Raccomandata
Incarto n. 35.2021.17
mm
Lugano 21 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 aprile 2020, la __________ di __________ ha informato l’CO 1 che la propria dipendente RI 1, nata nel 1959, operatrice socioassistenziale, il 23 aprile 2020, “mentre aiutava un utente a coricarsi, a seguito di uno scatto improvviso di quest’ultimo, ha subito uno strappo alla spalla sinistra” (doc. 1).
L’esame ecografico della spalla sinistra dell’8 maggio 2020 ha evidenziato segnatamente l’esistenza di una lesione non trasmurale del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 3).
L’artro-RMN del 9 giugno 2020 ha invece escluso la presenza di rotture tendinee, mettendo in luce soltanto una borsite sottoacromiale-deltoidea con artrosi acromion-claveare (doc. 16).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 settembre 2020, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento in questione non configurasse né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 35).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 45), in data 17 dicembre 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 54).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2021, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio in merito all’esistenza di una malattia professionale e che le venga quindi riconosciuta la copertura LAINF.
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…) Innanzi tutto contesto il fatto che non sia stata informata della modifica delle conclusioni mediche (del __________, n.d.r.) prima della decisione su opposizione. Infatti, se fossi stata informata, averi potuto fare le dovute osservazioni e richieste, qui formulate. Chiedo quindi che la decisione sia annullata per permettere alla CO 1 di fare gli accertamenti necessari che indico in seguito. Se ciò non fosse possibile chiedo cortesemente che tali accertamenti siano effettuati da questo Tribunale.
Per il resto, il rapporto medico conclude con l’attribuire l’esito dell’infortunio a prevalenti cause degenerative o di usura, vista l’età VI decade ma non solo. Il medico infatti cita l’età, con un’artrosi AC e un segno di impingement e una tendinosi. Il rapporto medico parla di una lesione del tendine sovraspinoso in una persona sessantenne, accompagnata da un’artrosi AC e con segno di impingement e una tendinosi, ciò che “correla con probabilità preponderante con una causa degenerativa”. Il medico aggiunge che la lesione si trova nel foglio inferiore del tendine sovraspinoso, ovvero una parte predestinata per una lesione degenerativa nella VI decade della vita. Però non si sa se una lesione sarebbe avvenuta prima o dopo il pensionamento (quindi l’attività lavorativa), non è dato di sapere l’entità dei segni degenerativi riscontrati (artrosi AC forte o lieve, segno di impingement e tendinosi forti o lievi, che rilevanza?). Osservo del resto che prima dell’incidente non ho mai avuto né problemi né dolori alla spalla.
Qualora si potesse concludere che effettivamente vi sono aspetti degenerativi o di usura preponderanti (con le necessarie cifre, percentuali e precisazioni), da rapporto medico non si sa neppure se il mio lavoro con continue e regolari sollecitazioni soprattutto negli ultimi sei anni possano aver influito finanche in maniera preponderante nel mio caso, in maniera da far rientrare la mia situazione nella malattia professionale.
È vero che si parla di esperienza del medico ma senza nessuna cifra (in che entità sono stati riscontrati i segni degenerativi tali da farli ritenere preponderanti, in che percentuale si verificherebbero in ogni caso i danni riscontrati nelle persone della sesta decade, che fascia della VI decade e che percentuale e se ciò avviene indipendentemente dall’attività lavorativa, rispettivamente se il lavoro può aver influito e eventualmente in che misura?).
Non sono chiari pertanto i motivi e i criteri per dire che si tratta di un caso dovuto prevalentemente a usura o malattia. Sono invece per me chiari gli estremi per un fatto repentino e inaspettato, anche perché come detto prima dell’incidente non ho mai avuto problemi, nonostante i molti anni di lavoro regolare.
Se invece si dovesse concludere che vi sono aspetti degenerativi preponderanti e visto che l’assicurazione infortuni copre anche la malattia professionale, non capisco come mai il mio caso non possa essere considerato tale (malattia coperta dalla LAINF): su ciò né il rapporto medico e nemmeno la decisione si esprimono.
Ora chiedo di sapere specificatamente se e in che misura vi è una preponderanza dell’usura o dell’aspetto degenerativo rispetto all’infortunio oppure in caso di preponderanza dell’aspetto degenerativo se si è in presenza di una malattia professionale.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 26 febbraio 2021, la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
L’amministrazione si è espressa in proposito il 9 marzo 2021 (doc. VII).
1.6. Il 20 aprile 2021, l’assicuratore resistente ha informato il TCA di aver rifiutato la presa a carico a titolo di malattia professionale dei disturbi interessanti la spalla sinistra (doc. IX).
1.7. In data 6 maggio 2021, l’assicurata ha trasmesso a questa Corte copia di uno scritto indirizzato all’CO 1 (doc. XI + allegato).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a prestazioni in relazione all’evento dell’aprile 2020, per il motivo che l’assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, né il danno alla salute da lei riportato costituirebbe una lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Da notare che questa Corte non può, se del caso, pronunciarsi in merito all’esistenza di una malattia professionale ex art. 9 LAINF, posto come tale aspetto non sia oggetto della decisione su opposizione impugnata.
Del resto, in sede di risposta di causa, l’istituto convenuto ha chiesto alla ricorrente di rivolgersi al proprio datore di lavoro affinché presenti un regolare annuncio, a seguito del quale verranno “… intrapresi gli accertamenti amministrativi e medici necessari afine di appurare se i suoi disturbi sono dovuti al lavoro nei termini prescritti dall’art. 9 LAINF.” (doc. III, p. 3).
Con scritto del 20 aprile 2021, la rappresentante dell’CO 1 ha informato il TCA che, nel frattempo, l’Agenzia di __________ ha rifiutato la presa a carico dei noti disturbi quale malattia professionale (doc. IX).
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nel caso di specie, questa Corte constata che l’assicurata è portatrice di una lesione parziale articolare del tendine del muscolo sovraspinato, circostanza che è stata finalmente riconosciuta anche dal medico __________ in base al parere del medico curante specialista, Prof. dott. __________ (cfr. doc. 53), danno alla salute che ricade sotto la lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni dei tendini”).
A questo punto, è utile segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto precede, in concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI 1 è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.8. Nella presente fattispecie, la dinamica del sinistro del 23 aprile 2020 non è oggetto di discussione tra le parti. L’assicurata l’ha descritta in questi termini a margine della sua audizione del 15 giugno 2020:
" (…) In data 23.4.2020 stavo in effetti accompagnando, tenendolo per mano, un utente alto 200 cm del peso circa di 80-85 kg (è comunque una persona magra) quando lo stesso ha perso l’equilibrio e si è proteso all’indietro. Nel tentativo di non farlo cadere a terra, l’ho sorretto con il braccio sinistro facendo un gesto repentino e nel momento in cui il peso dell’utente era sul mio braccio sinistro ho sentito un forte dolore alla spalla sinistra.
L’utente sono riuscito ad accompagnarlo a terra senza farlo cadere pesantemente.” (doc. 18, p. 3)
Dallo stesso documento si evince in particolare che l’insorgente, nata nel 1959, è alta 163 cm e pesa 53 kg (cfr. doc. 18, p. 5).
In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TF ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.
In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.
In una sentenza 35.2006.78 del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.
In una sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).”
Infine, in una sentenza 35.2019.65 del 21 ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola, aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che, dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo. Secondo il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in quell’occasione al paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante (quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto compiere uno sforzo eccessivo.
Tutto ben considerato, alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, questa Corte non può condividere la posizione dell’amministrazione, laddove ha negato che la ricorrente sia rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA.
Questa soluzione si giustifica in particolare poiché, da un lato, RI 1 si è trovata improvvisamente nella situazione di dover sostenere da sola il peso dell’l’utente di cui si stava occupando per evitare che cadesse all’indietro e, dall’altro, il peso dell’utente medesimo di 80-85 kg era ampiamente superiore a quello dell’assicurata (53 kg). La disproporzione di peso corrispondente a 27-32 kg risulta persino superiore a quella che ha indotto la Corte federale e il TCA ad ammettere, in altre fattispecie, l’intervento di uno sforzo eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge (ad esempio, nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg, mentre nella pronunzia 35.2006.78 di 25 kg). Oltre a ciò, non può essere ignorato che, al momento del sinistro, l’insorgente aveva già 61 anni.
Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. consid. 2.4.) sono senz’altro adempiuti, occorre concludere che siamo in presenza di un infortunio. Stante ciò, il TCA può esimersi dall’esaminare se alla fattispecie torna applicabile l’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente se l’assicuratore resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria (lesione dovuta prevalentemente all’usura o a una malattia).
La decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché esamini gli altri presupposti del diritto (segnatamente, il ruolo causale eventualmente giocato dall’evento traumatico del 23 aprile 2020) e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ L’evento del 23 aprile 2020 deve essere qualificato quale infortunio.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti