Raccomandata
Incarto n. 35.2021.32
mm
Lugano 6 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 febbraio 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 gennaio 2020, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1 il 4 dicembre 2019 era rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento) (doc. 1).
I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale di __________ hanno refertato una cervico-brachialgia a destra (doc. 6). Dal rapporto 28 febbraio 2020 del dott. __________ risulta la diagnosi di trauma distorsivo cervicale con residua cervico-brachialgia destra (doc. 34, p. 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 27 luglio 2020, l’assicuratore ha negato il diritto a prestazioni in relazione all’evento infortunistico del dicembre 2019, e ciò in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 LAINF. A suo avviso, nel caso di specie, non sarebbe “… dimostrato che il signor RI 1, al momento dell’infortunio, fosse impiegato presso la ditta __________ alle condizioni indicate nella notifica d’infortunio.” (doc. 92).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (cfr. doc. 105), in data 18 febbraio 2021, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione, precisando che “… l’assicurato non ha reso verosimile che al momento dell’infortunio era attivo presso la ditta __________ alle condizioni enunciate nella notifica d’infortunio. Per questi motivi egli non figurava assicurato obbligatoriamente alla CO 1” (doc. 122 – il corsivo è del redattore).
1.3. Con tempestivo ricorso del 22 marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro con la ditta __________ al momento in cui è occorso l’infortunio e che gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto affinché determini l’estensione e la durata della copertura assicurativa e del diritto all’indennità giornaliera, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) CO 1 sostiene che dall’insieme della documentazione non sarebbe plausibile sostenere che il signor RI 1 fosse alle dipendenze della __________ poiché per troppo tempo avrebbe accettato di lavorare in attesa dello stipendio, così come i colleghi, non aveva sospetti che il suo posto di lavoro fosse a rischio e che per tutti i dipendenti siano state presentate domande di insolvenza nello stesso momento e che siano state tutte respinte.
Ora, evidentemente, CO 1 non si confronta con le difficoltà della società e del mercato odierno per quanto riguarda la manodopera del settore dell’edilizia in una regione come quella della svizzera italiana.
Le difficoltà nel settore sono frequenti così come le difficoltà nell’avere la liquidità necessaria per molti datori di lavoro. Trovare un altro impiego nel settore non è immediato e ancora di più per frontalieri, come lo erano almeno tre su quattro dei dipendenti di __________. Protestare avrebbe significato potenzialmente trovarsi definitivamente senza impiego e financo senza stipendio o indennità di disoccupazione (in particolare per i frontalieri).
Che i dipendenti abbiano preferito attendere nella speranza che si trovasse la liquidità per far fronte alle loro aspettative è tutt’altro che inverosimile, così come che siano stati sorpresi dal fallimento del quale nessuno li aveva messi a parte. Che il signor RI 1 si aspettasse, ancora poco prima del fallimento e mentre era in infortunio e quindi convinto di beneficiare delle indennità perdita di guadagno, che il suo posto non fosse a rischio non è a sua volta per nulla inverosimile.
Nemmeno è così sconvolgente che dei manovali, presi alla sprovvista e totalmente inesperti in ambito amministrativo, si siano sostenuti, purtroppo tardivamente, per presentare una domanda di indennità d’insolvenza presentata in contemporanea, respinta per tutti con le medesime motivazioni, ovvero che erano richieste tardive.
L’audizione testimoniale dei colleghi di lavoro così come dell’amministratore unico potranno ulteriormente supportare la tesi del ricorrente, ovvero che egli era dipendente della __________. Si chiede pertanto che vengano sentiti personalmente da codesto lodevole tribunale delle assicurazioni, sempre che non vengano ammesse le loro comunicazioni come sufficientemente provanti dell’esistenza del rapporto di lavoro del ricorrente.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. In concreto, litigiosa è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a negare ab initio il diritto alle prestazioni per l’evento infortunistico accaduto nel dicembre 2019 per il motivo che non sarebbe sufficientemente dimostrato che tra RI 1 e la ditta __________ sussisteva un rapporto di lavoro, oppure no.
2.3. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a).
L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti. Sono per contro decisive le circostanze economiche. I rapporti di diritto civile sono suscettibili di fornire tutt’al più delle indicazioni circa la qualificazione giuridica, senza essere tuttavia decisivi.
In genere, va ritenuto esercitante un’attività lucrativa dipendente colui che dipende da un datore di lavoro dal punto di vista dell’economia aziendale, rispettivamente dell’organizzazione del lavoro e non sopporta alcun rischio economico specifico.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 119 V 161 consid. 2; STF 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.1 e 9C_377/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2).
Va sottolineato come la LAINF includa anche persone la cui attività, in assenza di scopo lucrativo, non sarebbe da qualificare quale attività dipendente, come ad esempio le attività di volontariato, nelle quali un salario non è di regola né concordato né usuale. Laddove l’attività dipendente, per sua stessa natura, non è volta all’ottenimento di un reddito ma piuttosto alla formazione, l’esistenza di un accordo sul salario non può rappresentare il criterio decisivo a favore o contro la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima comprende pertanto anche attività che non adempiono pienamente il concetto di lavoratore. La nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LAINF è di conseguenza più ampia di quella che vige in materia di contratto di lavoro (DTF 141 V 313 consid. 2.1 e riferimenti).
2.4. Mediante la revisione dell’OAINF entrata in vigore il 1° gennaio 1998, si è mirato essenzialmente a migliorare il coordinamento con altre assicurazioni sociali, trattandosi segnatamente di delimitare il concetto di lavoratore (RAMI 1998 p. 71, DTF 130 V 556 consid. 3.4.1). Lo scopo di un migliorato coordinamento del diritto delle differenti assicurazioni sociali è stato perseguito anche con la LPGA (DTF 130 V 344 consid. 2.2). Date queste premesse, appare dunque giustificato applicare la giurisprudenza federale sviluppata in materia di assicurazione contro la disoccupazione, riguardante la prova dell’esercizio effettivo di un’attività lavorativa dipendente, anche in ambito di assicurazione contro gli infortuni.
Per il diritto all’indennità di disoccupazione è richiesto che venga svolta, entro il termine quadro, un’occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. art. 13 cpv. 1 LADI). Conformemente alla giurisprudenza, l’esercizio di un’occupazione di per sé soggetta a contribuzione è costitutivo dei periodi di contribuzione, se e nella misura in cui è stato effettivamente pagato un salario. Con l’esigenza della prova di un pagamento effettivo del salario si devono e possono impedire gli abusi, nel senso di accordi fittizi tra datore di lavoro e lavoratore. Quale prova dell’effettivo flusso di salario bastano le ricevute dei versamenti effettuati su un conto postale o bancario di cui è titolare il lavoratore. Per quanto concerne invece i pretesi pagamenti in contanti entrano in linea di conto le quietanze di salario e le informazioni fornite dai colleghi (eventualmente sotto forma di testimonianze). Costituiscono tutt’al più degli indizi a favore del pagamento effettivo di un salario, le attestazioni del datore di lavoro, i conteggi di salario sottoscritti dal lavoratore, le dichiarazioni d’imposta, nonché le iscrizioni nel conto individuale (DTF 131 V 444 consid. 1.2 e riferimenti). Di regola, occorre fondarsi sulle registrazioni figuranti nelle distinte di salario, le quali vanno considerate corrette fino a prova del contrario (STF U 294/99 del 16 febbraio 2001 consid. 4b).
Qualora il titolare del diritto non riesca a fornire la prova dell’effettivo percepimento del salario, in particolare a fronte dell’assenza di regolari bonifici su un conto postale o bancario aperto a suo nome, se viene negato il presupposto dell’adempimento del periodo di contribuzione (minimo) ex art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione con l’art. 13 cpv. 1 LADI, è come se egli avesse rinunciato totalmente a una retribuzione. Una rinuncia al salario non può tuttavia essere ammessa con leggerezza. La forma del pagamento del salario è di principio libera, anche quando esso viene regolarmente pagato in contanti oppure bonificato su un conto postale o bancario indicato dal lavoratore.
È pertanto rilevante la questione di sapere se l’attività esercitata sia sufficientemente verificabile. Alla prova del pagamento effettivo del salario non può certamente essere attribuito il significato di un presupposto autonomo del diritto, ma piuttosto quello di un indizio rilevante, eventualmente decisivo nei casi problematici (ARV 2007 p. 45 consid. 2.2).
L’onere di provare che i salari sono stati effettivamente pagati, incombe alla persona assicurata (STF C 5/06 del 28 marzo 2006 consid. 2.3).
2.5. In materia di assicurazioni sociali, il giudice fonda generalmente la sua decisione su quei fatti che, pur non essendo stati accertati in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non basta pertanto che un fatto possa essere considerato soltanto come un’ipotesi possibile; la verosimiglianza preponderante richiede che, da un punto di vista oggettivo, dei motivi importanti parlino a favore della correttezza di un’allegazione, senza che altre possibilità rivestano un’importanza significativa o entrino ragionevolmente in linea di conto (DTF 139 V 176 consid. 5.3).
2.6. Nel caso di specie, dall’annuncio d’infortunio compilato il 17 gennaio 2020 dalla __________, si evince in particolare che l’insorgente è entrato alle sue dipendenze a far tempo dal 1° novembre 2018, che la sua funzione era quella di “direttore aggiunto” e che il suo salario lordo mensile ammontava a fr. 6'500 (cfr. doc. 1).
Sentito in data 20 febbraio 2020 da un funzionario dell’amministrazione, il ricorrente ha confermato di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ a far tempo dal 1° novembre 2018 e precisato che, sebbene la sua funzione fosse quella di “direttore aggiunto”, in realtà egli era un operaio tuttofare “… dal calcolo di preventivi con misure e rilievi, organizzazione e pianificazione dei lavori, conduzione della squadra di collaboratori (la ditta conta in tutto 4 operai) ed esecuzione propria dei lavoro, con attività quindi da muratore-carpentiere.” (doc. 30, p. 1).
Nella dichiarazione dei salari relativa all’anno 2018, trasmessa il 21 gennaio 2019 dalla __________ all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone __________, non figura il nome dell’insorgente. D’altro canto, risulta che nel 2018 la massa salariale è stata di fr. 12'385.25 e che non ne era stata prevista una per l’anno successivo (2019) (doc. 26).
Con scritto del 19 giugno 2018, la __________ ha comunicato all’istituto assicuratore che, a partire dal 1° giugno 2018, essa non aveva più “… personale alle proprie dipendenze, di conseguenza vi chiediamo gentilmente di tenere in sospeso eventuale corrispondenza e/o fatture future. Nel caso in cui la nostra società in futuro assumerà dipendenti sarà nostra premura comunicarvelo.” (doc. 51).
Dall’estratto del Registro di commercio del Cantone __________ si apprende che la __________ è stata sciolta a seguito del fallimento decretato dal presidente del Tribunale regionale di __________ il 18 marzo 2020 e che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto del 3 aprile 2020 (doc. 70, p. 2).
Dall’estratto del conto individuale del 3 marzo 2020, risulta segnatamente che RI 1, durante il periodo gennaio dicembre 2018, ha svolto un’attività indipendente, conseguendo un reddito pari a fr. 71'900 (doc. 38, p. 2).
Dando seguito a quanto richiesto dall’CO 1 (doc. 54), nel corso del mese di aprile 2020, l’avv. RA 1 ha prodotto copia del contratto di lavoro 23 novembre 2018 tra la ditta __________ e RI 1, come pure i conteggi di salario relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.
Dal documento denominato “contratto di lavoro” emerge, per quanto qui d’interesse, che il relativo rapporto ha avuto inizio il 23 novembre 2018 per una durata indeterminata, che il salario netto mensile sarebbe stato di fr. 6'500 oltre la tredicesima mensilità, pagato entro il 4/5 di ogni mese (doc. 59, p. 2-5).
Dai conteggi di salario risulta un salario lordo di fr. 7'500, rispettivamente di fr. 6'500 al netto dei contributi sociali. In nessuno di essi il ricorrente ha apposto la propria firma in segno di accettazione (cfr. doc. 59, p. 6-9).
Ulteriore documentazione è stata prodotta nel corso del mese di giugno 2020. Agli atti figurano quindi i conteggi di salario relativi ai mesi da gennaio a dicembre 2019, il cui contenuto è per tutti identico (doc. 83, p. 4-15), quattro quietanze di salario, datate rispettivamente 8 febbraio (doc. 83, p. 16 - “acconto stipendio”), 16 marzo (“stipendio” - doc. 83, p. 17), 5 aprile (“stipendio” - doc. 83, p. 18) e 18 luglio 2019 (“acconto stipendio” - doc. 83, p. 19), nonché un estratto del conto privato intestato a RI 1 presso la Banca __________, dal quale risulta che il 17 luglio 2019 c’è stato un accredito di fr. 1'900 della __________ a titolo di “acconto stipendio” (cfr. doc. 83, p. 20).
Dal certificato di salario prodotto sub doc. 87, p. 3 emerge che nel 2019 il ricorrente ha conseguito un salario lordo totale di fr. 90'000, che su quest’ultimo sono stati trattenuti contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP pari a fr. 7'727, che i contributi LPP sono stati di fr. 3'194 e che il salario netto è ammontato a fr. 79'079.
Nella dichiarazione dei salari 2019, elaborata dalla Emisteca SA il 24 gennaio 2020 all’attenzione dell’IAS del Canton __________, figurano, quali dipendenti, RI 1, __________, __________ e __________. I primi due sono stati alle dipendenze della ditta da gennaio a dicembre, il terzo da giugno a dicembre e l’ultimo da settembre a dicembre 2019. A RI 1 sono stati pagati salari per complessivi fr. 90'000, a __________ per complessivi fr. 61'626.04, a __________ per complessivi fr. 43'247 e a __________ per complessivi fr. 26'163.18 (doc. 106, p. 2).
Nel corso del 2020, l’insorgente ha presentato una domanda d’indennità d’insolvenza. Da questo documento risulta che il rapporto di lavoro con la ditta __________ è durato dal 23 novembre 2018 al 31 dicembre 2019, che il salario mensile soggetto all’AVS era di fr. 7'500, che l’ultimo giorno di lavoro per il ricorrente è stato il 4 dicembre 2019 e che dal 4 al 31 dicembre 2019 egli è stato impedito di lavorare a causa d’infortunio. Nei confronti della __________, RI 1 ha quindi fatto valere pretese pari ad un importo di fr. 32'500, corrispondente a salari rimasti impagati durante il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2019 (doc. 106, p. 4).
L’avv. RA 1 ha inoltre prodotto delle dichiarazioni, sottoscritte dai tre colleghi dell’insorgente, i quali hanno confermato “…, con disponibilità a testimoniarlo qualora richiesto, che il signor __________ (recte: __________, ndr.) RI 1 era, con il sottoscritto e altri, dipendente della __________ per tutto il 2019. Confermo anche che la ditta è fallita senza corrispondere i salari dal mese di settembre 2019 in avanti.” (doc. 106, p. 10-12).
Nel quadro della procedura di opposizione, l’amministrazione ha interpellato __________, __________ e __________, chiedendo loro di rispondere alle seguenti domande:
" (…).
Da quando a quando ha lavorato per la __________?
In quale funzione?
A quanto ammontava il suo stipendio mensile?
Nome, cognome, indirizzo degli altri dipendenti della __________
Indirizzi dei cantieri in cui ha lavorato nel 2019
In quale periodo di tempo ha lavorato in questi cantieri?
Qual era la funzione del signor RI 1?
Ha richiesto lo stipendio arretrato a partire dal mese di settembre 2019?
Se sì: dove? La preghiamo di inviarci la relativa richiesta e risposta
Se no: per quale motivo? (…).” (doc. 109-111)
Questo il tenore della risposta fornita il 28 ottobre 2020 da __________:
" (…) Io ho lavorato per la __________ quale “muratore specialista” dal 3 giugno 2019, come risulta dal contratto allegato.
Ho percepito lo stipendio, di regola pagato a rate e a contanti e a volte con accredito sul conto “__________”, fino alla fine di agosto 2019 e stabilito a ore.
Abbiamo cessato il lavoro per fine 2019 ma non vi sono regolari lettere di disdetta così come non erano regolari nemmeno i fogli paga e nemmeno tutte le altre pratiche burocratiche.
Con me sui cantieri ricordo:
RI 1
A memoria ricordo dei cantieri a:
__________ tra giugno e luglio a __________
“__________” tra settembre e ottobre a __________;
“__________” tra novembre e dicembre a __________.
Su tutti questi cantieri RI 1 era presente come muratore/capo squadra.” (doc. 113, p. 1)
Da parte sua, __________ ha risposto nei seguenti termini alle domande dell’CO 1:
" (…) come già riferito ho lavorato per tutto il 2019 con il signor RI 1 presso __________, quale operaio generico.
Allego copia del contratto di lavoro e dei certificati di salario. Per contro, pur avendo terminato di lavorare per la fine del 2019 (fine dicembre) non ho una formale lettera di disdetta.
Lo stipendio, come per gli altri, l’ho percepito fino a fine agosto 2019, sempre versato in contanti.
Abbiamo presentato una domanda di insolvenza a seguito del fallimento, ma non avendo seguito la procedura corretta non avendo reclamato per tempo presso il datore di lavoro, ci è stata negata.
Ho lavorato con __________, RI 1 e __________ nei cantieri a:
lavori per __________ e __________ da gennaio a febbraio 2019;
lavori per __________ da marzo a maggio 2019;
lavori per __________ proprietario signor “__________” tra giugno e luglio 2019;
lavori per __________ settembre/ottobre 2019;
lavori per __________ nel Canton __________ novembre/dicembre
RI 1 era muratore/capo squadra su tutti i cantieri che ricordo.” (doc. 114, p. 1)
__________ ha dichiarato quanto segue:
" (…) confermo di aver lavorato per la ditta __________ con la qualifica di operaio generico, sono stato assunto il 02.09.2019, pagato in parte, sempre con acconti in contanti facendomi firmare una ricevuta cartacea.
Ultimo cantiere abbiamo lavorato a __________, poi abbiamo cessato visto che non rispettava i pagamenti.
I colleghi erano __________, RI 1, __________.
I cantieri dove ho lavorato sono a __________ facciata ventilata, dal sig. __________ vari lavoretti, dal Sig. __________ e dal Sig. __________ __________ tetto. Il mio collega RI 1 era con noi a lavorare in tutti i cantieri tranne che a __________. Lui era in altri cantieri con __________. La sua mansione era di muratore capo.
Le mando i documenti che mi ha richiesto.” (doc. 119, p. 1)
In particolare, __________, __________ e __________ hanno prodotto copia dei conteggi di salario relativi ai mesi da settembre a dicembre 2019 (cfr. doc. 113, p. 7-10, doc. 114, p. 6-9, rispettivamente doc. 119, p. 6-9).
Agli atti figura infine la decisione mediante la quale la Cassa disoccupazione dei __________ ha negato all’insorgente (e ai presunti suoi colleghi) il diritto all’indennità d’insolvenza per il periodo settembre – dicembre 2019. Questa la relativa motivazione:
" (…) In base alla Sua domanda d’indennità per insolvenza, Lei non ha mai ricevuto alcun salario. Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti a pagare i salari arretrati, Lei ha continuato a lavorare fino alla fine di dicembre 2019. Ciò significa che Lei ha lavorato quattro mesi consecutivi senza stipendio. La violazione dell’obbligo di ridurre il danno è inoltre aggravata dalla Sua presa di posizione del 02.06.2020, poiché mancano le prove dei provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. L’obbligo di ridurre il danno, contemplato dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non è stato pertanto rispettato, e di conseguenza la Sua domanda d’indennità per insolvenza dev’essere respinta.” (doc. 112, p. 2)
Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto ha negato la copertura assicurativa all’evento del dicembre 2019, per il motivo che non sarebbe dimostrato a sufficienza che, a quel momento, esisteva un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la ditta __________. L’CO 1 ha in particolare rilevato che l’insorgente “…, interpellato dalla CO 1 a più riprese, non ha mai preteso, né direttamente né per il tramite del suo legale, che non aveva ricevuto alcun salario dal mese di settembre 2019. Sintomatico è il fatto che, in occasione del colloquio del 20.2.2020, RI 1 ha dichiarato che il suo impiego non dovrebbe essere a rischio. Chi non riceve il salario da alcuni mesi non può pretendere che il suo impiego è stabile. Il fallimento della ditta è stato pronunciato con il 18.3.2020. Visto che RI 1 ha dichiarato che aveva mantenuto i contatti con il suo “datore di lavoro” non può pretendere che non era a conoscenza della situazione reale. Il 19.4.2020 RI 1 ha comunicato alla CO 1 che è disperato in quanto il suo legale gli ha chiesto un acconto per potere proseguire con il caso e non sa come fare visto che da dicembre 2019, essendo inabile al lavoro, non percepisce alcun compenso economico. Nessun accenno in merito al fatto che egli non aveva nessun compenso economico dal mese di settembre 2019. (…). Dall’estratto del conto individuale AVS risulta che RI 1 ha lavorato quale indipendente dal 2014 al 2018. Nessun accenno in merito ad un’attività dipendente nel 2018 quando, a mente dell’annuncio d’infortunio, sarebbe entrato alle dipendenze della __________” (doc. 122, p. 6 s.).
2.7. Attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questa Corte rileva come dalla medesima emergano numerose incoerenze che non consentono di dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al momento del sinistro l’insorgente si trovasse alle dipendenze della ditta __________.
Innanzitutto, occorre rilevare che dagli atti emergono indicazioni contraddittorie circa il momento in cui avrebbe avuto inizio il rapporto lavorativo tra il ricorrente e la __________. In effetti, dall’annuncio d’infortunio del 17 gennaio 2020 risulta che l’assunzione ha avuto luogo il 1° novembre 2018 (doc. 1). A margine della sua audizione del 20 febbraio 2020, RI 1 ha ribadito di essere entrato alle dipendenze della __________ a partire dal 1° novembre 2018 (doc. 30, p. 1).
Per contro, dal contratto si evince che l’impiego sarebbe iniziato il 23 novembre 2018 (doc. 59, p. 1). La medesima indicazione si trova pure nella domanda d’indennità d’insolvenza presentata dall’insorgente (doc. 106, p. 3).
Talune incongruenze riguardano pure l’ammontare del salario che avrebbe percepito il ricorrente. Nell’annuncio d’infortunio è stato dichiarato un salario lordo contrattuale di fr. 6’500/mese, senza diritto alla tredicesima mensilità (doc. 1).
Il contratto di lavoro prevede invece che il salario netto sarebbe stato di fr. 6’500/mese, oltre la tredicesima e le indennità previste dal CCL (doc. 59, p. 3). Dai conteggi di salario relativi ai mesi da gennaio a dicembre 2019 risulta che RI 1 avrebbe ricevuto un salario lordo di fr. 7'500, rispettivamente di fr. 6'500 al netto dei contributi sociali (da notare che la trattenuta per gli infortuni non professionali avrebbe dovuto essere dell’1.96%, e non del 2.36%, conformemente alla comunicazione 15 agosto 2018 dell’CO 1, cfr. doc. 91). Dai medesimi non emerge che gli sarebbe stata corrisposta la tredicesima mensilità (cfr. doc. 83, p. 4-15).
In merito alla prova del pagamento del salario, il TCA constata che esso sarebbe stato sempre versato in contanti, eccezion fatta per un acconto di fr. 1'900 che è stato accreditato sul conto bancario del ricorrente nel corso del mese di luglio 2019 (cfr. doc. 83, p. 20). A tal proposito, va sottolineato che l’art. 47 cpv. 2 del CNM per l’edilizia principale in Svizzera vieta il pagamento in contanti, prevedendo che la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; i pagamenti in contanti non hanno alcun effetto. D’altro canto, trattandosi dei conteggi di salario che figurano agli atti, così come della dichiarazione dei salari 2019 e del certificato di salario 2019 (dai quali risulta che, da gennaio a dicembre 2019, all’insorgente sarebbero stati pagati salari per un ammontare di fr. 90'000, importo che corrisponde a fr. 7'500 x 12 mensilità – cfr. doc. 106, p. 2 e doc. 87, p. 3), tali documenti contrastano con il tenore della domanda d’indennità d’insolvenza, in base al quale la __________ avrebbe invece corrisposto i salari soltanto sino al mese di agosto 2019 (doc. 106, p. 3).
A destare perplessità è inoltre la circostanza che, nonostante il rapporto di lavoro sarebbe iniziato nel corso del mese di novembre 2018 (al più tardi il 23 novembre 2018), nella dichiarazione 2018 dei salari non figura il nominativo dell’insorgente (cfr. doc. 26). In questo contesto, non può neppure essere ignorato che, in data 19 giugno 2018, la __________ ha informato l’amministrazione di non avere più personale alle proprie dipendenze a far tempo dal 1° giugno 2018 e, soprattutto, che essa avrebbe provveduto a notificare all’assicuratore eventuali nuove assunzioni (cfr. doc. 51). Dagli atti non risulta però che ciò sia stato il caso. A tutto ciò va aggiunto che dall’estratto del conto individuale si evince che il ricorrente, durante il periodo gennaio – dicembre 2018, ha svolto un’attività indipendente, grazie alla quale ha conseguito un reddito di fr. 71'900 (doc. 38, p. 2).
Infine, così come è stato giustamente evidenziato dall’istituto assicuratore nella decisione su opposizione impugnata, nemmeno le dichiarazioni fatte dall’insorgente a margine della sua audizione del 20 febbraio 2020, appaiono come pienamente credibili. In effetti, in quell’occasione, egli ha affermato di aver mantenuto i contatti con il suo presunto datore di lavoro e che il suo posto di lavoro non sarebbe stato a rischio (doc. 30). Ora, tali affermazioni mal si conciliano con il fatto che la __________ non avrebbe più pagato il salario a contare dal settembre 2019 e che, soltanto qualche settimana dopo l’audizione, ne è stato dichiarato il suo fallimento (con la relativa procedura sospesa per mancanza di attivo). D’altro canto, è da considerare poco credibile che RI 1 abbia continuato a fornire la propria prestazione di lavoro sino a dicembre 2019, quando l’ultimo salario pagatogli dal suo (presunto) datore di lavoro risalirebbe addirittura ad agosto 2019. Peraltro, dagli atti a disposizione non risulta che l’insorgente abbia formalmente messo in mora il (presunto) datore di lavoro in ragione del suo comportamento inadempiente.
Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni agli atti di quelli che sarebbero stati i colleghi di lavoro di RI 1 (cfr. doc. 106, p. 10-12, doc. 113, doc. 114 e doc. 119) sembrerebbero confermare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la __________ e il ricorrente al momento in cui è accaduto l’incidente della circolazione. Tuttavia, le tante incoerenze che sono emerse dagli atti riducono la forza probatoria da attribuire alle loro affermazioni, le quali devono di conseguenza essere valutate con estrema prudenza.
In applicazione delle regole relative all’onere della prova, l’esistenza di un rapporto di lavoro (e, dunque, assicurativo) al momento determinante in cui è avvenuto l’infortunio (4 dicembre 2019) non è stata sufficientemente dimostrata, ragione per la quale il ricorrente non ha diritto alle pretese prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 22 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti