Incarto n. 35.2021.20
PC/sc
Lugano 5 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 maggio 2017, RI 1, nato il 17 marzo 1966, dipendente della ditta __________ di __________ dal 17 agosto 2015 a tempo pieno in qualità di operaio e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, verso le 10.00, in un cantiere di __________, “Dopo aver montato dei davanzali, stava scendendo dalle scale e improvvisamente ha sentito dolore al ginocchio destro.” (doc. 1). Dal referto del 19 maggio 2017 dell’esame RX del ginocchio destro del 18 maggio 2017 emerge quanto segue: “Non evidenti immagini radiografiche da riferire a rime di frattura attualmente identificabili nei radiogrammi eseguiti. Conservati i rapporti articolari.” (doc. 12). La RM del ginocchio destro del 2 giugno 2017 ha evidenziato una “Lesione del corno posteriore del menisco mediale” e una “Condropatia retropatellare grado III” (doc. 13).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 giugno 2018, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento in questione non configurasse né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 33).
A seguito dell’opposizione interposta il 10 luglio 2018 dall’assicurata, per il tramite del proprio medico di famiglia, dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina generale (doc. 38), e dopo avere esperito ulteriori accertamenti medico-amministrativi, in data 7 gennaio 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 60).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8 febbraio 2021, RI 1, rappresentato dall’avvocato RA 1, ha chiesto che l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, e, in via principale, il “riconoscimento dell’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e riconoscimento delle prestazioni LAINF a far tempo dal 18.5.2017 (indennità giornaliere e spese di cura e successivamente valutazione IMI)”, in via subordinata, “riconoscimento dell’esistenza di una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 Lainf e riconoscimento delle prestazioni LAINF a far tempo dal 18.5.2017 (indennità giornaliere e spese di cura e successivamente valutazione IMI)” rispettivamente, in via ancora più subordinata, “gli atti sono rinviati alla CO 1 per esperire nuovi accertamenti e per definire il diritto del signor RI 1 alle prestazioni di breve (indennità giornaliere e spese di cura) e lunga durata (rendita) Lainf e valutazione dell’IMI.” (doc. I, pag. 12).
Il patrocinatore del ricorrente ribadisce anche in questa sede che il suo cliente ha appoggiato male un piede su un gradino provocando la distorsione e il cedimento del ginocchio destro e riportando una lesione del corno posteriore del menisco mediale. Il rappresentante dell’insorgente puntualizza che il suo cliente nelle dichiarazioni successive alla dichiarazione d’infortunio del 1° giugno 2017 è stato meno preciso nel descrivere l’evento, ma comunque sempre in linea coerente con la dinamica descritta immediatamente dopo lo stesso. Nell’ipotesi in cui non venisse riconosciuto un infortunio, il patrocinatore chiede che al suo assistito venga riconosciuto di essere portatore di una lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 Lainf, considerato che è manifesta e oggettivata una lesione del menisco, che non può essere considerata quale unica conseguenza di un processo degenerativo, ragione per la quale l’CO 1 è in ogni caso obbligato ad erogare le sue prestazioni. Il suo cliente non si è mai sottoposto in passato a cure o interventi al menisco e non ha mai manifestato problematiche in legame con il ginocchio destro in precedenza. La lesione meniscale oggettivata è imputabile, in maniera preponderante al trauma subito. Ciò che è stato riconosciuto sia dalla dr.ssa __________ sia dal dr. med. __________ e dal PD dr. med. __________, quest’ultimo consultato direttamente dall’CO 1. Solo il medico __________, dr. med. __________, è dissidente e ritiene - a torto - che la rottura meniscale sia di origine degenerativa. Le valutazioni mediche dei precitati specialisti sono atte a generare più di “un lieve dubbio” preteso dalla giurisprudenza.
1.4. Nella risposta del 24 febbraio 2021, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Il 1° marzo 2021 il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. Il 3 marzo 2021 il doc. V è stato trasmesso alla patrocinatrice dell’assicurato per conoscenza (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a prestazioni in relazione all’evento del 18 maggio 2017, per il motivo che l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute da lui riportato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
h. lesioni del timpano.”
