale e/o di ponteggi (doc. 492, p. 3).

In occasione della visita __________ del 12 marzo 2021, il dott. __________ si è così espresso in merito all’esigibilità lavorativa:

" (…) La situazione attuale appare stazionaria e non modificata in modo apprezzabile dal punto di vista funzionale rispetto alla precedente visita __________.

Si conferma quindi che l’assicurato appare, per i soli postumi infortunistici, abile in misura completa nell’attività descritta come da sottoposizione amministrativa del 16.02.2021.

Si conferma pertanto l’esigibilità a suo tempo espressa.” (doc. 500, p. 6 s.)

Invitato dall’amministrazione a esprimersi sulle obiezioni sollevate nel frattempo dal rappresentante dell’assicurato, il medico __________ ha formulato le seguenti considerazioni:

" (…) Per quanto riguarda l’esigibilità la lavoro, essa si è basata sui dati clinici di diretta acquisizione in occasione della visita __________ del 12.03.2021, corredati dalla valutazione EFL di __________ e confrontati con la visita __________ del 2013 del dr. med. __________. Il quadro clinico obiettivo dell’ultima visita __________ non è dal punto di vista funzionale difforme da quanto espresso dal dr. med. __________. Anche l’esigibilità al lavoro espressa dall’istituto di __________, ci indica che l’assicurato è abile in un lavoro da leggero a medico per una giornata intera e che non preveda una salita frequente di scale, posizioni inginocchiate e accovacciate di lunga durata o sforzi statici prolungati sul piede sinistro. Tale tipo di esigibilità è paragonabile a quanto stabilito dal dr. med. __________ in precedenza e confermato nelle mie precedenti visite __________ del 2017 e 2019 nonché in quell’ultima del 2021. È inoltre da ritenere che l’attività descritta nella sottoposizione amministrativa del 2021 sia del tutto in linea con una siffatta attività.

Nel suo scritto l’avvocato RA 1 ritiene non più esigibile l’attività di posatore di pavimenti. Su questo punto chiarisco che anche il medico di __________ non l’ha ritenuta esigibile. Ciò era già stato valutato nel 2013 dal dr. med. __________ ed è stato poi successivamente confermato sia dalla posizione della clinica __________ che dalla posizione del medico __________, che ha chiuso il caso nel 2021.

In merito agli ultimi interventi eseguiti, citati dall’avvocato RA 1, ritengo che essi non abbiano peggiorato in modo apprezzabile la funzionalità del piede e quindi l’esigibilità. Si tratta infatti di interventi di artrodesi metatarso-falangea all’alluce sinistro e osteotomia del colletto II, III e IV metatarsale e allungamento a Z del tendine estensore lungo dell’alluce sinistro del 2017. Tale intervento è teso a ridurre il dolore sul primo raggio e a correggere una deformità delle dita. I successivi interventi di ripresa dell’artrodesi e di AMO non modificano la situazione, anzi correggono un ritardo/mancata consolidazione della precedente artrodesi. Infine, l’artrodesi tarso-metatarsale II con placche e viti eseguita nel 2020 dal dr. med. __________, è tesa a ridurre i dolori senza modificare in modo apprezzabile la deambulazione. Essa infatti blocca l’articolazione tarso-metatarsale, sede di artrosi, in posizione funzionale e permette un adeguato appoggio del piede, riducendo o eliminando i dolori di carattere artrosico. (…).

Infine, l’avv. RA 1 ritiene che il danno alla salute che oggi è presente al piede sinistro, si ripercuota sulla sua capacità a svolgere qualsiasi mansione, anche la più leggera. Su questo elemento rilevo che la lettera dell’avvocato RA 1 non porta alcun documento medico di nuova acquisizione a sostegno di questa ipotesi. Il decorso della cura di questo assicurato è stato seguito nel tempo e la capacità lavorativa è stata valutata dettagliatamente nel 2013 dal dr. med. . Essa stata poi rivalutata nel 2019 e nel 2021 in occasione della visita medico-, corredata peraltro da una valutazione esaustiva della clinica __________. Tutte queste valutazioni indicano una capacità lavorativa differente che è basata sulle valutazioni mediche. Non possiamo pertanto concordare con il parere dell’avvocato RA 1 in materia. (…).” (doc. 517)

Tutto ben ponderato, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dal motivato apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, che risulta peraltro avvalorato dal parere degli specialisti della Clinica di riabilitazione di __________, secondo il quale, alla chiusura della ricaduta dell’aprile 2018, RI 1 ha riacquistato la medesima capacità lavorativa residua che esisteva in precedenza. Del resto, agli atti non figurano certificazioni specialistiche divergenti suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione del dott. __________, né in ultima analisi di supportare le censure sollevate con l’impugnativa. In questo ordine di idee, è utile segnalare che, in occasione della consultazione del 15 settembre 2021, il medico curante specialista ha riferito che “… sia la risonanza magnetica sia la radiografia non mostrano alterazioni patologiche, le fusioni sono ben riuscite, al momento non abbiamo dal punto di vista radiologico una causa dei suoi dolori.” (doc. 550, p. 2).

Ora, essendo l’esigibilità lavorativa rimasta nel frattempo immutata rispetto a quella definita in occasione della chiusura del caso iniziale (dicembre 2013), occorre concludere che l’assicurato ha pure conservato la medesima capacità lucrativa.

In queste condizioni, ci si può esimere dal disporre l’indagine economica richiesta dall’avv. RA 1. Da un lato, per stabilire se l’esigibilità lavorativa si è modificata occorre fare riferimento a quella definita dal dott. __________ a margine della chiusura del caso iniziale. Dall’altro, il fatto che la situazione del piede sinistro sarebbe peggiorata a tal punto da non più consentire l’esercizio a tempo pieno di attività semplici e leggere, costituisce una mera dichiarazione di parte non supportata da alcun parere specialistico.

In conclusione, deve essere negato il diritto a una rendita d’invalidità.

2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è dell’8 novembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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