In una sentenza di principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione.
Sempre secondo l’Alta Corte, dall’interpretazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF risulta che la sua applicazione non presuppone l’intervento di un fattore esterno e, dunque, di un evento infortunistico o comportante un rischio accresciuto di lesione ai sensi della giurisprudenza relativa all’art. 9 cpv. 2 vOAINF. In questo contesto l’esistenza stessa di una lesione corporale prevista dall’art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF, implica la presunzione che si tratti di una lesione parificata ad infortunio che deve essere presa a carico dall’assicuratore contro gli infortuni. Tuttavia, a fronte della possibilità data dall’art. 6 cpv. 2 LAINF di fornire la controprova (“sempre che [le lesioni enumerate alle lettere a-h] non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia”), permane la necessità di distinguere la lesione corporale assimilata ad infortunio, che è a carico dell’assicuratore contro gli infortuni, dalla lesione dovuta all’usura o a malattia, che è invece di competenza dell’assicuratore malattie. In proposito, la questione relativa a un evento iniziale riconoscibile e identificabile resta pertinente anche dopo la revisione della LAINF, ma ciò nulla muta al fatto che, in presenza di una delle lesioni menzionate nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’assicuratore infortuni è di principio tenuto a fornire le proprie prestazioni, a meno di dimostrare che essa è prevalentemente imputabile a usura o malattia. Di conseguenza, nel quadro del suo dovere di accertamento (art. 43 cpv. 1 LPGA), all’annuncio di una lesione presente sulla lista, l’assicuratore infortuni deve chiarire le circostanze esatte del sinistro. Se non può essere accertato alcun evento iniziale oppure se è stato accertato soltanto un evento benigno o anodino, ciò semplifica evidentemente la prova liberatoria dell’assicuratore infortuni. Spetta in primo luogo ai medici specialisti procedere alla delimitazione contestata, tenendo conto di tutto lo spettro delle cause all’origine della lesione corporale in questione. Occorre pertanto chiarire, non soltanto lo stato preesistente, ma pure le circostanze in cui i disturbi denunciati dalla persona assicurata si sono manifestati per la prima volta. Gli elementi a favore o a sfavore dell’usura o di una malattia devono essere ponderati dal profilo medico. L’assicuratore infortuni deve dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è dovuta in modo preponderante all’usura o a una malattia, ossia in una misura superiore al 50% rispetto a tutti gli altri fattori in gioco. Se lo spettro delle cause si compone unicamente di elementi a favore di un’usura o di una malattia, la prova liberatoria si ritiene fornita e non sono necessari ulteriori chiarimenti.
2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. Nel caso di specie, questa Corte constata che l’assicurato è portatore di una lesione del corno posteriore del menisco mediale, circostanza che è stata attestata dal Primario di radiologia del servizio di radiologia dell’__________ del __________ (dr. med. __________; cfr. RM del ginocchio destro del 2 giugno 2017: doc. 13) e finalmente confermata anche dal PD dr. med. __________ dell’Universitäts __________ di __________ (cfr. parere del 18 novembre 2020: “Ein subtotaler Abriss der Wurzel des medialen Meniskushinterhornes”: doc. 57), consultato dall’CO 1 su richiesta del medico __________, dr. med __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 54). Trattasi di un danno alla salute che ricade sotto la lett. c dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni del menisco”).
Nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, in concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.9. Nella presente fattispecie, la dinamica del sinistro del 18 maggio 2017 è oggetto di discussione tra le parti. L’CO 1 ha ritenuto che l’assicurato, mentre stava scendendo le scale, ha improvvisa-mente sentito un dolore al ginocchio destro. Dal canto suo, il ricorrente ribadisce, anche in questa sede, di avere appoggiato male un piede su un gradino provocando la distorsione e il cedimento del ginocchio destro.
A questo proposito il TCA osserva quanto segue.
Dall’“anamnesi” risultante dalla lettera di dimissione del PS del 18 maggio 2017, si evince quanto segue: “(…) giunge alla nostra attenzione in seguito a trauma distorsivo a livello del ginocchio di destra avvenuto questa mattina mentre scendeva le scale. (…)” (doc. 9).
Nell’annuncio d’infortunio del 22 maggio 2017 il datore di lavoro ha comunicato all’CO 1 che il suo dipendente, il 18 maggio 2017, alle ore 10:00, “Dopo avere montato dei davanzali, stava scendendo dalle scale e improvvisamente ha sentito dolore al ginocchio destro” (doc. 1).
Nel questionario del 1° giugno 2017 l’assicurato, sub “descrizione dettagliata dell’evento”, ha così risposto: “Stavo scendendo le scale e ho messo male il piede creando una distorsione. Non sono caduto perchè prontamente mi sono aggrappato alla ringhiera” (doc. 7).
A fronte di tali indicazioni differenti circa la dinamica del sinistro, invitato dall’amministrazione a fornire maggiori ragguagli, l’assicurato, in occasione del colloquio del 23 agosto 2017 (doc. 20), ha dichiarato quanto segue:
" Fattispecie iniziale. In data 18.5.2017 verso le ore 10.00 mi trovavo su di un cantiere a __________ e stavo montando dei davanzali. Mi sono spostato sul cantiere con un davanzale del peso di 1-2 kg in mano e stavo scendendo una scala interna dello stabile quando improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore al ginocchio destro che poi è ceduto. Fortunatamente non sono caduto in quanto sono riuscito ad aggrapparmi alla ringhiera. Non ricordo che sia successo qualcosa di straordinario. Ho solo sentito un forte dolore e non riuscivo più a stare in piedi. Prima di questo evento non avevo problemi al ginocchio destro. La mattina stavo bene. Decorso. Sono rimasto sul posto di lavoro per vedere se la situazione migliorava senza fare nulla e nel frattempo il ginocchio destro si è gonfiato. Sono riuscito ad andare a casa da solo e ho aspettato mia moglie per farmi accompagnare in ospedale. Mentre aspettavo disteso sul divano mi sono accorto che il ginocchio peggiorava. Ho applicato del ghiaccio. (…)”. (doc. 20, pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).
Chiamato a definire la dinamica del sinistro occorso il 18 giugno 2017, questo giudice rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento, su quanto dichiarato dall'assicurato in occasione del colloquio del 23 agosto 2017, allorquando è stato invitato dall’amministrazione a fornire personalmente maggiori ragguagli circa la dinamica del sinistro, dichiarazione dalla quale risulta in maniera chiara e univoca quanto segue: “stavo scendendo una scala interna dello stabile quando improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore al ginocchio destro che poi è ceduto. Fortunatamente non sono caduto in quanto sono riuscito ad aggrapparmi alla ringhiera.” (doc. 20)
In particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella descrizione dettagliata dell’accaduto in occasione della sua audizione da parte di un funzionario dell’amministrazione. A fronte delle differenze risultanti dagli atti in merito a quanto accaduto (cfr. i già citati doc. 1 “stava scendendo dalle scale e improvvisamente ha sentito dolore al ginocchio destro”, doc. 7 “Stavo scendendo le scale e ho messo male il piede creando una distorsione” e doc. 9 “trauma distorsivo a livello del ginocchio di destra avvenuto questa mattina mentre scendeva le scale”), le domande che gli sono state rivolte erano volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato. Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite personalmente dall’assicurato stesso in risposta alle domande poste dall’ispettore dell’CO 1, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato.
In concreto, è quindi decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una descrizione dettagliata del movimento incriminato compiuto, l’assicurato abbia dichiarato “stavo scendendo una scala interna dello stabile quando improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore al ginocchio destro che poi è ceduto”, e ciò a conferma di quanto già indicato nel formulario di annuncio d’infortunio LAINF del datore di lavoro (cfr. doc. 1: “stava scendendo dalle scale e improvvisamente ha sentito dolore al ginocchio destro”).
A fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita dal ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto da lui sostenuto nel questionario del 1° giugno 2017 (doc. 7), in sede di opposizione (doc. 38) e, da ultimo in questa sede (doc. I), allorquando ha sostanzialmente dichiarato di aver subito una distorsione del ginocchio destro dopo avere appoggiato in malo modo il piede destro su un gradino, descrizione che non si limita a completare - ma in realtà contraddice - la versione dei fatti da lui personalmente fornita in occasione del colloquio del 23 agosto 2017 in risposta alla domanda posta dall’ispettore dell’CO 1 (“Fattispecie iniziale”), volta proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato.
Alla luce di tutto quanto appena esposto nel caso concreto, questa Corte ritiene che non vi sono motivi per dubitare della dinamica dell'evento verificatosi nel maggio 2017, così come esposta dall'assicurato in occasione del colloquio del 23 agosto 2017 (doc. 20), e cioè “stavo scendendo una scala interna dello stabile quando improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore al ginocchio destro che poi è ceduto. Fortunatamente non sono caduto in quanto sono riuscito ad aggrapparmi alla ringhiera.”
In simili, il TCA non condivide le critiche ricorsuali sollevate dal patrocinatore dell’assicurato a tal proposito all’operato dell’CO 1, che pertanto vengono respinte.
2.10. Nel caso concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la giurisprudenza ivi citata).
Secondo questa Corte, può essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
Alla luce di quanto esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8) occorre subito escludere che siamo in presenza di uno sforzo eccessivo. D’altra parte, il semplice fatto di scendere le scale, senza che sia intervenuto nulla di particolare (ad esempio una caduta o una scivolata), non permette di concludere per l’esistenza di un movimento scoordinato. Parimenti abituale per qualsiasi persona è il fatto di scendere le scale, a meno che non avvenga qualcosa di manifestamente insolito (come un movimento brusco per non inciampare).
È utile segnalare che il TCA è giunto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2019.34 del 12 settembre 2019, consid. 2.9, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante un assicurato che aveva lamentato una lesione meniscale al ginocchio destro mentre stava scendendo le scale della propria cantina.
Il TCA deve così concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.11. Il TCA deve ora esaminare se alla fattispecie torna applicabile l’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente se l’assicuratore resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria (lesione dovuta prevalentemente all’usura o a una malattia).
In concreto, l’Istituto assicuratore ha sostenuto che l’art. 6 cpv. 2 LAINF non troverebbe applicazione - ed ha quindi negato l’erogazione delle prestazioni assicurative - in quanto la lesione corporale presentata dall’assicurato avrebbe origine morbosa.
In particolare, l’CO 1 ha fondato tale conclusione basandosi sui rapporti del proprio medico di fiducia.
Nell’apprezzamento medico del 22 maggio 2018 (doc. 32), il dr. med. __________ ha segnatamente rilevato quanto segue:
“(…).
In primis si può constatare che non è mai avvenuto un infortunio secondo la legge. Non vi è stato un impatto né una distorsione ma al contrario è stato descritto che l'assicurato stava scendendo le scale e ha sentito un improvviso dolore al ginocchio destro. Questo è chiaramente un normale movimento della vita quotidiana e secondo la definizione dell'infortuno questa non è sicuramente una dinamica che si può dichiarare infortunistica.
Ho visionato personalmente la risonanza magnetica del 02.06.2017. Non esiste nessuna immagine dove si può valutare una lesione del menisco né esterno né interno. In tutte le immagini si nota un menisco mediale con una buona struttura con superficie sempre conservata e senza interruzione dello stesso. Non vi è nessun edema visibile né del menisco né in circonferenza del menisco. Non vi è nessun edema visibile della cartilagine o dell'osso. Quindi anche alla risonanza magnetica non vi è nessun segno per un impatto o per una contusione/distorsione visibile che è necessaria per provoca-re una lesione interarticolare. Anche il liquido visibile alla risonanza magnetica è nella norma e non giustifica la presenza di un versamento articolare. In particolare faccio riferimento alla serie 6 dove tutte le immagini mostrano un recesso sopra-patellare vuoto. Si nota invece un'importante plica intercondilica tra il crociato e l'hoffa e nella sua circonferenza vi è un liquido. Anche questo non è sicuramente un problema di origine infortunistica. Al contrario vi è una minima formazione osteofitica nel bordo mediale e laterale del condilo femorale che spiega già la leggera lussazione medialmente al menisco mediale. La distanza intrarticolare è comunque conservata con una buona cartilagine. Si nota a confronto del compartimento laterale che quello mediale mostra già nel centro del carico femorotibiale una leggera irregolarità della superficie, probabilmente una degenerazione di I-II grado della superficie condrale che è normale per l'età dell’assicurato. La leggera diminuzione della distanza femoro-tibiale mediale spiega perché il menisco mediale viene successivamente lussato media/mente. Come già espresso questo è normale per l'età dell'assicurato. Sappiamo che più del 60% della popolazione sviluppa con l'età la degenerazione nel compartimento mediale del ginocchio. Riassumendo constato che non vi è mai stato un infortunio secondo la definizione della legge. Nella RMN del 02.06.2017 non vi è nemmeno una chiara lesione del menisco e non si vede nemmeno una reazione osteocondrale od edema in circonferenza della parte molle dell'articolazione. L'unica spiegazione per i dolori che vedo nella mia valutazione è una passeggera acutizzazione degli iniziali segni degenerativi del compartimento mediale del ginocchio destro. In assenza quindi di lesione oggettivabile la problematica è completamente morbosa e non di origine infortunistica.”
In seguito, nell’apprezzamento medico del 2 settembre 2020 (doc. 51), il medesimo medico fiduciario ha puntualizzato quanto segue:
" (…). Ho visionato personalmente la risonanza magnetica del 02.06.2017. Malgrado il mio collega ha avuto il sospetto di una lesione, ho revisionato tutte le immagini e non ho trovato una lesione del menisco né esterno né interno. In tutte le immagini si nota un menisco mediale con una buona struttura con superficie sempre conservata e senza interruzione dello stesso. Non vi è nessun edema visibile né del menisco né in circonferenza del menisco. Non vi è nessun edema visibile della cartilagine o dell'osso. Quindi anche alla risonanza magnetica non vi è nessun segno per un impatto o per una contusione/distorsione visibile che è necessaria per provocare una lesione intrarticolare. Anche il liquido visibile alla risonanza magnetica è nella norma e non giustifica la presenza di un versamento articolare. In particolare faccio riferimento alla serie 6 dove tutte le immagini mostrano un recesso soprapatellare vuoto. Si nota invece un'importante plica intercondilica tra il crociato e l'hoffa e nella sua circonferenza vi è un liquido. Anche questo non è sicuramente un problema di origine infortunistica. Al contrario vi è una minima formazione osteofitica nel bordo mediale e laterale del condilo femorale che spiega già la leggera lussazione medialmente al menisco mediale. La distanza intrarticolare è comunque conservata con una buona cartilagine. Si nota a confronto del compartimento laterale che quello mediale mostra già nel centro del carico femorotibiale una leggera irregolarità della superficie, probabilmente una degenerazione di I-II grado della superficie condrale che è normale per l'età dell'assicurato. La leggera diminuzione della distanza femoro-tibiale mediale spiega perché il menisco mediale viene successivamente lussato medialmente. Come già espresso questo è normale per l'età dell'assicurato. Sappiamo che più del 60% della popolazione sviluppa con l'età la degenerazione nel compartimento mediale del ginocchio.
Nella RMN del 02.06.2017 non vi è una chiara lesione del menisco e non si vede nemmeno una reazione osteocondrale od edema in circonferenza della parte molle dell'articolazione. L'unica spiegazione per i dolori che vedo nella mia valutazione è una passeggera acutizzazione degli iniziali segni degenerativi del compartimento mediale del ginocchio destro. In assenza quindi di lesione oggettivabile la problematica è completamente morbosa e non di origine infortunistica.
Dalla RM del 02.06.2017 non vi è una lesione ai sensi dell'articolo 6.2 LAINF.
Nel rapporto sopramenzionato ho descritto in modo dettagliato la degenerazione dell'articolazione tibio-femorale con conseguente compressione del menisco.
Questo è un problema sicuro di chiara origine degenerativa e non infortunistica. (…)” (n.d.r.: il corsivo ü della redattrice)
Nel parere del 18 novembre 2020 (doc. 57), il PD dr. med. __________ dell’Universitäts __________ di __________
" (…)
Beurteilung:
Pathologisch aufgetrieben und signalalterierte Wurzel des medialen Meniskushinterhornes mit hier auch angrenzend subkortikal ödematösen Veränderungen im dorsalem Tibiacondylus.
Leichte Extrusion der Zona intermedia des medialen Meniskus nach medial.
Mässiggradige Knorpelschäden sowie vereinzelte Verkalkungen in gewichttragenden und dorsalen Anteilen des medialen Femurkondylus sowie dorsalen Tibiacondylus. Minime Abstützreaktion am medialen Rand des Tibiaplateaus.
Tiefe Knorpelschäden retropatellar lateral und median, zusätzlich auch in medialer Facette am Übergang zur gewichttragenden Zone.
Kleine Baker-Zyste.
Zusammenfassende Beurteilung:
Bei insgesamt leicht degenerativen Veränderungen femorotibial medial mit medialer Extrusion des Meniskus, leichten Abstützreaktionen am medialen Tibiapleateau sowie mässigen Knorpelschäden findet sich bei wenig Erguss ein subtotaler Abriss der Wurzel des medialen Meniskushinterhornes. Diese Läsion ist primär verdächtig auf posttraumatische Ursache, wenngleich degenerative Veränderungen vorbestehen.
Weiters degenerative Knorpelschäden retropatellar lateral und median.
Präpatellär/präligamentäres, subkutanes Odem ventral des Ligamentum patellae vermutlich bei chronischer Irritation-(Knien)-/posttraumatisch.” (doc. 57, pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)
Il 7 dicembre 2020 l’CO 1 ha interpellato il medico __________ per sapere se, alla luce del precitato rapporto del PD dr. med. __________, vi fossero nuovi elementi atti a modificare la presa di posizione sfociata nella decisione formale del 13 giugno 2018. Nella nota del 16 dicembre 2020, il dr. med. __________ ha risposto come segue: “No. Mi vedo confermato. Un “Unfallverdacht” e una possibile relaziona causale ma non con probabilità preponderanza in presenza della degenerazione descritto confermando la mia valutazione” (doc. 59).
2.12. Alla luce di quanto in precedenza esposto (cfr. consid. 2.11) questa Corte non può confermare la decisione dell’amministrazione che ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurato sulla base del fatto che la lesione corporale diagnosticata - rientrante tra quelle esaustivamente enumerate dall’art. 6 cpv. 2 LAINF, in particolare lett. c - sarebbe dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia.
In effetti, su questo aspetto, agli atti figurano valutazioni di medici specialisti tra loro contraddittorie, che non consentono a questo Tribunale di decidere, con tranquillità, in un senso, oppure nell’altro (per un caso analogo cfr. STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020, consid. 5.4-5.5).
Gli stessi medici fiduciari dell’CO 1 (PD dr. med. __________ dell’Universitäts __________ di __________ e il dr. med. __________) sono, infatti, giunti a conclusioni, tra di loro, discordanti in merito all’origine della lesione meniscale del ginocchio destro dell’insorgente. Da un lato, vi è il parere del 18 novembre 2020 del PD dr. med. __________, giusta il quale “Diese Läsion ist primär verdächtig auf posttraumatische Ursache, wenngleich degenerative Veränderungen vorbestehen” (doc. 57, pag. 2:) e, dall’altro lato, vi è la valutazione del dr. med. __________, giusta la quale “Questo è un problema sicuro di chiara origine degenerativa e non infortunistica” (doc. 51, pag. 2).
2.13. In simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, consid. 3.2.).
2.14. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
In una recente sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”
(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
Nella presente fattispecie, l’CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario.
In un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.10., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se la lesione meniscale al ginocchio destro dell’assicurato è dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia, oppure no.
Esperiti questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurato, sia dal punto di vista materiale, che temporale.
2.15. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.16. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è datato 8 febbraio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi.
L’CO 1 verserà all’assicurato fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti